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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 29/09/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 260/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
C.F. ) Parte_2 P.IVA_2
( C.F. ) Parte_3 C.F._1
(C.F. ) Parte_4 C.F._2
(C.F. ) Parte_5 C.F._3
tutti assistiti e difesi dall'Avv. CREMONA ANTONINO MARIA elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso lo studio del difensore appellanti e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._4
COLONNA UGO elettivamente domiciliato in VIA PIETRO PIFFETTI, 24 10143
TORINO presso lo studio del difensore appellato CONCLUSIONI:
Per gli appellanti:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento dell'appello: Nel merito 1) per uno dei motivi esposti in appello, riformare la sentenza n. 1642/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, depositata il
27/10/2023 e comunicata dalla cancelleria a mezzo pec in pari data;
per l'effetto 2) accertare che gli appellanti sono stati vittime di diffamazione e quindi dire che il fatto costituisce reato;
3) accertare e dichiarare che gli appellanti, sono stati vittime di calunnia e quindi dire che il fatto costituisce reato;
4) dichiarare che hanno subito danni dall' azione del e da cui deriva l'obbligo di risarcimento in combinato CP_1
disposto degli artt. 595, 368 e 185 c.p. nonché 2043 e 2059 c.c. anche secondo il principio della “iura novit curia”; 5) accertare l'ingiusta lesione della reputazione personale degli appellanti e delle società, per i fatti di cui in narrativa, ad opera del
, con condanna di quest'ultimo, sia che il fatto costituisca reato sia che non lo CP_1
costituisca, ai sensi dell'art. 2059 c.c., da liquidarsi in via equitativa. in subordine 6) accertare la commissione del fatto illecito civile ex art 2043 c.c. da parte del convenuto, anche secondo il principio della “iura novit curia” per l'ingiusta lesione subita dagli appellanti ad opera del di un interesse inerente alla persona o al suo CP_1
patrimonio, costituzionalmente garantito, a prescindere dalla qualificabilità del fatto come reato con conseguente condanna da quantificarsi anche in via equitativa;
in ogni caso 7) condannare il Dott. al risarcimento del danno che si quantifica per CP_1
quanto attiene: a) il Sig. in nome proprio e anche per la qualità di Parte_3
socio del in complessive € .29.900,00 o nella maggiore o minore Parte_2
somma che il Giudice riterrà di equità; b) il sig. , in nome proprio e Parte_5
quale socio del gruppo in complessive €. 4.900,00 o nella maggiore o Parte_1
pag. 2/22 minore somma che il Giudice riterrà di equità; c) la e il Parte_1
in complessive €.10.100,00 o nella maggiore o minore somma Controparte_2
che il Giudice riterrà di equità; d) il Sig. , in nome proprio e quale Parte_4
socio del in € 4.900,00 o nella maggiore o minore somma che il Parte_2
Giudice riterrà di equità; e così complessivamente €. 49.800,00 8) Condannare il
alle spese legali di primo e secondo grado e quindi a restituire agli appellanti CP_1
le spese di primo grado avendo provveduto gli appellanti a pagarle e alla tassa di registro pari a (Doc. 91)”.
Per l'appellato:
1.Rigettare l'atto di appello in quanto infondato;
2. Rigettare ogni altra richiesta in esso contenuta;
3. Condannare gli appellante al pagamento delle spese e dei compensi di questo grado di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado dinanzi al Tribunale di Perugia gli odierni appellanti – riassunto, per competenza territoriale determinata ex art. 11 c.p.p, il processo originariamente incardinato dinanzi al tribunale di Agrigento – hanno chiesto la condanna di Pt_6
(magistrato in servizio a Roma che in precedenza aveva svolto l'incarico di
[...]
Assessore all'Energia della al pagamento in loro favore della Controparte_3
complessiva somma di € 49.800 – di cui € 29.900 in favore di € Parte_3
10.100 in favore delle due società ed € 4.900 ciascuno in favore di e Pt_4 [...]
– o la diversa somma ritenuta dal giudice di equità, a titolo di risarcimento Parte_5
del danno derivato agli stessi per effetto di alcune dichiarazioni, ritenute diffamatorie e calunniose, rese dal suddetto dott. in data 23.2.2015 in occasione della sua CP_1
audizione da parte della Commissione Parlamentare d'Inchiesta Eco Mafia. Gli attori hanno rappresentato che il già in passato, a luglio 2013, aveva esternato ai danni CP_1
di (e del gruppo di cui lo stesso era socio e massimo Parte_3 Parte_3
pag. 3/22 esponente) attacchi ed offese pesanti, additandoli come collusi alla mafia, fatti per cui erano pendenti diversi procedimenti in sede penale e civile, cosa che il aveva CP_1
taciuto alla Commissione, con il solo scopo di screditare il gruppo, i suoi soci ed il suo legale rappresentante . Parte_3
Il Tribunale di Perugia, prima sezione civile, con sentenza n. 1642/2023 ha rigettato le domande proposte.
Con atto di citazione in appello notificato in data 22.4.2024 gli appellanti hanno impugnato la suddetta sentenza, affidandosi a quattro motivi di appello.
Con il primo motivo hanno lamentato che il Giudice non abbia dato rilievo alle pregresse vicende tra le parti, dichiarando irrilevanti i documenti prodotti con la comparsa conclusionale, in relazione ai quali era stata formulata una richiesta di rimessione sul ruolo che non è stata accolta. La corretta valutazione delle dichiarazioni rese dal convenuto a febbraio 2015 ad avviso degli appellanti non potrebbe prescindere dall'esame dell'intera vicenda Catanzaro/Marino, tenendo conto dei reiterati attacchi diffamatori posti in essere dal ben prima delle dichiarazioni per cui è causa, fatti CP_1
per i quali lo stesso è stato condannato in sede civile con pronunce confermate in via definitiva della Cassazione. La Commissione sarebbe quindi stata usata come strumento di vendetta nei confronti dei , soggetti che avevano già denunciato il , Parte_3 CP_1
nell'ambito di un disegno persecutorio volto a gettare discredito su imprenditori stimati nel settore dei rifiuti che avevano aderito ad iniziative di legalità e risultavano persone offese dall'attività estorsiva della mafia.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno contestato che sia stata erroneamente ritenuta sussistente dal Tribunale l'esimente dell'esercizio del diritto di critica, atteso che le dichiarazioni rese dal Dott. sono false, travalicano il limite della CP_1
continenza e si tratta di mere opinioni personali, difettando un interesse pubblico alla loro conoscenza.
pag. 4/22 Con il terzo motivo gli appellanti hanno esposto che il giudice di prime cure, senza un'adeguata motivazione e senza valutare adeguatamente le prove raccolte nel giudizio penale, avrebbe pedissequamente recepito le argomentazioni del Gip, violando il principio di autonomia e di separazione tra il giudizio civile ed il giudizio penale e dando luogo a nullità della sentenza per omessa motivazione.
Con il quarto motivo di appello, infine, gli appellanti hanno censurato l'omessa valutazione della portata lesiva delle dichiarazioni del integranti reato, con CP_1
conseguente diritto al risarcimento del danno in favore dei fratelli e della Parte_3
società per l'offesa alla loro reputazione personale e professionale, danno in re ipsa da liquidarsi in via equitativa ex art. 2043 c.c. e 185 c.p., per il fatto-reato o comunque per violazione del diritto costituzionalmente garantito all'identità personale, sussistendo altresì i presupposti per una condanna ex art. 96 comma 3 cpc.
Hanno quindi concluso come in epigrafe.
si è costituito con comparsa del 9.1.2025 chiedendo il rigetto Parte_6
dell'appello. L'appellato ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata, osservando che (di cui era vicepresidente) Controparte_4 Parte_3
aveva da sempre fortemente osteggiato la sua attività di assessore regionale tesa a ridimensionare il regime di quasi monopolio dei gestori privati che caratterizzava il settore delle discariche, una delle quali (quella di Siculiana nel territorio agrigentino) gestita appunto dalla famiglia . Ha precisato che nel corso del 2013 egli era Parte_3
stato avvicinato da personaggi politici e soggetti vicini a , attraverso Parte_3
comportamenti proseguiti per mesi fino a giungere a veri e propri avvertimenti a non proseguire nella realizzazione del progetto dell'impiantistica pubblica.
Inoltre ha osservato che le frasi contestate dagli appellanti non hanno affatto portata diffamatoria e meno ancora calunniatoria, come già accertato in sede penale. Il , CP_1
infatti, aveva espresso le sue valutazioni in ordine alla mancanza di correttezza dei pag. 5/22 procedimenti autorizzativi e dei preventivi pareri rilasciati alla discarica dei F.lli a Siculiana, irregolarità non escluse dal fatto che per la quarta vasca, nel 2014 Parte_3
la avesse ottenuto l'autorizzazione; quanto alla seconda frase, estrapolata da Parte_3
un più ampio discorso, il ha dedotto di aver agito al solo fine di sollecitare la CP_1
Commissione, che aveva i poteri propri dell'Autorità Giudiziaria, a verificare e svolgere accertamenti sulle ragioni per le quali la gara miliardaria sui termovalorizzatori era andata deserta e se tale situazione potesse essere collegata agli interessi dei privati, titolari delle discariche (tra cui la che in regime di emergenza Parte_1
avevano ottenuto l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti per milioni di tonnellate. Il
, uomo delle istituzioni, aveva semplicemente fatto il proprio dovere, riferendo CP_1
alla Commissione parlamentare, in audizione riservata, dei colloqui avuti con magistrati della DDA di Palermo, senza alcun intento persecutorio ed utilizzando un linguaggio continente.
La causa viene in decisione all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c. e dell'udienza a trattazione scritta dell'11.9.2025.
Preliminarmente occorre dare atto che le parti, con le repliche conclusionali (entrambi)
e con le note scritte di udienza dell'11.9.2025 (gli appellanti) hanno prodotto ulteriori documenti che riguardano, essenzialmente, altri procedimenti penali che coinvolgono soggetti diversi dalle odierne parti processuali oppure hanno per oggetto altri episodi diffamatori ai danni di Si tratta di documenti che non hanno Parte_3
rilevanza decisiva, non essendo dunque necessario rimettere la causa sul ruolo per approfondimenti istruttori, come si esporrà in maniera più approfondita nel prosieguo della motivazione.
Prima di esaminare singolarmente i motivi di appello pare opportuno riepilogare brevemente i termini della controversia.
pag. 6/22 Oggetto del presente procedimento sono le dichiarazioni, di cui va vagliato il carattere calunnioso o diffamatorio, rese dal dott. dinanzi alla Commissione parlamentare CP_1
d'inchiesta Eco Mafia nel febbraio 2015. Il , come emerge dagli atti, era un CP_1
magistrato che, dal 12 dicembre 2012 al 15 aprile 2014, previa collocazione fuori dal ruolo organico della Magistratura aveva ricoperto l'incarico di Assessore all'Energia e
Servizi di Pubblica Utilità, con competenze nel settore Rifiuti, nella Giunta della presieduta dall'On.le . Controparte_3 Persona_1
Secondo la ricostruzione del uno dei punti fondamentali del programma del CP_1
Governo era quello di realizzare l'impiantistica pubblica prevista nel piano dei Per_1
rifiuti approvato nel 2012 in modo da ridimensionare il regime di quasi monopolio dei gestori privati che caratterizzava il settore. Tra questi privati vi era la
[...]
che si occupava del settore dello smaltimento dei rifiuti non tossici nella Parte_1
zona della Sicilia Occidentale e più precisamente nel territorio di Siculiana (AG). Il
, assunto l'incarico, avrebbe quindi adottato varie iniziative prodromiche alla CP_1
predisposizione di bandi di gara per la realizzazione di piattaforme pubbliche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, iniziative nelle quali egli assume di essere stato ostacolato da , fra i cui vertici vi era appunto Controparte_4 Parte_3
, socio della che gestiva la discarica di Siculiana. Alla
[...] Parte_1
luce di informazioni contenute in una informativa del NOE dei CC del 30.10.2013 (all.
7 comparsa di costituzione ) il aveva istituito apposita Commissione CP_1 CP_1
diretta a verificare la regolarità delle autorizzazioni ai privati nel settore dei rifiuti. La
Commissione, nella relazione conclusiva, aveva evidenziato diffuse criticità, incongruenze, difformità nel rilascio delle autorizzazioni cosicché, con nota del
21.1.2014, l' aveva invitato il competente dipartimento ad avviare Controparte_5
procedimento di secondo grado per la revisione dei provvedimenti. Nel frattempo però, ad aprile 2014, era stato sfiduciato ed aveva cessato il suo incarico nella Giunta CP_1
pag. 7/22 . Nel 2015, ad incarico cessato, il dott. è stato poi sentito dinanzi alla Per_1 CP_1
Commissione parlamentare di inchiesta che si occupava di indagare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali correlati. In quella sede ha reso delle dichiarazioni che ad avviso degli appellanti sono lesive dell'onore, della reputazione e della propria immagine personale, mentre ad avviso dell'appellato gli episodi rientrano nell'alveo del diritto di critica, espressione di un convincimento lecito, informato, scevro da qualsiasi intento persecutorio.
Ciò premesso, i motivi di appello, strettamente correlati fra di loro, possono essere esaminati congiuntamente.
Gli appellanti essenzialmente si dolgono del fatto che, pur vertendo il presente giudizio sulle dichiarazioni rese da dinanzi alla Commissione parlamentare Parte_6
d'inchiesta nel febbraio 2015, la vicenda non sia stata esaminata globalmente, anche alla luce dei reiterati attacchi diffamatori del e di quanto successo in epoca CP_1
successiva (ad esempio avrebbe rinunciato ai propri incarichi in Parte_3
e avrebbe dismesso le proprie cariche nel gruppo di famiglia, per Controparte_4
non danneggiarlo alla luce del discredito calato su di lui per effetto della “campagna denigratoria” posta in essere dal ). Il sarebbe stato mosso da un vero e CP_1 CP_1
proprio intento persecutorio al fine di screditare i e le società, i fatti riferiti in Parte_3
Commissione non sarebbero né veri, né vi è un interesse pubblico alla conoscenza delle opinioni infondate del . Un efficace e schematico compendio di tutti i motivi (e CP_1
sottomotivi) di doglianza è stato prodotto dalla difesa nella comparsa Parte_3
conclusionale del 10.7.2025.
Con riguardo all'omesso rilievo delle pregresse vicende penali e civili, innanzitutto va rilevato che il tribunale, nonostante non abbia rimesso la causa sul ruolo per esaminare in contraddittorio la documentazione prodotta unitamente alle comparse conclusionali, ha dato atto in motivazione di reputarla irrilevante ai fini del decidere, il che presuppone pag. 8/22 che un suo esame, seppure sommario, vi sia stato. Si tratta di una valutazione condivisibile che va qui confermata, anche con riguardo ai documenti di formazione sopravvenuta che sono stati allegati nel presente grado ex art. 345 ultimo comma c.p.c.
Un approccio metodologico corretto impone infatti di circoscrivere l'oggetto del contendere alla portata, lesiva o meno, delle dichiarazioni rese dal dott. dinanzi CP_1
alla Commissione parlamentare di inchiesta. L'eventuale carattere diffamatorio o calunniatorio delle frasi pronunciate va valutato alla luce di quel contesto, della percepibilità dell'offesa da parte dell'interlocutore, verificando la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo di tali reati. Il dolo della diffamazione è un dolo generico e l'esistenza di precedenti controversie fra le parti potrebbe al più rilevare, dopo una positiva verifica della sussistenza della materialità del reato, per determinare l'intensità del dolo.
Insomma, il fatto che in altra occasione abbia diffamato Parte_6 Parte_3
chiamandolo “colluso con la mafia”, “prestanome di ”, “male
[...] Parte_7
assoluto di ” (fatti per i quali è intervenuta assoluzione in sede penale ma CP_4
condanna in sede civile, con pronuncia passata in giudicato) non consente di ritenere automaticamente che egli lo abbia diffamato anche in questa occasione.
Allo stesso modo, solo dopo aver accertato la sussistenza dell'illiceità della condotta del potrebbe disquisirsi della portata delle conseguenze dannose in capo agli CP_1
appellanti, con la conseguenza che non vi è stata alcuna omessa pronuncia ma, semplicemente, il giudice di prime cure ha ritenuto non sussistente responsabilità del convenuto e quindi ogni questione inerente la quantificazione del danno è rimasta assorbita.
Le vicende penali e civili andrebbero, in ogni caso, lette nella loro globalità ed in maniera oggettiva, evidenziando, ad esempio, che all'epoca in cui fu ascoltato dalla
Commissione era stato denunciato dai anche per altri episodi Parte_6 Parte_3
pag. 9/22 asseritamente diffamatori in relazione ai quali la domanda non è stata accolta (cfr. doc.
17 appellanti e doc. 82, relativa sentenza di appello che ha rigettato l'appello incidentale proposto dai ) e che tuttora, presso il Tribunale di Caltanissetta, pende un Parte_3
giudizio ove è imputato e risulta persona offesa per Parte_3 Parte_6
reato di accesso abusivo ai dati personali propri e dei figli.
In merito poi al lamentato vizio di inesistenza/apparenza della motivazione (in quanto il
Tribunale avrebbe recepito in maniera acritica l'ordinanza del Gip di Perugia che ha rigettato l'opposizione ex art. 409 c.p.c. e disposto l'archiviazione del procedimento penale sorto sulla base della denuncia querela prodotta sub. doc. 34) si osserva che l'impugnata sentenza muove, in realtà, dal presupposto dell'autonomia di valutazione fra giudice penale e giudice civile, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui il giudice civile può liberamente valutare le prove raccolte in un giudizio penale, ancorché conclusosi con provvedimento di archiviazione e al di fuori, ovviamente, dei casi in cui sussiste il vincolo derivante dal giudicato penale ai sensi degli artt. 651 e 652
c.p.p..
Il denunciato vizio di motivazione non sussiste. Il Tribunale ha dedicato l'intero paragrafo 3 della sentenza, da pagina 4 a pagina 10, alla valutazione della vicenda, analizzando approfonditamente le frasi contestate, il contesto in cui esse vennero pronunciate, ritenendo insussistenti sia la diffamazione che la calunnia, anche sulla base di pertinenti richiami giurisprudenziali. Soltanto in un inciso a pagina 6 il Tribunale richiama l'ordinanza del GIP di Perugia nel provvedimento di archiviazione emesso nel procedimento nr. 3846/2015 RG, mostrando di condividerne il contenuto in ordine all'insussistenza del reato ex art. 368 c.p., senza affatto appiattirsi sulle motivazioni del giudice penale, ma per corroborare il ragionamento già svolto in maniera autonoma ed articolata nelle pagine precedenti.
pag. 10/22 Analizzando ora, più nel dettaglio le varie censure contenute nel secondo e quarto motivo di appello (che possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che si discute del profilo della ritenuta insussistenza della diffamazione (motivo 2) e della calunnia (motivo 4) e dei danni che ne sono scaturiti) pare opportuno innanzitutto riportare per esteso, e con sottolineature, le frasi contestate pronunciate dal dott. CP_1
nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione Bicamerale ecomafie (doc. 18).
Nel resoconto, a pagina 12, il afferma: “Poniamoci sul problema autorizzativo a CP_1
monte con cui appunto avevo iniziato il mio intervento. Qui ci sono dei casi di scuola di palesi violazioni della normativa, gravissime violazioni di leggi poste in essere dal territorio e ambiente a favore della Farò due passaggi di cui Parte_1
forse uno bisogna segretare”.
Egli passa quindi ad esporre che queste violazioni, per la discarica Siculiana gestita dai
, si sarebbero concretizzate nel fatto che non era mai stata pretesa Parte_8
dalle Autorità amministrative la realizzazione di un impianto di biostabilizzazione
(seppur imposto dalla normativa europea) e che erano state concesse dalla Regione delle autorizzazioni ad ampliamento delle vasche “in deroga” , ad esempio, per la vasca V4, considerandola ampliamento delle vasche esistenti benché fosse fisicamente distante alle altre e separata da una strada.
Nel prosieguo del discorso l'ex assessore dichiara che, a differenza di CP_6 Parte_3
gestiva la discarica in maniera corretta, nel rispetto della normativa ambientale, ma la avrebbe dovuto intraprendere azioni di risarcimento danni nei confronti Controparte_3
dei gestori per inadempimento contrattuale, stante l'assenza dell'impianto di biostabilizzazione che era condizione essenziale del contratto.
Lamentando che la situazione attuale, compreso l'esaurimento delle discariche, sarebbe frutto di “una palese gestione illecita dell'amministrazione pubblica”, il esprime CP_1
alla Commissione l'opinione che occorre potenziare “la capacità della pubblica
pag. 11/22 amministrazione di ripristinare la legalità, non possiamo delegare sempre al processo penale, alle indagini, perché il processo penale può anche non raggiungere i suoi effetti per ragioni varie, ma c'è una responsabilità morale, amministrativa, politica, penale, e sono concetti assolutamente diversi”.
Immediatamente dopo (pagina 14) così si esprime: “Sono convinto che, se CP_1
l'ipotesi investigativa che i colleghi di Palermo seguono è quella di un pagamento di tangenti a monte e poi per l'intervento della Corte di giustizia e per la gara deserta nel
2009 non fu possibile per i privati che si aggiudicarono e furono i firmatari delle convenzioni rientrare in un'ipotesi investigativa di quel denaro, anche perché la faceva parte di una delle ATI che si aggiudicò, l'ampliamento Parte_1
delle discariche è sospetto”.
Tale ultima frase presenta una sintassi piuttosto contorta, dovuta alla trascrizione di un'esposizione avvenuta a braccio, in forza orale;
eliminando gli incisi se ne può però ricostruire il senso. intendeva dire che è sospetto l'ampliamento delle discariche CP_1
concesso ai privati (tra cui proprio la che faceva parte di un'ATI che si era Parte_3
aggiudicata la gara per i termovalorizzatori, poi annullata anche a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia) quasi per compensare la mancata aggiudicazione del
2009 in relazione alla quale i PM indagavano sul possibile pagamento di tangenti da parte degli imprenditori.
Il Tribunale ha escluso che le due frasi su riportate abbiano portata calunniosa dal momento che il dott. non ha prospettato in alcun modo l'accusa che CP_1 Parte_3
la famiglia o le società da costoro rappresentate avessero
[...] Parte_3
commesso reati, né consta che lo stesso agisse nella consapevolezza della loro CP_1
innocenza e quindi della falsità dell'accusa.
Si tratta di una valutazione condivisibile e coerente, fondata su una corretta lettura dei dati processuali.
pag. 12/22 In merito alla prima affermazione, relativa alle irregolarità nelle autorizzazioni, non è stata dal attribuita alcuna condotta delittuosa né ad alcuno degli odierni CP_1
appellanti né a specifici funzionari pubblici;
si lamentava, piuttosto, un diffuso malcostume della in materia di gestione dei rifiuti, tanto è vero che CP_7
l'odierno appellato, in un passaggio successivo, ha sentito il bisogno di precisare che esiste una responsabilità anche sul piano amministrativo e morale e non si può delegare la soluzione delle criticità al solo processo ed alle indagini penali.
Anche con riguardo alla seconda frase, cui va attribuito il senso che sopra si è indicato, il si è limitato a riportare una propria opinione (“sono convinto”) in forma CP_1
ipotetica, alludendo ad un mero sospetto, ritenendo che gli inquirenti avrebbero dovuto approfondire il legame fra le autorizzazioni fin troppo facili concesse alle discariche private, fra cui quella di Siculiana, ed il pagamento di tangenti da parte degli imprenditori che avevano partecipato alle gare di appalto dei termovalorizzatori, poi annullate.
Il si è dunque limitato a suggerire ad un organo, munito di poteri di indagine CP_1
analoghi a quelli dell'autorità giudiziaria, una pista investigativa, senza peraltro formulare accuse specifiche e circostanziate. Il delitto di calunnia, al contrario, presuppone la formulazione di accuse false nella consapevolezza di tale falsità: il richiamo a mere ipotesi, già oggetto peraltro di investigazione da parte di altra autorità, esclude in radice la configurabilità di tale reato.
Per quanto riguarda invece la diffamazione, vanno dati per pacifici – oltre che documentalmente provati – gli elementi oggettivi del reato quali la pluralità di destinatari della comunicazione e l'assenza della persona destinataria dell'offesa, nonché l'oggettiva portata offensiva della reputazione altrui delle frasi pronunciate (dal momento che esse lasciavano ad intendere che il fosse stato Parte_2
beneficiato per anni di un trattamento di favore illegittimo nella sua attività di impresa,
pag. 13/22 anche forse quale forma di impropria “compensazione” per il fatto che non era stata realizzata l'opera pubblica (termovalorizzatore) alla cui gara Parte_1
aveva partecipato, aggiudicandosela, tramite una ATI). Pur non attribuendo alla specifici fatti reato, il discorso del alludeva ad una impropria Parte_3 CP_1
contiguità fra funzionari pubblici non individuati, ma certamente compiacenti, con i gestori delle discariche, fra cui i . Anche la seconda affermazione contestata si Parte_3
muove nel solco della prospettata esistenza di illecite logiche di scambio nel settore dei rifiuti da cui forse anche i , come altri, avrebbero tratto vantaggio. Parte_3
La sentenza ha ritenuto, tuttavia, le suddette condotte scriminate per effetto dell'esercizio del diritto di critica.
Gli appellanti ritengono che i limiti tradizionalmente tracciati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per l'esercizio di tale diritto siano stati tutti superati. Anche tale motivo di doglianza tuttavia è infondato.
Innanzitutto deve essere sottolineato che l'audizione del dott. era stata disposta CP_1
dinanzi alla Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati, operante nella XVII legislatura,
Commissione che – ex art. 82 Cost – procede con gli stessi poteri di indagine dell'autorità giudiziaria. Il dott. veniva ascoltato in una veste “politica”, in virtù CP_1
della pregressa carica di Assessore all'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità della
, ricoperta nel periodo compreso tra il 12 aprile del 2012 e il 15 aprile Controparte_3
del 2014. Le dichiarazioni che egli rendeva erano dunque atto dovuto, ex art. 366 c.p., e l'audito aveva l'obbligo di dire la verità. Adempiendo ad un dovere giuridico ex art. 51
c.p., ogni dichiarazione lesiva della reputazione altrui, purché rispondente al vero, non è suscettibile di integrare una diffamazione.
Il parametro della “verità”, come correttamente opinato dal tribunale, diventa recessivo allorquando si esprima un giudizio critico. Il limite della verità dei fatti, quando pag. 14/22 vengono esposte opinioni, assume un carattere peculiare poiché non si può pretendere obiettività nell'espressione di un giudizio, cosicché cioè che deve essere vero è il fatto sul quale si esprime l'opinione e non anche il giudizio.
Il era chiamato a riferire sulla sua esperienza quale preposto all'assessorato CP_1
all'Energia. Nell'esporre le criticità riscontrate a seguito delle verifiche e attività da lui svolte nel settore della gestione dei rifiuti egli ha inevitabilmente preso le mosse dalla sua visione, dal suo programma politico, che era quello di gestire la cosa pubblica diversamente rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti: Egli non ha nascosto le difficoltà e le resistenze incontrate durante tale processo di cambiamento ed è evidente che, sotto tale profilo, non si poteva da lui pretendere un'asettica cronaca degli eventi, dal momento che il resoconto includeva il suo giudizio e la sua personale lettura
“politica” dei fatti.
Come correttamente riconosciuto dal Tribunale, il diritto di cronaca si differenzia dal diritto di critica, espressione del più generale diritto di manifestazione del pensiero, riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione.
I limiti del diritto di critica sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'articolo 2 della Costituzione, onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che l'offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la critica del dott. partisse da una solida CP_1
base fattuale, ossia dal fatto che in si fosse fatto progressivo ricorso, in assenza CP_4
della costruzione dei termovalorizzatori e di una situazione di cronica “ emergenza”, a provvedimenti di ampliamento, in deroga, delle quantità di rifiuti da smaltire, provvedimenti emessi nei confronti dei gestori privati degli impianti.
pag. 15/22 Tale ricostruzione appare corretta, trovando riscontro nella relazione della commissione istituita dal (doc. 7 appellato) dalla quale era emerso che la ditta CP_1 [...]
non era stata pienamente adempiente alle prescrizioni normative Parte_1
vigenti tempo per tempo. In particolare:
• aveva gestito la discarica in assenza di titolarità pubblica nei periodi in cui la normativa lo imponeva.
• Non aveva realizzato gli impianti di trattamento prescritti dalle autorizzazioni ambientali.
• aveva operato in assenza di contratti/convenzioni formali per le volumetrie aggiuntive.
• aveva beneficiato di autorizzazioni e ampliamenti in difformità alle procedure di variante urbanistica e senza il coinvolgimento degli enti competenti.
Né vale sostenere che tali riscontri sarebbero privi di pregio perché accertati da una
Commissione nominata dal stesso. CP_1
Oltretutto, dallo stesso documento 24 prodotto dagli appellanti si evince che la avviò, dopo i rilievi, la realizzazione e gestione di quell'impianto Parte_1
di trattamento meccanico- biologico dei rifiuti che lamentava mancante e che CP_1
effettivamente, quindi, non era stato ancora realizzato.
La verità, o quanto meno veridicità, del fatto emerge anche dalla relazione conclusiva della Commissione Bicamerale eco mafie, nella quale è stato espressamente riportato che, pur non emergendo fatti di rilevanza penale, sussistessero "zone d'ombra" nelle condotte dei pubblici funzionari e degli imprenditori coinvolti nelle vicende oggetto di indagine, costanti irritualità, ed un modus operandi anomalo. A tale conclusione la
Commissione non è certo giunta solo sulla scorta delle dichiarazioni del , ma CP_1
anche di altri soggetti e di tutta la documentazione esaminata.
pag. 16/22 Tra l'altro, la critica del è stata mirata: egli ha riconosciuto che la CP_1 [...]
gestisse la discarica nel rispetto della normativa ambientale, criticando Parte_1
soltanto il sistema concessorio e dunque il modus operandi della PA, più che i privati coinvolti nella vicenda. Non vi è dunque alcuna contraddizione tra quanto dichiarato dal in Commissione ed il contenuto delle deposizioni dinanzi all'autorità giudiziaria CP_1
come testimone, i cui verbali sono stati prodotti (in versione stralciata) dagli appellanti;
ivi infatti egli doveva deporre sulla corretta gestione della discarica, cioè sulla corretta osservanza delle norme in tema di ciclo smaltimento dei rifiuti da parte della , Parte_3
profilo mai criticato dal che già dinanzi alla Commissione parlamentare aveva CP_1
dichiarato che la , a differenza di altri ( agiva nel rispetto della Parte_3 CP_6
normativa ambientale.
Per quanto riguarda la seconda frase, innanzitutto essa è esposta in forma di mera opinione personale “Sono convinto…”, indicando semplicemente delle ipotesi investigative che al dott. erano state riferite dai PM di Palermo e che, ad avviso CP_1
del propalante, potevano essere collegate alla vicenda in oggetto. Sulla base del ragionamento del , se vi era stata una turbativa d'asta e tangenti versate per la CP_1
vicenda termovalorizzatori poteva esservi un collegamento con le successive autorizzazioni in deroga alle discariche dei privati, in regime emergenziale.
Anche in questo caso il ragionamento del tribunale si fonda su di una puntuale e rigorosa ricostruzione dei dati a disposizione, per affermare come fossero “vere” le circostanze riferite, ossia l'esistenza di un'indagine dei magistrati della DDA di Palermo in merito a possibili fatti corruttivi verificatisi nella vicenda dei termovalorizzatori di cui al procedimento nr. 2327/2011.
Ed invero, anche se il procedimento penale è stato archiviato (l'ipotesi corruttiva non ha trovato sufficienti riscontri per sostenere l'accusa in giudizio mentre per la turbativa d'asta era già maturata la prescrizione) era legittima la critica, da parte di un pag. 17/22 interlocutore informato che aveva competenza per aver operato come assessore in quel medesimo settore, in merito alla vicenda dei termovalorizzatori.
La commissione parlamentare, nella relazione conclusiva, ha affermato che :“La storia dei quattro termovalorizzatori, o meglio, la storia delle ragioni per cui non sono stati mai realizzati, ha assunto un significato di tipo paradigmatico, perché espressiva di quello che possiamo definire il metodo e l'intenzione che hanno impedito ed impediscono in la praticabilità di qualsiasi altra soluzione allo smaltimento dei CP_4
rifiuti che non sia quello attuale del conferimento in discarica. La programmazione dei termovalorizzatori, i procedimenti amministrativi posti in essere, le determinazioni adottate, hanno prodotto soltanto idee rimaste sulla carta, decisioni incomprensibili e farraginose, contenziosi maldestramente innescati forieri di ulteriori blocchi e lungaggini. Insomma, pare esservi un sistema che obbliga in a conferire i rifiuti CP_4
in discarica ed è talmente ben ramificato e gode di tali e tante "sponde" da essere capace di orchestrare sistematicamente il sabotaggio di qualunque iniziativa che possa incidere sui gruppi di potere creatisi intorno al ciclo dei rifiuti”.
Sebbene detta relazione sia successiva rispetto alle dichiarazioni di cui si discute, essa consente di comprendere come le affermazioni del concretizzassero sì una CP_1
critica, un'opinione personale, non fondata però su premesse palesemente arbitrarie o abnormi, ma basate piuttosto su investigazioni e dati concreti.
La sentenza impugnata riporta correttamente che il dott. PM della DDA di Per_2
Palermo, audito dalla stessa Commissione bicamerale in merito al procedimento iscritto al nr. 2327/2011 DDA di Palermo, affermò che “la coincidenza di operatori economici che in epoca successiva al tramontare del progetto della costruzione degli inceneritori hanno gestito discariche private è negli atti …” il che conferma che era vero che fra i soggetti che erano stati interessati dalle aggiudicazioni delle convenzioni per la costruzione dei termovalorizzatori vi erano i gestori privati delle discariche, beneficiari,
pag. 18/22 successivamente all'annullamento della gara, di autorizzazioni all'ampliamento delle discariche stesse. Anche in questo caso, quindi, il nome della non Parte_1
Part è stato citato da a sproposito, perché era vero sia che facesse parte dell sia CP_1
che avesse beneficiato della successiva autorizzazione all'ampliamento della discarica.
È evidente poi che gli esiti successivi delle indagini e la verità stabilita in sede giudiziaria in epoca successiva costituiscono dati ed elementi conoscitivi ulteriori non noti al propalante al momento in cui le frasi vennero pronunciate. Da ciò il limitato rilievo delle pronunce prodotte nel corso del presente processo, anche successivamente al maturarsi delle preclusioni istruttorie, dovendosi la verità, l'interesse pubblico alla conoscenza e la continenza verbale valutarsi alla luce dei dati a disposizione quando la critica fu espressa.
In particolare, l'esimente putativa dell'art. 51 c.p. è configurabile anche in assenza di una verità processualmente accertata, qualora il soggetto agente operi nella ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti oggetto di censura, purché tale convinzione sia fondata su elementi oggettivi e non sia frutto di arbitraria supposizione
(Cass. Pen, Sez. V del 27 agosto 2025, n. 29859).
Indubbia la sussistenza anche degli altri requisiti per l'operatività della scriminante:
l'interesse pubblico alla conoscenza delle modalità di gestione di un servizio pubblico è innegabile, considerato anche il precipuo ruolo della Commissione parlamentare che aveva poteri di indagine e di intervento. La deposizione era poi un atto dovuto, come già esposto.
La critica è stata esposta in forma continente, con linguaggio neutro e non gratuitamente denigratorio, con l'utilizzo di toni neppure particolarmente aspri e sferzanti. La
è stata nominata espressamente, ma non vi è stata alcuna Parte_1
invettiva o attacco personale nei confronti di tale ditta o dei suoi soci ed amministratori.
Sebbene sia stata documentata la pendenza di altre controversie fra le parti, ed in pag. 19/22 particolare la condanna dell'odierno appellato al risarcimento dei danni da diffamazione per frasi proferite in altra circostanza, aventi ad oggetto altri fatti, nulla è stato allegato e provato circa la sussistenza di ragioni per cui il dott. avrebbe dovuto nutrire, nei CP_1
confronti degli appellanti, una personale animosità, fermo restando che il dolo della diffamazione è generico e non specifico e non richiede quindi un fine ulteriore rispetto all'intenzionalità dell'azione.
La ritenuta sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica con riguardo alle dichiarazioni rese e l'esclusione della loro valenza diffamatoria, soprattutto con riguardo all'elemento della continenza formale, esclude l'illiceità della condotta anche a fini civilistici.
Va precisato che gli appellanti già in primo grado avevano allegato che, pur qualora non si ritenesse sussistente un reato, dovrebbe essere civilmente risarcibile il cagionato danno ingiusto alla identità personale e al patrimonio intellettuale, ideologico e professionale degli attori, ai sensi dell'art. 2043 c.c. Tale argomento viene riproposto in appello.
La sentenza impugnata non pare aver affrontato tale profilo di doglianza, che in ogni caso è infondato.
Il diritto all'identità personale viene tradizionalmente definito, nell'elaborazione giurisprudenziale, come l'interesse di ogni persona a non vedere travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, professionale,
a causa dell'attribuzione di idee, opinioni, o comportamenti differenti da quelli che l'interessato ritenga propri e abbia manifestato nella vita di relazione. Si tratta quindi di un diritto a che la propria “immagine sociale” non sia travisata o distorta mediante l'attribuzione di idee non proprie, pur in assenza di una vera e propria offesa alla reputazione.
pag. 20/22 Se il bene tutelato è l'immagine sociale ovvero “… il diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo. L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata” … (cfr. Corte
Costituzionale 3.2.1994, n. 13), il presupposto è che la condotta lesiva abbia colpito un soggetto le cui idee e convinzioni sono note agli altri consociati. Non sono oggetto di tutela la percezione intima che ciascuno ha di sé e quelle idee e convinzioni che ciascuno non ha mai palesato all'esterno; inoltre l'offesa deve essere oggettiva e presentare un grado di intensità apprezzabile, diversamente sarebbe tutelata la mera suscettibilità rispetto ad ogni giudizio percepito come critico nei propri confronti.
Peraltro, il diritto all'identità personale può essere leso qualora vengano attribuite ad un soggetto idee e convinzioni morali, sociali, politiche o religiose che non corrispondono a verità; ancora una volta, quindi, il limite del rispetto della verità esclude la responsabilità, anche in ambito puramente civilistico, perché esclude l'ingiustizia dell'offesa laddove detta offesa derivi dall'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, quale è quello alla libera manifestazione del pensiero.
Nel caso di specie le affermazioni asseritamente dannose sono state rese dinanzi ad una
Commissione d'inchiesta che, si suppone, non avesse alcuna pregressa conoscenza dei e del loro patrimonio intellettuale e professionale, e neppure conoscenza dei Parte_3
fatti di cui ai documenti da 1 a 6, 8, 9 10 prodotti dagli appellanti, presumibilmente noti solo a livello locale. In ogni caso non si può neppure sostenere che con le affermazioni del dott. siano state attribuite a qualcuno degli odierni appellanti idee e CP_1
convinzioni non rispondenti al proprio patrimonio intellettuale e professionale, dal pag. 21/22 momento che non è stato fatto riferimento alcuno all'opinione dei in ordine al Parte_3
tema della legalità o della lotta alla mafia o simili.
L'appello va dunque rigettato in ogni suo termine di formulazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e altri contro così provvede: Parte_1 Parte_6
RIGETTA l'appello;
Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 260/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
C.F. ) Parte_2 P.IVA_2
( C.F. ) Parte_3 C.F._1
(C.F. ) Parte_4 C.F._2
(C.F. ) Parte_5 C.F._3
tutti assistiti e difesi dall'Avv. CREMONA ANTONINO MARIA elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso lo studio del difensore appellanti e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._4
COLONNA UGO elettivamente domiciliato in VIA PIETRO PIFFETTI, 24 10143
TORINO presso lo studio del difensore appellato CONCLUSIONI:
Per gli appellanti:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento dell'appello: Nel merito 1) per uno dei motivi esposti in appello, riformare la sentenza n. 1642/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, depositata il
27/10/2023 e comunicata dalla cancelleria a mezzo pec in pari data;
per l'effetto 2) accertare che gli appellanti sono stati vittime di diffamazione e quindi dire che il fatto costituisce reato;
3) accertare e dichiarare che gli appellanti, sono stati vittime di calunnia e quindi dire che il fatto costituisce reato;
4) dichiarare che hanno subito danni dall' azione del e da cui deriva l'obbligo di risarcimento in combinato CP_1
disposto degli artt. 595, 368 e 185 c.p. nonché 2043 e 2059 c.c. anche secondo il principio della “iura novit curia”; 5) accertare l'ingiusta lesione della reputazione personale degli appellanti e delle società, per i fatti di cui in narrativa, ad opera del
, con condanna di quest'ultimo, sia che il fatto costituisca reato sia che non lo CP_1
costituisca, ai sensi dell'art. 2059 c.c., da liquidarsi in via equitativa. in subordine 6) accertare la commissione del fatto illecito civile ex art 2043 c.c. da parte del convenuto, anche secondo il principio della “iura novit curia” per l'ingiusta lesione subita dagli appellanti ad opera del di un interesse inerente alla persona o al suo CP_1
patrimonio, costituzionalmente garantito, a prescindere dalla qualificabilità del fatto come reato con conseguente condanna da quantificarsi anche in via equitativa;
in ogni caso 7) condannare il Dott. al risarcimento del danno che si quantifica per CP_1
quanto attiene: a) il Sig. in nome proprio e anche per la qualità di Parte_3
socio del in complessive € .29.900,00 o nella maggiore o minore Parte_2
somma che il Giudice riterrà di equità; b) il sig. , in nome proprio e Parte_5
quale socio del gruppo in complessive €. 4.900,00 o nella maggiore o Parte_1
pag. 2/22 minore somma che il Giudice riterrà di equità; c) la e il Parte_1
in complessive €.10.100,00 o nella maggiore o minore somma Controparte_2
che il Giudice riterrà di equità; d) il Sig. , in nome proprio e quale Parte_4
socio del in € 4.900,00 o nella maggiore o minore somma che il Parte_2
Giudice riterrà di equità; e così complessivamente €. 49.800,00 8) Condannare il
alle spese legali di primo e secondo grado e quindi a restituire agli appellanti CP_1
le spese di primo grado avendo provveduto gli appellanti a pagarle e alla tassa di registro pari a (Doc. 91)”.
Per l'appellato:
1.Rigettare l'atto di appello in quanto infondato;
2. Rigettare ogni altra richiesta in esso contenuta;
3. Condannare gli appellante al pagamento delle spese e dei compensi di questo grado di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado dinanzi al Tribunale di Perugia gli odierni appellanti – riassunto, per competenza territoriale determinata ex art. 11 c.p.p, il processo originariamente incardinato dinanzi al tribunale di Agrigento – hanno chiesto la condanna di Pt_6
(magistrato in servizio a Roma che in precedenza aveva svolto l'incarico di
[...]
Assessore all'Energia della al pagamento in loro favore della Controparte_3
complessiva somma di € 49.800 – di cui € 29.900 in favore di € Parte_3
10.100 in favore delle due società ed € 4.900 ciascuno in favore di e Pt_4 [...]
– o la diversa somma ritenuta dal giudice di equità, a titolo di risarcimento Parte_5
del danno derivato agli stessi per effetto di alcune dichiarazioni, ritenute diffamatorie e calunniose, rese dal suddetto dott. in data 23.2.2015 in occasione della sua CP_1
audizione da parte della Commissione Parlamentare d'Inchiesta Eco Mafia. Gli attori hanno rappresentato che il già in passato, a luglio 2013, aveva esternato ai danni CP_1
di (e del gruppo di cui lo stesso era socio e massimo Parte_3 Parte_3
pag. 3/22 esponente) attacchi ed offese pesanti, additandoli come collusi alla mafia, fatti per cui erano pendenti diversi procedimenti in sede penale e civile, cosa che il aveva CP_1
taciuto alla Commissione, con il solo scopo di screditare il gruppo, i suoi soci ed il suo legale rappresentante . Parte_3
Il Tribunale di Perugia, prima sezione civile, con sentenza n. 1642/2023 ha rigettato le domande proposte.
Con atto di citazione in appello notificato in data 22.4.2024 gli appellanti hanno impugnato la suddetta sentenza, affidandosi a quattro motivi di appello.
Con il primo motivo hanno lamentato che il Giudice non abbia dato rilievo alle pregresse vicende tra le parti, dichiarando irrilevanti i documenti prodotti con la comparsa conclusionale, in relazione ai quali era stata formulata una richiesta di rimessione sul ruolo che non è stata accolta. La corretta valutazione delle dichiarazioni rese dal convenuto a febbraio 2015 ad avviso degli appellanti non potrebbe prescindere dall'esame dell'intera vicenda Catanzaro/Marino, tenendo conto dei reiterati attacchi diffamatori posti in essere dal ben prima delle dichiarazioni per cui è causa, fatti CP_1
per i quali lo stesso è stato condannato in sede civile con pronunce confermate in via definitiva della Cassazione. La Commissione sarebbe quindi stata usata come strumento di vendetta nei confronti dei , soggetti che avevano già denunciato il , Parte_3 CP_1
nell'ambito di un disegno persecutorio volto a gettare discredito su imprenditori stimati nel settore dei rifiuti che avevano aderito ad iniziative di legalità e risultavano persone offese dall'attività estorsiva della mafia.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno contestato che sia stata erroneamente ritenuta sussistente dal Tribunale l'esimente dell'esercizio del diritto di critica, atteso che le dichiarazioni rese dal Dott. sono false, travalicano il limite della CP_1
continenza e si tratta di mere opinioni personali, difettando un interesse pubblico alla loro conoscenza.
pag. 4/22 Con il terzo motivo gli appellanti hanno esposto che il giudice di prime cure, senza un'adeguata motivazione e senza valutare adeguatamente le prove raccolte nel giudizio penale, avrebbe pedissequamente recepito le argomentazioni del Gip, violando il principio di autonomia e di separazione tra il giudizio civile ed il giudizio penale e dando luogo a nullità della sentenza per omessa motivazione.
Con il quarto motivo di appello, infine, gli appellanti hanno censurato l'omessa valutazione della portata lesiva delle dichiarazioni del integranti reato, con CP_1
conseguente diritto al risarcimento del danno in favore dei fratelli e della Parte_3
società per l'offesa alla loro reputazione personale e professionale, danno in re ipsa da liquidarsi in via equitativa ex art. 2043 c.c. e 185 c.p., per il fatto-reato o comunque per violazione del diritto costituzionalmente garantito all'identità personale, sussistendo altresì i presupposti per una condanna ex art. 96 comma 3 cpc.
Hanno quindi concluso come in epigrafe.
si è costituito con comparsa del 9.1.2025 chiedendo il rigetto Parte_6
dell'appello. L'appellato ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata, osservando che (di cui era vicepresidente) Controparte_4 Parte_3
aveva da sempre fortemente osteggiato la sua attività di assessore regionale tesa a ridimensionare il regime di quasi monopolio dei gestori privati che caratterizzava il settore delle discariche, una delle quali (quella di Siculiana nel territorio agrigentino) gestita appunto dalla famiglia . Ha precisato che nel corso del 2013 egli era Parte_3
stato avvicinato da personaggi politici e soggetti vicini a , attraverso Parte_3
comportamenti proseguiti per mesi fino a giungere a veri e propri avvertimenti a non proseguire nella realizzazione del progetto dell'impiantistica pubblica.
Inoltre ha osservato che le frasi contestate dagli appellanti non hanno affatto portata diffamatoria e meno ancora calunniatoria, come già accertato in sede penale. Il , CP_1
infatti, aveva espresso le sue valutazioni in ordine alla mancanza di correttezza dei pag. 5/22 procedimenti autorizzativi e dei preventivi pareri rilasciati alla discarica dei F.lli a Siculiana, irregolarità non escluse dal fatto che per la quarta vasca, nel 2014 Parte_3
la avesse ottenuto l'autorizzazione; quanto alla seconda frase, estrapolata da Parte_3
un più ampio discorso, il ha dedotto di aver agito al solo fine di sollecitare la CP_1
Commissione, che aveva i poteri propri dell'Autorità Giudiziaria, a verificare e svolgere accertamenti sulle ragioni per le quali la gara miliardaria sui termovalorizzatori era andata deserta e se tale situazione potesse essere collegata agli interessi dei privati, titolari delle discariche (tra cui la che in regime di emergenza Parte_1
avevano ottenuto l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti per milioni di tonnellate. Il
, uomo delle istituzioni, aveva semplicemente fatto il proprio dovere, riferendo CP_1
alla Commissione parlamentare, in audizione riservata, dei colloqui avuti con magistrati della DDA di Palermo, senza alcun intento persecutorio ed utilizzando un linguaggio continente.
La causa viene in decisione all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c. e dell'udienza a trattazione scritta dell'11.9.2025.
Preliminarmente occorre dare atto che le parti, con le repliche conclusionali (entrambi)
e con le note scritte di udienza dell'11.9.2025 (gli appellanti) hanno prodotto ulteriori documenti che riguardano, essenzialmente, altri procedimenti penali che coinvolgono soggetti diversi dalle odierne parti processuali oppure hanno per oggetto altri episodi diffamatori ai danni di Si tratta di documenti che non hanno Parte_3
rilevanza decisiva, non essendo dunque necessario rimettere la causa sul ruolo per approfondimenti istruttori, come si esporrà in maniera più approfondita nel prosieguo della motivazione.
Prima di esaminare singolarmente i motivi di appello pare opportuno riepilogare brevemente i termini della controversia.
pag. 6/22 Oggetto del presente procedimento sono le dichiarazioni, di cui va vagliato il carattere calunnioso o diffamatorio, rese dal dott. dinanzi alla Commissione parlamentare CP_1
d'inchiesta Eco Mafia nel febbraio 2015. Il , come emerge dagli atti, era un CP_1
magistrato che, dal 12 dicembre 2012 al 15 aprile 2014, previa collocazione fuori dal ruolo organico della Magistratura aveva ricoperto l'incarico di Assessore all'Energia e
Servizi di Pubblica Utilità, con competenze nel settore Rifiuti, nella Giunta della presieduta dall'On.le . Controparte_3 Persona_1
Secondo la ricostruzione del uno dei punti fondamentali del programma del CP_1
Governo era quello di realizzare l'impiantistica pubblica prevista nel piano dei Per_1
rifiuti approvato nel 2012 in modo da ridimensionare il regime di quasi monopolio dei gestori privati che caratterizzava il settore. Tra questi privati vi era la
[...]
che si occupava del settore dello smaltimento dei rifiuti non tossici nella Parte_1
zona della Sicilia Occidentale e più precisamente nel territorio di Siculiana (AG). Il
, assunto l'incarico, avrebbe quindi adottato varie iniziative prodromiche alla CP_1
predisposizione di bandi di gara per la realizzazione di piattaforme pubbliche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, iniziative nelle quali egli assume di essere stato ostacolato da , fra i cui vertici vi era appunto Controparte_4 Parte_3
, socio della che gestiva la discarica di Siculiana. Alla
[...] Parte_1
luce di informazioni contenute in una informativa del NOE dei CC del 30.10.2013 (all.
7 comparsa di costituzione ) il aveva istituito apposita Commissione CP_1 CP_1
diretta a verificare la regolarità delle autorizzazioni ai privati nel settore dei rifiuti. La
Commissione, nella relazione conclusiva, aveva evidenziato diffuse criticità, incongruenze, difformità nel rilascio delle autorizzazioni cosicché, con nota del
21.1.2014, l' aveva invitato il competente dipartimento ad avviare Controparte_5
procedimento di secondo grado per la revisione dei provvedimenti. Nel frattempo però, ad aprile 2014, era stato sfiduciato ed aveva cessato il suo incarico nella Giunta CP_1
pag. 7/22 . Nel 2015, ad incarico cessato, il dott. è stato poi sentito dinanzi alla Per_1 CP_1
Commissione parlamentare di inchiesta che si occupava di indagare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali correlati. In quella sede ha reso delle dichiarazioni che ad avviso degli appellanti sono lesive dell'onore, della reputazione e della propria immagine personale, mentre ad avviso dell'appellato gli episodi rientrano nell'alveo del diritto di critica, espressione di un convincimento lecito, informato, scevro da qualsiasi intento persecutorio.
Ciò premesso, i motivi di appello, strettamente correlati fra di loro, possono essere esaminati congiuntamente.
Gli appellanti essenzialmente si dolgono del fatto che, pur vertendo il presente giudizio sulle dichiarazioni rese da dinanzi alla Commissione parlamentare Parte_6
d'inchiesta nel febbraio 2015, la vicenda non sia stata esaminata globalmente, anche alla luce dei reiterati attacchi diffamatori del e di quanto successo in epoca CP_1
successiva (ad esempio avrebbe rinunciato ai propri incarichi in Parte_3
e avrebbe dismesso le proprie cariche nel gruppo di famiglia, per Controparte_4
non danneggiarlo alla luce del discredito calato su di lui per effetto della “campagna denigratoria” posta in essere dal ). Il sarebbe stato mosso da un vero e CP_1 CP_1
proprio intento persecutorio al fine di screditare i e le società, i fatti riferiti in Parte_3
Commissione non sarebbero né veri, né vi è un interesse pubblico alla conoscenza delle opinioni infondate del . Un efficace e schematico compendio di tutti i motivi (e CP_1
sottomotivi) di doglianza è stato prodotto dalla difesa nella comparsa Parte_3
conclusionale del 10.7.2025.
Con riguardo all'omesso rilievo delle pregresse vicende penali e civili, innanzitutto va rilevato che il tribunale, nonostante non abbia rimesso la causa sul ruolo per esaminare in contraddittorio la documentazione prodotta unitamente alle comparse conclusionali, ha dato atto in motivazione di reputarla irrilevante ai fini del decidere, il che presuppone pag. 8/22 che un suo esame, seppure sommario, vi sia stato. Si tratta di una valutazione condivisibile che va qui confermata, anche con riguardo ai documenti di formazione sopravvenuta che sono stati allegati nel presente grado ex art. 345 ultimo comma c.p.c.
Un approccio metodologico corretto impone infatti di circoscrivere l'oggetto del contendere alla portata, lesiva o meno, delle dichiarazioni rese dal dott. dinanzi CP_1
alla Commissione parlamentare di inchiesta. L'eventuale carattere diffamatorio o calunniatorio delle frasi pronunciate va valutato alla luce di quel contesto, della percepibilità dell'offesa da parte dell'interlocutore, verificando la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo di tali reati. Il dolo della diffamazione è un dolo generico e l'esistenza di precedenti controversie fra le parti potrebbe al più rilevare, dopo una positiva verifica della sussistenza della materialità del reato, per determinare l'intensità del dolo.
Insomma, il fatto che in altra occasione abbia diffamato Parte_6 Parte_3
chiamandolo “colluso con la mafia”, “prestanome di ”, “male
[...] Parte_7
assoluto di ” (fatti per i quali è intervenuta assoluzione in sede penale ma CP_4
condanna in sede civile, con pronuncia passata in giudicato) non consente di ritenere automaticamente che egli lo abbia diffamato anche in questa occasione.
Allo stesso modo, solo dopo aver accertato la sussistenza dell'illiceità della condotta del potrebbe disquisirsi della portata delle conseguenze dannose in capo agli CP_1
appellanti, con la conseguenza che non vi è stata alcuna omessa pronuncia ma, semplicemente, il giudice di prime cure ha ritenuto non sussistente responsabilità del convenuto e quindi ogni questione inerente la quantificazione del danno è rimasta assorbita.
Le vicende penali e civili andrebbero, in ogni caso, lette nella loro globalità ed in maniera oggettiva, evidenziando, ad esempio, che all'epoca in cui fu ascoltato dalla
Commissione era stato denunciato dai anche per altri episodi Parte_6 Parte_3
pag. 9/22 asseritamente diffamatori in relazione ai quali la domanda non è stata accolta (cfr. doc.
17 appellanti e doc. 82, relativa sentenza di appello che ha rigettato l'appello incidentale proposto dai ) e che tuttora, presso il Tribunale di Caltanissetta, pende un Parte_3
giudizio ove è imputato e risulta persona offesa per Parte_3 Parte_6
reato di accesso abusivo ai dati personali propri e dei figli.
In merito poi al lamentato vizio di inesistenza/apparenza della motivazione (in quanto il
Tribunale avrebbe recepito in maniera acritica l'ordinanza del Gip di Perugia che ha rigettato l'opposizione ex art. 409 c.p.c. e disposto l'archiviazione del procedimento penale sorto sulla base della denuncia querela prodotta sub. doc. 34) si osserva che l'impugnata sentenza muove, in realtà, dal presupposto dell'autonomia di valutazione fra giudice penale e giudice civile, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui il giudice civile può liberamente valutare le prove raccolte in un giudizio penale, ancorché conclusosi con provvedimento di archiviazione e al di fuori, ovviamente, dei casi in cui sussiste il vincolo derivante dal giudicato penale ai sensi degli artt. 651 e 652
c.p.p..
Il denunciato vizio di motivazione non sussiste. Il Tribunale ha dedicato l'intero paragrafo 3 della sentenza, da pagina 4 a pagina 10, alla valutazione della vicenda, analizzando approfonditamente le frasi contestate, il contesto in cui esse vennero pronunciate, ritenendo insussistenti sia la diffamazione che la calunnia, anche sulla base di pertinenti richiami giurisprudenziali. Soltanto in un inciso a pagina 6 il Tribunale richiama l'ordinanza del GIP di Perugia nel provvedimento di archiviazione emesso nel procedimento nr. 3846/2015 RG, mostrando di condividerne il contenuto in ordine all'insussistenza del reato ex art. 368 c.p., senza affatto appiattirsi sulle motivazioni del giudice penale, ma per corroborare il ragionamento già svolto in maniera autonoma ed articolata nelle pagine precedenti.
pag. 10/22 Analizzando ora, più nel dettaglio le varie censure contenute nel secondo e quarto motivo di appello (che possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che si discute del profilo della ritenuta insussistenza della diffamazione (motivo 2) e della calunnia (motivo 4) e dei danni che ne sono scaturiti) pare opportuno innanzitutto riportare per esteso, e con sottolineature, le frasi contestate pronunciate dal dott. CP_1
nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione Bicamerale ecomafie (doc. 18).
Nel resoconto, a pagina 12, il afferma: “Poniamoci sul problema autorizzativo a CP_1
monte con cui appunto avevo iniziato il mio intervento. Qui ci sono dei casi di scuola di palesi violazioni della normativa, gravissime violazioni di leggi poste in essere dal territorio e ambiente a favore della Farò due passaggi di cui Parte_1
forse uno bisogna segretare”.
Egli passa quindi ad esporre che queste violazioni, per la discarica Siculiana gestita dai
, si sarebbero concretizzate nel fatto che non era mai stata pretesa Parte_8
dalle Autorità amministrative la realizzazione di un impianto di biostabilizzazione
(seppur imposto dalla normativa europea) e che erano state concesse dalla Regione delle autorizzazioni ad ampliamento delle vasche “in deroga” , ad esempio, per la vasca V4, considerandola ampliamento delle vasche esistenti benché fosse fisicamente distante alle altre e separata da una strada.
Nel prosieguo del discorso l'ex assessore dichiara che, a differenza di CP_6 Parte_3
gestiva la discarica in maniera corretta, nel rispetto della normativa ambientale, ma la avrebbe dovuto intraprendere azioni di risarcimento danni nei confronti Controparte_3
dei gestori per inadempimento contrattuale, stante l'assenza dell'impianto di biostabilizzazione che era condizione essenziale del contratto.
Lamentando che la situazione attuale, compreso l'esaurimento delle discariche, sarebbe frutto di “una palese gestione illecita dell'amministrazione pubblica”, il esprime CP_1
alla Commissione l'opinione che occorre potenziare “la capacità della pubblica
pag. 11/22 amministrazione di ripristinare la legalità, non possiamo delegare sempre al processo penale, alle indagini, perché il processo penale può anche non raggiungere i suoi effetti per ragioni varie, ma c'è una responsabilità morale, amministrativa, politica, penale, e sono concetti assolutamente diversi”.
Immediatamente dopo (pagina 14) così si esprime: “Sono convinto che, se CP_1
l'ipotesi investigativa che i colleghi di Palermo seguono è quella di un pagamento di tangenti a monte e poi per l'intervento della Corte di giustizia e per la gara deserta nel
2009 non fu possibile per i privati che si aggiudicarono e furono i firmatari delle convenzioni rientrare in un'ipotesi investigativa di quel denaro, anche perché la faceva parte di una delle ATI che si aggiudicò, l'ampliamento Parte_1
delle discariche è sospetto”.
Tale ultima frase presenta una sintassi piuttosto contorta, dovuta alla trascrizione di un'esposizione avvenuta a braccio, in forza orale;
eliminando gli incisi se ne può però ricostruire il senso. intendeva dire che è sospetto l'ampliamento delle discariche CP_1
concesso ai privati (tra cui proprio la che faceva parte di un'ATI che si era Parte_3
aggiudicata la gara per i termovalorizzatori, poi annullata anche a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia) quasi per compensare la mancata aggiudicazione del
2009 in relazione alla quale i PM indagavano sul possibile pagamento di tangenti da parte degli imprenditori.
Il Tribunale ha escluso che le due frasi su riportate abbiano portata calunniosa dal momento che il dott. non ha prospettato in alcun modo l'accusa che CP_1 Parte_3
la famiglia o le società da costoro rappresentate avessero
[...] Parte_3
commesso reati, né consta che lo stesso agisse nella consapevolezza della loro CP_1
innocenza e quindi della falsità dell'accusa.
Si tratta di una valutazione condivisibile e coerente, fondata su una corretta lettura dei dati processuali.
pag. 12/22 In merito alla prima affermazione, relativa alle irregolarità nelle autorizzazioni, non è stata dal attribuita alcuna condotta delittuosa né ad alcuno degli odierni CP_1
appellanti né a specifici funzionari pubblici;
si lamentava, piuttosto, un diffuso malcostume della in materia di gestione dei rifiuti, tanto è vero che CP_7
l'odierno appellato, in un passaggio successivo, ha sentito il bisogno di precisare che esiste una responsabilità anche sul piano amministrativo e morale e non si può delegare la soluzione delle criticità al solo processo ed alle indagini penali.
Anche con riguardo alla seconda frase, cui va attribuito il senso che sopra si è indicato, il si è limitato a riportare una propria opinione (“sono convinto”) in forma CP_1
ipotetica, alludendo ad un mero sospetto, ritenendo che gli inquirenti avrebbero dovuto approfondire il legame fra le autorizzazioni fin troppo facili concesse alle discariche private, fra cui quella di Siculiana, ed il pagamento di tangenti da parte degli imprenditori che avevano partecipato alle gare di appalto dei termovalorizzatori, poi annullate.
Il si è dunque limitato a suggerire ad un organo, munito di poteri di indagine CP_1
analoghi a quelli dell'autorità giudiziaria, una pista investigativa, senza peraltro formulare accuse specifiche e circostanziate. Il delitto di calunnia, al contrario, presuppone la formulazione di accuse false nella consapevolezza di tale falsità: il richiamo a mere ipotesi, già oggetto peraltro di investigazione da parte di altra autorità, esclude in radice la configurabilità di tale reato.
Per quanto riguarda invece la diffamazione, vanno dati per pacifici – oltre che documentalmente provati – gli elementi oggettivi del reato quali la pluralità di destinatari della comunicazione e l'assenza della persona destinataria dell'offesa, nonché l'oggettiva portata offensiva della reputazione altrui delle frasi pronunciate (dal momento che esse lasciavano ad intendere che il fosse stato Parte_2
beneficiato per anni di un trattamento di favore illegittimo nella sua attività di impresa,
pag. 13/22 anche forse quale forma di impropria “compensazione” per il fatto che non era stata realizzata l'opera pubblica (termovalorizzatore) alla cui gara Parte_1
aveva partecipato, aggiudicandosela, tramite una ATI). Pur non attribuendo alla specifici fatti reato, il discorso del alludeva ad una impropria Parte_3 CP_1
contiguità fra funzionari pubblici non individuati, ma certamente compiacenti, con i gestori delle discariche, fra cui i . Anche la seconda affermazione contestata si Parte_3
muove nel solco della prospettata esistenza di illecite logiche di scambio nel settore dei rifiuti da cui forse anche i , come altri, avrebbero tratto vantaggio. Parte_3
La sentenza ha ritenuto, tuttavia, le suddette condotte scriminate per effetto dell'esercizio del diritto di critica.
Gli appellanti ritengono che i limiti tradizionalmente tracciati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per l'esercizio di tale diritto siano stati tutti superati. Anche tale motivo di doglianza tuttavia è infondato.
Innanzitutto deve essere sottolineato che l'audizione del dott. era stata disposta CP_1
dinanzi alla Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati, operante nella XVII legislatura,
Commissione che – ex art. 82 Cost – procede con gli stessi poteri di indagine dell'autorità giudiziaria. Il dott. veniva ascoltato in una veste “politica”, in virtù CP_1
della pregressa carica di Assessore all'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità della
, ricoperta nel periodo compreso tra il 12 aprile del 2012 e il 15 aprile Controparte_3
del 2014. Le dichiarazioni che egli rendeva erano dunque atto dovuto, ex art. 366 c.p., e l'audito aveva l'obbligo di dire la verità. Adempiendo ad un dovere giuridico ex art. 51
c.p., ogni dichiarazione lesiva della reputazione altrui, purché rispondente al vero, non è suscettibile di integrare una diffamazione.
Il parametro della “verità”, come correttamente opinato dal tribunale, diventa recessivo allorquando si esprima un giudizio critico. Il limite della verità dei fatti, quando pag. 14/22 vengono esposte opinioni, assume un carattere peculiare poiché non si può pretendere obiettività nell'espressione di un giudizio, cosicché cioè che deve essere vero è il fatto sul quale si esprime l'opinione e non anche il giudizio.
Il era chiamato a riferire sulla sua esperienza quale preposto all'assessorato CP_1
all'Energia. Nell'esporre le criticità riscontrate a seguito delle verifiche e attività da lui svolte nel settore della gestione dei rifiuti egli ha inevitabilmente preso le mosse dalla sua visione, dal suo programma politico, che era quello di gestire la cosa pubblica diversamente rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti: Egli non ha nascosto le difficoltà e le resistenze incontrate durante tale processo di cambiamento ed è evidente che, sotto tale profilo, non si poteva da lui pretendere un'asettica cronaca degli eventi, dal momento che il resoconto includeva il suo giudizio e la sua personale lettura
“politica” dei fatti.
Come correttamente riconosciuto dal Tribunale, il diritto di cronaca si differenzia dal diritto di critica, espressione del più generale diritto di manifestazione del pensiero, riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione.
I limiti del diritto di critica sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'articolo 2 della Costituzione, onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che l'offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la critica del dott. partisse da una solida CP_1
base fattuale, ossia dal fatto che in si fosse fatto progressivo ricorso, in assenza CP_4
della costruzione dei termovalorizzatori e di una situazione di cronica “ emergenza”, a provvedimenti di ampliamento, in deroga, delle quantità di rifiuti da smaltire, provvedimenti emessi nei confronti dei gestori privati degli impianti.
pag. 15/22 Tale ricostruzione appare corretta, trovando riscontro nella relazione della commissione istituita dal (doc. 7 appellato) dalla quale era emerso che la ditta CP_1 [...]
non era stata pienamente adempiente alle prescrizioni normative Parte_1
vigenti tempo per tempo. In particolare:
• aveva gestito la discarica in assenza di titolarità pubblica nei periodi in cui la normativa lo imponeva.
• Non aveva realizzato gli impianti di trattamento prescritti dalle autorizzazioni ambientali.
• aveva operato in assenza di contratti/convenzioni formali per le volumetrie aggiuntive.
• aveva beneficiato di autorizzazioni e ampliamenti in difformità alle procedure di variante urbanistica e senza il coinvolgimento degli enti competenti.
Né vale sostenere che tali riscontri sarebbero privi di pregio perché accertati da una
Commissione nominata dal stesso. CP_1
Oltretutto, dallo stesso documento 24 prodotto dagli appellanti si evince che la avviò, dopo i rilievi, la realizzazione e gestione di quell'impianto Parte_1
di trattamento meccanico- biologico dei rifiuti che lamentava mancante e che CP_1
effettivamente, quindi, non era stato ancora realizzato.
La verità, o quanto meno veridicità, del fatto emerge anche dalla relazione conclusiva della Commissione Bicamerale eco mafie, nella quale è stato espressamente riportato che, pur non emergendo fatti di rilevanza penale, sussistessero "zone d'ombra" nelle condotte dei pubblici funzionari e degli imprenditori coinvolti nelle vicende oggetto di indagine, costanti irritualità, ed un modus operandi anomalo. A tale conclusione la
Commissione non è certo giunta solo sulla scorta delle dichiarazioni del , ma CP_1
anche di altri soggetti e di tutta la documentazione esaminata.
pag. 16/22 Tra l'altro, la critica del è stata mirata: egli ha riconosciuto che la CP_1 [...]
gestisse la discarica nel rispetto della normativa ambientale, criticando Parte_1
soltanto il sistema concessorio e dunque il modus operandi della PA, più che i privati coinvolti nella vicenda. Non vi è dunque alcuna contraddizione tra quanto dichiarato dal in Commissione ed il contenuto delle deposizioni dinanzi all'autorità giudiziaria CP_1
come testimone, i cui verbali sono stati prodotti (in versione stralciata) dagli appellanti;
ivi infatti egli doveva deporre sulla corretta gestione della discarica, cioè sulla corretta osservanza delle norme in tema di ciclo smaltimento dei rifiuti da parte della , Parte_3
profilo mai criticato dal che già dinanzi alla Commissione parlamentare aveva CP_1
dichiarato che la , a differenza di altri ( agiva nel rispetto della Parte_3 CP_6
normativa ambientale.
Per quanto riguarda la seconda frase, innanzitutto essa è esposta in forma di mera opinione personale “Sono convinto…”, indicando semplicemente delle ipotesi investigative che al dott. erano state riferite dai PM di Palermo e che, ad avviso CP_1
del propalante, potevano essere collegate alla vicenda in oggetto. Sulla base del ragionamento del , se vi era stata una turbativa d'asta e tangenti versate per la CP_1
vicenda termovalorizzatori poteva esservi un collegamento con le successive autorizzazioni in deroga alle discariche dei privati, in regime emergenziale.
Anche in questo caso il ragionamento del tribunale si fonda su di una puntuale e rigorosa ricostruzione dei dati a disposizione, per affermare come fossero “vere” le circostanze riferite, ossia l'esistenza di un'indagine dei magistrati della DDA di Palermo in merito a possibili fatti corruttivi verificatisi nella vicenda dei termovalorizzatori di cui al procedimento nr. 2327/2011.
Ed invero, anche se il procedimento penale è stato archiviato (l'ipotesi corruttiva non ha trovato sufficienti riscontri per sostenere l'accusa in giudizio mentre per la turbativa d'asta era già maturata la prescrizione) era legittima la critica, da parte di un pag. 17/22 interlocutore informato che aveva competenza per aver operato come assessore in quel medesimo settore, in merito alla vicenda dei termovalorizzatori.
La commissione parlamentare, nella relazione conclusiva, ha affermato che :“La storia dei quattro termovalorizzatori, o meglio, la storia delle ragioni per cui non sono stati mai realizzati, ha assunto un significato di tipo paradigmatico, perché espressiva di quello che possiamo definire il metodo e l'intenzione che hanno impedito ed impediscono in la praticabilità di qualsiasi altra soluzione allo smaltimento dei CP_4
rifiuti che non sia quello attuale del conferimento in discarica. La programmazione dei termovalorizzatori, i procedimenti amministrativi posti in essere, le determinazioni adottate, hanno prodotto soltanto idee rimaste sulla carta, decisioni incomprensibili e farraginose, contenziosi maldestramente innescati forieri di ulteriori blocchi e lungaggini. Insomma, pare esservi un sistema che obbliga in a conferire i rifiuti CP_4
in discarica ed è talmente ben ramificato e gode di tali e tante "sponde" da essere capace di orchestrare sistematicamente il sabotaggio di qualunque iniziativa che possa incidere sui gruppi di potere creatisi intorno al ciclo dei rifiuti”.
Sebbene detta relazione sia successiva rispetto alle dichiarazioni di cui si discute, essa consente di comprendere come le affermazioni del concretizzassero sì una CP_1
critica, un'opinione personale, non fondata però su premesse palesemente arbitrarie o abnormi, ma basate piuttosto su investigazioni e dati concreti.
La sentenza impugnata riporta correttamente che il dott. PM della DDA di Per_2
Palermo, audito dalla stessa Commissione bicamerale in merito al procedimento iscritto al nr. 2327/2011 DDA di Palermo, affermò che “la coincidenza di operatori economici che in epoca successiva al tramontare del progetto della costruzione degli inceneritori hanno gestito discariche private è negli atti …” il che conferma che era vero che fra i soggetti che erano stati interessati dalle aggiudicazioni delle convenzioni per la costruzione dei termovalorizzatori vi erano i gestori privati delle discariche, beneficiari,
pag. 18/22 successivamente all'annullamento della gara, di autorizzazioni all'ampliamento delle discariche stesse. Anche in questo caso, quindi, il nome della non Parte_1
Part è stato citato da a sproposito, perché era vero sia che facesse parte dell sia CP_1
che avesse beneficiato della successiva autorizzazione all'ampliamento della discarica.
È evidente poi che gli esiti successivi delle indagini e la verità stabilita in sede giudiziaria in epoca successiva costituiscono dati ed elementi conoscitivi ulteriori non noti al propalante al momento in cui le frasi vennero pronunciate. Da ciò il limitato rilievo delle pronunce prodotte nel corso del presente processo, anche successivamente al maturarsi delle preclusioni istruttorie, dovendosi la verità, l'interesse pubblico alla conoscenza e la continenza verbale valutarsi alla luce dei dati a disposizione quando la critica fu espressa.
In particolare, l'esimente putativa dell'art. 51 c.p. è configurabile anche in assenza di una verità processualmente accertata, qualora il soggetto agente operi nella ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti oggetto di censura, purché tale convinzione sia fondata su elementi oggettivi e non sia frutto di arbitraria supposizione
(Cass. Pen, Sez. V del 27 agosto 2025, n. 29859).
Indubbia la sussistenza anche degli altri requisiti per l'operatività della scriminante:
l'interesse pubblico alla conoscenza delle modalità di gestione di un servizio pubblico è innegabile, considerato anche il precipuo ruolo della Commissione parlamentare che aveva poteri di indagine e di intervento. La deposizione era poi un atto dovuto, come già esposto.
La critica è stata esposta in forma continente, con linguaggio neutro e non gratuitamente denigratorio, con l'utilizzo di toni neppure particolarmente aspri e sferzanti. La
è stata nominata espressamente, ma non vi è stata alcuna Parte_1
invettiva o attacco personale nei confronti di tale ditta o dei suoi soci ed amministratori.
Sebbene sia stata documentata la pendenza di altre controversie fra le parti, ed in pag. 19/22 particolare la condanna dell'odierno appellato al risarcimento dei danni da diffamazione per frasi proferite in altra circostanza, aventi ad oggetto altri fatti, nulla è stato allegato e provato circa la sussistenza di ragioni per cui il dott. avrebbe dovuto nutrire, nei CP_1
confronti degli appellanti, una personale animosità, fermo restando che il dolo della diffamazione è generico e non specifico e non richiede quindi un fine ulteriore rispetto all'intenzionalità dell'azione.
La ritenuta sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica con riguardo alle dichiarazioni rese e l'esclusione della loro valenza diffamatoria, soprattutto con riguardo all'elemento della continenza formale, esclude l'illiceità della condotta anche a fini civilistici.
Va precisato che gli appellanti già in primo grado avevano allegato che, pur qualora non si ritenesse sussistente un reato, dovrebbe essere civilmente risarcibile il cagionato danno ingiusto alla identità personale e al patrimonio intellettuale, ideologico e professionale degli attori, ai sensi dell'art. 2043 c.c. Tale argomento viene riproposto in appello.
La sentenza impugnata non pare aver affrontato tale profilo di doglianza, che in ogni caso è infondato.
Il diritto all'identità personale viene tradizionalmente definito, nell'elaborazione giurisprudenziale, come l'interesse di ogni persona a non vedere travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, professionale,
a causa dell'attribuzione di idee, opinioni, o comportamenti differenti da quelli che l'interessato ritenga propri e abbia manifestato nella vita di relazione. Si tratta quindi di un diritto a che la propria “immagine sociale” non sia travisata o distorta mediante l'attribuzione di idee non proprie, pur in assenza di una vera e propria offesa alla reputazione.
pag. 20/22 Se il bene tutelato è l'immagine sociale ovvero “… il diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo. L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata” … (cfr. Corte
Costituzionale 3.2.1994, n. 13), il presupposto è che la condotta lesiva abbia colpito un soggetto le cui idee e convinzioni sono note agli altri consociati. Non sono oggetto di tutela la percezione intima che ciascuno ha di sé e quelle idee e convinzioni che ciascuno non ha mai palesato all'esterno; inoltre l'offesa deve essere oggettiva e presentare un grado di intensità apprezzabile, diversamente sarebbe tutelata la mera suscettibilità rispetto ad ogni giudizio percepito come critico nei propri confronti.
Peraltro, il diritto all'identità personale può essere leso qualora vengano attribuite ad un soggetto idee e convinzioni morali, sociali, politiche o religiose che non corrispondono a verità; ancora una volta, quindi, il limite del rispetto della verità esclude la responsabilità, anche in ambito puramente civilistico, perché esclude l'ingiustizia dell'offesa laddove detta offesa derivi dall'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, quale è quello alla libera manifestazione del pensiero.
Nel caso di specie le affermazioni asseritamente dannose sono state rese dinanzi ad una
Commissione d'inchiesta che, si suppone, non avesse alcuna pregressa conoscenza dei e del loro patrimonio intellettuale e professionale, e neppure conoscenza dei Parte_3
fatti di cui ai documenti da 1 a 6, 8, 9 10 prodotti dagli appellanti, presumibilmente noti solo a livello locale. In ogni caso non si può neppure sostenere che con le affermazioni del dott. siano state attribuite a qualcuno degli odierni appellanti idee e CP_1
convinzioni non rispondenti al proprio patrimonio intellettuale e professionale, dal pag. 21/22 momento che non è stato fatto riferimento alcuno all'opinione dei in ordine al Parte_3
tema della legalità o della lotta alla mafia o simili.
L'appello va dunque rigettato in ogni suo termine di formulazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e altri contro così provvede: Parte_1 Parte_6
RIGETTA l'appello;
Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 22/22