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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto da seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2908/2023 avente ad oggetto
Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(PT), alla Via Case di Monte n. 2265, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, alla Piazzetta San Biagio n. 3;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...], residente in [...], alla Controparte_1
Via Mazzini n. 32, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Patrizia Tognarini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia,
alla Via dei Fabbri n. 37;
Resistente
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 22.12.2023, premetteva Parte_1
di aver contratto matrimonio con in data 1.7.2000 in Controparte_1
Monsummano Terme (PT) e che dalla loro unione nascevano i figli R_
(nato il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e
(nata il [...], minorenne). Per_2
Premetteva, inoltre, che, con decreto di omologa n. 2594/2017 del 26.4.2017, il Tribunale di Pistoia (r.g. n. 4048/2016) omologava la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordati.
La ricorrente rappresentava il mancato rispetto da parte del padre degli accordi della separazione in merito ai figli e che, con la nascita dei figli, aveva dovuto lasciare l'attività di famiglia (agenzia assicurativa) e che il coniuge si era avvantaggiato dell'attività familiare già ben avviata, causando una sperequazione reddituale.
La ricorrente rappresentava di essere proprietaria di alcuni immobili, tra cui la casa familiare (concessa in locazione) e di condurre in locazione un immobile a Pistoia per le esigenze dei figli (con canone mensile di € 450,00 e condominio pari ad € 250,00).
Pertanto, la ricorrente domandava pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido condiviso della figlia con collocamento Per_2
prevalente presso la madre, obbligo del padre di mantenere in via esclusiva il figlio con l'importo di € 400,00 oltre spese di trasporto, contributo al CP_1 mantenimento di pari ad € 1.000,00, spese straordinarie a carico del Per_2
padre per il 60%, calendario di frequentazione di con il padre, Per_2 assegno divorzile a proprio favore per l'importo di € 500,00 mensili;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8.3.2024, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio ma si opponeva all'accoglimento
2 delle richieste economiche della ricorrente e contestava la ricostruzione fattuale offerta da controparte.
Pertanto, domandava pronunciarsi la cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio, affido condiviso della figlia con Per_2
collocamento prevalente presso la madre e calendario di frequentazione con il padre, contributo al mantenimento di pari ad € 500,00, contributo Per_2 per il mantenimento di pari ad € 400,00 di cui il 60% a carico del R_
padre e il 40% a carico della madre nonché mantenimento diretto durante i periodi di sospensione universitaria, spese straordinarie al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre, rigetto della domanda di assegno divorzile, con vittoria di spese e compensi.
Depositate le memorie ex art. 473 bis c.p.c., in data 7.5.2024 le parti comparivano dinnanzi al Tribunale e precisavano conclusioni in punto di status. La causa veniva dunque riservata al Collegio per la decisione e, con sentenza n. 431/2024 del 8.5.2024, il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio e rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Con ordinanza del 10.7.2024 il Tribunale assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e si pronunciava sulle istanze istruttorie.
Nelle more, le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo e, all'udienza del 28.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, concludevano conformemente alle conclusioni congiunte depositate.
La causa, quindi, veniva riservata in decisione al Collegio.
2. In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue :
“1) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori secondo Per_2
l'istituto del c.d. affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso la madre, con la quale la stessa continuerà a risiedere stabilmente, con esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, istruzione e la salute della figlia, che saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
, ed esercizio disgiunto e separato della responsabilità genitoriale Per_2
con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza della minore con ciascun genitore;
3 2) Circa i tempi di permanenza di con i genitori continueranno ad Per_2
essere disciplinati alle medesime condizioni di cui alla omologata separazione e pertanto:
- La minore starà con il padre nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola fino al mattino successivo, quando il sig. la accompagnerà a CP_1
scuola o, durante il periodo di sospensione scolastica, presso il rispettivo genitore collocatario;
- La minore, altresì, trascorrerà un fine settimana alternato con ciascun genitore, dall'uscita da scuola del venerdì fino al lunedì mattina, quando il genitore si curerà di accompagnare la figlia a scuola o, durante il periodo di sospensione scolastica, presso il rispettivo genitore collocatario;
- le festività Pasquali saranno trascorse dalla minore alternativamente con i genitori, in maniera che la figlia trascorra con ciascun genitore un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno del Lunedì dell'Angelo e così via di seguito di anno in anno, alternandosi il padre e la madre;
- le festività natalizie saranno trascorse da alternativamente con i Per_2
genitori, in maniera che la figlia trascorra con un genitore un anno il giorno di Natale e con l'altro genitore il giorno della Vigilia, con un genitore il giorno 30 dicembre e con l'altro il giorno 31 dicembre, alternando di anno in anno tra i genitori i predetti giorni;
- per le altre festività, compresa l'Epifania, verrà seguito lo stesso criterio dell'alternanza della minore tra i genitori;
- nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore Per_2
15 giorni consecutivi, da concordare di anno in anno entro la fine del mese di
Giugno, con la previsione che qualora dovessero insorgere controversie sul periodo i genitori si riconosceranno il diritto di scelta ad anni alterni.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo CP_1 Parte_1 perequativo per il mantenimento della figlia minore , l'importo di € Per_2
600,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4) Il sig. corrisponderà al figlio per il suo mantenimento, CP_1 R_
l'importo di € 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
5) Nei mesi di aprile e ottobre di ogni anno, altresì, in occasione dei due cambi di stagione dei figli, il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_1
4 con bonifico aggiuntivo all'importo mensile, l'ulteriore somma di € Parte_1
200,00 quale contributo per l'acquisto di abbigliamento e calzature per la figlia minore , e corrisponderà altresì al figlio la somma di Per_2 R_
€ 150,00 quale contributo per l'acquisto di abbigliamento e calzature per lo stesso;
6) Ciascun genitore contribuirà, nella misura del 60% il sig. e del CP_1
40% la sig.ra alle spese straordinarie (mediche non coperte dal Parte_1
SSN, scolastiche e ludico-sportive), sostenute dagli stessi nell'interesse dei figli e , come previste e disciplinate dall'art. 6 del nuovo Per_2 R_
Protocollo di Intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, stipulato tra Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia il
01.10.2018, comprese le spese per alloggio, utenze e trasporto extra urbano del figlio fuori sede;
7) Le somme riconosciute a titolo di assegno unico ed universale (AUU), sono attribuite nella misura del 100% alla sig.ra che già le percepisce Parte_1
in tale misura.
8) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e dichiarano di nulla avere a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, rinunciando gli stessi ad ogni forma di mantenimento reciproco ed, in particolare, rinunciando la sig.ra alla domanda di assegno divorzile avanzata Parte_1
in ricorso introduttivo;
9) le parti rinunciano a tutte le domande ed eccezioni ed accettano l'altrui rinuncia
10) Le parti dichiarano di volersi avvalere, ex art. 473 bis 12 comma 2 cpc, della facoltà di sostituire l'udienza già fissata per il giorno 28/01/2025 con il deposito di note scritte, dichiarando fin d'ora gli stessi di rinunciare alla comparizione personale e confermando le condizioni di scioglimento del matrimonio come rassegnate nel presente atto.
11) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
Il Tribunale ritiene equo il raggiunto accordo e, pertanto, recepisce le trascritte conclusioni.
3. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, dato atto che con sentenza n. 431/2024 pubblicata in data 8.5.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, così provvede :
1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_2
congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, oltre alla modifica della residenza abituale - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa, con collocamento prevalente della figlia presso la madre;
2) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, le frequentazioni della minore con i genitori si svolgano secondo le modalità e nei tempi previsti ai punti 2 dell'accordo raggiunto dalle parti, trascritti nella parte motiva del presente provvedimento;
3) determina in € 600,00 il contributo mensile dovuto da Controparte_1
per il mantenimento della figlia, da corrispondere entro il 10 di ogni mese a contributo rivalutabile annualmente secondo i parametri Parte_1
ISTAT;
4) determina in € 400,00 il contributo mensile dovuto da Controparte_1
per il mantenimento del figlio , da corrispondere entro il 10 di ogni R_
mese a contributo rivalutabile annualmente secondo i Parte_2
parametri ISTAT;
5) dispone che contribuisca nella misura del 60% alle Controparte_1
spese straordinarie per i figli come individuate e secondo le modalità indicate nell'accordo raggiunto dalle parti (condizione punto 6) e trascritte nella parte motiva del presente provvedimento;
6) determina che l'Assegno Unico Familiare venga percepito interamente da
Parte_1
6 7) prende atto di ogni ulteriore condizione di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
8) compensa le spese di lite.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto da seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2908/2023 avente ad oggetto
Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(PT), alla Via Case di Monte n. 2265, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, alla Piazzetta San Biagio n. 3;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...], residente in [...], alla Controparte_1
Via Mazzini n. 32, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Patrizia Tognarini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia,
alla Via dei Fabbri n. 37;
Resistente
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 22.12.2023, premetteva Parte_1
di aver contratto matrimonio con in data 1.7.2000 in Controparte_1
Monsummano Terme (PT) e che dalla loro unione nascevano i figli R_
(nato il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e
(nata il [...], minorenne). Per_2
Premetteva, inoltre, che, con decreto di omologa n. 2594/2017 del 26.4.2017, il Tribunale di Pistoia (r.g. n. 4048/2016) omologava la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordati.
La ricorrente rappresentava il mancato rispetto da parte del padre degli accordi della separazione in merito ai figli e che, con la nascita dei figli, aveva dovuto lasciare l'attività di famiglia (agenzia assicurativa) e che il coniuge si era avvantaggiato dell'attività familiare già ben avviata, causando una sperequazione reddituale.
La ricorrente rappresentava di essere proprietaria di alcuni immobili, tra cui la casa familiare (concessa in locazione) e di condurre in locazione un immobile a Pistoia per le esigenze dei figli (con canone mensile di € 450,00 e condominio pari ad € 250,00).
Pertanto, la ricorrente domandava pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido condiviso della figlia con collocamento Per_2
prevalente presso la madre, obbligo del padre di mantenere in via esclusiva il figlio con l'importo di € 400,00 oltre spese di trasporto, contributo al CP_1 mantenimento di pari ad € 1.000,00, spese straordinarie a carico del Per_2
padre per il 60%, calendario di frequentazione di con il padre, Per_2 assegno divorzile a proprio favore per l'importo di € 500,00 mensili;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8.3.2024, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio ma si opponeva all'accoglimento
2 delle richieste economiche della ricorrente e contestava la ricostruzione fattuale offerta da controparte.
Pertanto, domandava pronunciarsi la cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio, affido condiviso della figlia con Per_2
collocamento prevalente presso la madre e calendario di frequentazione con il padre, contributo al mantenimento di pari ad € 500,00, contributo Per_2 per il mantenimento di pari ad € 400,00 di cui il 60% a carico del R_
padre e il 40% a carico della madre nonché mantenimento diretto durante i periodi di sospensione universitaria, spese straordinarie al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre, rigetto della domanda di assegno divorzile, con vittoria di spese e compensi.
Depositate le memorie ex art. 473 bis c.p.c., in data 7.5.2024 le parti comparivano dinnanzi al Tribunale e precisavano conclusioni in punto di status. La causa veniva dunque riservata al Collegio per la decisione e, con sentenza n. 431/2024 del 8.5.2024, il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio e rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Con ordinanza del 10.7.2024 il Tribunale assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e si pronunciava sulle istanze istruttorie.
Nelle more, le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo e, all'udienza del 28.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, concludevano conformemente alle conclusioni congiunte depositate.
La causa, quindi, veniva riservata in decisione al Collegio.
2. In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue :
“1) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori secondo Per_2
l'istituto del c.d. affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso la madre, con la quale la stessa continuerà a risiedere stabilmente, con esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, istruzione e la salute della figlia, che saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
, ed esercizio disgiunto e separato della responsabilità genitoriale Per_2
con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza della minore con ciascun genitore;
3 2) Circa i tempi di permanenza di con i genitori continueranno ad Per_2
essere disciplinati alle medesime condizioni di cui alla omologata separazione e pertanto:
- La minore starà con il padre nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola fino al mattino successivo, quando il sig. la accompagnerà a CP_1
scuola o, durante il periodo di sospensione scolastica, presso il rispettivo genitore collocatario;
- La minore, altresì, trascorrerà un fine settimana alternato con ciascun genitore, dall'uscita da scuola del venerdì fino al lunedì mattina, quando il genitore si curerà di accompagnare la figlia a scuola o, durante il periodo di sospensione scolastica, presso il rispettivo genitore collocatario;
- le festività Pasquali saranno trascorse dalla minore alternativamente con i genitori, in maniera che la figlia trascorra con ciascun genitore un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno del Lunedì dell'Angelo e così via di seguito di anno in anno, alternandosi il padre e la madre;
- le festività natalizie saranno trascorse da alternativamente con i Per_2
genitori, in maniera che la figlia trascorra con un genitore un anno il giorno di Natale e con l'altro genitore il giorno della Vigilia, con un genitore il giorno 30 dicembre e con l'altro il giorno 31 dicembre, alternando di anno in anno tra i genitori i predetti giorni;
- per le altre festività, compresa l'Epifania, verrà seguito lo stesso criterio dell'alternanza della minore tra i genitori;
- nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore Per_2
15 giorni consecutivi, da concordare di anno in anno entro la fine del mese di
Giugno, con la previsione che qualora dovessero insorgere controversie sul periodo i genitori si riconosceranno il diritto di scelta ad anni alterni.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo CP_1 Parte_1 perequativo per il mantenimento della figlia minore , l'importo di € Per_2
600,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4) Il sig. corrisponderà al figlio per il suo mantenimento, CP_1 R_
l'importo di € 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
5) Nei mesi di aprile e ottobre di ogni anno, altresì, in occasione dei due cambi di stagione dei figli, il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_1
4 con bonifico aggiuntivo all'importo mensile, l'ulteriore somma di € Parte_1
200,00 quale contributo per l'acquisto di abbigliamento e calzature per la figlia minore , e corrisponderà altresì al figlio la somma di Per_2 R_
€ 150,00 quale contributo per l'acquisto di abbigliamento e calzature per lo stesso;
6) Ciascun genitore contribuirà, nella misura del 60% il sig. e del CP_1
40% la sig.ra alle spese straordinarie (mediche non coperte dal Parte_1
SSN, scolastiche e ludico-sportive), sostenute dagli stessi nell'interesse dei figli e , come previste e disciplinate dall'art. 6 del nuovo Per_2 R_
Protocollo di Intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, stipulato tra Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia il
01.10.2018, comprese le spese per alloggio, utenze e trasporto extra urbano del figlio fuori sede;
7) Le somme riconosciute a titolo di assegno unico ed universale (AUU), sono attribuite nella misura del 100% alla sig.ra che già le percepisce Parte_1
in tale misura.
8) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e dichiarano di nulla avere a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, rinunciando gli stessi ad ogni forma di mantenimento reciproco ed, in particolare, rinunciando la sig.ra alla domanda di assegno divorzile avanzata Parte_1
in ricorso introduttivo;
9) le parti rinunciano a tutte le domande ed eccezioni ed accettano l'altrui rinuncia
10) Le parti dichiarano di volersi avvalere, ex art. 473 bis 12 comma 2 cpc, della facoltà di sostituire l'udienza già fissata per il giorno 28/01/2025 con il deposito di note scritte, dichiarando fin d'ora gli stessi di rinunciare alla comparizione personale e confermando le condizioni di scioglimento del matrimonio come rassegnate nel presente atto.
11) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
Il Tribunale ritiene equo il raggiunto accordo e, pertanto, recepisce le trascritte conclusioni.
3. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, dato atto che con sentenza n. 431/2024 pubblicata in data 8.5.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, così provvede :
1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_2
congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, oltre alla modifica della residenza abituale - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa, con collocamento prevalente della figlia presso la madre;
2) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, le frequentazioni della minore con i genitori si svolgano secondo le modalità e nei tempi previsti ai punti 2 dell'accordo raggiunto dalle parti, trascritti nella parte motiva del presente provvedimento;
3) determina in € 600,00 il contributo mensile dovuto da Controparte_1
per il mantenimento della figlia, da corrispondere entro il 10 di ogni mese a contributo rivalutabile annualmente secondo i parametri Parte_1
ISTAT;
4) determina in € 400,00 il contributo mensile dovuto da Controparte_1
per il mantenimento del figlio , da corrispondere entro il 10 di ogni R_
mese a contributo rivalutabile annualmente secondo i Parte_2
parametri ISTAT;
5) dispone che contribuisca nella misura del 60% alle Controparte_1
spese straordinarie per i figli come individuate e secondo le modalità indicate nell'accordo raggiunto dalle parti (condizione punto 6) e trascritte nella parte motiva del presente provvedimento;
6) determina che l'Assegno Unico Familiare venga percepito interamente da
Parte_1
6 7) prende atto di ogni ulteriore condizione di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
8) compensa le spese di lite.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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