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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 54120/2022
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento del 27.01.2024 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.02.2025 ed è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza; lette le note scritte finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter c.p.c.; letto l'art. 281 sexies u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 54120 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.02.2024
vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma in via Francesco De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv.
Simona Di Fonso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Ancona in viale della Vittoria n. 1, presso lo studio dell'avv. Massimo
Belelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
E
2 , CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'avvocatura comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Di Grezia in virtù di procura in atti;
- appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2532/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma;
opposizione avverso estratto di ruolo;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 2532/2022 con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo relativo ai crediti di cui alla cartella esattoriale n. 09720150196383229000, avente ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie, oltre accessori, dovute per violazioni del Codice della strada.
A fondamento del gravame l'opponente ha rilevato l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure, che non avrebbe tenuto conto della natura dell'impugnazione proposta, diretta a contestare la cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo, attesa la nullità della relativa notificazione all'interessato, con conseguente decadenza dell'amministrazione dall'azione esattoriale ai sensi dell'art. 3 comma 35 bis d.l. n. 203/2005 convertito con legge n. 248/2005, e il credito esattoriale, del quale l'appellante ha chiesto accertarsi l'intervenuta prescrizione.
L'appellante ha quindi evidenziato la sussistenza dell'interesse a proporre l'opposizione ex art. 615
c.p.c., in quanto volta ad ottenere l'accertamento della prescrizione del credito iscritto a ruolo.
L ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, Controparte_1
contestando l'automa impugnabilità dell'estratto di ruolo e, nel merito, la fondatezza dei motivi di opposizione. ha evidenziato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso un mero estratto CP_2
di ruolo e, nel merito, ha evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni afferente alla fase della riscossione.
2. L'appello non può trovare accoglimento.
3 Ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, l'estratto di ruolo non
è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la disposizione richiamata trova applicazione anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d. l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione)
o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio
(Cass. S.U. n. 26283/2022).
La Corte di Cassazione ha escluso la portata retroattiva della disposizione, chiarendo, tuttavia, che essa è da ritenersi applicabile ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte della cartella non notificata o invalidamente notificata”. La disposizione, dunque, non determina un'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti ma è onere della parte dimostrare la sussistenza del pregiudizio, richiesto dalla legge, idoneo a costituire condizione dell'azione.
Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato, né tantomeno provato la sussistenza del pregiudizio delineato nelle forme di cui all'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
4 La statuizione del Giudice di Pace, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione, merita pertanto di essere confermata e l'appello proposto da deve essere rigettato Parte_1
3. In considerazione della modifica legislativa intervenuta nel corso del giudizio di prime cure del contrasto giurisprudenziale in ordine alla sua portata retroattiva, risolto con l'intervento delle
Sezioni Unite dopo l'introduzione del giudizio di gravame, le spese di lite del giudizio di appello devono essere integralmente compensate tra le parti (cfr. al riguardo Cass. n. 3812/2023 che, in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo era stata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, ha affermato che lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili – pur non potendo incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, rileva ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite).
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2532/2022, così provvede: Parte_1 rigetta l'appello; compensa integralmente le spese del giudizio di appello;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, 14.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Serafini
5
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento del 27.01.2024 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.02.2025 ed è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza; lette le note scritte finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter c.p.c.; letto l'art. 281 sexies u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 54120 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.02.2024
vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma in via Francesco De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv.
Simona Di Fonso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Ancona in viale della Vittoria n. 1, presso lo studio dell'avv. Massimo
Belelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
E
2 , CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'avvocatura comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Di Grezia in virtù di procura in atti;
- appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2532/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma;
opposizione avverso estratto di ruolo;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 2532/2022 con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo relativo ai crediti di cui alla cartella esattoriale n. 09720150196383229000, avente ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie, oltre accessori, dovute per violazioni del Codice della strada.
A fondamento del gravame l'opponente ha rilevato l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure, che non avrebbe tenuto conto della natura dell'impugnazione proposta, diretta a contestare la cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo, attesa la nullità della relativa notificazione all'interessato, con conseguente decadenza dell'amministrazione dall'azione esattoriale ai sensi dell'art. 3 comma 35 bis d.l. n. 203/2005 convertito con legge n. 248/2005, e il credito esattoriale, del quale l'appellante ha chiesto accertarsi l'intervenuta prescrizione.
L'appellante ha quindi evidenziato la sussistenza dell'interesse a proporre l'opposizione ex art. 615
c.p.c., in quanto volta ad ottenere l'accertamento della prescrizione del credito iscritto a ruolo.
L ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, Controparte_1
contestando l'automa impugnabilità dell'estratto di ruolo e, nel merito, la fondatezza dei motivi di opposizione. ha evidenziato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso un mero estratto CP_2
di ruolo e, nel merito, ha evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni afferente alla fase della riscossione.
2. L'appello non può trovare accoglimento.
3 Ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, l'estratto di ruolo non
è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la disposizione richiamata trova applicazione anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d. l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione)
o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio
(Cass. S.U. n. 26283/2022).
La Corte di Cassazione ha escluso la portata retroattiva della disposizione, chiarendo, tuttavia, che essa è da ritenersi applicabile ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte della cartella non notificata o invalidamente notificata”. La disposizione, dunque, non determina un'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti ma è onere della parte dimostrare la sussistenza del pregiudizio, richiesto dalla legge, idoneo a costituire condizione dell'azione.
Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato, né tantomeno provato la sussistenza del pregiudizio delineato nelle forme di cui all'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
4 La statuizione del Giudice di Pace, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione, merita pertanto di essere confermata e l'appello proposto da deve essere rigettato Parte_1
3. In considerazione della modifica legislativa intervenuta nel corso del giudizio di prime cure del contrasto giurisprudenziale in ordine alla sua portata retroattiva, risolto con l'intervento delle
Sezioni Unite dopo l'introduzione del giudizio di gravame, le spese di lite del giudizio di appello devono essere integralmente compensate tra le parti (cfr. al riguardo Cass. n. 3812/2023 che, in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo era stata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, ha affermato che lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili – pur non potendo incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, rileva ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite).
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2532/2022, così provvede: Parte_1 rigetta l'appello; compensa integralmente le spese del giudizio di appello;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, 14.02.2025
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