Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5207
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

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La mancata concessione del riposo settimanale, con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore, è illecita, contrastando con l'art. 2109, primo comma, cod. civ., e con l'art. 36, terzo comma, Cost.; per la prestazione lavorativa svolta oltre il sesto giorno consecutivo al lavoratore spetta, in relazione al principio di cui all'art. 36, primo comma, Cost., una maggiore remunerazione, in considerazione della sua superiore gravosità. Inoltre, nel caso in cui il lavoratore chieda, in relazione alle indicate modalità della prestazione, anche il risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute, consistente in una alterazione della sua integrità psicofisica, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti di cui all'art. 36, Cost..

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    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5207
Data del deposito : 3 aprile 2003

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