Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 1
La mancata concessione del riposo settimanale, con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore, è illecita, contrastando con l'art. 2109, primo comma, cod. civ., e con l'art. 36, terzo comma, Cost.; per la prestazione lavorativa svolta oltre il sesto giorno consecutivo al lavoratore spetta, in relazione al principio di cui all'art. 36, primo comma, Cost., una maggiore remunerazione, in considerazione della sua superiore gravosità. Inoltre, nel caso in cui il lavoratore chieda, in relazione alle indicate modalità della prestazione, anche il risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute, consistente in una alterazione della sua integrità psicofisica, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti di cui all'art. 36, Cost..
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5207 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco A. - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.T.A.F. AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA nella persona dell'Ing. MARCELLO IAFELICE quale Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIETRALATA 320/D, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO DE ROSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VA CC, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZOE FONTANA 220, presso lo studio dell'avvocato CIRO FIORE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIBRLUIGI COSTA, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente -
nonché
contro
NT OT, ENTE REGIONE PUGLIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1066/99 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 26/10/99 - R.G.N. 2480/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/03 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato BUFFARINI GUIDI per delega DE ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo motivo ed assorbimento de altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Foggia CO IO e AL TI, autisti dipendenti dell'Azienda Autotrasporti Automobilistici di Foggia (ATAF), deducevano di aver prestato servizio anche nel giorno destinato al riposo settimanale, non recuperato successivamente;
di aver quindi subito un danno da usura per il mancato godimento del riposo, da risarcire equitativamente con il riconoscimento di una giornata di retribuzione in luogo di ogni giorno di riposo compensativo non goduto. Chiedevano quindi la condanna dell'azienda datrice di lavoro al pagamento degli importi dovuti a tale titolo.
Costituitosi il contraddittorio con la parte convenuta, interveniva volontariamente nel giudizio la Regione Puglia, sostenendo di essere subentrata alla resistente in base alla legge regionale 37/95 e di aver assunto tutte le pendenze debitorie maturata successivamente al 31 dicembre 1993.
Il Pretore adito pronunciava sulla domanda condannando la Regione Puglia al risarcimento dei danni chiesti dai ricorrenti. Su appelli proposti da tutte le parti, il Tribunale di Foggia pronunciava sentenza, depositata il 12 ottobre 2000, con il seguente dispositivo: "... così provvede, in parziale riforma della sentenza impugnata: 1) condanna l'ATAF, in persona del legale rappresentante, al pagamento in solido con la Regione Puglia;
2) riduce la somma dovuta agli appellanti incidentali per sorte capitale rideterminandola nella misura del 30% dell'importo liquidato dal Pretore.... 4) conferma per il resto l'impugnata sentenza ... " Il giudice dell'appello affermava la responsabilità solidale dell'ATAF e della Regione Puglia, rilevando che la disciplina prevista dalla legge regionale 37/95 realizzava un accollo cumulativo, e non liberatorio, dei debiti dell'azienda datrice di lavoro;
considerava poi che il sacrificio del diritto al riposo settimanale comportava la responsabilità contrattuale, ex art. 218 cod. civ., per un danno connesso alla lesione del diritto alla salute, da quantificare come danno biologico. L'esistenza di tale danno non richiedeva dimostrazione, essendo insita nella lesione in sè, e il pregiudizio poteva essere accertato con criterio presuntivo e quantificato equitativamente.
Il diritto a tale risarcimento del danno era soggetto al regime della prescrizione ordinaria decennale.
Rilevato che le previsioni del contratto collettivo applicabile non riguardavano il suddetto risarcimento, In quanto stabilivano solo una percentuale di maggiorazione sulla paga ordinaria per il lavoro festivo e notturno, indipendentemente dalla prestazione dell'attività nel giorno destinato al riposo, mentre per l'ipotesi di giorno festivo coincidente con la giornata di riposo era stabilito il godimento di una giornata in più di ferie, o il diritto ad una giornata di retribuzione normale, il giudice dell'appello determinava il danno da risarcire nella misura del 30% della paga ordinaria.
Avverso tale sentenza l'ATAF propone ricorso per Cassazione con cinque motivi. CO IO resiste con controricorso. Le altre parti Intimate non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per ragioni di priorità nell'ordine logico va esaminato anzitutto il quinto e ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza impugnata, che si deduce priva di portata precettiva per la mancata indicazione dell'oggetto della statuizione di condanna, in relazione alla enunciazione di cui al punto 1) del dispositivo sopra riportato.
Il motivo è privo di fondamento. Questo punto contiene la decisione sulla questione della legittimazione passiva dell'ATAF e della Regione Puglia, mentre la statuizione di condanna, correlata alla pronuncia di riforma della sentenza del primo giudice, è contenuta nel successivo punto 2) con la determinazione della somma dovuta agli appellanti incidentali in misura percentuale rispetto all'importo già attribuito in primo grado.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 della legge regionale Puglia n. 37/95 e 47 legge 6 maggio 1998 n. 14, sostenendosi che l'assunzione,
ai sensi di quest'ultima disposizione, delle partite debitorie delle cessate aziende affidatarie di autoservizi urbani a carico del bilancio della Regione Puglia non configura espromissione o accollo, ma soltanto una forma di successione per factum principis nel rapporto obbligatorio, per cui unico soggetto passivo del pagamento è la Regione Puglia, con conseguente liberazione da ogni obbligo dell'ATAF.
2.2. Il motivo appare infondato, alla luce del principio, più volte enunciato da questa Corte in analoghe controversie, secondo cui, con riguardo alla disciplina prevista dalle leggi regionali Puglia 31 ottobre 1995 n. 37 (art. 3) e 6 maggio 1998 n. 14 (art. 47), relativa alla cessazione delle gestioni in affidamento provvisorio del servizio pubblico di trasporto su linee extraurbane, con istituzione di apposite sezioni stralcio per la definizione delle pendenze residue, assunte direttamente dalla giunta regionale, deve ritenersi la legittimazione passiva delle imprese affidatarie in ordine alle poste passive inerenti al periodo precedente alla cessazione delle gestioni provvisorie, in quanto il fatto che la Regione Puglia si sia accollata il pagamento delle obbligazioni ancora pendenti non significa che con l'accollo sia stata contemplata la liberazione delle imprese originariamente debitrici (Cass. 16 giugno 2000 n. 8203, 20 giugno 2000 n. 8409, 26 giugno 2000 n. 8697, 3 luglio 2001 n. 9009).
3.1. Con il secondo motivo si censura, mediante la denuncia di violazione ed erronea applicazione degli artt. 36, comma 3^ Cost., 2109, 2043, 2697 cod. civ., la statuizione sul diritto al risarcimento di un danno alla salute, deducendosi l'erroneità della affermazione secondo cui i lavoratori ricorrenti non erano tenuti a provare il nesso di causalità tra l'omesso godimento del riposo settimanale e il danno biologico asseritamente patito, così come la sussistenza in concreto di tale danno.
3.2. Il motivo merita accoglimento. A partire dalla sentenza n. 1607 del 3 aprile 1989 delle Sezioni Unite di questa Corte si è consolidato l'indirizzo secondo cui nel caso di prestazione dell'attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l'usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il lavoratore - cui per tale prestazione dev'essere corrisposta la retribuzione giornaliera (in quanto la paga normale compensa solo sei giorni la settimana) - uno specifico titolo di risarcimento.
L'orientamento della giurisprudenza non è peraltro concorde sulla qualificazione del credito del lavoratore per tale titolo. Infatti, mentre si rileva per l'ipotesi di mancata concessione del riposo settimanale (con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore) la violazione dell'art.36 3^ comma Cost., oltre che dell'art. 2109 cod. civ., diversi precedenti affermano la natura risarcitoria, e non retributiva, dell'attribuzione patrimoniale spettante al dipendente, in relazione ad un danno da usura psicofisica correlato ad una inadempienza del datore di lavoro (cfr. in particolare Cass. 17 aprile 1992 nn. 5015 e 5019, 11 luglio 1996 n. 6327, 19 novembre 1997 n. 11524, 28 giugno 1998 n. 867, 26 gennaio 1999 n. 704), precisando poi che tale danno è oggetto, quanto all'"an", di una presunzione assoluta;
l'ultima decisione citata, in particolare, desume dalia tutela dell'art. 36 Cost. che la mancata fruizione di un riposo settimanale è lesiva di un diritto fondamentale che deve essere rispettato per tutelare il benessere fisico e psichico del lavoratore.
Da tale impostazione dissente Cass. 12 marzo 1996 n. 2004, che distingue chiaramente il diritto di credito (di natura retributiva) che discende dall'art. 36 Cost. - in applicazione del principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità della prestazione lavorativa, in considerazione della maggiore gravosità del lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo (al quale deve corrispondere quindi una maggiore remunerazione. indipendentemente dalla prova di un danno) - dal diritto ad un risarcimento per il pregiudizio subito in conseguenza della privazione del riposo, ivi compreso il c.d. danno biologico, la cui esistenza deve essere invece provata.
Secondo Cass. 4 marzo 2000 n. 2455, la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro può determinare a carico del lavoratore, sia un danno da usura psicofisica, che deve ritenersi sempre esistente per presunzione iuris et de iure, sia un ulteriore danno alla salute (c.d. danno biologico) il quale, a differenza del primo, deve essere provato dal prestatore di lavoro sia nella sua sussistenza, sia nel suo nesso eziologico con l'attività lavorativa.
3.3. Il Collegio ritiene che la questione debba essere riesaminata alla luce delle importanti indicazioni fornite, più recentemente, dalla sentenza n. 9009 del 3 luglio 2001 di questa Corte. Va così ribadito che i diritti attribuiti dall'art. 36 Cost. hanno natura economica, derivando dalla stipulazione di un contratto di lavoro, pur essendo posti a tutela anche di interessi non strettamente patrimoniali, con garanzie che riguardano il bene della salute e in senso lato il benessere del lavoratore dipendente. In questo ambito opera il principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, di cui all'art. 36 primo comma Cost., nel senso che la violazione del divieto di protrazione del lavoro per più di sei giorni consecutivi (o, per le eccezioni previste dalla legge, per un arco di tempo eccedente quello desumibile dal precetto costituzionale: v. art. 5 legge n. 370/1974) comporta la nullità di ogni patto contrario - e quindi anche di eventuale clausole di contratto collettivo in materia - sussistendo peraltro in ogni caso il diritto alla retribuzione per l'attività svolta con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro (art. 2126 secondo comma cod. civ.);
per tale lavoro spetta una maggiore remunerazione, in considerazione della sua superiore gravosita rispetto all'attività svolta con le prescritte pause settimanali.
Su un piano diverso si colloca il diritto al risarcimento del danno che può derivare dall'inadempimento contrattuale, in conseguenza di eventuali pregiudizi del diritto alla salute, come alla vita di relazione in senso più esteso. La pretesa al risarcimento di tali danni si colloca peraltro completamente al di fuori dell'area di corrispettività (retribuzione in senso ampio) del contratto, e non ha ad oggetto i maggiori compensi collegati alla particolare penosità del lavoro, dovendo invece ricollegarsi alla lesione di diritti fondamentali della persona.
3.4. Con riguardo alla fattispecie esaminata nella sentenza impugnata, che ha riconosciuto il risarcimento di un danno connesso alla lesione del diritto alla salute, affermando che questa si riflette in un'alterazione della integrità psico fisica del lavoratore (pur considerando erroneamente corrispondente al danno biologico la compromissione della vita di relazione) si deve osservare che il danno risarcibile non può essere rapportato alla lesione del diritto per se stessa, indipendentemente dalle conseguenze pregiudizievoli (v. in questi termini Corte Cost. 24 ottobre n. 723); come è stato più volte stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio a carico del lavoratore che richieda il risarcimento del danno biologico derivante da un comportamento illegittimo del datore di lavoro, la lesione della salute psicofisica non rappresenta una conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo, ma si realizza solo quando sia in concreto dimostrata, in relazione a specifici eventi patologici, la lesione del bene protetto (cfr. Cass. 18 aprile 1996 n. 3686, 4 febbraio 1997 n. 1026, 24 marzo 1998 n. 3131, 11 agosto 1998 n. 7905, 5 febbraio 2000 n. 1307); il lavoratore è dunque tenuto a dimostrare, a tal fine, sia la lesione alla integrità psicofisica che il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa. La decisione del giudice dell'appello risulta quindi affetta, da errore di diritto, nella parte in cui ha affermato che in conseguenza della violazione del diritto al riposo settimanale va riconosciuta la esistenza di un danno alla salute, risarcibile indipendentemente dall'allegazione di un pregiudizio concreto subito in conseguenza del lavoro prestato con perdita del riposo. In altri termini, ha giudicato - come nel caso esaminato da Cass. n. 9009/2001 cit. nel presupposto erroneo che la violazione di un diritto costituzionalmente garantito, ancorché di natura patrimoniale, comporti in ogni caso lesione di un diritto della persona, suscettibile di essere sanzionato con il rimedio della responsabilità civile a prescindere da pregiudizi economicamente valutabili.
4. In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso restano assorbiti il terzo e quarto motivo, che attengono rispettivamente al regime della prescrizione applicabile per i crediti in questione, con la denuncia di violazione ed erronea applicazione degli artt. 2947 e 2948 cod. civ.. e, con riferimento alla disciplina collettiva applicabile, al mancato esame del trattamento economico assicurato ai lavoratori per le prestazioni dei giorni destinati al riposo.
La sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata ad altro giudice designato nella Corte di Appello di Bari - che procederà a nuovo esame attenendosi al seguente principio di diritto: "La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore è illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109 cod. civ.) con l'art. 36 terzo comma Cost.; per la prestazione lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo spetta, in relazione al principio di cui all'art. 36 primo comma Cost. una maggiore remunerazione, in considerazione della sua superiore gravosita. Ove il lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalità della sua prestazione, anche il risarcimento del danno per la lesione del diritto alla salute, consistente in un'alterazione della sua integrità psicofisica, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti di cui all'art. 36 Cost.". Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il quinto motivo del ricorso. Accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003