Ordinanza cautelare 23 settembre 2021
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 02415/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01428/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2021, proposto da CR ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, e Giacoma Clara Lacalamita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
NU TO, TI CA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
del decreto prot.AOODRLO.RU. n.1193 dell’8.6.2021 emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VII – A.T. di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola – di pubblicazione dell’elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale bandita con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 per mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. c) del bando di concorso, di cui all’allegato A del ridetto decreto, così come accertati all’esito delle verifiche effettuate dall’U.R.S.L. in parte qua, nella parte cioè in cui l’USRL inseriva la prof.ssa ON nell’elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale “per mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. c) del bando di concorso“, con ogni atto presupposto connesso e consequenziale ivi compresa la graduatoria del concorso indetto con D.D.G 510 del 23.4.2020, modificato dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso AC25 per la regione Lombardia, pubblicata con Decreto MPI AOODRLO 1527 del 24.6.2021 nella parte in cui non includeva la ricorrente nella posizione e con il punteggio di spettanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 6 giugno 2025, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato CR ON ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il decreto prot.AOODRLO.RU. n.1193 dell’8.6.2021 emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VII – A.T. di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola – con cui è stato pubblicato l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale bandita con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 per mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. c) del bando di concorso, di cui all’allegato A del ridetto decreto, così come accertati all’esito delle verifiche effettuate dall’U.R.S.L. in parte qua , nella parte cioè in cui l’USRL inseriva la prof.ssa ON nell’elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale “ per mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. c) del bando di concorso ”.
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza di smaltimento del giorno 6 giugno 2025, tenuta da remoto, il Collegio ha deliberato la decisione.
2. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato il seguente vizio del provvedimento con cui è stata esclusa dal concorso per cui è causa: “ Irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere: contrasto tra provvedimenti amministrativi aventi medesimo oggetto (accertamento titoli per l’accesso sulla classe di concorso AC25). Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento. Violazione D.M. 235/2014; D.M. n. 374/2017 e O.M. 60/2020 ”.
Il motivo è fondato.
Con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 29 aprile 2020 n. 510 venne bandito il Concorso straordinario, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno che prevede, ai fini dell’accesso, il possesso congiunto da parte dei candidati aspiranti docenti, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissione: a) l’aver svolto tra l’a.s. 2008/09 e 2019/20, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio anche non consecutive (…); b) l’aver svolto, tra siffatti servizi, almeno un anno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per cui si concorre; c) l’aver conseguito il titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a) del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso (cfr. art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) D.D. 510/2020). La ricorrente ha allegato di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a) del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 coerente con la classe di concorso AC25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado), affermando di avere conseguito la Laurea di Primo livello in Lettere ed una Laurea Specialistica in Lingue e Letterature Europee e Panamericane (42/S – Classe delle lauree specialistiche in lingue e letterature moderne euroamericane); l’idoneità di tale ultimo titolo ai fini della sussistenza del requisito di cui all’art. 2, c. 1, lett. c) del bando di concorso, secondo la convincente ricostruzione della ricorrente, è provata dal fatto che la ricorrente ha svolto l’attività di docenza sin dall’a.s. 2011/2012, a decorrere dal quale ha stipulato una serie di contratti di lavoro a termine con vari istituti scolastici, individuata dalle graduatorie in cui era legittimamente e a pieno titolo inserita, ingenerandosi negli anni quindi un ragionevole affidamento sul possesso del titolo di accesso.
Con Decreto Dipartimentale 510/2020 veniva bandito il concorso straordinario per il reclutamento di personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’art. 2, c. 1, lett. c) indicava quale requisito di accesso, che doveva sussistere entro la data di presentazione della domanda, “ il titolo di studio previsto dall'art. 5, c. 1, lett. a) del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta ”; l’accesso all’insegnamento è attualmente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259.
Quindi per l’accesso all’insegnamento nella classe A25 con la laurea LS 42 - Lingue e letterature moderne euroamericane, il D.M 259/2017, nota 10, richiede il possesso di “ almeno 12 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 o L-LIN 02, corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e corso di durata biennale della relativa letteratura (24 crediti) ”. In sede di verifica del possesso dei requisiti nel corso della procedura concorsuale per cui è causa, l’Amministrazione ha accertato che nel piano di studi della ricorrente risultavano solo 10 CFU nei settori L-LIN/01 e L- LIN/02, invece dei 12 necessari per la partecipazione. Quindi al momento della presentazione della domanda secondo l’Amministrazione resistente mancavano 2 CFU indispensabili per raggiungere il numero di 12 CFU.
Come però sopra rilevato, il provvedimento impugnato viola il principio di affidamento ingenerato dalla costante prassi dell’Amministrazione, che per molte annualità precedenti e consecutive aveva ammesso la ricorrente alla stipula di contratti di docenza a termine per il medesimo insegnamento per cui è causa. La giurisprudenza, con riferimento a procedure straordinarie di immissione in ruolo simili a quella oggetto del ricorso, afferma l’illegittimità dell’esclusione del candidato per mancanza del titolo di studio richiesto, dando rilievo al legittimo affidamento che il candidato aveva maturato sulla validità del proprio titolo per l’insegnamento nella classe di concorso desiderata. Questo affidamento è giustificato dall’esperienza pregressa acquisita nello stesso ambito, basata su provvedimenti adottati dalla stessa amministrazione che avevano già riconosciuto il titolo come idoneo per l’insegnamento da precario (si vedano: TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 23180 del 20/12/2024; Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9488/2023; TAR Liguria, sez. I, n. 991/2022). In una fattispecie analoga, la giurisprudenza ha così argomentato: « Il Collegio ritiene … meritevole di conferma l’indirizzo giurisprudenziale che, con specifico riferimento alla procedura straordinaria oggetto del ricorso, ha ritenuto sussistente il legittimo affidamento maturato dal candidato sulla validità del suo titolo di studio ai fini dell’insegnamento sulla classe di concorso anelata, in ragione della pregressa esperienza maturata nella medesima, sulla base di atti di riconoscimento adottati dalla stessa amministrazione in merito alla idoneità del titolo ai fini dell’insegnamento, come docente precario (cfr. TAR Lazio, III-bis, n. 8620/2022, confermata da Cons. St., VII, n. 9488/2023, nonché TAR Liguria, I, n. 991/2022, non impugnata). Il rilevato affidamento risulta, nel caso di specie, essere anche incolpevole, non risultando agli atti che le citate determinazioni dell’amministrazioni possano essere state sviate dalla presentazione di documenti e/o dichiarazioni non veritiere da parte dell’odierna ricorrente (non contestate nel presente giudizio). (…) L’amministrazione ha deciso, nell’ambito di una procedura concorsuale straordinaria indetta al fine di limitare il fenomeno del precariato scolastico, di escludere una candidata, docente precaria da diversi anni che ha potuto maturare tale condizione in forza dei plurimi provvedimenti favorevoli adottati dalla stessa p.a. nei suoi confronti che, ove venissero obliterati, come pretenderebbe fare l’amministrazione resistente con l’odierno provvedimento di esclusione, determinerebbero un pregiudizio irragionevole nei confronti non solo, e non tanto, della sfera degli interessi privati vantati dalla parte ricorrente, comunque meritevole di tutela, ma anche dell’interesse pubblico sotteso allo stesso concorso straordinario, che come detto si prefiggeva di contrastare al precariato mediante la stabilizzazione del personale dimostratosi in possesso delle necessarie competenze ed esperienze » (TAR Lazio, III-bis, 20/12/2024, n. 23180).
3. Alla luce dei rilievi esposti, il ricorso è accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
4. In ragione della particolarità della vicenda sussistono gravi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con conseguente annullamento degli atti impugnati, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO