CASS
Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2023, n. 9016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9016 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30877/2018 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA rappresentato e difeso dall'avvocato SELICATO GIANLUCA ([...]) che elegge domicilio in Bari alla via Nicolò Dell’Arca 18, presso il suo studio -ricorrente- contro PALLADINI AN TO -intimato- E Civile Sent. Sez. 5 Num. 9016 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 30/03/2023 2 So.ge.t S.P.A. in persona del suo l.r. Intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 1612/2018 depositata il 21/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO;
Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1. LL VA ON proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari avverso un invito al pagamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato il tributo consortile inerente all’anno 2012. 2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che il consorzio non aveva idoneamente provato i benefici che il consorziato avrebbe fruito dal regime consortile. 3. Sull’appello del Consorzio di Bonifica Terra D’Apulia, la Commissione tributaria regionale Piemonte rigettava il gravame, evidenziando che dall’avviso di liquidazione non si rilevavano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si poggiava la pretesa del consorzio, né erano stati determinati, e conseguentemente esposti, i criteri di determinazione del tributo consortile richiesto, né tanto meno il terreno cui si riferiva. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il consorzio sulla base di tre motivi, illustrati nelle memorie difensive. LL VA ON e la SO.GE.T. s.p.a. non hanno svolto difese. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. in relazione all'art. 360 cod.proc.civ. 3 comma primo, n. 3), cod.proc.civ. per aver la CTR posto a suo carico l’onere di provare l’esistenza di benefici specifici in favore del consorziato, nonostante sussistesse un piano di classifica e quest’ultima avesse formulato delle contestazioni del tutto generiche. 1.1. Il motivo è fondato. In tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità, e che impugni l’avviso di liquidazione affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste (Sez. 5, Ordinanza del 16/07/2021, 20359), poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod.civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Sez. 5, Sentenza n. 4671 del 23/03/2012; conf., fra le tante, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13130 del 24/05/2017, Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020, Sez. 5, Sentenza n. 8079 del 23/04/2020 e Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021). In particolare, l'avvenuta approvazione del piano di classifica e l'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento contabile fanno presumere il prodursi di un vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Sez. 5, Sentenza n. 13167 del 11/06/2014; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 9511 del 18/04/2018). Solo in difetto dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Sez. 5, Sentenza n. 11431 del 08/04/2022). 4 Va altresì tenuto presente che, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24356 del 29/11/2016). Nella fattispecie in esame è incontestato, e comunque risulta ex actis, che il consorzio abbia depositato sia il piano di classifica che lo stralcio planimetrico, dal quale ultimo si evinceva che i terreni del LL erano irrigati da quattro idranti (cfr. pag. 10 del ricorso). Non risulta, invece, che il contribuente abbia specificamente contestato la legittimità dei detti documenti, essendosi limitato a dedurre la mancata esecuzione delle opere e, in genere, l’insussistenza di un beneficio fondiario diretto e specifico. Del resto, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (Sez. 5, Sentenza n. 27057 del 19/12/2014; conf. Sez. 5, Sentenza n. 27469 del 30/12/2016). 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27.07.2000, n. 212 in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod.proc.civ. per aver la CTR rilevato un vizio di motivazione dell’avviso di liquidazione impugnato, nonostante solo il successivo atto impositivo (id est, la cartella di pagamento) dovesse contenere una motivazione analitica. 2.1. Il motivo è fondato. I giudici di appello hanno esaminato la doglianza relativa al deficit motivazionale dell’atto opposto, sul presupposto che si trattasse di un avviso di liquidazione, mentre in realtà l’atto notificato al contribuente è un invito al pagamento. La Commissione regionale, ritenendo che l’oggetto della controversia fosse un avviso di liquidazione – mentre si tratta di un invito al pagamento - è incorsa nel denunciato «errore di sussunzione», che si è tradotto in una falsa applicazione dei principi di diritto concretamente applicabili. 5 Giova, in proposito, rammentare - come è stato ribadito anche di recente da questa Corte - che il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ. ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione. ( Sez. U. del 12/11/2020, n. 25573; Cass. del 25/09/2019, n. 23851; Cass. del 14/01/2019, n. 640). Il vizio di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., inoltre, <può pure sostanziarsi nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione», ferma restando necessità si parta ricostruzione della così come effettuata dai giudici di merito, poiché altrimenti trasmoderebbe nella revisione dell'accertamento fatto competenza detti (cass. del 13 10 2017, n. 4125). ebbene, caso esame, i regionali, hanno erroneamente ricondotto l’atto impositivo opposto una astratta piuttosto un'altra 31 5 2018, 13747; cass. 10320 2018), considerato ha applicato criteri motivazionali richiesti per gli atti impositivi cui all’art. 19 d.lgs. 546 1992 ad un atto diverso da quello presupposto regionale.
3. con il terzo motivo ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. all'art. 360, comma primo, 3), avere territoriali omesso pronunciarsi merito al quarto appello quale era stata denunciata. 3.1. Il motivo è fondato. 6 Premesso che il ricorrente, in osservanza del principio di specificità, ha debitamente trascritto i passaggi logici dell’atto di appello dai quali si evince che aveva, con uno specifico motivo di gravame, sottoposto all’attenzione della CTR la questione (sottolineando, tra l’altro, che, a seguito della deliberazione commissariale n. 52 del 21.2.2014, il Commissario Straordinario del Consorzio aveva potuto formare il ruolo rideterminando nella misura corretta le spese da ripartire sui consorziati, al netto del contributo regionale), non è revocabile in dubbio che la stessa CTR non si sia pronunciata sul detto motivo, in tal guisa incorrendo in una palese violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria di secondo grado della Puglia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria di secondo grado della Puglia in differente composizione. Così deciso all’udienza della Sezione tributaria del 14.03.2023.
Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1. LL VA ON proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari avverso un invito al pagamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato il tributo consortile inerente all’anno 2012. 2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che il consorzio non aveva idoneamente provato i benefici che il consorziato avrebbe fruito dal regime consortile. 3. Sull’appello del Consorzio di Bonifica Terra D’Apulia, la Commissione tributaria regionale Piemonte rigettava il gravame, evidenziando che dall’avviso di liquidazione non si rilevavano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si poggiava la pretesa del consorzio, né erano stati determinati, e conseguentemente esposti, i criteri di determinazione del tributo consortile richiesto, né tanto meno il terreno cui si riferiva. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il consorzio sulla base di tre motivi, illustrati nelle memorie difensive. LL VA ON e la SO.GE.T. s.p.a. non hanno svolto difese. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. in relazione all'art. 360 cod.proc.civ. 3 comma primo, n. 3), cod.proc.civ. per aver la CTR posto a suo carico l’onere di provare l’esistenza di benefici specifici in favore del consorziato, nonostante sussistesse un piano di classifica e quest’ultima avesse formulato delle contestazioni del tutto generiche. 1.1. Il motivo è fondato. In tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità, e che impugni l’avviso di liquidazione affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste (Sez. 5, Ordinanza del 16/07/2021, 20359), poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod.civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Sez. 5, Sentenza n. 4671 del 23/03/2012; conf., fra le tante, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13130 del 24/05/2017, Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020, Sez. 5, Sentenza n. 8079 del 23/04/2020 e Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021). In particolare, l'avvenuta approvazione del piano di classifica e l'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento contabile fanno presumere il prodursi di un vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Sez. 5, Sentenza n. 13167 del 11/06/2014; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 9511 del 18/04/2018). Solo in difetto dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Sez. 5, Sentenza n. 11431 del 08/04/2022). 4 Va altresì tenuto presente che, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24356 del 29/11/2016). Nella fattispecie in esame è incontestato, e comunque risulta ex actis, che il consorzio abbia depositato sia il piano di classifica che lo stralcio planimetrico, dal quale ultimo si evinceva che i terreni del LL erano irrigati da quattro idranti (cfr. pag. 10 del ricorso). Non risulta, invece, che il contribuente abbia specificamente contestato la legittimità dei detti documenti, essendosi limitato a dedurre la mancata esecuzione delle opere e, in genere, l’insussistenza di un beneficio fondiario diretto e specifico. Del resto, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (Sez. 5, Sentenza n. 27057 del 19/12/2014; conf. Sez. 5, Sentenza n. 27469 del 30/12/2016). 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27.07.2000, n. 212 in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod.proc.civ. per aver la CTR rilevato un vizio di motivazione dell’avviso di liquidazione impugnato, nonostante solo il successivo atto impositivo (id est, la cartella di pagamento) dovesse contenere una motivazione analitica. 2.1. Il motivo è fondato. I giudici di appello hanno esaminato la doglianza relativa al deficit motivazionale dell’atto opposto, sul presupposto che si trattasse di un avviso di liquidazione, mentre in realtà l’atto notificato al contribuente è un invito al pagamento. La Commissione regionale, ritenendo che l’oggetto della controversia fosse un avviso di liquidazione – mentre si tratta di un invito al pagamento - è incorsa nel denunciato «errore di sussunzione», che si è tradotto in una falsa applicazione dei principi di diritto concretamente applicabili. 5 Giova, in proposito, rammentare - come è stato ribadito anche di recente da questa Corte - che il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ. ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione. ( Sez. U. del 12/11/2020, n. 25573; Cass. del 25/09/2019, n. 23851; Cass. del 14/01/2019, n. 640). Il vizio di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., inoltre, <può pure sostanziarsi nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione», ferma restando necessità si parta ricostruzione della così come effettuata dai giudici di merito, poiché altrimenti trasmoderebbe nella revisione dell'accertamento fatto competenza detti (cass. del 13 10 2017, n. 4125). ebbene, caso esame, i regionali, hanno erroneamente ricondotto l’atto impositivo opposto una astratta piuttosto un'altra 31 5 2018, 13747; cass. 10320 2018), considerato ha applicato criteri motivazionali richiesti per gli atti impositivi cui all’art. 19 d.lgs. 546 1992 ad un atto diverso da quello presupposto regionale.
3. con il terzo motivo ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. all'art. 360, comma primo, 3), avere territoriali omesso pronunciarsi merito al quarto appello quale era stata denunciata
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria di secondo grado della Puglia in differente composizione. Così deciso all’udienza della Sezione tributaria del 14.03.2023.