Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 1538/2024 del 14/05/2024 oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. PARENTE SARA e RAUSA FEDERICA Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
SALDAMARCO CATELLO
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 29.07.2024 ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_1 in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce, in virtù dell'atto di rinuncia agli atti, così decideva: CP_
“dichiara improcedibile il ricorso nei confronti di e per il resto cessata la materia del contendere e condanna parte ricorrente a tenere indenne parte avversa costituita per le spese di lite che liquida in euro 3.219,01 per competenze, oltre accessori ex lege”.
Con l'unico motivo di ricorso l'appellante impugnava la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva condannato essa parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite, nonostante l'atto di rinuncia al giudizio depositato dal ricorrente prima della costituzione di parte resistente . CP_3
Rilevava l'erroneità della sentenza non solo alla luce dei dati cronologici suddetti (richiamando anche una pronuncia favorevole della Suprema Corte su identica fattispecie, n 23620/17) ma anche in
Ha chiesto, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Si è costituito l' che ha contestato gli avversi assunti, ritenendo Controparte_1 corretta la liquidazione delle spese disposta dal primo giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 5.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Invero, appare opportuno precisare che il presente appello ha per oggetto unicamente il capo di sentenza contenente la statuizione in merito alle spese di lite.
Ne consegue che si è formato il giudicato in relazione alla statuizione di merito, contenente CP_ l'improcedibilità del ricorso nei confronti dell' e la cessazione della materia del contendere nei confronti di . CP_3
Orbene, in punto di fatto appare opportuno riportare la cronologia degli eventi.
Con ricorso del 10.8.2022 proponeva opposizione avverso un'intimazione di Parte_1
pagamento emessa da . CP_3
L'udienza di discussione veniva fissata per il giorno 4.7.2023.
In data 22.5.2023 il ricorrente, avendo aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi fiscali/contributivo cd Rottamazione quater, depositava atto di rinuncia al giudizio ex art 306 cpc.
si costituiva in giudizio con memoria depositata il 6.6.2023 concludendo per il rigetto del CP_3 ricorso, senza prendere posizione in merito all'atto di rinuncia ex art 306 cpc già depositato in atti.
Solo a seguito di esplicita richiesta del primo giudice , con note di trattazione scritta ex art 127 CP_3
ter cpc, dichiarava di aderire alla rinuncia al giudizio con declaratoria di cessata materia del contendere, senza tuttavia una esplicita richiesta di condanna del rinunciante alle spese di lite.
Deve poi rilevarsi che il ricorrente sia con l'atto depositato il 22.5.2023 che nelle note di trattazione scritta del 29.6.2023, concludeva per la rinuncia al giudizio ex art 306 cpc;
con le successive note di trattazione insisteva per la rinuncia al giudizio ex art 306 cpc dichiarando ad ogni buon conto anche la rinuncia all'azione concludendo per l'estinzione del giudizio (e non già anche per la declaratoria di cessata materia del contendere).
Orbene dalla lettura congiunta delle suddette note risulta evidente la prevalente volontà del ricorrente di rinunciare al giudizio ex art 306 cpc.
Ciò posto deve rilevarsi che la suddetta norma prevede l'accettazione della rinuncia solo dalle parti costituite che potrebbero aver un interesse alla prosecuzione del giudizio;
altresì prevede che solo in presenza di tali presupposti le spese vadano poste a carico della parte rinunciante, in assenza di diverso accordo.
Orbene, nel caso di specie è documentato che il ricorrente depositava l'atto di rinuncia al giudizio ex art 306 cpc in data 22.5.2023, unitamente alla relata di notifica del ricorso.
A quella data non si era ancora costituita (cosa che avverrà il 6.6.2023). CP_3
Pertanto un attento esame degli atti depositati dal ricorrente in data 22.5.2022 avrebbe consentito ad di avvedersi per tempo dell'atto di rinuncia al giudizio da parte del ricorrente, così evitando CP_3 un'inutile costituzione in giudizio.
Evidente infatti che in tale fase, non essendovi ancora costituzione del resistente, non era necessaria l'accettazione dell'atto di rinuncia, ai sensi dell'art 306 cpc.
Per tale motivo la costituzione di si appalesa inutile ed ultronea sicchè non sussistono i CP_3
presupposti di legge per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In tal senso, in identica fattispecie, si è espressa la Suprema Corte (Cass 23620/17).
Per tali motivi il ricorso in appello va accolto con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a carico del ricorrente rinunciante le spese di lite del primo grado di giudizio.
La natura della decisione impone la compensazione delle spese di lite di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 29/07/2024 da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
14/05/2024 n. 1538/2024 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto da a titolo di spese del Parte_1
primo grado di giudizio.
Spese compensate nel presente grado di giudizio. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 05/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Dott.ssa Caterina Mainolfi