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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/09/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel.
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 481/2024 R.G.L. promossa da:
, residente in [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Torino, Via A. Fabro n. 2, presso lo studio L'Avv. Roberto Mordiglia che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
, residente in [...], rappresentato e difeso sia CP_1
congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanna Pacchiana Parravicini e
Ruggero Ponzone, presso i quali è elettivamente domiciliato in Torino, Corso Giuseppe
Siccardi 11bis, per procura in atti
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato
CONCLUSIONI
Per l'LA: come da ricorso depositato il 14.10.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 14.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 104/2024 pubblicata il 18.4.2024 il Tribunale di Ivrea ha accolto la domanda proposta in via subordinata da nei confronti del convenuto Parte_1
ritenendo provato che tra le parti fosse intercorso un rapporto Controparte_2
di lavoro subordinato nel periodo 13.8.2020-30.10.2021 per la manutenzione del verde della villa del convenuto in Rivarossa (TO), Via Lessona n. 6, per quattro ore
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settimanali, con inquadramento del ricorrente nel livello B del CCNL Lavoro
Domestico, ed ha condannato il convenuto a pagare al ricorrente le differenze retributive a tale titolo, pari (come da conteggio predisposto dal ricorrente su invito del
Tribunale, non contestato dal convenuto) ad euro 2.161,19, di cui euro 155,06 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, ed ha condannato il convenuto a rimborsare al ricorrente le spese di lite liquidate in base al decisum in euro 2.626 oltre accessori.
Il Tribunale ha invece respinto le altre domande attoree, svolta l'una in via principale e le altre in via gradatamente subordinata: - di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato dal 20.11.2012 al 30.10.2021 con inquadramento nel livello D del citato
CCNL, con condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive pari a euro 245.256,79 oltre a euro 15.073,24 per TFR e oltre a euro 3.606,60 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 20.11.2012 al 30.10.2021 con inquadramento nel livello B del CCNL e con condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive pari a euro 147.350,15, oltre a euro 9.718,30 a titolo di TFR e oltre a euro 2.199 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo 17.8.2020-30.10.2021 con inquadramento nel livello D del
CCNL, con condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive pari a euro 34.107,35, oltre a euro 2.512,27 a titolo di TFR e oltre a euro 901,65 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo 17.8.2020-30.10.2021 con inquadramento nel livello B del
CCNL e condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive pari a euro
20.517,67 oltre a euro 1.519,82 a titolo di TFR e oltre a euro 549,75 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
1.1. Il Tribunale ha accolto la domanda attorea in tale limitata misura avendo ritenuto, all'esito L'istruttoria, non provato, nel periodo 20.11.2012-13.8.2020, un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e il convenuto. Secondo il Tribunale, le uniche dichiarazioni testimoniali confermative della prospettazione attorea sono quelle di
, padre del ricorrente, ma esse non possono essere ritenute Persona_1
attendibili; considerato il complesso delle risultanze istruttorie, secondo il Tribunale in primo luogo non vi è prova dello svolgimento, da parte del ricorrente, di attività di custodia, mentre le limitate prestazioni che il ricorrente ha svolto, di manutenzione del verde del complesso immobiliare (cd. Villa AR) situato in Rivarossa, Via Lessona
n. 6, sono riconducibili ai rapporti contrattuali intercorsi prima tra Parte_2
[...
[...] e , madre del ricorrente (contratto di comodato del
[...] Persona_2
20.11.2012, avente ad oggetto l'unità immobiliare di proprietà del convenuto situata all'interno di detto complesso immobiliare), e poi con , padre del Persona_1
ricorrente (contratto di locazione datato 1°.10.2017 relativo al medesimo immobile), non essendo stato dimostrato che il convenuto abbia mai conferito alcun incarico al ricorrente, essendo invece intercorsi rapporti soltanto tra i genitori di questo e
[...]
. CP_2
In relazione al periodo 13.8.2020-30.10.2021 il Tribunale ha invece ritenuto che bbia incaricato il ricorrente della manutenzione del verde di Villa AR sulla CP_1 base delle dichiarazioni rese dal convenuto nell'interrogatorio libero, della sua denuncia del rapporto di lavoro del ricorrente e dello svolgimento, da parte di quest'ultimo, di attività lavorativa, dimostrato dall'istruttoria orale. Il Tribunale ha ritenuto che la prestazione lavorativa sia stata pari a quattro ore settimanali e ha considerato le mansioni inquadrabili nel livello B del CCNL lavoro domestico.
2. Propone appello;
resiste l'appellato che a sua volta Parte_1 CP_1
propone appello incidentale.
All'udienza del 10.9.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo trascritto in calce.
3. L'LA principale formula sei motivi di impugnazione.
3.1. Con il primo motivo di gravame l'LA sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non provato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo anteriore al 13.8.2020, emergendo al contrario detta prova dalle dichiarazioni, di valore confessorio, rese dall'appellato nell'interrogatorio libero, dalla testimonianza del padre L'LA, (erroneamente ritenuta dal Tribunale inattendibile), e Persona_1 dalle deposizioni degli altri testi “ , , Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Testimone_5 [...]
Tes_6 Tes_7
3.2. Con il secondo motivo l'LA deduce che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non provato lo svolgimento di attività di custodia in periodo anteriore al
13.8.2020; attività che deduce essere stata invece dimostrata dall'istruttoria.
3.3. Con il terzo motivo l'LA sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non dimostrato lo svolgimento di attività di manutenzione del verde e di cura dei cortili della villa nel periodo anteriore al 13.8.2020.
3.4. Con il quarto motivo l'LA si duole che il Tribunale abbia ritenuto dimostrato un rapporto di lavoro, a decorrere dal 13.8.2020, di sole quattro ore settimanali anziché
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a tempo pieno, valorizzando elementi irrilevanti o che, comunque, portano ad opposte conclusioni. In particolare, sostiene che il maggior impegno lavorativo sia desumibile in via presuntiva dalle grandi dimensioni del parco, dei cortili e del frutteto, dal fatto che dipendente L'appellato, che si occupava soltanto della parte boschiva Tes_7
(“ripa”), era impegnato per ben più di quattro ore settimanali e la sua attività non si sovrapponeva a quella L'LA, dal fatto che il padre L'LA a partire dal 2015, a causa delle sue condizioni di salute, svolgeva attività in modo marginale e che i lavori in questione andavano svolti durante tutto l'anno e non soltanto durante alcune stagioni.
3.5. Con il quinto motivo l'LA sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto le mansioni da lui svolte a decorrere dal 13.8.2020 inquadrabili nel livello B anziché nel livello D del CCNL;
deduce che le mansioni siano riconducibili al livello superiore in considerazione della specifica professionalità da lui posseduta (in virtù di vari attestati di qualifica professionale) e L'assenza, se non nella fase genetica del rapporto, di specifiche indicazioni da parte del datore di lavoro.
3.6. Con il sesto motivo l'LA impugna l'ordinanza, resa all'esito L'udienza del
1°.12.2023, con cui il Tribunale non ha accolto la richiesta di c.t.u. contabile ed ha invitato le parti a predisporre un conteggio sulla base dei parametri da esso formulati, conformi a quanto poi accertato nella sentenza impugnata.
4. La sentenza viene appellata in via incidentale dall'appellato con due motivi.
4.1. È in primo luogo impugnata la statuizione relativa all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dal 13.8.2020 al 31.8.2021 e la conseguente condanna al pagamento delle somme ritenute dovute a titolo di differenze retributive relative a tale periodo. L'appellato chiede la condanna L'LA a restituire le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
4.2. Con il secondo motivo l'appellato impugna in via incidentale la statuizione relativa alle spese del primo grado, chiedendo che esse vengano quantomeno reciprocamente compensate tra le parti.
5. I primi tre motivi L'appello principale debbono essere esaminati congiuntamente poiché strettamente connessi in quanto tutti relativi alla valutazione delle prove della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo 20.11.2012-30.10.2021.
Essi sono infondati.
5.1. In primo luogo le dichiarazioni rese da nel corso L'interrogatorio libero, CP_1 di cui l'LA deduce la natura e il contenuto confessorio in merito
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all'autorizzazione, da parte L'appellato, allo svolgimento di attività di manutenzione del verde della villa, si riferiscono al periodo più recente e non a quello decorrente dai primi rapporti contrattuali intercorsi con i genitori L'LA (comodato nel novembre 2012 e locazione nell'ottobre 2017); più precisamente, dette dichiarazioni si riferiscono al solo periodo oggetto della denuncia del rapporto di lavoro del 13.8.2020
(v. proposta di lavoro stagionale ripetitivo del 10.2.2020, denuncia del rapporto di lavoro, storico movimenti Centro per l'Impiego, docc. 10, 11 e 12 bis LA). Nel corso L'udienza del 12.1.2023, interrogato liberamente, l'attuale appellato ha infatti dichiarato: “Il padre del ricorrente, circa due anni fa, ha avuto problemi di salute e non era più in grado di svolgere le precedenti attività. In tale occasione il padre del ricorrente mi ha chiesto di essere aiutato da per lo svolgimento L'attività di Pt_1
manutenzione che non era più in grado di fare. Io gli ho detto che andava bene e ho
CP_ provveduto all'apertura della posizione del lavoratore presso l al fine di garantire una copertura assicurativa e non per riconoscergli un compenso perché tale attività era remunera[ta] con il contratto di locazione”.
Non vi è stata pertanto alcuna confessione, né alcun riconoscimento, in merito all'instaurazione di un rapporto di lavoro in epoca anteriore al 13.8.2020 né, comunque, in merito ad un'autorizzazione allo svolgimento, in detto periodo, di attività lavorativa da parte L'LA in sostituzione del padre.
5.2. Dunque, diversamente da quanto sostenuto dall'LA, la deposizione del teste , padre L'LA, non trova affatto riscontro nelle Persona_1 dichiarazioni L'appellato. Queste ultime, anzi, ribadiscono – quantomeno con riferimento al periodo anteriore al 13.8.2020 - la prospettazione difensiva secondo cui aveva rapporti esclusivamente con i genitori L'LA, in virtù dei CP_1
contratti (prima il comodato e poi la locazione) con questi intercorsi.
È poi del tutto condivisibile la valutazione del Tribunale di inattendibilità della testimonianza di . Invero, diversamente da quanto sostenuto Persona_1 dall'LA, la circostanza che detto teste, padre L'LA, nelle controversie che hanno coinvolto rispettivamente la moglie e il figlio, abbia reso dichiarazioni contraddittorie, è rilevante al fine di valutare l'attendibilità del testimone, e quindi per verificare se le sue dichiarazioni siano genuine o, al contrario, condizionate dall'intento di favorire una parte a seconda di quali siano le circostanze di fatto poste alla base delle rivendicazioni giudiziarie di volta in volta azionate.
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È pertanto rilevante e indicativo della inattendibilità di detto teste che, mentre nel giudizio che aveva ad oggetto il diritto della moglie all'assegno Persona_2
sociale egli abbia affermato che questa non svolgesse più alcuna attività lavorativa, nel presente giudizio, per supportare la tesi attorea sull'attività di manutenzione del verde di villa AR da parte del figlio (e non da parte della moglie), abbia al contrario affermato che la moglie lavorava presso due famiglie dalle ore 7 alle ore 17/18.
5.3. Né le dichiarazioni dei testi (effettivamente, come rilevato dall'LA, indifferenti, perché non legati all'appellato) richiamate nell'appello ( , Testimone_5 [...]
) corroborano la testimonianza di Tes_6 Tes_7 Tes_4 Tes_2 Tes_3 Per_1
: detti testi si sono infatti limitati ad affermare di avere visto l'LA svolgere
[...]
attività di manutenzione del verde, ma le loro deposizioni, oltre a non consentire una precisa collocazione temporale di quanto da loro visto (che, quindi, potrebbe essere compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa a partire dall'agosto 2020), in ogni caso, in via dirimente, nulla apportano in merito all'aspetto fondamentale della controversia, esaminato e correttamente risolto dal Tribunale.
L'LA, invero, era tenuto a dimostrare non soltanto di avere svolto le attività (da lui allegate) di manutenzione del verde e di custodia della villa, ma di averle svolte in virtù di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di ciò che in primo CP_1 luogo presuppone il conferimento, da parte di quest'ultimo, di un incarico di tale contenuto.
Non è pertanto sufficiente richiamare le deposizioni dei testi sopra citati che riferiscono di avere visto l'LA svolgere attività di manutenzione del verde e/o di custodia della villa, peraltro spesso in modo generico (senza indicazione in relazione ai tempi e agli orari); l'LA avrebbe invece dovuto provare di essere stato incaricato da di svolgere dette attività e di averle svolte nelle forme del rapporto di lavoro CP_1
subordinato.
Neppure è possibile “retrodatare” l'autorizzazione di a che l'LA CP_1 aiutasse il padre (avvenuta nell'agosto 2020, come da interrogatorio libero di CP_1
e da documenti sopra menzionati) ad epoca anteriore all'agosto 2020 alla luce della testimonianza di (secondo cui già a partire dal 2015 egli soffriva di Persona_1
gravi patologie): come si è già osservato, detto teste non può essere considerato né attendibile né indifferente, come del resto emerge dal fatto che una simile circostanza non è stata tempestivamente allegata nel ricorso introduttivo e risulta comunque smentita da altre risultanze istruttorie (cfr. teste veterinaria, che, Testimone_8
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escussa all'udienza del 13.7.2023, ha riferito di non avere più visto il padre L'LA svolgere attività in quanto è stato male “circa un paio di anni fa”).
In ogni caso, non vi è prova che già nel 2015 l'appellato abbia autorizzato il padre L'LA a farsi aiutare nell'attività di manutenzione del verde o comunque in altre attività all'interno della villa.
Le testimonianze richiamate nell'appello (v. testi , dalle quali Tes_3 Tes_9 Tes_4 si ricava che l'LA svolgeva lavori di giardinaggio e che saltuariamente apriva la porta ai visitatori e si occupava del cane L'appellato, non apportano alcun elemento rilevante ai fini della qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato, né, prima ancora, ai fini di ravvisare un rapporto contrattuale diretto tra
. CP_1 Parte_1
5.4. Contrariamente a quanto sostenuto dall'LA, le circostanze valorizzate dal
Tribunale sono del tutto rilevanti;
in particolare, confermano la prospettazione L'appellato: il fatto che il contratto di comodato e il contratto di locazione siano stati stipulati il primo con la madre e il secondo con il padre L'LA; che le bollette delle utenze domestiche siano intestate ai genitori L'LA; che il “resoconto” delle anticipazioni sia stato redatto dalla madre L'LA; e che i pagamenti per l'attività di spostamento dei vasi di limoni venissero effettuati dal padre L'LA, che poi ne chiedeva il rimborso all'appellato.
Si tratta di elementi che non costituiscono soltanto – come sostenuto dall'LA - una mera “apparenza” di rapporti contrattuali, ma che invece dimostrano che l'appellato non ha instaurato rapporti se non con i genitori L'LA.
Dai “resoconti” redatti dalla madre L'LA emerge tra l'altro che quest'ultimo è stato compensato per specifiche attività da lui svolte (v. doc. 10 appellato, da cui risulta che a maggio 2016 all'LA sono stati pagati 120 euro per il taglio L'erba e ad aprile 2019 112,50 euro per il taglio del nocciolo e la pulizia L'area).
In ogni caso, a fronte dei descritti rapporti contrattuali intercorsi tra i genitori CP_1 L'LA, quest'ultimo era onerato di dimostrare in modo rigoroso l'esistenza di un rapporto contrattuale diverso ed ulteriore rispetto a quelli, di cui erano titolari i suoi genitori, di godimento L'immobile, e quindi di avere svolto, in modo continuativo per il lungo periodo da lui dedotto nel ricorso, attività lavorativa su espresso incarico o quantomeno autorizzazione L'appellato, con le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato.
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Come si è sopra anticipato, una simile prova non è stata raggiunta non essendo allo scopo sufficienti le generiche deposizioni dei testi circa l'avere visto l'LA svolgere le attività da loro descritte, senza, però, precise collocazioni temporali e, soprattutto, senza alcuna specificazione in ordine alle modalità che potrebbero consentire di ricondurre dette attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato
(assoggettamento ad ordini o direttive, controllo da parte L'appellato, osservanza di un orario di lavoro, obbligo di giustificare le assenze, pattuizione di un compenso).
È anzi emerso che l'LA presso la proprietà L'appellato teneva macchinari di sua proprietà (v. teste , che si occupava della manutenzione dei Tes_10 macchinari sia L'LA che L'appellato recandosi allo scopo presso Villa
AR), circostanza, questa, scarsamente compatibile con l'asserita natura subordinata del rapporto.
I contratti intercorsi con i genitori L'LA non prevedono espressamente che in connessione con il godimento L'immobile (concesso prima in comodato e poi in locazione) gli stessi assumessero le obbligazioni di custodia dello stesso e di manutenzione del verde;
tuttavia, nel contratto di comodato è previsto: “Resta inteso che Lei potrà altresì godere dei cortili comuni nonché, limitatamente alle necessità di consumo personale, delle porzioni L'orto non utilizzate dai condomini, esercitando per altro tale diritto in modo che vengano assicurati il mantenimento della pulizia e del decoro ed ordine di detti spazi”, escludendosi invece la custodia (“Resta peraltro escluso qualsiasi obbligo di custodia o portierato da parte Sua così come qualsiasi rapporto di locazione o di lavoro, sia autonomo, sia subordinato”).
È peraltro emerso che, a partire dagli anni '80, i condomini di Rivarossa Via Lessona
n. 6 avevano deciso di, anziché assumere un custode in sostituzione del precedente, concedere l'immobile in comodato, in modo che esso fosse abitato, e di utilizzare soggetti esterni per i servizi necessari (v. teste marito di Tes_11 Tes_12
, moglie L'appellato).
[...]
I condomini, dunque, non intendevano instaurare un vero e proprio rapporto di custodia
(tantomeno discendente da un rapporto di lavoro subordinato di portierato) ma volevano ottenere l'effetto deterrente per eventuali intrusioni di ladri nella proprietà mediante la mera presenza di persone a cui veniva concesso il godimento L'immobile.
5.5. Dunque, a prescindere dal momento in cui l'LA ha iniziato ad abitare insieme ai genitori presso villa AR (se già a partire dalla stipula del contratto di
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comodato o da epoca successiva, in ogni caso in mancanza di prova che di ciò
l'appellato fosse a conoscenza), circostanza controversa nel giudizio e in relazione alla quale i testimoni hanno reso dichiarazioni discordanti, dall'istruttoria non è emerso che l'LA sia stato incaricato dall'appellato di svolgere le attività, di manutenzione del verde e di custodia, connesse ai contratti (intercorsi con i genitori L'LA) di godimento L'immobile.
Le dichiarazioni rese sul punto dall'LA nel corso L'interrogatorio libero
(secondo cui prima della sottoscrizione del contratto di comodato si era recato con la madre all'incontro con l'appellato e questo aveva loro mostrato la proprietà e gli aveva indicato le attività che avrebbe dovuto fare) non hanno trovato alcuna conferma in altri elementi probatori ed hanno pertanto il valore di mere asserzioni di parte.
5.6. Diversamente da quanto sostenuto dall'LA, non può essere valorizzato sotto il profilo della prova della subordinazione l'invio all'LA, da parte L'appellato, della rivista mensile “Garden Magazine” (v. doc. 3 LA) né
l'“agenda del giardinaggio” in essa contenuta, trattandosi di una rivista mensile di contenuto generale che non contiene direttive su attività da svolgere in relazione alle piante presenti nella villa bensì indica in via generale i lavori di giardinaggio CP_1
da svolgere a seconda della stagione: la presenza in villa AR delle piante indicate nella rivista è stata contestata dall'appellato sin dalla memoria di costituzione di primo grado (v. pag. 12) e rispetto a detta contestazione la controparte non ha svolto alcuna allegazione o deduzione istruttoria.
5.7. Né assume particolare rilievo la documentazione fotografica (doc. 22 LA) di cui l'LA lamenta l'omessa considerazione e valutazione ai fini probatori da parte del Tribunale sostenendo che, in mancanza di disconoscimento, ad opera della controparte, della conformità delle fotografie ai fatti e alle cose rappresentante, esse fanno piena prova, ai sensi L'art. 2712 c.c., dei fatti e delle cose medesime.
Come osservato da parte appellata, in dette foto compare l'LA intento a svolgere attività, in particolare di manutenzione del verde, all'interno della villa, ma esse nulla provano in relazione al rapporto (rimasto indimostrato) diretto tra l'appellato e l'LA e in particolare in relazione al conferimento, da parte del primo, L'incarico di svolgere attività lavorative all'interno della villa, né in relazione all'assoggettamento al potere gerarchico e direttivo L'appellato e neppure in merito all'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, in realtà neppure allegato nel ricorso introduttivo.
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5.8. I motivi primo, secondo e terzo L'appello principale debbono pertanto essere respinti.
6. In relazione al periodo 13.8.2020-31.10.2021 è preliminare l'esame L'appello incidentale, con cui viene dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che in detto periodo sia intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato.
Secondo l'LA incidentale il Tribunale ha erroneamente valutato le dichiarazioni da lui rese nel corso L'interrogatorio libero, la denuncia del rapporto di lavoro da lui effettuata all' e le deposizioni di alcuni testimoni in merito all'attività lavorativa CP_3
svolta da . Deduce che, in realtà, il contratto di assunzione, per quattro Parte_1 ore settimanali, era finalizzato esclusivamente a fornire all'LA una copertura
INAIL per le attività che avrebbe svolto in luogo e per conto dei genitori, attività che, comunque, avrebbero continuato a rientrare nelle contropartite economiche riconosciute a questi ultimi;
l'attività lavorativa era pertanto già compensata con l'utilizzo L'immobile in cui l'LA viveva con i genitori, esente da pagamento del canone, e, quindi, in virtù del contratto di assunzione, l'LA ha sostituito il padre negli accordi relativi al godimento L'immobile.
In via subordinata, l'LA incidentale chiede che la somma in favore L'LA venga ridotta tenuto conto che l'attività lavorativa da lui svolta è stata del tutto residuale e limitata.
6.1. Detto motivo di appello incidentale è infondato.
Diversamente da quanto sostenuto dall'LA incidentale, non vi è prova che
[...]
si sia sostituito al padre negli accordi relativi al godimento L'immobile, non Pt_1
è chiaro, peraltro, se, in base alla prospettazione L'LA incidentale, in virtù di un accordo simulatorio di cui detta parte non ha fornito precisazioni.
Del resto, è coerente con la qualificazione dei rapporti contrattuali già descritti
(sostenuta dall'attuale parte appellata e condivisa dal Tribunale) secondo cui da una parte i rapporti contrattuali relativi all'immobile sono intercorsi esclusivamente tra e i genitori L'LA, soggetto terzo rispetto a detti rapporti, e, dall'altra, CP_1 manca la prova del conferimento di un incarico all'LA avente ad oggetto l'attività lavorativa all'interno L'immobile, ritenere – come fatto dal Tribunale – che nel periodo 13.8.2020-30.10.2021, permanendo detta posizione L'LA di terzietà rispetto ai contratti di godimento L'immobile, l'espressa autorizzazione di a che svolgesse attività lavorativa all'interno della proprietà ha CP_1 Parte_1
costituito un diverso ed autonomo (rispetto al rapporto contrattuale relativo
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all'immobile, che era ancora in essere con le parti originarie, che continuavano ad abitare nell'immobile) rapporto contrattuale con quest'ultimo, di natura subordinata come emerge confessoriamente dalla denuncia del rapporto di lavoro.
6.2. I motivi quarto e quinto di appello principale, relativi all'orario e all'inquadramento riconosciuti dal Tribunale in relazione al rapporto di lavoro dal 13.8.2020 al 30.10.2021, sono infondati.
Quanto all'orario di lavoro, i testi escussi (v. deposizioni richiamate a pag. 14 della sentenza: , , e ) Testimone_13 Testimone_8 Tes_11 Tes_14 hanno dichiarato di avere visto l'LA svolgere l'attività di manutenzione del verde, ma nulla hanno riferito in merito all'orario di lavoro osservato dall'LA.
Del resto, le allegazioni del ricorso introduttivo su tale punto erano carenti, non essendo stato descritto l'orario di lavoro mediante l'indicazione dei giorni di lavoro e L'orario di inizio e di fine L'attività lavorativa.
È pertanto condivisibile ritenere provato, come fatto dal Tribunale, soltanto quanto risulta confessoriamente in base alla proposta di lavoro e alla denuncia all' fatta CP_3
da CP_1
La genericità delle allegazioni attoree in merito all'orario di lavoro e la conseguente genericità delle testimonianze sul punto è, a parere del collegio, decisiva ai fini del riconoscimento delle sole ore di lavoro indicate da quattro ore alla settimana), CP_1
mentre gli ulteriori elementi, di tipo indiziario, indicati nel punto 8.2. sub a)-d) della sentenza (esclusione di un orario a tempo pieno perché secondo la prospettazione attorea esso comprenderebbe anche l'attività di custode, non provata in giudizio;
svolgimento, in parte del periodo in esame, di attività di manutenzione del verde anche da parte di e, seppure in misura molto limitata, anche da parte del Persona_3 padre L'LA; carattere stagionale L'attività, e quindi necessità di minor impegno durante il periodo invernale) svolgono semmai una funzione soltanto rafforzativa L'argomentazione sulla mancanza di prova L'orario a tempo pieno.
In ogni caso, le argomentazioni L'LA non sono fondate: le grandi dimensioni del parco, dei cortili e del frutteto (dimostrate dalla planimetria sub doc. 2 fasc. primo grado LA) non sono di per sé indicative L'impegno lavorativo necessario per la loro manutenzione, considerato che non vi è prova che, diversamente da quanto eccepito dal convenuto nella memoria di costituzione di primo grado, una buona parte di dette aree non siano coltivate e quindi non vengano manutenute (v. pag. 9 memoria di primo grado, e v. teste figlia L'appellato, circa il fatto che Testimone_15
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l'orto in realtà è usato per metà come parcheggio e per metà come prato, e v. teste marito di , nipote del convenuto, secondo cui nella Tes_11 Testimone_12
villa non ci sono fiori salvo le ortensie), e la presenza di altre persone addette alla manutenzione del verde ( , circostanza non contestata Tes_7 Per_4 Tes_2 dall'LA, a prescindere dalla sovrapposizione o meno delle loro attività con le attività svolte dall'LA, è comunque dimostrativa del fatto che la manutenzione delle aree verdi non fosse suo compito esclusivo.
La sentenza impugnata è condivisibile anche con riferimento all'inquadramento L'LA nel livello B.
Secondo la declaratoria contrattuale appartengono infatti a detto livello “gli assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo”; tra i profili esemplificativi di tale livello è indicato: “e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione”.
Nel superiore livello D, rivendicato dall'LA, sono invece compresi “gli assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento”; nella declaratoria relativa a tale livello è previsto, sub e), il profilo di
“Capo giardiniere”, il quale “Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione”.
L'LA fonda la propria pretesa di inquadramento in un livello superiore sulla specifica professionalità da lui posseduta, comprovata da diversi attestati da lui prodotti come doc. 5 e sull'assenza di specifiche indicazioni da parte di salvo CP_1
che nella fase genetica del rapporto.
Detti elementi non sono sufficienti ai fini L'inquadramento nel livello superiore: da una parte anche il livello B richiede una preparazione professionale (la “specifica competenza” prevista dalla declaratoria) e pertanto la professionalità nella manutenzione di aree verdi posseduta dall'LA non caratterizza le sue mansioni al fine L'inquadramento nel livello D;
e, dall'altra, non vi è prova – ma neppure allegazione – che l'attività L'LA fosse caratterizzata da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Anzi, come osservato da parte appellata mediante richiamo a quanto dichiarato dall'attuale LA nel corso L'interrogatorio libero (“io svolgevo le pulizie del marciapiede e dei cortili, rastrellavo la ghiaia e a seconda delle stagionalità eseguivo
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potatura degli alberi da frutto o degli alberi ornamentali, lo sfalcio L'erba, la rifilatura della vite vertigine. Curavo il cane del resistente che è sempre stato nell'immobile”, v. verbale udienza del 12.1.2023), le attività svolte dall'LA, per come da lui stesso descritte, sono piuttosto semplici ed ordinarie.
Deve pertanto ritenersi congruo l'inquadramento nel livello B del CCNL.
6.3. Tutti i motivi di appello principale (ivi compreso il sesto, relativo all'omesso espletamento di una CTU contabile, da ritenersi non necessaria alla luce delle precedenti considerazioni) debbono pertanto essere respinti.
7. Il secondo motivo di appello incidentale, con cui viene lamentata la condanna del convenuto a rimborsare a le spese di lite liquidate in euro 2.626 oltre Parte_1
rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, sostenendosi che, a fronte della domanda attorea di un valore di oltre 260.000 euro, l'accoglimento della stessa nella misura di soli euro
2.602,97 integra una reciproca soccombenza che giustificherebbe, quantomeno, la compensazione integrale delle spese di lite, non è fondato.
L'accoglimento parziale (anche in misura minimale rispetto al petitum rivendicato) della domanda non costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, cfr. Cass. Sez. Un.
32061/2022: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”; Cass.
26043/2020: “Nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale L'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi”; ipotesi, questa, non ricorrente nella presente fattispecie in cui le domande subordinate (compresa quella accolta dal
Tribunale) sono fondate sul medesimo presupposto di fatto e sulle medesime ragioni di diritto della domanda principale, poiché tutte vertenti sulla prospettazione di un rapporto di lavoro subordinato, con la sola peculiarità che domanda subordinata accolta si riferisce a un periodo più breve rispetto a quello oggetto della domanda principale.
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Esclusa, dunque, la reciproca soccombenza, il Tribunale ha condannato il convenuto a rimborsare al ricorrente le spese di lite liquidandole non sulla base L'ingente importo rivendicato in via principale ma sulla base L'importo riconosciuto come dovuto, ossia euro 2.626 ed applicando i valori medi per tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) previsti per le controversie comprese nello scaglione euro 1.100-euro 5.200.
In tale modo ha tenuto conto L'assai limitato accoglimento della domanda attorea e non ha disposto la compensazione integrale delle spese;
conclusione condivisa da questo collegio, considerato che è stato accertato un rapporto di lavoro subordinato per un periodo non lungo (rispetto a quello dedotto dal ricorrente) ma comunque di durata non irrisoria (13.8.2020-30.10.2021), con tutti i riflessi sul piano contributivo e fiscale.
8. La reciproca soccombenza, conseguente al rigetto di entrambi gli appelli, determina la compensazione delle spese del presente grado.
Al rigetto L'appello principale e L'appello incidentale consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012), la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto da ciascuna delle parti per la rispettiva impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge entrambi gli appelli;
compensa le spese del presente grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico L'LA principale e L'LA incidentale, di un importo pari al contributo unificato dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso all'udienza del 10.9.2025
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
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