Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1435/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1435/2024 avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. CONDELLO ROCCO e dall'Avv. BONELLI GIANLUCA;
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
BELOTTI ALEX;
CONVENUTO
Controparte_2
Controparte_3
CP_4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte_1
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dato atto che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo n. 837/2023 è stato revocato dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 2136/2024 pubblicata il 21 novembre 2024, passata in giudicato il 21.12.2024, dichiarare cessata la materia del contendere;
in applicazione del principio della soccombenza virtuale, condannare al rimborso delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre CP_1 accessori di legge sia della fase sommaria che della presente fase di merito con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ( cfr. dich. Allegata per avv Bonelli). In subordine e nel merito;
accertare e dichiarare per le motivazioni in atti che il pignoramento presso terzi che ha dato origine alla precitata procedura esecutiva RGEM n. 1168/23 Tribunale di Cuneo è divenuto inefficace per violazione dell'art. 543 comma 5 cpc e, per l'effetto,
1
CP_1
“Contrariis reiectis, in via principale: come dedotto a verbale all'udienza del 19 dicembre 2024, poiché è venuto meno il titolo esecutivo (Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo
n. 837/2023) su cui si fondava l'esecuzione in quanto revocato dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 2136/2024 pubblicata il 21 novembre 2024 e notificata da controparte in data 21 novembre 2024 (che si allega al presente atto), dichiarare cessata la materia del contendere.
In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui non sia dichiarata cessata la materia del contendere, dichiarare inammissibile ovvero rigettare, per le ragioni in atti indicate, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da nei confronti di . Parte_1 CP_1
In ogni caso: in virtù del principio della soccombenza virtuale, condannare il signor
[...]
a rifondere delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di Parte_1 CP_1 legge sia della presente fase di merito che di quella prodromica che l'ha preceduta o, in subordine, attesa la “novità della questione trattata”, disporre la compensazione ex art. 92
c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO
1. In data 09.11.2023, in persona del legale rappresentante pro tempore notificava CP_1 atto di pignoramento presso terzi al debitore , nonché ai terzi pignorati Parte_1 [...]
, e indicando l'udienza di comparizione al CP_2 Controparte_5 Controparte_4
10.01.2024; la procedura veniva iscritta a ruolo al numero di RG Es. mobiliari 1168/2023 del
Tribunale di Cuneo e il G.E. con provvedimento in data 20.12.2023 differiva l'udienza al
15.02.2024.
Il creditore procedente provvedeva a notificare l'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento ex art. 543 comma 5 c.p.c. al debitore in data 23.01.2024 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (con perfezionamento il 12.02.2024) e presso la Cancelleria in data 7.02.2024, e ai terzi pignorati in data 15.01.2024.
Il deposito della notifica dell'avviso nel fascicolo telematico presso la cancelleria avveniva rispettivamente in data 09 e 11.02.2024.
All'udienza del 15.02.2024 il debitore eccepiva l'inefficacia del pignoramento per violazione dell'art. 543 comma 5 c.p.c., peraltro rilevabile di ufficio;
l'istanza veniva respinta in data
25.02.2024.
2. Il debitore, in data 18.03.2024, proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e 618
c.p.c. avverso la citata ordinanza chiedendo la sospensione della procedura esecutiva.
Il creditore, costituitosi tempestivamente, chiedeva in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e nel merito instava per il suo rigetto.
Il G.E. con ordinanza 20.05.2024 rigettava l'istanza di sospensione della procedura e fissava
2 termine di 30 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
3. Con atto di citazione notificato in data 19.06.2024, introduceva il giudizio Parte_1 di merito nel quale chiedeva di accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 543 comma 5 c.p.c., per aver effettuato la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo in data successiva all'udienza indicata nell'atto di pignoramento, con conseguente dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva.
Si costituiva in giudizio instando per la reiezione delle domande avversarie. CP_1
Nessuno si costituiva per gli altri convenuti (terzi pignorati).
Alla prima udienza del 19.12.2024, il convenuto dava atto che il decreto ingiuntivo su cui si fondava l'esecuzione era stato revocato con sentenza n. 2316/2024 del Tribunale di Bergamo pubblicata il 21.11.2024, passata in giudicato;
pertanto, chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere. Il debitore rilevava che la pronuncia non era ancora passata in giudicato. Il giudice si riservava e con ordinanza 23.12.2024 fissava per la rimessione della causa in decisione ex artt. 281 quinquies e 189 c.p.c. l'udienza del 28.03.2025, in esito alla quale la causa veniva trattenuta a decisione.
IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dei convenuti non costituiti, attesa la regolarità della notifica dell'atto di citazione.
1. Con sentenza n. 2136/2024 pubblicata il 21.11.2024, il Tribunale di Bergamo in accoglimento della eccezione preliminare svolta dall'opponente , dichiarava Parte_1 la propria incompetenza a emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il
Tribunale di Cuneo;
revocava pertanto il decreto ingiuntivo n. 837/2023 posto a fondamento della procedura esecutiva.
Ne consegue che, venuto meno perché revocato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata su di esso basata diventa illegittima, atteso che l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva e va verificata anche di ufficio. Peraltro, non è questa la sede processuale per tale dichiarazione, competendo al più al G.E. se ancora è pendente la relativa procedura.
Appare invece cessata la materia del contendere del presente giudizio di merito, non permanendo alcun interesse da parte del debitore opponente, né del creditore procedente alla decisione nel merito della opposizione agli atti esecutivi in relazione a una procedura che non potrebbe comunque proseguire per difetto sopravvenuto di titolo esecutivo
(diversamente, l'interesse potrebbe permanere per il caso della opposizione all'esecuzione per ottenere un accertamento definitivo a cognizione piena sulla sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo azionato. -Cass. n.
3019/2021).
2.
Considerato che
le parti concordano nella richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere ma ciascuna insiste per la vittoria delle spese di lite, la regolamentazione delle
3 stesse va operata in base al principio della soccombenza virtuale.
Va allora osservato che il debitore opponente ha lamentato la violazione dell'art. 543 comma
5 c.p.c. in quanto la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi era stata effettuata in data successiva alla udienza indicata nell'atto di pignoramento
(10.01.2024), così come anche il deposito della prova di detta notifica, sia quanto al debitore, sia quanto ai terzi. La circostanza appare documentale e pacifica.
Sostiene il creditore procedente opposto che la notifica dell'avviso di iscrizione e il suo deposito erano avvenuti dopo il 10.01.2024 ma prima dell'udienza effettiva del 15.02.2024 come differita dal G.E.; aggiunge che il debitore non era stato in nulla pregiudicato perché anzi era stato prontamente avvisato della data di udienza effettiva.
2.1. L'art. 543 comma 5 c.p.c. prevede(va) che Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita
l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento
La norma nel suo significato letterale è chiarissima nell'imporre al creditore il doppio obbligo di provvedere alla notifica dell'avviso di iscrizione del pignoramento (con gli estremi della procedura esecutiva) e di depositare nel fascicolo la prova di tale notifica entro la data dell'udienza di comparizione che egli stesso indica nell'atto di pignoramento, pena la sua inefficacia.
La ratio della previsione normativa in esame, che emerge anche dalla Relazione illustrativa alla Riforma Cartabia, è quella di consentire una rapida liberazione dei beni già sottoposti a pignoramento, evitando il ricorso al giudice dell'esecuzione per sbloccare le somme o cespiti non più vincolati alla soddisfazione del creditore in ragione dell'automatica cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo, scopo che si realizza mediante l'informazione al terzo dell'avvenuta iscrizione a ruolo, e dunque della permanenza del vincolo imposto dal pignoramento. La norma ha cioè la finalità di rendere edotti i destinatari della avvenuta iscrizione a ruolo giacché in passato non era infrequente la notifica di pignoramenti che poi non veniva iscritti a ruolo e a cui non seguivano provvedimenti di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione, lasciando il debitore e, soprattutto, il terzo pignorato nell'incertezza sulle sorti del vincolo, essendo di fatto inattuato l'art. 164ter disp. att. c.p.c. perché privo di sanzione processuale (vedi Tribunale Roma sez. III 7.02.2025).
Lo scopo della norma -con riferimento all'obbligo di notifica dell'avviso di iscrizione- non è quello di consentire al giudice la verifica del tempestivo adempimento, cui invece pare
4 preordinato l'onere di depositare la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso. Per questo adempimento può ragionevolmente dubitarsi della funzionalità di un termine perentorio legato alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento, atteso che se questa viene differita di ufficio non si terrà e solo in quella successiva rinviata dal G.E. quest'ultimo provvederà alle verifiche. Con riferimento quindi al termine per il deposito della notifica si è ritenuto (come affermato dal GE in sede di rigetto della sospensiva) che Il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo di cui al novellato art. 543 c.p.c. avvenuto oltre l'udienza indicata in citazione, purché entro l'udienza “effettiva” di comparizione delle parti, non comporta
l'inefficacia del pignoramento. Ciò sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame e tenuto conto delle seguenti considerazioni: a) lo scopo della disposizione - che è quello di rendere edotto il terzo circa la concreta iscrizione a ruolo del procedimento, al fine di non immobilizzare indefinitamente, in caso di mancata iscrizione, le somme staggite - è comunque conseguito ove il procedimento notificatorio sia giunto a compimento prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, il deposito dell'avviso assolvendo ad una finalità lato sensu probatoria che non interagisce con la predetta ratio;
b) il deposito “tardivo” non comporta alcun vulnus nel diritto di difesa del debitore;
c) l'inefficacia del pignoramento, come “sanzione” riferita ad entrambe le violazioni (ovvero sia alla mancata notifica che al mancato deposito), appare sproporzionata rispetto allo scopo della norma e lesiva del diritto di difesa del creditore che abbia tempestivamente e ritualmente adempiuto all'onere di notifica dell'avviso ai terzi e al debitore entro l'udienza di comparizione indicata nel pignoramento (purché il deposito avvenga entro la prima udienza effettiva di trattazione del procedimento.) (vedi Tribunale di Catania ordinanza del 28.04.2024).
Che la ratio della norma sia quella sopra esposta (rendere il terzo edotto della permanenza del vincolo, con conseguente inefficacia del pignoramento per il caso in cui egli entro la data dell'udienza indicata nel pignoramento stesso non riceva alcuna notifica di avvenuta iscrizione a ruolo) è confermata dal fatto che il Correttivo Cartabia ha conservato la struttura della norma con il doppio obbligo connesso temporalmente alla data dell'udienza indicata nella citazione, elidendo soltanto tale obbligo nei confronti del debitore che, effettivamente, non aveva ragione d'essere rispetto all'obiettivo di assicurare un sistema automatico di liberazione dei beni pignorati, atteso che l'operatività del vincolo sui beni pignorati discende esclusivamente dalla vigenza o meno degli obblighi di custodia a carico del terzo ex art. 546
c.p.c.
Né può ritenersi tale onere eccessivo per il creditore, atteso che è egli stesso a indicare la data di udienza di comparizione nell'atto di pignoramento, sicché gli sarà sufficiente tenere conto, in tale indicazione, il tempo necessario per eseguire la prescritta notifica dell'avviso di iscrizione.
Peraltro, mentre diversità di orientamenti giurisprudenziali di merito si sono registrati in punto momento del deposito dell'avviso notificato, maggiori uniformità si sono riscontrate
5 circa il momento in cui la notifica deve essere effettuata, tenuto appunto conto della lettera della norma e della sua dichiarata finalità (Tribunale di Napoli 29.01.2024)
Sulla base di tali considerazioni, l'opponente è parte vittoriosa;
tuttavia, tenuto conto della non univoca interpretazione dell'art. 543 comma 5 c.p.c. introdotto con legge n. 206/2021 e della assenza di giurisprudenza di legittimità sullo specifico profilo qui affrontato, la novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1435/2024 R.G. promossa da nei confronti di , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_5
, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte così decide: CP_4
1) dichiara la contumacia di , , ; Controparte_2 Controparte_5 CP_4
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cuneo il 30/04/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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