TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/09/2025, n. 6736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6736 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. 5339/2024 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 9.07.2025 e vertente
TRA
L'avv. Gianluca GA, in qualità di rappresentante dell'associazione professionale “ Parte_1
”, C.F./P.IVA , elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_1
Milano, Piazza Santa Francesca Romana 3, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Sala che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto introduttivo del giudizio attore
E
L' avv. Sebastiano Stufano, C.F. , rappresentato, C.F._1 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Rosa
Dell'Atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano, C.so Italia n. 1, convenuto
Conclusioni per parte attrice
Voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ritenuto quanto esposto, RIGETTARE le eccezioni preliminari perché infondate in fatto e diritto e ritenere l'attrice legittimata ad agire;
RIGETTARE la domanda di pagamento/compensazione pagina 1 di 11 per l'importo di euro 84.498,13, ritenuta la carenza di legittimazione dell'attrice e perché infondata per le ragioni già ritenute in altro giudizio;
CONDANNARE l'avv. Sebastiano Stufano al rimborso dell'importo di euro 54.939, oltre agli interessi legali sull'importo di cui alla messa in mora – euro 53.716 - in data 16 giugno 2023, dal 16 giugno 2023 fino al deposito del ricorso;
oltre agli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. sull'importo di euro
54.939 dal deposito del ricorso al saldo. CONDANNARE il convenuto al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, 3° comma,
c.p.c. per un importo pari alle spese legali che si auspica vengano liquidate. In ogni caso con vittoria di compensi, spese, accessori
IVA e CPA oltre al 30% previsto per il deposito di atti interamente navigabili. In via istruttoria reiterava le medesime istanze già proposte in coso di causa.
Conclusioni per parte convenuta
In via preliminare - dichiarare la nullità del ricorso per incertezza assoluta della causa petendi e/o difetto dei requisiti previsti all'art. 163 C.p.c. n. 4 o, in subordine;
- rigettare la domanda nel merito, stante l'indeterminatezza del ricorso che impedisce di ricondurre la fattispecie concreta dedotta in causa alla fattispecie normativa astratta costitutiva del diritto oggetto della domanda, con ogni conseguente effetto di legge;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e fiscale e/o carenza di Parte_1 titolarità in capo alla stessa, rispetto al diritto così come azionato dalla medesima.
In via principale Nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze svolte in via preliminare ed esame nel merito della vicenda, rigettare comunque la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, dato atto altresì che sussistono in capo all'Avv.
Sebastiano Stufano i maggiori crediti indicati in narrativa nei confronti dell'Avv. Gianluca GA relativamente ai quali l'Avv.
Stufano si riserva di agire in separata sede, nonché l'ulteriore pagina 2 di 11 maggior credito pari a € 84.498,13 oltre interessi dal dovuto al saldo, già liquido ed esigibile nei confronti dell'Avv. Gianluca
GA e, in via solidale, dell'
[...]
per i motivi meglio Controparte_1 specificati in atti.
In via subordinata e riconvenzionale Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, rigettare comunque le avversarie istanze, accertare il maggior credito dell'Avv. Sebastiano
Stufano nei confronti della ricorrente, pari a € 84.498,13 oltre interessi di legge e compensare la somma richiesta dalla ricorrente con il maggior credito pari a € 84.498,13 oltre interessi vantato dall'Avv. Stufano Sebastiano nei confronti della stessa, in via solidale con l'Avv. GA Gianluca, con condanna della GA
e partners studio legale e fiscale a corrispondere la differenza, oltre interessi dal dovuto al saldo, all'Avv. Stufano, per le ragioni meglio esposte in narrativa.
In ogni caso - si chiede il rigetto anche delle ulteriori domande nuove proposte da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti -si chiede, accertata la violazione avversaria dell'art. 89 C.p.c., disporsi la cancellazione delle offese proferite nei confronti dell'Avv. Stufano meglio specificate in atti e assegnarsi al convenuto, con valutazione equitativa, una somma a titolo risarcimento del danno, anche non patrimoniale, patito.
- il tutto, con vittoria di competenze di causa, oltre accessori (IVA
e CPA e rimborso forfettario
15%) In via istruttoria reiterava le medesime istanze già proposte in coso di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto, mediante ricorso ex art. 281 decies c.p.c., dall'avvocato Gianluca GA in qualità di rappresentante dell'associazione “ CP_1 Parte_1
Studio Legale e fiscale”, per chiedere che l'avv. Sebastiano Stufano
pagina 3 di 11 fosse condannato a corrispondere all' la complessiva CP_1 somma di euro 54.939,00 oltre interessi.
A fondamento della domanda, parte ricorrente deduceva: che l'avv
GA aveva fatto parte con l'avv. Stufano dell'Associazione
“Stufano GA e Associati”; che, in data 22.11.2022, i due avvocati, rimasti unici membri dell'Associazione ne deliberavano, lo scioglimento;
che in tale sede, tra l'altro, i due soci, in relazione al finanziamento contratto in data 23 settembre 2020 dall'Associazione con il Banco PM ,per l'importo di euro 150.000 così stabilivano: “Quanto al finanziamento i soci convengono che l'avv. Stufano provveda a rimborsare la sua quota di finanziamento
(50%) nei confronti della Banca e che l'avv. GA subentri nel finanziamento per la differenza (pari al 50%) mediante accollo parziale liberatorio del finanziamento residuo”; che, tuttavia l'avv.
Stufano violava gli accordi presi, rifiutandosi di estinguere/pagare la quota di sua competenza;
che, pertanto, l'avv GA, tramite la nuova Associazione nel frattempo dal medesimo costituita, denominata “ , Parte_1 provvedeva al pagamento del saldo del finanziamento per euro
107.432,19, come attestato nella quietanza del 09.05.2023; che in particolare il Banco, oltre al dovuto a titolo di restituzione del finanziamento erogato, addebitava ai soci euro 2.095,00 a titolo di compenso/penale per estinzione anticipata ed euro 350,00 per l'istruzione della pratica di accollo non andata in porto a causa del rifiuto dell'avv. Stufano di estinguere la sua quota di mutuo;
che l' ricorrente aveva dunque maturato il “diritto ad CP_1 ottenere il rimborso dell'importo, pari alla metà del capitale e degli interessi versato al Banco, per estinguere il mutuo, già concesso alla disciolta del quale erano Controparte_1 divenuti debitori in solido gli ex associati quali aventi causa dell'Associazione”, nonché di “ottenere il rimborso della parte di compenso/penale che non sarebbe stata pagata se fosse stato formalizzato l'accollo parziale del mutuo, già deliberato, in pagina 4 di 11 esecuzione degli accordi presi in sede di scioglimento dell' ” e del costo dell'istruttoria per l'accollo. CP_1
Costituendosi, l'avv Sebastiano Stufano chiedeva preliminarmente che fosse di dichiarare la nullità del ricorso per incertezza della causa petendi.
Chiedeva poi che, in ogni caso, il ricorso fosse rigettato per carenza di legittimazione attiva della “ Parte_1
e/o per carenza di titolarità del diritto dalla
[...] medesima azionato. Infine, nell'ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, parte resistente chiedeva che fosse accertato il maggior credito dell'avv. Sebastiano Stufano nei confronti della ricorrente, pari ad euro 84.498,13 oltre interessi di legge e che tale somma fosse posta in compensazione con quella richiesta dalla ricorrente.
In particolare parte resistente deduceva che, non essendo la
“ , condebitore solidale Parte_1 dell'avv. Stufano in relazione al finanziamento per cui è causa, non era chiaro il titolo azionato in ricorso e/o la ricorrente era carente di legittimazione ad agire;
che anche le disposizioni di cui all'art. 1273 c.c. e seguenti erano inconferenti nella fattispecie in esame, in quanto nessun accordo era intervenuto tra la GA e e l'Avv. Stufano, tale per cui la Parte_1 prima fosse legittimata ad “accollarsi” il debito del secondo;
che l'avv Stufano era ancora in attesa della risposta del Banco, circa le possibili alternative per la definizione della posizione attinente il finanziamento, quanto apprendeva, in data 16 giugno 2024, tramite il legale dell'avv. GA, che quest'ultimo aveva provveduto, senza avvisarlo ad estinguere integralmente il finanziamento in oggetto con pagamento delle penali per un totale pari a euro 107.432,19; che inoltre, l'avv. GA cagionava un danno all'avv. Stufano pari ad euro 84.498,13, eliminando con modalità contrarie a buona fede dalla versione definitiva del verbale di scioglimento dell'Associazione la clausola relativa alla ripartizione tra i soci dei clienti falliti, in forza della quale i clienti in stato di fallimento sarebbero stati pagina 5 di 11 attribuiti al legale che ne aveva seguito l'attività; che, così facendo l'avv GA, infatti, aveva incassato la metà dell'importo dovuto dal cliente di spettanza del Parte_2 solo avv. Stufano;
che, verosimilmente, tale importo veniva accreditato sul conto dell'Associazione ricorrente, tenuta pertanto a restituirlo.
Con provvedimento in data 7.06.2024 veniva disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario e la causa, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti, veniva trattenuta in decisione il 9.07.2025.
In primo luogo, il ricorso introduttivo del presente giudizio non può dirsi nullo contenendo una compiuta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
Occorre poi chiarire che “ai fini della identificazione della "causa petendi" posta dalla parte a base della domanda non rilevano tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta, sicché è compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa. Ne consegue che la enunciazione formulata dalla parte delle ragioni di diritto su cui la sua pretesa si fonda può valere a circoscrivere la cognizione del giudice solo nella misura in cui essa stia a significare che la parte medesima ha inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze giuridiche”. (Cass. 4598/2006).
Ebbene, nel caso di specie, rileva quanto conclusivamente esposto in ricorso dall'Associazione ricorrente, vale a dire che “l'
[...] ritiene sussista il Controparte_1 diritto ad ottenere il rimborso dell'importo pari alla metà del capitale e degli interessi versato al Banco per estinguere il mutuo, già concesso alla disciolta del quale Controparte_1 erano divenuti debitori in solido gli ex associati quali aventi causa dell'Associazione.
pagina 6 di 11 Risulta infatti che la “ Parte_1 corrispondeva la somma di 107.432,00 euro a Banco PM, come da
Quietanza in data 9 maggio 2023 (doc. 7 parte attrice), di cui euro
104.987,18 per la restituzione del finanziamento, euro 2095,00 a titolo di penale per l'estinzione anticipata, euro 350,00 per l'istruttoria relativa all'accollo.
Tale fattispecie deve essere ricondotta nell'ambito del pagamento del terzo ex art. 1180 c.c., in quanto proveniente da soggetto diverso da quelli, vale a dire gli avvocati GA e Stufano, con i quali, a seguito dello scioglimento dell'Associazione “Stufano GA e
Associati”, intercorreva il rapporto con l'accipiens Banco PM.
Il prevalente orientamento, espresso dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. n. 15417/2016;
Cass. n. 8768/2018) prevede infatti che lo studio associato, ancorché privo di personalità giuridica, sarebbe comunque dotato della capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, secondo lo schema normativo proprio delle associazioni non riconosciute, di cui agli articoli 36 e seguenti del c.c.
Pertanto, l' Controparte_1
, provvedendo ad estinguere il finanziamento
[...] contratto in data 23 settembre 2020 con il Banco PM, per l'importo di euro 150.000 dall'Associazione “Stufano GA e Associati”, adempiva all'obbligazione restitutoria gravante, a seguito dello scioglimento di tale Associazione in data 22.11.2022, sugli avvocati
GA e Stufano, in solido.
Come noto, poi, il pagamento ex art. 1180 c.c. “quale prestazione del dovuto, può avvenire persino "inscio vel invito" debitore,” (da ultimo Cass. n. 11159/2019), salva la facoltà in questo caso da parte del creditore di rifiutare l'adempimento. Inoltre, “l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore,
pagina 7 di 11 non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore. (Cass. sez. unite 9946/2009).
Nel caso di specie si ritiene sussistente il diritto in capo all' Controparte_1
, di ottenere dall'avv Stufano l'indennizzo di euro 52.494,00
[...] in base ai principi dell'ingiustificato arricchimento. L'adempimento dell'Associazione ricorrente e la conseguente diminuzione del suo patrimonio, si è tradotta, infatti, in un risparmio di spesa per il resistente, quantificato nella quota parte di sua spettanza dell'importo dovuto a Banco PM in relazione al finanziamento per cui
è causa. Del resto, per quanto sopra detto, parte ricorrente non dispone di un'altra azione tipica nei confronti dell'avv. Stufano, il cui onere di restituzione è stato sostenuto dall' senza CP_1 ragione giuridica.
Diversamente, non si ritiene ripetibile da parte dell'
[...]
l'importo addebitato Controparte_1 dal Banco a titolo di penale per l'estinzione anticipata del finanziamento. Tale decisione, infatti, veniva assunta dall'avvocato
GA, nonostante la Banca avesse prospettato diverse soluzioni possibili (doc. 4 a parte ricorrente). Non risulta, inoltre, che pagina 8 di 11 quest'ultima si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 13 del contratto di finanziamento, comunicando ai due avvocati la decadenza dal beneficio del termine a seguito dello scioglimento dell'Associazione.
Parimenti, l' ricorrente non è legittimata a richiedere, CP_1
a titolo risarcitorio, come desumibile dagli atti, il costo dell'istruttoria per la pratica dell'accollo in quanto il relativo impegno era stato assunto dall'avv. Stufano nei confronti dell'avv
GA e non dell' Controparte_1
e fiscale”, che dunque non può qualificarsi come danneggiata.
Conclusivamente, l'avv Stufano deve essere condannato a corrispondere all' la Controparte_1 somma di euro 52.494,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda stragiudiziale al deposito del ricorso e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dal deposito del ricorso al saldo.
La domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. Stufano non può trovare accoglimento.
Tale domanda veniva infatti avanzata a titolo risarcitorio dall'avv
Stufano assumendo, come sopra più diffusamente riportato, che l'avv.
GA, con la complicità dell'avv. , avrebbe tenuto una Per_1 condotta in mala fede per impedirgli di incassare l'intera somma distribuita dal . Parte_2
Tale domanda avrebbe pertanto dovuto, a prescindere dalla sua fondatezza, essere rivolta nei confronti dei danneggianti persone fisiche che, come sopra chiarito, non coincidono con l' CP_1 stante l'irrilevanza, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, dell'effettivo beneficiario della somma incassata mediante l'asserita condotta in mala fede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano dunque, come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 147/2022, a carico dell'avv Stufano, le cui difese non possono, tuttavia, ritenersi temerarie considerato che la domanda avversaria non veniva totalmente accolta.
pagina 9 di 11 Deve inoltre essere disposta, come richiesto dal resistente, la cancellazione delle seguenti affermazioni contenute a pag.3 della prima memoria di parte ricorrente: “ego ipertrofico che ha reso complicati i rapporti inter personali” “l'ordinamento non considera il possesso di un simile ego una esimente, semmai dovrebbe essere considerata un'aggravante possedere grandi mezzi intellettuali e non sfruttarli per tenere certe pulsioni sotto controllo”, “Questo giudizio dimostra quanto per costui risulti assai problematico attribuire ai propri interlocutori una dignità tale da ritenerli meritevoli di rispetto….”, trattandosi di valutazioni negative sulla persona del convenuto esorbitanti da imprescindibili ragioni di difesa. Considerata l'inconferenza di tali affermazioni rispetto all'oggetto del giudizio, parte ricorrente deve essere condannata anche a risarcire l'avv Stufano versandogli l'importo di euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Milano, definendo il giudizio, ogni altra contraria istanza disattesa, così dispone: in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna l'avv.
Sebastiano Stufano a corrispondere all'”
[...]
la somma di euro 52.494,00 oltre Controparte_1 interessi al tasso legale dalla domanda stragiudiziale al deposito del ricorso e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dal deposito del ricorso al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. Stufano;
rigetta la domanda avanzata da parte ricorrente di condanna del resistente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96,
3° comma, c.p.c.; condanna l'avv. Sebastiano Stufano al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte attrice che liquida in complessivi euro 14.648,00 per compenso euro 786,00 per spese oltre rimb forf I.V.A. e C.A.P.; dispone la cancellazione delle seguenti affermazioni contenute a pag.3 della prima memoria di parte ricorrente: “ego ipertrofico che pagina 10 di 11 ha reso complicati i rapporti inter personali” “l'ordinamento non considera il possesso di un simile ego una esimente, semmai dovrebbe essere considerata un'aggravante possedere grandi mezzi intellettuali e non sfruttarli per tenere certe pulsioni sotto controllo”, “Questo giudizio dimostra quanto per costui risulti assai problematico attribuire ai propri interlocutori una dignità tale da ritenerli meritevoli di rispetto….”, condanna l' Studio Legale e fiscale” Controparte_1 ex art. 89 c.p.c. a corrispondere all'avv Sebastiano Stufano
l'importo di euro 500,00.
Milano 8.09.2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. 5339/2024 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 9.07.2025 e vertente
TRA
L'avv. Gianluca GA, in qualità di rappresentante dell'associazione professionale “ Parte_1
”, C.F./P.IVA , elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_1
Milano, Piazza Santa Francesca Romana 3, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Sala che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto introduttivo del giudizio attore
E
L' avv. Sebastiano Stufano, C.F. , rappresentato, C.F._1 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Rosa
Dell'Atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano, C.so Italia n. 1, convenuto
Conclusioni per parte attrice
Voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ritenuto quanto esposto, RIGETTARE le eccezioni preliminari perché infondate in fatto e diritto e ritenere l'attrice legittimata ad agire;
RIGETTARE la domanda di pagamento/compensazione pagina 1 di 11 per l'importo di euro 84.498,13, ritenuta la carenza di legittimazione dell'attrice e perché infondata per le ragioni già ritenute in altro giudizio;
CONDANNARE l'avv. Sebastiano Stufano al rimborso dell'importo di euro 54.939, oltre agli interessi legali sull'importo di cui alla messa in mora – euro 53.716 - in data 16 giugno 2023, dal 16 giugno 2023 fino al deposito del ricorso;
oltre agli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. sull'importo di euro
54.939 dal deposito del ricorso al saldo. CONDANNARE il convenuto al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, 3° comma,
c.p.c. per un importo pari alle spese legali che si auspica vengano liquidate. In ogni caso con vittoria di compensi, spese, accessori
IVA e CPA oltre al 30% previsto per il deposito di atti interamente navigabili. In via istruttoria reiterava le medesime istanze già proposte in coso di causa.
Conclusioni per parte convenuta
In via preliminare - dichiarare la nullità del ricorso per incertezza assoluta della causa petendi e/o difetto dei requisiti previsti all'art. 163 C.p.c. n. 4 o, in subordine;
- rigettare la domanda nel merito, stante l'indeterminatezza del ricorso che impedisce di ricondurre la fattispecie concreta dedotta in causa alla fattispecie normativa astratta costitutiva del diritto oggetto della domanda, con ogni conseguente effetto di legge;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e fiscale e/o carenza di Parte_1 titolarità in capo alla stessa, rispetto al diritto così come azionato dalla medesima.
In via principale Nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze svolte in via preliminare ed esame nel merito della vicenda, rigettare comunque la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, dato atto altresì che sussistono in capo all'Avv.
Sebastiano Stufano i maggiori crediti indicati in narrativa nei confronti dell'Avv. Gianluca GA relativamente ai quali l'Avv.
Stufano si riserva di agire in separata sede, nonché l'ulteriore pagina 2 di 11 maggior credito pari a € 84.498,13 oltre interessi dal dovuto al saldo, già liquido ed esigibile nei confronti dell'Avv. Gianluca
GA e, in via solidale, dell'
[...]
per i motivi meglio Controparte_1 specificati in atti.
In via subordinata e riconvenzionale Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, rigettare comunque le avversarie istanze, accertare il maggior credito dell'Avv. Sebastiano
Stufano nei confronti della ricorrente, pari a € 84.498,13 oltre interessi di legge e compensare la somma richiesta dalla ricorrente con il maggior credito pari a € 84.498,13 oltre interessi vantato dall'Avv. Stufano Sebastiano nei confronti della stessa, in via solidale con l'Avv. GA Gianluca, con condanna della GA
e partners studio legale e fiscale a corrispondere la differenza, oltre interessi dal dovuto al saldo, all'Avv. Stufano, per le ragioni meglio esposte in narrativa.
In ogni caso - si chiede il rigetto anche delle ulteriori domande nuove proposte da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti -si chiede, accertata la violazione avversaria dell'art. 89 C.p.c., disporsi la cancellazione delle offese proferite nei confronti dell'Avv. Stufano meglio specificate in atti e assegnarsi al convenuto, con valutazione equitativa, una somma a titolo risarcimento del danno, anche non patrimoniale, patito.
- il tutto, con vittoria di competenze di causa, oltre accessori (IVA
e CPA e rimborso forfettario
15%) In via istruttoria reiterava le medesime istanze già proposte in coso di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto, mediante ricorso ex art. 281 decies c.p.c., dall'avvocato Gianluca GA in qualità di rappresentante dell'associazione “ CP_1 Parte_1
Studio Legale e fiscale”, per chiedere che l'avv. Sebastiano Stufano
pagina 3 di 11 fosse condannato a corrispondere all' la complessiva CP_1 somma di euro 54.939,00 oltre interessi.
A fondamento della domanda, parte ricorrente deduceva: che l'avv
GA aveva fatto parte con l'avv. Stufano dell'Associazione
“Stufano GA e Associati”; che, in data 22.11.2022, i due avvocati, rimasti unici membri dell'Associazione ne deliberavano, lo scioglimento;
che in tale sede, tra l'altro, i due soci, in relazione al finanziamento contratto in data 23 settembre 2020 dall'Associazione con il Banco PM ,per l'importo di euro 150.000 così stabilivano: “Quanto al finanziamento i soci convengono che l'avv. Stufano provveda a rimborsare la sua quota di finanziamento
(50%) nei confronti della Banca e che l'avv. GA subentri nel finanziamento per la differenza (pari al 50%) mediante accollo parziale liberatorio del finanziamento residuo”; che, tuttavia l'avv.
Stufano violava gli accordi presi, rifiutandosi di estinguere/pagare la quota di sua competenza;
che, pertanto, l'avv GA, tramite la nuova Associazione nel frattempo dal medesimo costituita, denominata “ , Parte_1 provvedeva al pagamento del saldo del finanziamento per euro
107.432,19, come attestato nella quietanza del 09.05.2023; che in particolare il Banco, oltre al dovuto a titolo di restituzione del finanziamento erogato, addebitava ai soci euro 2.095,00 a titolo di compenso/penale per estinzione anticipata ed euro 350,00 per l'istruzione della pratica di accollo non andata in porto a causa del rifiuto dell'avv. Stufano di estinguere la sua quota di mutuo;
che l' ricorrente aveva dunque maturato il “diritto ad CP_1 ottenere il rimborso dell'importo, pari alla metà del capitale e degli interessi versato al Banco, per estinguere il mutuo, già concesso alla disciolta del quale erano Controparte_1 divenuti debitori in solido gli ex associati quali aventi causa dell'Associazione”, nonché di “ottenere il rimborso della parte di compenso/penale che non sarebbe stata pagata se fosse stato formalizzato l'accollo parziale del mutuo, già deliberato, in pagina 4 di 11 esecuzione degli accordi presi in sede di scioglimento dell' ” e del costo dell'istruttoria per l'accollo. CP_1
Costituendosi, l'avv Sebastiano Stufano chiedeva preliminarmente che fosse di dichiarare la nullità del ricorso per incertezza della causa petendi.
Chiedeva poi che, in ogni caso, il ricorso fosse rigettato per carenza di legittimazione attiva della “ Parte_1
e/o per carenza di titolarità del diritto dalla
[...] medesima azionato. Infine, nell'ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, parte resistente chiedeva che fosse accertato il maggior credito dell'avv. Sebastiano Stufano nei confronti della ricorrente, pari ad euro 84.498,13 oltre interessi di legge e che tale somma fosse posta in compensazione con quella richiesta dalla ricorrente.
In particolare parte resistente deduceva che, non essendo la
“ , condebitore solidale Parte_1 dell'avv. Stufano in relazione al finanziamento per cui è causa, non era chiaro il titolo azionato in ricorso e/o la ricorrente era carente di legittimazione ad agire;
che anche le disposizioni di cui all'art. 1273 c.c. e seguenti erano inconferenti nella fattispecie in esame, in quanto nessun accordo era intervenuto tra la GA e e l'Avv. Stufano, tale per cui la Parte_1 prima fosse legittimata ad “accollarsi” il debito del secondo;
che l'avv Stufano era ancora in attesa della risposta del Banco, circa le possibili alternative per la definizione della posizione attinente il finanziamento, quanto apprendeva, in data 16 giugno 2024, tramite il legale dell'avv. GA, che quest'ultimo aveva provveduto, senza avvisarlo ad estinguere integralmente il finanziamento in oggetto con pagamento delle penali per un totale pari a euro 107.432,19; che inoltre, l'avv. GA cagionava un danno all'avv. Stufano pari ad euro 84.498,13, eliminando con modalità contrarie a buona fede dalla versione definitiva del verbale di scioglimento dell'Associazione la clausola relativa alla ripartizione tra i soci dei clienti falliti, in forza della quale i clienti in stato di fallimento sarebbero stati pagina 5 di 11 attribuiti al legale che ne aveva seguito l'attività; che, così facendo l'avv GA, infatti, aveva incassato la metà dell'importo dovuto dal cliente di spettanza del Parte_2 solo avv. Stufano;
che, verosimilmente, tale importo veniva accreditato sul conto dell'Associazione ricorrente, tenuta pertanto a restituirlo.
Con provvedimento in data 7.06.2024 veniva disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario e la causa, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti, veniva trattenuta in decisione il 9.07.2025.
In primo luogo, il ricorso introduttivo del presente giudizio non può dirsi nullo contenendo una compiuta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
Occorre poi chiarire che “ai fini della identificazione della "causa petendi" posta dalla parte a base della domanda non rilevano tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta, sicché è compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa. Ne consegue che la enunciazione formulata dalla parte delle ragioni di diritto su cui la sua pretesa si fonda può valere a circoscrivere la cognizione del giudice solo nella misura in cui essa stia a significare che la parte medesima ha inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze giuridiche”. (Cass. 4598/2006).
Ebbene, nel caso di specie, rileva quanto conclusivamente esposto in ricorso dall'Associazione ricorrente, vale a dire che “l'
[...] ritiene sussista il Controparte_1 diritto ad ottenere il rimborso dell'importo pari alla metà del capitale e degli interessi versato al Banco per estinguere il mutuo, già concesso alla disciolta del quale Controparte_1 erano divenuti debitori in solido gli ex associati quali aventi causa dell'Associazione.
pagina 6 di 11 Risulta infatti che la “ Parte_1 corrispondeva la somma di 107.432,00 euro a Banco PM, come da
Quietanza in data 9 maggio 2023 (doc. 7 parte attrice), di cui euro
104.987,18 per la restituzione del finanziamento, euro 2095,00 a titolo di penale per l'estinzione anticipata, euro 350,00 per l'istruttoria relativa all'accollo.
Tale fattispecie deve essere ricondotta nell'ambito del pagamento del terzo ex art. 1180 c.c., in quanto proveniente da soggetto diverso da quelli, vale a dire gli avvocati GA e Stufano, con i quali, a seguito dello scioglimento dell'Associazione “Stufano GA e
Associati”, intercorreva il rapporto con l'accipiens Banco PM.
Il prevalente orientamento, espresso dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. n. 15417/2016;
Cass. n. 8768/2018) prevede infatti che lo studio associato, ancorché privo di personalità giuridica, sarebbe comunque dotato della capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, secondo lo schema normativo proprio delle associazioni non riconosciute, di cui agli articoli 36 e seguenti del c.c.
Pertanto, l' Controparte_1
, provvedendo ad estinguere il finanziamento
[...] contratto in data 23 settembre 2020 con il Banco PM, per l'importo di euro 150.000 dall'Associazione “Stufano GA e Associati”, adempiva all'obbligazione restitutoria gravante, a seguito dello scioglimento di tale Associazione in data 22.11.2022, sugli avvocati
GA e Stufano, in solido.
Come noto, poi, il pagamento ex art. 1180 c.c. “quale prestazione del dovuto, può avvenire persino "inscio vel invito" debitore,” (da ultimo Cass. n. 11159/2019), salva la facoltà in questo caso da parte del creditore di rifiutare l'adempimento. Inoltre, “l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore,
pagina 7 di 11 non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore. (Cass. sez. unite 9946/2009).
Nel caso di specie si ritiene sussistente il diritto in capo all' Controparte_1
, di ottenere dall'avv Stufano l'indennizzo di euro 52.494,00
[...] in base ai principi dell'ingiustificato arricchimento. L'adempimento dell'Associazione ricorrente e la conseguente diminuzione del suo patrimonio, si è tradotta, infatti, in un risparmio di spesa per il resistente, quantificato nella quota parte di sua spettanza dell'importo dovuto a Banco PM in relazione al finanziamento per cui
è causa. Del resto, per quanto sopra detto, parte ricorrente non dispone di un'altra azione tipica nei confronti dell'avv. Stufano, il cui onere di restituzione è stato sostenuto dall' senza CP_1 ragione giuridica.
Diversamente, non si ritiene ripetibile da parte dell'
[...]
l'importo addebitato Controparte_1 dal Banco a titolo di penale per l'estinzione anticipata del finanziamento. Tale decisione, infatti, veniva assunta dall'avvocato
GA, nonostante la Banca avesse prospettato diverse soluzioni possibili (doc. 4 a parte ricorrente). Non risulta, inoltre, che pagina 8 di 11 quest'ultima si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 13 del contratto di finanziamento, comunicando ai due avvocati la decadenza dal beneficio del termine a seguito dello scioglimento dell'Associazione.
Parimenti, l' ricorrente non è legittimata a richiedere, CP_1
a titolo risarcitorio, come desumibile dagli atti, il costo dell'istruttoria per la pratica dell'accollo in quanto il relativo impegno era stato assunto dall'avv. Stufano nei confronti dell'avv
GA e non dell' Controparte_1
e fiscale”, che dunque non può qualificarsi come danneggiata.
Conclusivamente, l'avv Stufano deve essere condannato a corrispondere all' la Controparte_1 somma di euro 52.494,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda stragiudiziale al deposito del ricorso e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dal deposito del ricorso al saldo.
La domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. Stufano non può trovare accoglimento.
Tale domanda veniva infatti avanzata a titolo risarcitorio dall'avv
Stufano assumendo, come sopra più diffusamente riportato, che l'avv.
GA, con la complicità dell'avv. , avrebbe tenuto una Per_1 condotta in mala fede per impedirgli di incassare l'intera somma distribuita dal . Parte_2
Tale domanda avrebbe pertanto dovuto, a prescindere dalla sua fondatezza, essere rivolta nei confronti dei danneggianti persone fisiche che, come sopra chiarito, non coincidono con l' CP_1 stante l'irrilevanza, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, dell'effettivo beneficiario della somma incassata mediante l'asserita condotta in mala fede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano dunque, come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 147/2022, a carico dell'avv Stufano, le cui difese non possono, tuttavia, ritenersi temerarie considerato che la domanda avversaria non veniva totalmente accolta.
pagina 9 di 11 Deve inoltre essere disposta, come richiesto dal resistente, la cancellazione delle seguenti affermazioni contenute a pag.3 della prima memoria di parte ricorrente: “ego ipertrofico che ha reso complicati i rapporti inter personali” “l'ordinamento non considera il possesso di un simile ego una esimente, semmai dovrebbe essere considerata un'aggravante possedere grandi mezzi intellettuali e non sfruttarli per tenere certe pulsioni sotto controllo”, “Questo giudizio dimostra quanto per costui risulti assai problematico attribuire ai propri interlocutori una dignità tale da ritenerli meritevoli di rispetto….”, trattandosi di valutazioni negative sulla persona del convenuto esorbitanti da imprescindibili ragioni di difesa. Considerata l'inconferenza di tali affermazioni rispetto all'oggetto del giudizio, parte ricorrente deve essere condannata anche a risarcire l'avv Stufano versandogli l'importo di euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Milano, definendo il giudizio, ogni altra contraria istanza disattesa, così dispone: in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna l'avv.
Sebastiano Stufano a corrispondere all'”
[...]
la somma di euro 52.494,00 oltre Controparte_1 interessi al tasso legale dalla domanda stragiudiziale al deposito del ricorso e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dal deposito del ricorso al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. Stufano;
rigetta la domanda avanzata da parte ricorrente di condanna del resistente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96,
3° comma, c.p.c.; condanna l'avv. Sebastiano Stufano al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte attrice che liquida in complessivi euro 14.648,00 per compenso euro 786,00 per spese oltre rimb forf I.V.A. e C.A.P.; dispone la cancellazione delle seguenti affermazioni contenute a pag.3 della prima memoria di parte ricorrente: “ego ipertrofico che pagina 10 di 11 ha reso complicati i rapporti inter personali” “l'ordinamento non considera il possesso di un simile ego una esimente, semmai dovrebbe essere considerata un'aggravante possedere grandi mezzi intellettuali e non sfruttarli per tenere certe pulsioni sotto controllo”, “Questo giudizio dimostra quanto per costui risulti assai problematico attribuire ai propri interlocutori una dignità tale da ritenerli meritevoli di rispetto….”, condanna l' Studio Legale e fiscale” Controparte_1 ex art. 89 c.p.c. a corrispondere all'avv Sebastiano Stufano
l'importo di euro 500,00.
Milano 8.09.2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 11 di 11