Sentenza 7 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 07/11/2022, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 01770/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2018, proposto da
OL RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta, n. 19;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione di efficacia,
- della deliberazione del Direttore Generale dall'Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. 2 del 04/01/2018, pubblicata sull'Albo Pretorio Aziendale dal 05/01/2018 al 20/01/2018, con la quale si annulla in autotutela il bando prot. n. 2014/0150933 del 03/10/2014 di indizione della procedura di mobilità volontaria interna per il reclutamento di n. 7 (sette) unità di personale da collocare presso gli sportelli A.L.P.I. del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, del Nosocomio di San Cesario e del Distretto socio sanitario di Lecce;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni da ritardo per la condotta omissiva ed inerte serbata dall'Autorità sanitaria intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente - dipendente di ruolo della A.S.L. di Lecce con la qualifica di Infermiera Professionale presso il Servizio 118 del P.O. “Vito Fazzi” di Lecce e che ha partecipato alla procedura di mobilità volontaria interna di che trattasi - con ricorso notificato il 20/03/2018 e depositato in giudizio il 26/03/2018, impugna la deliberazione del Direttore Generale dall'Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. 2 del 04/01/2018, pubblicata sull'Albo Pretorio Aziendale dal 05/01/2018 al 20/01/2018, con la quale si annulla in autotutela il bando prot. n. 2014/0150933 del 03/10/2014 di indizione della procedura di mobilità volontaria interna per il reclutamento di n. 7 (sette) unità di personale da collocare presso gli sportelli A.L.P.I. del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, del Nosocomio di San Cesario e del Distretto socio sanitario di Lecce, nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Chiede, altresì, l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni da ritardo per la condotta omissiva ed inerte serbata dall'Autorità sanitaria intimata.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per violazione del principio del contrarius actus . Violazione degli art.21 quinquies e 21 nonies della Legge 07/08/1990 n. 241. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per contrarietà dell’azione amministrativa al principio del legittimo affidamento. Illogicità, perplessità e contraddittorietà manifesta dell’azione amministrativa. Sviamento.
2) Eccesso di potere per difetto di motivazione. Carenza di istruttoria. Errata presupposizione in fatto ed in diritto. Illogicità e perplessità manifesta dell’azione amministrativa. Violazione deliberazione Direttore Generale n. 4155 del 24/12/2009, come modificata dalla deliberazione D.G. n.668 del 14/12/11. Violazione e falsa applicazione dell’art.17 del C.C.N.N. del 7 aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni, sulla mobilità volontaria interna aziendale. Sviamento.
3) Violazione e falsa applicazione di Legge: art. 52 D. Lgs. 30/03/2001 n.165. Inconferenza dell’art. 2103 codice civile. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione.
4) Violazione art.2 bis L. 7/08/1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. Domanda di risarcimento del danno da ritardo ex. art.30, 4° comma, c.p.a..
L’11/10/2022, il difensore della ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza per dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale, premettendo che la “ ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso n. 340/2018 ”, ha chiesto la declaratoria della “ sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese legali ”.
Non si è costituita in giudizio l’intimata Azienda Sanitaria Locale di Lecce.
Nella udienza pubblica del 12/10/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, infatti, il Tribunale che il difensore di parte ricorrente, l’11/10/2022, ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale ha chiesto di dichiarare “ la sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese legali ”.
Osserva, altresì, il Tribunale che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Nulla per le spese processuali, attesa la mancata costituzione nel presente giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO