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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale Civile di Roma, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cristina Pigozzo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 70386 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da
, elettivamente domiciliato in Roma, via G.G. Belli n. 36, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Francesco Carluccio, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Mario Leonardo Maci in virtù di procura a margine all'atto di citazione.
OPPONENTE nei confronti di
c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via della Caffarelletta n.4, presso lo studio dell'avv. Maurizio Chianese, che la rappresentata e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 8.04.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
PARTE ATTRICE: “Tutto quanto innanzi premesso, insiste Parte_1 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
1) accogliere la interposta opposizione e, per lo effetto, dichiarare irrituale, invalido, inefficace ed infondato, e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n. 17949/2019 reso dal Tribunale Ordinario di Roma (nella persona del Giudice dott. Pietro Persico) in data 3 settembre 2019 per i motivi tutti sopra esposti;
2) dichiarare l'intervenuta prescrizione del (preteso) diritto azionato dalla società ricorrente nei confronti di;
Parte_1
3) rigettare le domande tutte formulate da nei confronti di CP_1 Pt_1
perché infondate in fatto ed in diritto;
[...]
4) porre come per legge le spese del presente giudizio.”
PARTE CONVENUTA: “Per quanto sopra detto, si conclude per la revoca del decreto ingiuntivo opposto solo nei confronti dell'opponente Sig. con Parte_1 condanna di quest'ultimo, in qualità di debitore della in virtù della CP_1 promessa di pagamento contenuta nell'assegna bancario azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di 3.965,00 di cui all'assegno BArio n. 5040907311 ( BA AR ) emesso il 20/05/2016, tornato insoluto, oltre gli interessi moratori, già richiesti nella comparsa di costituzione, dalla data dell'assegno al saldo.
Con vittoria di spese legali da distrarsi”.
POSIZIONE DELLE PARTI e FATTI DI CAUSA
Con decreto ingiuntivo n. 17949/2019 (R.G. 53212/2019), il Sig. Parte_1
veniva condannato a pagare in solido con la debitrice società Magika s.r.l., di cui lo stesso era amministratore unico, la somma di € 21.465,00 nei confronti della società
CP_1
Il Decreto ingiuntivo veniva fondato sul mancato pagamento di N. 6 cambiali e n. 1 assegno, asseritamente emessi per il pagamento delle forniture di abbigliamento
nell'anno 2016.
***
Avverso il sopramenzionato decreto, il sig. proponeva rituale Parte_1
opposizione avverso il provvedimento monitorio poiché irrituale, invalido, inefficace ed infondato, nonché emesso in assenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 366 e s.s. c.p.c.
In particolare, l'opponente lamentava:
- La prescrizione dell'azione cartolare, essendo decorsi oltre tre anni dalle date di scadenza dei singoli titoli cambiari, l'ultimo il 15/04/2016, e dallo spirare del termine di presentazione dell'assegno, emesso il 20/05/2016;
- Che l'assegno era stato emesso dall' a garanzia delle obbligazioni Pt_1
sorte tra la società Magika s.r.l., di cui era Amministratore Unico, e la società CP_1
[...]
- L'infondatezza della domanda nei confronti dell'avallante nel caso in Pt_1 cui parte opponente avesse inteso avvalersi dei titoli cambiari e dell'assegno quali promesse di pagamento o atti di riconoscimento di debito, atteso che secondo giurisprudenza di legittimità la sottoscrizione per avallo “comporta che la garanzia prestata dal terzo non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e, quindi, la garanzia cessa nel caso di prescrizione dell'azione cartolare e non può essere invocata dal creditore che esercita l'azione causale”;
- Infine, con esclusivo riferimento all'assegno emesso in data 20/05/2016, il credito azionato era inesistente poiché nullo il patto di garanzia in virtù del quale era stato emesso l'assegno bancario a garanzia di un altrui futuro adempimento, in violazione degli artt. 1 e 2 della legge sull'assegno e dell'art. 1343 c.c.
***
Si costituiva con autonoma comparsa la società deducendo: CP_1
- L'inattendibilità di quanto sostenuto dall'opponente, in quanto l'assegno era stato firmato dal debitore in favore direttamente della senza alcuna CP_1
formula di avallo;
- Ed invero, secondo quanto previsto dall'art. 29 della legge sull'assegno:
“L'avallo è apposto sull'assegno bancario o sull'allungamento ed è espresso con le parole “per avallo” o con ogni altra formula equivalente ed è sottoscritto
dall'avallante. L'avallo si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore dell'assegno bancario, purché non si tratti della firma del traente. L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.”
La deduzione di controparte era basata su un supposto riconoscimento della la CP_1
quale nel decreto ingiuntivo aveva evidenziato che i titoli erano stati dati a garanzia dallo stesso , ma il riconoscimento della natura di garanzia riguardava Parte_1
solo i titoli cambiari e non l'assegno bancario che il debitore aveva rilasciato personalmente, assumendosi l'obbligo di corrispondere la somma di € 3.965,00.
In ogni caso, l'assegno non poteva essere emesso a garanzia di un debito, rimanendo tuttavia valido come promessa di pagamento ex art. 1988c.c. nei rapporti tra traente e prenditore;
- Ed infatti il Giudice, nell'emettere il decreto ingiuntivo, aveva interpretato l'assegno come promessa di pagamento fatta dall'opponente in favore della;
CP_1
- Tale interpretazione era peraltro l'unica possibile per non ledere le norme imperative e rispettare l'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. e senza far perdere all'assegno la sua funzione di pagamento;
***
Il giudizio veniva istruito su basi esclusivamente documentali e, all'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione, in assenza della richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (da ultimo) del giorno 08-04-2024. A tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è infondata per i motivi che seguono. Parte_1
Delimitazione del thema decidendum e onere della prova
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento,
il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass.
Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
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Devesi altresì preliminarmente osservare che nella presente sede la società ha CP_1
espressamente chiesto la “revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente, in qualità di debitore della in virtù della promessa di CP_1 pagamento contenuta nell'assegna bancario azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di 3.965,00 di cui all'assegno BArio n. 5040907311 (BA AR) emesso il 20/05/2016, tornato insoluto, oltre gli interessi moratori dalla richiesta al saldo.”
Mentre, quindi, il D.I. è stato emesso nei confronti sia dell' che della società Pt_1
Magika srl per somma di € 21.465,00, eveniente dal mancato pagamento di N. 6 cambiali e n. 1 assegno, attesa la richiesta di parte opposta di revoca del D.I. emesso nei confronti di con richiesta di condanna al pagamento di euro Parte_1
3.965,00 di cui all'assegno BArio n. 5040907311, si deve ritenere che la CP_1
abbia implicitamente rinunciato al recupero delle ulteriori somme ingiunte in sede
[...]
monitoria di cui alle cambiali rilasciate dalla società e sottoscritte per avallo dall' Pt_1
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Deve, inoltre, osservarsi - per il rilievo che tale precisazione assume ai fini della definizione del procedimento all'attenzione - che anche nel giudizio di opposizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate. Ed a tale ultimo proposito va osservato che un dato fatto può ritenersi pacifico ed acclarato - senza necessità di relativa prova - non solo allorquando sia stato esplicitamente ammesso dalla controparte, ma anche nelle ipotesi in cui la controparte medesima abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento.
Ebbene, venendo alla disamina del merito della domanda, va rilevato preliminarmente che l'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto negoziale sul quale si fondano i titoli azionati, né i titoli stessi. Deve pertanto ritenersi pacifica e non contestata, nell'esame del merito, l'emissione da parte dell'opponente dell'assegno bancario n. 5040907311 ( BA AR) dell'importo di € 3.965,00 nei confronti della società CP_1
***
Fatta questa doverosa premessa, è bene altresì ribadire che l'avallo trova la sua fonte normativa nel Regio Decreto 1736/1933, definito altresì come Legge Assegni, e prevede all'art. 28 che “il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma. Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario”. L'avallo
è apposto sull'assegno bancario o sull'allungamento, ed è espresso con le parole “per avallo” o con ogni altra formula equivalente, ed è sottoscritto dall'avallante. Si considera dato “con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore dell'assegno bancario, purché non si tratti della firma del traente. L'avallo deve indicare per chi è dato ed in mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.”
Pertanto, in assenza della formula “per avallo”, si può desumere la sussistenza dell'assunzione di un'obbligazione di garanzia del rapporto cambiario per avallo, solo se la sottoscrizione sia quella di un terzo e non del traente.
Inoltre, per costante indirizzo della Suprema Corte, come correttamente dedotto dall'opponente, la sottoscrizione di un assegno bancario per avallo comporta: a) che la
garanzia prestata dal terzo non si estenda, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale;
b) che la garanzia cessi nel caso di prescrizione dell'azione cartolare e non possa essere invocata dal creditore che esercita l'azione causale.
E' pur vero che alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, ma l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile, in via presuntiva, dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all'art. 1937 c.c. (Cass., 15 febbraio 2005, n. 3031; Cass., 11 settembre 1997, n. 8990; Cass., 3 dicembre 1988, n.
6554; cfr. Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, n.5086).
In caso di prescrizione dell'azione cartolare, vale l'azione causale nei limiti di cui all'art. 1987 cod. civ., come promessa di pagamento e ricognizione di debito.
Natura dell'assegno n. 5040907311
Sostiene parte opponente che l'assegno sarebbe stato oggetto di avallo e pertanto l'esercizio dell'azione causale infondata, atteso che la sottoscrizione per avallo comporta che la garanzia prestata dal terzo non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e, quindi, la garanzia cessa nel caso di prescrizione dell'azione cartolare e non può essere invocata dal creditore che esercita l'azione causale.
Secondo quanto dedotto invece da parte opposta, l'assegno non sarebbe stato avallato dall' o da terzi, e pertanto sarebbe idoneo a svolgere la funzione di promessa Pt_1
di pagamento o ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. con consequenziale prescrizione decennale.
***
Ebbene, analizzando l'assegno si evince che non vi è alcuna formula “per avallo” e che risulta sottoscritto solo da Parte_1
Si deve, poi, precisare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'assegno non può mai essere emesso dal traente quale garanzia del debito, per il dirimente motivo che alle parti non è consentito modificare la funzione tipica
dell'assegno stesso, che è quella di un normale mezzo di pagamento delle obbligazioni. In buona sostanza, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo, perché è contrario alle norme imperative dell'ordinamento (norme che, come detto, conferiscono inderogabilmente all'assegno la natura di uno strumento di pagamento). Il tema è stato affrontato dalla Suprema Corte in relazione all'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento: La Corte di Legittimità ha, però, affermato che tale utilizzo è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. (Cassazione civile sez. I, 24/05/2016, n.10710).
Il vizio di nullità colpisce, quindi, soltanto l'accordo delle parti, ma non anche l'assegno, con la conseguenza pratica che l'assegno vale comunque come promessa di pagamento.
Orbene, venendo al caso concreto, non si tratta di assegno della società sottoscritto anche dall' per garanzia, ma di assegno che è stato emesso personalmente Pt_1 dall' Che lo stesso abbia inteso rilasciarlo a garanzia risulta irrilevante, atteso Pt_1
quanto si è argomentato.
Peraltro, tale inferenza non pare neppure ragionevole in quanto l'importo è specifico e non riguarda il debito assunto con le cambiali emesse dalla società, queste effettivamente avallate dall' Pt_1
L'assegno risultava datato 20.05.2016, portato in tale data all'incasso e risultato non pagato con constatazione della banca trattaria.
Ai sensi dell'art. 75 RD, n. 1736 del 1933, l'azione cartolare in relazione all'assegno si prescrive in 6 mesi. Recita la disposizione che il regresso del portatore contro i
giranti, il traente e tutti gli altri obbligati si prescrive in 6 mesi dall spirare del termine per la presentazione, generalmente di 8 giorni.
Il ricorso per D.I. è stato depositato nel 2019, quindi, in un momento in cui l'azione cartolare era prescritta.
Come è ben noto, l'assegno vale quale riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c..
L'art. 1988 c.c. disciplina la promessa di pagamento e la ricognizione di debito derogando al principio generale in tema di onere della prova previsto dall'art. 2697
c.c. Entrambe le dichiarazioni sollevano il destinatario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, il quale si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido (Cass. 24451/2020).
D'altronde, l'orientamento prevalente qualifica la promessa di pagamento e la ricognizione di debito come atti negoziali, che non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma si limitano a confermare l'esistenza del rapporto preesistente, determinando un'astrazione meramente processuale della causa debendi. Ciò comporta che il destinatario della promessa o della ricognizione non deve provare il rapporto fondamentale, il quale si presume esistente fino a prova contraria (Cass. 6353/2022;
Cass. 2091/2022).
Nonostante tale inversione dell'onere probatorio, il debitore può fornire prova liberatoria dimostrando che il rapporto sottostante non è mai sorto, è invalido, si è estinto o è soggetto a condizioni non verificatesi (Cass. 2091/2022).
In tal senso, l'art. 1988 c.c. trova applicazione anche ai titoli di credito: l'assegno bancario può valere come promessa di pagamento nei rapporti tra traente e prenditore, anche quando l'azione cartolare non sia più esercitabile (Cass. 21098/2013); analogamente, la cambiale può essere utilizzata come promessa di pagamento tra le parti del rapporto sottostante, con il conseguente onere del debitore di provare l'inesistenza del rapporto stesso (Cass. 17850/2017; Cass. 19803/2016).
Sulla base di quanto sovra esposto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria, mentre è onere del debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, provare appunto l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione (cfr. Cass. 18311/03; Cass.
4804/06).
Dunque, si tratta di verificare se (debitore sostanziale), chiamato Pt_1 all'adempimento, abbia provato, in base a conferente allegazione, l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione.
***
In tale prospettiva, sulla base dell'esame degli scritti difensivi, si deve osservare che nulla ha dedotto in merito l'opponente, limitandosi, in diritto, a sostenere che il rapporto causale non potesse essere presupposto sulla base del rapporto cartolare.
Si conclude ritenendo che l'odierno opponente, con l'emissione dell'assegno in oggetto, si sia obbligato al pagamento del relativo importo in favore della e CP_1
l'assunzione di tale obbligazione appare perfettamente valida ed efficace, giustificando il diritto dell'opposta al recupero delle suddette somme.
Conclusioni
Viste le conclusioni di parte opposta, il D.I. va revocato e deve essere Parte_1
condannato al pagamento nei confronti della della somma di euro CP_1
3.965,00.
Sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 17949/2019 (R.G. 53212/2019) emesso dal
Tribunale di Roma in data 3/9/2019 nella persona del dott. Pietro Persico;
2) Condanna il sig. al pagamento nei confronti della società Parte_1
della somma di euro 3.965,00; CP_1
3) Compensa le spese tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 26.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Pigozzo