Sentenza breve 4 maggio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 04/05/2021, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2021
N. 00582/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Franco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- del 28 gennaio 2021, n. prot. cat. -OMISSIS-., di diniego del permesso di soggiorno, notificato l’8 febbraio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 del c.p.a.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, cittadina -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS- ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso ordinario per lavoro subordinato - attesa occupazione, sulla base di una valutazione di insufficienza del requisito del reddito e di assenza di regolare attività lavorativa, evidenziando, inoltre, che la ricorrente era stata -OMISSIS- alla -OMISSIS- di -OMISSIS- di reclusione per il reato di cui all'art. 337 c.p. in quanto giudicata responsabile di essersi opposta con violenza alle forze dell'ordine intervenute nei pressi di un -OMISSIS- dove era stata trovata in stato di -OMISSIS- mentre -OMISSIS-
La ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego e ne chiede l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge: artt. 191 par. 2 e 168 del TFUE; art. 5 par. 4 del TUE e art. 1 della l. 241/90; art. 20 D.Lgs. 286/98 .
Il diniego sarebbe illegittimo per violazione dei principi di precauzione e di proporzionalità, la cui applicazione congiunta costituirebbe il modello procedurale di gestione del rischio ambientale e sanitario prescelto dagli ordinamenti europeo ed italiano, considerata “la peculiare situazione pandemica a cui tutto il mondo sta facendo faticosamente fronte” e considerato che “ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 286/1998, anche in deroga a disposizioni contenute nel T.U. dell’Immigrazione, in presenza di situazioni di particolare gravità quali conflitti o disastri naturali, possono essere stabilite misure di protezione temporanea”.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 3 Legge n. 241/1990, eccesso di potere per carenza e insufficienza della motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione dei principi di imparzialità e proporzionalità dell’azione amministrativa .
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per mancata valutazione degli elementi sopravvenuti favorevoli alla ricorrente, quali la stabilizzazione affettiva con il sig. -OMISSIS-, cittadino-OMISSIS-regolarmente soggiornante e che dispone di adeguate fonti di reddito, con cui convive, e la promessa di occupazione lavorativa come -OMISSIS- con contratto regolare per la durata di sei mesi con paga oraria di otto euro. Inoltre, si evidenzia che la ricorrente ha già scontato -OMISSIS- di -OMISSIS- inflittale per il reato di cui all’art. 337 c.p., che non rientra tra i reati ostativi, e mancherebbe nel provvedimento una effettiva valutazione di pericolosità in concreto della ricorrente, dovendosi anche tenere conto del dedotto legame affettivo e della lunga durata del soggiorno della ricorrente sul territorio nazionale;
3) Violazione di legge ex art 10 bis L. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di contraddittorio procedimentale ;
4) In caso di successiva espulsione, rischio di subire azioni persecutorie per motivi umanitari , in quanto la ricorrente sarebbe stata vittima di maltrattamenti da parte dell’ex compagno che ancora vive in -OMISSIS- nel luogo di origine della stessa e, qualora venisse rimpatriata, la ricorrente subirebbe nuovamente la medesima violenza e altre vessazioni da parte dell’ex compagno, con grave pericolo per l’incolumità della propria vita.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contrastando le avverse pretese.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto in videoconferenza con la partecipazione dei difensori come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione tramite sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
I motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente in quanto tra loro connessi, non sono fondati secondo quanto segue.
Come già affermato da giurisprudenza consolidata “ ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, costituisce condizione soggettiva non eludibile il possesso di un reddito minimo, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica ” e “ d’altra parte, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr. tra le tante, Cons. Stato, III, n. 2227/2016; n. 2335/2015; n. 3596/2014) e - per tali motivi, in assenza di detto requisito reddituale, l’art. 5, comma 5, cit., non consente di attribuire una rilevanza prevalente alla durata del soggiorno, al livello di integrazione sociale, alla mancanza di pregiudizi -OMISSIS-li e di polizia ” (così C.d.S., sent. n. 1524/2017), con l'avvertenza che in sede di rinnovo, il requisito reddituale va valutato anche in chiave prospettica (cfr., da ultimo, C.d.S., sent. n. 3448 del 2020).
Inoltre, sempre per giurisprudenza ormai consolidata, la legittimità del provvedimento impugnato va valutata secondo la regola tempus regit actum e ciò vale anche in relazione all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, per cui è consentita la valutazione di elementi di fatto sopravvenuti solo nel corso del procedimento ed adeguatamente portati a conoscenza dell’Amministrazione, o da questa conosciuti, prima dell’adozione dell’atto conclusivo (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. III, sent. nn. 4416 e 4417 del 2019 “…L’orientamento della Sezione è infatti consolidato nel senso che l’art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nell’imporre all’Amministrazione di prendere in considerazione i “nuovi sopraggiunti elementi” favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda), mentre nessuna rilevanza (salvo quella di giustificare un eventuale riesame della posizione dello straniero da parte dell’Amministrazione) può essere attribuita ai fatti sopravvenuti… ”).
Tanto premesso, la Questura, nel caso di specie, ha evidenziato nelle premesse del diniego impugnato, adottato il 28 gennaio 2021, che, dai controlli effettuati dalle Banche Dati dell’INPS, risultava che la ricorrente non svolgeva attività lavorativa dal mese di settembre 2019 e che da anni non percepiva un reddito adeguato per il mantenimento in Italia, elementi non confutati neppure tramite idonea documentazione lavorativa o reddituale prodotta nel presente giudizio e anzi confermati dall’estratto conto INPS depositato dalla stessa ricorrente, da cui risulta: attività di lavoro accessorio nel 2016, per un reddito di 160 euro, e nel 2017, per un reddito di 250 euro, nel 2018 attività lavorativa subordinata per circa 2000 euro, e poi solo l’attività lavorativa svolta nel 2019 presso la Casa Circondariale presso la quale è stata reclusa, per una retribuzione di circa 700 euro.
Inoltre, la Questura aveva inviato a fine settembre 2020 alla ricorrente una raccomandata con la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ma questa era stata restituita al mittente perché il destinatario risultava sconosciuto, per cui la censura relativa alla mancata partecipazione al procedimento va respinta, dovendosi la stessa addebitare alla ricorrente che si è resa irreperibile all’indirizzo da lei stessa comunicato nell’istanza di rinnovo. La mancata partecipazione, in assenza di dovute idonee comunicazioni di variazione di indirizzo da parte dell’interessata, non può, infatti, essere addebitata alla Questura, che ha inviato la raccomandata all’indirizzo espressamente indicato dall’interessata nell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 6, comma 8 del T.U., è, invece, onere del cittadino straniero comunicare alla Questura ogni variazione del domicilio abituale (cfr. sul punto C.d.S., sent. n. 4275 del 2020, secondo cui “… Non sussiste, altresì, un obbligo della Questura di procedere ad attività istruttoria straordinaria nel caso in cui l’istante si renda irreperibile, mentre, di converso, sussiste, in capo al titolare del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, l’obbligo di comunicare al Questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. Tale disposizione, applicabile nella specie, così come l’art. 9, comma 2, lettera b), d.P.R. n. 394 del 1999 (sulla indicazione del luogo ove si «dichiara di voler soggiornare»), ha la ratio di far sì che, anche nell’ambito dello specifico procedimento riguardante l’istanza di rinnovo, l’Amministrazione possa monitorare gli spostamenti, sia a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti e sia posta agevolmente in grado di notificare i propri provvedimenti (Cons. St., sez. III, 25 agosto 2016, n. 3699 )”).
Considerato quanto sopra e considerata la pluriennale carenza del requisito reddituale, la mancanza di un rapporto di lavoro, nonché la mancanza di legami familiari rilevanti ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo quanto emerso in sede di istruttoria procedimentale, la Questura legittimamente ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto, che era un ordinario permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione.
Secondo il principio tempus regit actum , richiamato dalla costante giurisprudenza sopra citata, non possono, infatti, essere presi in considerazione, ai fini della valutazione della legittimità del diniego impugnato, gli elementi relativi alla promessa di assunzione e al rapporto affettivo della ricorrente con altro immigrato regolarmente soggiornante dedotti solo in sede del presente giudizio e, comunque, gli stessi non appaiono, in ogni caso, idonei a supportare una conclusione in senso diverso, considerato che la promessa di assunzione depositata in giudizio resta una mera dichiarazione di intenti per un possibile contratto semestrale, non datata e del tutto generica, in cui non viene neppure specificato il monte orario dell’impegno lavorativo che si richiederebbe alla ricorrente, e considerato che non può rilevare ex art. 5, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 286 del 1998, il dedotto legame affettivo e di convivenza con cittadino-OMISSIS-regolarmente soggiornante (a comprova del quale è stata depositata, peraltro, una mera dichiarazione di ospitalità), considerato che tale disposizione, ai fini della c.d. tutela rafforzata, richiama i soli legami familiari che danno titolo al ricongiungimento ex art. 29 del medesimo d.lgs..
Considerato che la mancanza del necessario requisito reddituale, secondo quanto sopra esposto, è già motivo idoneo a sorreggere il diniego impugnato, perdono, inoltre, rilevanza le censure relative alla mancata valutazione in concreto della pericolosità sociale della ricorrente.
Generiche e infondate sono, inoltre, le censure di cui al primo motivo di ricorso, non potendo il generico richiamo alla situazione pandemica da Covid 19 integrare una causa di illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dei principi di proporzionalità e precauzione, ed essendo del tutto inconferente e generico il richiamo alla disciplina di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Anche gli elementi dedotti con riferimento al pericolo che la ricorrente correrebbe in caso “di successiva espulsione”, come indicato nello stesso ricorso, per la presenza in -OMISSIS- di un ex fidanzato violento, non possono valere ai fini della verifica di legittimità dell’impugnato provvedimento della Questura, il cui contenuto dispositivo attiene al diniego dell’ordinario permesso di soggiorno per lavoro-attesa occupazione da parte della Questura ad esito del procedimento di verifica dei requisiti necessari per il rilascio dello stesso, potendo al più tali elementi essere rappresentati in sede del diverso procedimento di espulsione.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della vicenda controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e altre persone citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.