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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1157 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Tiziana Dipietro presso il cui Parte_1
Giuseppe Giusti n.21 è elettivamente domiciliata appellante CONTRO
Controparte_1 appellato/contumace all'udienza del 22 maggio 2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso depositato in data 10.9.2019 innanzi al Tribunale G.L. di Termini Imerese, premetteva di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_1 Pt_2 ità commerciale denominata Helios Bar, dal 2.4.
[...]
30.4.2017 con mansioni di aiuto pasticciere e inquadramento al IV livello del CCNL settore pubblici servizi. Assumeva di aver lavorato “ben oltre le quaranta ore settimanali previste dal contratto, svolgendo lavoro straordinario non retribuito sino a 14 ore al giorno nei mesi di luglio e agosto di ogni anno, senza godere durante il predetto periodo di alcun riposo settimanale”; lamentava, inoltre, di non aver mai percepito la 13^ e 14^ mensilità e di aver ricevuto, in costanza di rapporto, uno stipendio mensile di euro 900,00 nonostante la busta paga indicasse importi più elevati;
rilevava, infine, di non aver percepito le ultime due mensilità di febbraio e marzo 2017. Chiedeva, pertanto, la condanna di controparte al pagamento della somma complessiva di euro 33.092,00. Parte convenuta, non si costituiva in giudizio, talchè ne veniva dichiarata la contumacia. Il Giudice adito, previo espletamento di prova orale e di c.t.u. contabile, con sentenza n.666/2022 emessa in data 28.9.2022, condannava parte resistente al pagamento della somma complessiva di euro 44.678,95. Avverso tale sentenza ha interposto gravame la con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria in data 4.11.2022, chiedendone l Anzitutto eccepisce la nullità della notifica del ricorso introduttivo. Rileva, al riguardo, che la notifica era stata eseguita “in luogo in cui il destinatario non aveva la sua dimora abituale o “residenza effettiva”” atteso che il sig. era Parte_2
Pag.1 “soltanto anagraficamente residente nel luogo in cui è stata eseguita la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.”; sostiene che, in realtà, costui era “da sempre residente in [...]”. Rileva, ancora, che la società non ha mai avuto la sua sede Controparte_2 legale in via Largo di Giorgio n.
2. Sempre in via preliminare eccepisce la nullità del ricorso introduttivo in ragione della sua genericità. Nel merito, rileva che “le dichiarazioni rese in favore dell'appellato, dovevano considerarsi inattendibili perché provenienti da soggetti a vario titolo legati da rapporti di amicizia e di ragionevole compiacenza con lo stesso”. Quanto allo , osserva che costui “ha in essere con la società appellante un giudizio Pt_3 civile, iscritto al n.2670/2019 R.G., pendente dinanzi alla Sezione lavoro del Tribunale di Termini Imerese, di cui .. produce ricorso introduttivo” ossia un “ricorso …. identico a quello presentato dal
iscritto alla stessa data portanti i n. 2669/19 RG. quello del ed il n. 2770/2019 CP_1 CP_1 Pt_ dello per un importo pressoché identico ammontante a circ 30.344,00, di poco inferiore rispetto alle richieste del stesso”. CP_1
Quanto alla “sig.ra coniuge del rileva che costei “ha omesso di riferire al Pt_4 CP_1
Tribunale di aver vissuto all'estero per un lungo periodo, coincidente a quello in cui il lavorò al CP_1
Bar Helios e che, dunque, la stessa non poteva essere a conoscenza degli orari di lavor oniuge in tutto il periodo in cui la stessa non si trovava a Cefalù”. Contesta, inoltre, i conteggi effettuati dal nominato c.t.u. evidenziando che nella relazione non si sarebbe dovuto tenere conto della retribuzione di febbraio e marzo 2017 oltre che dell'indennità di mancato godimento di ferie, dei riposi, dei permessi, della 13^ma e 14^ma mensilità, del TFR, e quant'altro previsto dalla legge non avendo il CP_1 fornito prova del mancato pagamento.
, sebbene regolarmente citato è rimasto contumace. CP_3
l 31.10.2024 la causa veniva rinviata al 14.11.2024 ai sensi dell'art.348 c.p.c.. Concesso termine per produrre il ricorso di primo grado con la relativa notifica, ammessa ed espletata c.t.u. contabile, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) I primi due motivi di appello (che si appuntano sulla nullità della notifica del ricorso di primo grado e sulla genericità dell'atto introduttivo) sono infondati. Risulta, invero, documentalmente provato che il ricorso di primo grado venne notificato, una prima volta, presso la in Cefalù via Parte_5
Largo Di Giorgio n.2 luogo in cui, he la società aveva cessato l'attività; una seconda volta, presso la c/o Parte_1 Parte_2 in Cefalù via Giacomo Matteotti n.40, luogo in cui, nte che la società aveva cessato l'attività; una terza volta, positivamente, presso la residenza anagrafica di sita in Cefalù via Labiso L. Filippo 2 scala c3 (cfr. relata di Parte_2 notifica ed avviso di ricevimento in atti). Ad ogni evidenza, dunque, il ricorso di primo grado era stato regolarmente notificato a n.q. presso la sua residenza anagrafica, talchè a nulla rileva Parte_2 quanto asse ossia che il in realtà era, di fatto, residente in Pt_2
Lascari, Via Piane nuove, n.11. D'altro canto, si osserva, tale circostanza risulta smentita dallo stesso atto di cessione di ramo di azienda del 18.4.2018 prodotto dall'appellante (cfr. doc. in atti) in cui venne precisato: che la ha sede a Cefalù in via Giacomo Matteotti n.40; Parte_1
Pag.2 che i soci amministratori e legali rappresentanti erano e Parte_2 Parte_6 ; che era residente in [...].
[...] Parte_2 med e, le parti avevano stabilito che erano esclusi dalla cessione i crediti e i debiti aziendali (cfr. punto 2.3.). Del tutto correttamente, quindi, il primo Giudice ha dichiarato la contumacia dell'odierna appellante. Quanto all'eccepita nullità del ricorso introduttivo per vizio di genericità, è appena il caso di osservare, per affermarne l'infondatezza, che il aveva ritualmente indicato CP_1 tutti gli elementi richiesti dall'art. 414 c.p.c., specificand amente che la domanda, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 2014 al 2017, era volta al riconoscimento, in base all'inquadramento attribuitogli (IV livello) e al C.C.N.L. settore pubblici servizi, delle residue differenze retributive (ancora) dovute anche in ragione del disimpegno di una prestazione lavorativa giornaliera oraria superiore a quella prevista dal contratto, oltre che a titolo di ferie, di permessi di 13^ e 14^ mensilità, T.F..R. e di mensilità non retribuite relative ai mesi di febbraio e marzo 2017. L'indicazione del C.C.N.L. applicabile alla fattispecie, dell'arco temporale di riferimento, dell'orario di lavoro osservato e delle mansioni svolte in uno alla paga mensile effettivamente percepita rendono superflua ogni altra considerazione sul punto. Tanto premesso, i restanti motivi di gravame devono essere accolti per quanto di ragione. Posto che il primo Giudice ha respinto le domande di pagamento dell'indennità per la mancata fruizione dei permessi non goduti e delle ferie, ritiene questa Corte che in realtà l'istruttoria orale espletata in primo grado non costituisca valida prova in relazione al dedotto svolgimento di lavoro straordinario in costanza di rapporto. Era, invero, preciso onere del lavoratore dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa supplementare nei termini indicati nell'atto introduttivo del giudizio. Quanto or ora detto, trova puntuale conforto nel consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione civile sez. lav., 20.02.2018, n.4076, Cassazione Civile, sezione lavoro, 19.9.2024 n.25207). Nel medesimo solco, i Giudici di legittimità hanno sottolineato come sia onere del lavoratore “provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare a un'inversione dell'onere della prova;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 9.2.2009 n.3194 – cfr. anche Cassazione Civile, sezione lavoro, 28.1.2016 n.1595). Ritiene, tuttavia, la Corte che tale complessivo onere probatorio non sia stato affatto assolto, atteso che si è disvelato, per come dedotto e dimostrato in Parte_7 questa sede dall'appellante, tutt'altro che attendibile in ragione dell'assorbente considerazione che lo stesso aveva intrapreso un analogo e coevo giudizio contro lo stesso datore di lavoro (in cui il , a sua volta, risultava indicato tra i testimoni – cfr. CP_1 doc. fascicolo di parte); ana considerazioni devono farsi in relazione alla testimonianza di la quale, non solo, è la moglie del ma ha pure Testimone_1 CP_1 dimostrato di ave conoscenza dei fatti di causa avend rato soltanto per alcuni periodi alle dipendenze della società appellante. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso
Pag.3 – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. n.20865/2019). Se è (pur) vero, per un verso, che la dedotta coeva pendenza di un distinto giudizio tra lo Zito e l'odierno appellato, non comportasse, di per sé, ex art. 246 c.p.c., una incapacità a testimoniare, è parimenti certo, per altro verso, che nel caso che occupa – avuto riguardo alla natura delle pretese azionate in giudizio dallo Zito, del tutto sovrapponibili a quelle del - fosse del tutto patente ed immanente un interesse CP_1 (seppure indiretto) alle sorti del giudizio. Identiche considerazioni devono farsi con riferimento alla moglie del . CP_1 Nel resto, invece, l'appello è infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto in questa sede dalla l'onere della prova - in casi del tipo di Parte_1 quello che occupa in cui viene in rilievo un rapporto di lavoro regolarizzato - circa l'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva (in essa comprese le mensilità aggiuntive e il TFR)) incombe interamente sul datore di lavoro. Onere che, nella specie, la non ha minimamente fornito. Parte_1
Incontestato, dunque, il periodo di durata del rapporto ed esclusa la sussistenza di qualsivoglia prova in ordine allo svolgimento di una prestazione lavorativa con orari diversi da quelli contrattualmente previsti, deve concludersi che il dal 2.4.2015 al CP_1
30.4.2017 ha disimpegnato la propria attività lavorativa (con mansi iuto pasticc iere di cui al livello 4 del CCNL settore pubblici servizi) percependo, in costanza di rapporto, una retribuzione netta mensile di euro 900,00 e senza aver ricevuto la retribuzione dei mesi di febbraio e marzo 2017 oltre che le mensilità aggiuntive e il T.F.R. . Ed è giust'appunto sulla base di tali risultanze processuali che in questa sede è stato conferito mandato al nominato C.T.U. (con quesito identico a quello già formulato in prime cure, con la sola esclusione del lavoro straordinario) di calcolare la retribuzione dovuta per i mesi di febbraio e marzo 2017, le ulteriori differenze retributive, la 13^ e la 14^ mensilità e il T.F.R. (cfr. ordinanza 16.1.2025), portando in detrazione quanto il ha ammesso di aver ricevuto in costanza di rapporto. CP_1 La C.T.U., dott.ssa , ha eseguito l'incarico ricevuto con Persona_1 relazione depositata in data 14.4.2025 (cfr. doc. in atti) con la quale, applicando i medesimi criteri di calcolo utilizzati nella relazione depositata in primo grado, è pervenuta alla conclusione che il credito da lavoro residuato in capo al è pari complessivi euro CP_1
25.059,23 (di cui euro 12.857,69 a titolo di differenze retrib uro 1.459,03 a titolo di retribuzione del mese di febbraio 2017, euro 1.459,03 a titolo di retribuzione del mese di marzo 2017, euro 3.039,65 a titolo di 13^, euro 3.039,65 a titolo di 14^ ed euro 3.204,19 a titolo di TFR). Trattasi di conclusioni (rimaste prive di qualsivoglia contestazione ad opera dell'appellante) che comportano la riforma della sentenza di primo grado con conseguente rideterminazione e riduzione dell'importo oggetto di statuizione di condanna della
[...]
in favore di a complessivi €25.059,23 cui devono Parte_1 Controparte_1 li ulteriori access e in misura di legge.
3) Le spese del giudizio di primo grado devono porsi a carico della Parte_1
e si liquidano come da dispositivo in favore del .
[...] CP_1
Le spese del presente grado, invece, devono e ompensate.
Pag.4 Infine, le spese di c.t.u. di entrambi i gradi di giudizio devono definitivamente porsi a carico di parte appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia di , in riforma della Controparte_1 sentenza n.666/2022, emessa dal Tribunale G.L. di in data 28.9.2022, ridetermina e riduce l'importo oggetto di statuizione di condanna della Parte_1 in favore di a complessivi €25.059,23 - per le caus Controparte_1 motiva - cui devono aggiungersi gli ulteriori accessori con decorrenza e in misura di legge. Condanna parte appellata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquida in favore del in complessivi in complessivi €2.738,00 per compensi professionali, CP_1 oltre spese ge i.v.a. e c.p.a. come per legge. Compensa le spese di questo grado. Pone in via definitiva a carico di parte appellante le spese della c.t.u. del doppio grado già liquidate con separati decreti. Palermo 22 maggio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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