Sentenza 7 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/07/2022, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/07/2022
N. 01156/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01474/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2017, proposto da
AT LO, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Distante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi 43;
contro
Comune di Corsano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Unione dei Comuni Terra di Leuca, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
a ) del provvedimento prot. n. 1879 datato 28.08.2017 e spedito il 2.09.2017, con il quale l’Unione dei Comuni Terra di Leuca ha comunicato il diniego dell’Autorizzazione paesaggistica ex post , richiesta ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85;
b ) del parere contrario alla sanatoria edilizia espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto, di cui alla nota prot. n. 15609 del 4.08.2017, richiamata nel provvedimento sopra indicato;
c ) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale e specificatamente del preavviso di diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con il quale l’Unione dei Comuni Terra di Leuca ha comunicato il diniego di autorizzazione paesaggistica ex post , richiesta dal ricorrente ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, nonché il presupposto parere negativo reso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 15609 del 4.8.2017.
1.1. Con unico ed articolato motivo di ricorso sono dedotte le seguenti censure: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004. Violazione e falsa applicazione della L. 47/1985. Violazione art. 39 c. 20 L. 724/94. Falsa applicazione art. 51 lett. f) L.R. 56/80. Eccesso di potere per errata presupposizione e difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà ”.
1.2. Il Ministero e la Soprintendenza si sono costituiti in giudizio per resistere; non si sono invece costituiti il Comune di Corsano e l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” (ai quali il ricorso è stato notificato, rispettivamente, in data 3.11.2017 e in data 9.11.2017).
1.3. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza del 23 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorrente contesta anzitutto la vincolatività per l’Amministrazione procedente del parere soprintendizio, in quanto reso oltre il termine di 45 giorni, fissato dall’art. 146, comma 8, del D. Lgs. n. 42 del 2004; sostiene che, una volta decorso detto termine, l’Unione non potesse determinarsi negativamente sulla base del mero recepimento del parere negativo della Soprintendenza, in particolare senza svolgere un’adeguata istruttoria e senza motivare le ragioni della sua decisione, viepiù in presenza di due pareri favorevoli sull’istanza di che trattasi da parte della Commissione Locale per il paesaggio.
2.1. Con ulteriore doglianza, la parte assume l’erroneità dell’affermazione della Soprintendenza secondo cui le opere de quibus sarebbero state realizzate nel 1982, avendo invece indicato nella sua dichiarazione sostitutiva che l’abuso risale al 1979/1980, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 51, lett. f ) della L.R. n. 56/1980 (divieto di edificazione nella fascia di 300 metri dal mare); in via subordinata, la difesa attorea sostiene che detto divieto – pur avendo carattere di vincolo assoluto – avrebbe, tuttavia, natura transitoria ed efficacia fino al varo dei piani territoriali, sicché, nella specie, troverebbe applicazione l’art. 39, comma 20, della legge n. 724/1994.
2.2. Infine, con l’ultimo profilo di censura, il Sig. CH stigmatizza la circostanza che la Soprintendenza – a sostegno del proprio parere – si sia limitata a richiamare i vincoli esistenti nell’area in questione (peraltro interessata da vasta edificazione) attraverso una motivazione “quasi tautologica”, che fa mero riferimento alla ubicazione e alla tipologia delle opere per cui vi è causa.
3. Il ricorso deve essere accolto.
3.1. È fondata e assorbente la censura con cui parte ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione intimata si sia limitata a recepire acriticamente il parere della Soprintendenza.
3.2. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si ricava che gli atti sono stati ricevuti dalla Soprintendenza in data 12.2.2013, nel mentre il parere contrario è stato reso soltanto in data 4.8.2017, e quindi in violazione dei termini di cui all’art. 146, co. 8 e 9, del D. Lgs. n. 42 del 2004 (le medesime conclusioni valgono anche a voler tener conto delle integrazioni documentali richieste dalla Soprintendenza, che sono state trasmesse in data 1.6.2015).
3.3. Trattandosi di un parere tardivo, l’Unione dei Comuni “Terre di Leuca” avrebbe dovuto operare un’autonoma e argomentata valutazione circa la compatibilità dell’intervento rispetto al vincolo paesistico, che invece nella specie è stata completamente obliterata, poiché l’Amministrazione si è limitata al pedissequo recepimento, in senso conclusivo, delle osservazioni contrarie rese dalla Soprintendenza.
4. A tal riguardo, in giurisprudenza è stato condivisibilmente affermato che “ il superamento del termine di 45 giorni per il rilascio del parere vincolante da parte della Soprintendenza non ne determina l’illegittimità, ma lo degrada a parere non vincolante, di cui l’Amministrazione regionale deve tener conto, nella propria pur sempre autonoma valutazione circa il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: ne deriva l’illegittimità del provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, con il quale la Regione si limitava di fatto a recepire il parere della Soprintendenza, sulla base dell’erroneo presupposto che esso fosse vincolante, senza valutare con autonomia la fattispecie, riguardante un progetto di completamento di una vasca ad uso natatorio ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 15.07.2020, n. 8104).
4.1. Anche il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa ha evidenziato che “ Se è vero, da un lato, che il mancato rispetto del termine di 45 giorni non ha determinato la consumazione del potere della Soprintendenza di provvedere, è altrettanto vero, dall’altro lato, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, che tale circostanza ha fatto perdere al parere il suo carattere vincolante e l’Unione dei Comuni non avrebbe dovuto negare l’autorizzazione paesaggistica limitandosi ad una pedissequa presa d’atto del parere, priva di una autonoma motivazione (cfr., in questo senso, Cons. Stato, Sez. VI n. 3179/2016). Ritiene, pertanto, la Sezione che sussista effettivamente il rilevato difetto di motivazione del provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica pronunciato dall’Unione dei Comuni Terra di Leuca, sulla quale il giudice di primo grado ha fondato la determinazione di accoglimento, evidenziandosi che esso esprime semplicemente la doverosità del diniego a seguito del carattere vincolante del parere e non anche un’autonoma valutazione dello stesso in termini di condivisione ” (Cons. Stato, Sez. VI, 17.5.2018, n. 2943).
4.2. In definitiva, come già questa Sezione ha avuto occasione di rilevare in analoghe vicende, l’illegittimità dell’azione amministrativa va ravvisata nel fatto che “ l’Amministrazione comunale ha comunicato il parere contrario della Soprintendenza e ha quindi adottato il diniego di autorizzazione paesaggistica in termini necessitati e meramente conseguenziali, dismettendo ogni responsabilità al riguardo, laddove invece avrebbe dovuto assumere una posizione esplicita e argomentata sulla istanza della ricorrente, esprimendo le proprie valutazioni del caso, eventualmente anche in senso adesivo rispetto a quelle della Soprintendenza, ma comunque manifestando la consapevolezza della imputabilità della decisione finale alla propria esclusiva responsabilità ” (cfr. TAR Puglia Lecce, Sez. I, 8.1.2021 n. 17; 12.04.2021 n. 524).
4.3. Per le anzi dette ragioni il provvedimento dirigenziale prot. n. 1879 del 28.8.2017, recante il rigetto della domanda di autorizzazione paesaggistica, merita di essere annullato per carenza di motivazione, con salvezza della riedizione del potere.
5. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO