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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 951/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Monica FAZIO (C.F. e Ivano FAZIO (C.F.: C.F._1
) C.F._2
- attrice -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
- convenuto, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.7.2020,
[...]
Part (d'ora in poi ha convenuto il Parte_1 Controparte_1
per sentirlo condannare al pagamento delle seguenti somme:
[...]
1) € 7.192,24 quale sorte capitale, pari alla sommatoria delle fatture di cui all'elenco allegato con il n. 3 all'atto introduttivo, emesse da , , CP_2 CP_3 [...]
e poi da esse cedute all'attrice, oltre interessi moratori ex artt. 2 e CP_4
5 d.lgs. n. 231/2002 sulla predetta sorte capitale ed interessi anatocistici ex art. 1283
c.c., 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 o, in subordine, al tasso legale;
2) € 21.857,74 per il mancato pagamento delle NDI di cui all'elenco allegato con il n. 9 all'atto introduttivo, emesse per gli interessi di mora maturati in relazione alle ulteriori delle fatture descritte nell'allegato a ciascuna NDI, oltre interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002, o, in subordine, al tasso legale;
3) € 2.560,00 a titolo risarcimento forfettario delle spese di recupero ex art. 6 comma 2
d.lgs. n. 231/2002 delle fatture che costituiscono la sorte capitale.
Ha evidenziato che, nonostante il ricevimento delle fatture e, poi, di intimazione di pagamento, il debitore non aveva contestato la fornitura né la quantificazione delle somme dovute.
1.2. – Il è rimasto contumace. Controparte_1
1.3. – Con memoria depositata il 9.2.20, parte attrice ha dato atto del pagamento del capitale ad eccezione del credito oggetto della fattura n. 2018901681 del 15.11.2018 emessa da per € 1.539,00. Ha, quindi, così ridotto la sua domanda a CP_3
titolo di capitale, confermando tutte le altre richieste.
2.1. – Ciò posto, l'importo residuo per il quale persistente la domanda a titolo di capitale è oggetto della fattura n. 2018901681 del 15.11.2018, emessa da per CP_3
“manutenzione servizi demografici 2018” e della successiva cessione del 26.6.2019 da Part quest'ultima società alla
Tuttavia, per giurisprudenza consolidata, i contratti della P.A. (compresi gli enti pubblici territoriali), ai sensi degli artt. 16 e 17 dpr 2440/1923, sono soggetti alla forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. (cfr., ex multis, tra le più recenti, Sez. U, Sentenza n. 9775 del
25/3/2022, Sez. 2, Ordinanza n. 14592 del 26/5/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 510 del
14/1/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 11465 del 15/6/2020; Sez. 2, Sentenza n. 22778 del
2 12/9/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 27910 del 31/10/2018; Sez. L, Ordinanza n. 15645 del
14/6/2018; Sez. U, Sentenza n. 20684 del 9/8/2018, specificamente riferita agli enti pubblici territoriali).
Inoltre, la prova di conclusione del contratto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam consiste esclusivamente nella produzione del medesimo contratto scritto, non surrogabile da presunzioni, testimonianze, confessioni o dalla “non contestazione”
(cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018: “il principio, sancito dall'art. 115, comma
1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem",
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”).
Nel caso di specie, però, l'attrice non ha prodotto il contratto scritto che sarebbe fonte del credito azionato, ma soltanto un atto unilaterale del – la determina n. 160 del CP_1
20/6/2017 – che non ha ad oggetto una proposta o accettazione contrattuale ma un mero impegno spesa.
È, pertanto, superflua l'escussione dei testi indicati da parte attrice, con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cpc sul capitolo 2, relativo all'effettiva esecuzione delle prestazione da parte dell'originaria creditrice sulla base di contratto nullo per difetto di forma scritta ad substantiam.
Peraltro, l'impegno spesa è relativo al 2017, mentre le prestazioni oggetto di fatture si riferiscono al 2018, ed il soggetto beneficiario del medesimo impegno di spesa per l'attività compiuta nel 2017 è indicato come “ENGINEERIG TRIBUTI” piuttosto che
. Sotto quest'ultimo profilo è vero che negli scritti difensivi dell'attrice CP_3 si dà per scontato che “ENGINEERIG TRIBUTI” coincida con , ma era CP_3
Part onere di spiegare e documentare – anche attraverso una semplice visura camerale storica – tale intuitiva ed imprecisata coincidenza soggettiva.
3 In conclusione, in mancanza di contratto scritto, non può dirsi sorto il credito oggetto di cessione.
2.2. – Con riferimento alla domanda di pagamento degli interessi moratori ed anatocistici sulle fatture di , e , il cui capitale, a CP_2 Controparte_4 CP_3
Part detta di è stato effettivamente corrisposto nel corso del giudizio, si osserva quanto segue.
Nulla spetta all'attrice per le dedotte fatture di in quanto l'attrice Controparte_4
non ha prodotto né le fatture né il sotteso contratto scritto ad substantiam ex artt. 16 e 17 dpr 2440/1923 (non avendo dedotto l'erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia ex art. 1, 4° comma, d.l. 73/2007).
Nulla spetta per la fattura n. 2016900961 emessa da in quanto l'unico CP_3 contratto di cessione effettivamente prodotto, concluso con quest'ultima società, si riferisce esclusivamente alla summenzionata fattura n. 2018901681. Neppure può essere valorizzata, ai fini della prova della cessione della cessione del credito oggetto della fattura n. 2016900961, la mera affermazione di avvenuto pagamento, trattandosi di circostanza che, per spiegare effettivi favorevoli all'attrice, in mancanza di costituzione di parte convenuta, avrebbe dovuto essere provata.
In ogni caso, come già evidenziato in relazione alla fattura n. 2018901681, non è stato prodotto il contratto scritto che costituirebbe la fonte del credito.
È, pertanto, superflua l'escussione dei testi indicati da parte attrice, con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cpc sul capitolo 2, relativo all'effettiva esecuzione delle prestazione da parte dell'originaria creditrice sulla base di un contratto nullo per difetto di forma scritta ad substantiam.
Infine, in relazione alle fatture n. E166038083 e n. E166043129 emesse da , la CP_2
Part ha depositato la proposta contrattuale sottoscritta dal rappresentante dell'ente locale con i relativi allegati (cfr. pagg. da 1 a 5 dell'allegato n. 13, depositato unitamente all'art. 183, 6° comma, n. 2 cpc), a cui ha fatto seguito l'emissione di fatture, quali atti scritti che contengono condizioni che combaciano con quelle indicate nella proposta contrattuale.
Inoltre, i crediti sono stati ceduti in forza del contratto del 23.12.2016 (allegato n. 4 all'atto introduttivo).
Gli interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002 spettano dalle date di scadenza delle fatture – rispettivamente il 3.1.2017 ed il 31.1.2017 – fino al momento del pagamento,
4 fatto estintivo dell'obbligazione che, benché semplicemente dedotto dall'attrice, può considerarsi avvenuto, esclusivamente in senso sfavorevole alla medesima parte in quanto limitativo della sua originaria domanda, il 16.10.2021, ossia il giorno dopo il deposito (in data 15.10.2021) dello scritto difensivo immediatamente precedente la deduzione di avvenuto pagamento (con memoria del 9.2.2023). È, infatti, implicito nella deduzione di pagamento che tal fatto estintivo sia intervenuto tra i predetti scritti difensivi.
Devono, poi, aggiungersi gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., al tasso legale ex art. 1284, 4° comma, c.c. e 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002 sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al tempo della proposizione della domanda, il 29.7.2020, da quest'ultima data fino all'effettivo pagamento degli interessi moratori.
2.3. – Quanto alle NDI, la loro produzione in assenza dell'allegato al quale rinviano non consente neppure di comprendere di comprendere a quali fatture e, quindi, crediti a titolo di capitale si riferiscono.
La produzione dei documenti di “dettaglio” concernenti le fatture sottese alle NDI è, invece, tardivamente avvenuta con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3 cpc in quanto, come detto, le NDI allegata alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cpc non contenevano il proprio allegato.
Ad ogni modo, per poter considerare maturati i crediti per interessi, sarebbe stato necessario, quanto meno, produrre le fatture relative al capitale ed il contratto scritto fonte del credito a titolo di capitale e, poi, dimostrare l'avvenuta cessione di cessione di tale credito.
In mancanza di tali prove, non può considerarsi maturato il credito accessorio, a titolo di interessi, di un indimostrato credito a titolo di capitale.
2.4. – Infine, il risarcimento forfettario di € 40 ex art. 6, 2° comma, d.lgs. n. 231/2002 per le spese di recupero di ciascuna fattura spetta esclusivamente per quelle in relazione alle quali sono stati dimostrati il credito e la sua cessione: le fatture n. E166038083 e n.
E166043129 emesse da . CP_2
2.5. – Resta da precisare – in relazione alla reiterata richiesta di assunzione delle prove orali indicate da parte attrice con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cpc – che i primi due capitoli, per quanto già detto, era superflui, mentre gli altri capitoli erano inammissibili avendo ad oggetto mere valutazioni di documenti prodotti.
5 2.6. – In conclusione, quindi, occorre condannare parte convenuta al pagamento di € 80,00 ex art. 6, 2° comma, d.lgs. n. 231/2002 nonché degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs.
n. 231/2002 e degli interessi anatocistici ex artt. 1283 e 1284, 4° comma, c.c. con riferimento alle fatture n. E166038083 e n. E166043129, secondo le modalità di calcolo già illustrate.
3. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, alla luce dei parametri minimi (tenuto conto della semplicità della causa e dell'attività svolta) previsti dal DM 55/2014 per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale con riferimento ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al secondo scaglione di valore, oltre € 545,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo) ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna il al pagamento di € 80,00 ex Controparte_1
art. 6, 2° comma, d.lgs. n. 231/2002 nonché degli interessi moratori ex artt. 2 e 5
d.lgs. n. 231/2002 con riferimento alle fatture n. E166038083 e n. E166043129 emesse da , dalla date di scadenza (rispettivamente il 3.1.2017 ed il CP_2
31.1.2017) fino al il 16.10.2021, oltre interessi anatocistici ex artt. 1283 e 1284, 4° comma, c.c. sui predetti interessi moratori scaduti da almeno sei mesi al 29.7.2020, da quest'ultima data fino all'effettivo pagamento dei medesimi interessi moratori, in favore di Parte_1
b) condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compenso ed € 545,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 6 febbraio 2025 Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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