TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/06/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8689/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SA Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8689/2022 promossa da:
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SA Murru, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8689/2022 promossa da:
(C. F. ), (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. Emanuele Foddis C.F._2
ATTRICI contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Federic Controparte_1 C.F._3
Chillotti e Gabriella Curreli
CONVENUTO
Causa in tema di: divisione ereditaria trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle attrici: (all'udienza di precisazione delle conclusioni):si insiste perché l'Ill.mo
Tribunale voglia emettere sentenza non definitiva, con la quale venga accertata/dichiarata in capo alle attrici la qualità di eredi della sig.ra , disponendo la prosecuzione della causa. PE
Nell'atto di citazione: 1) Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni in espositiva e disporre la divisione degli stessi in rispetto delle rispettive quote ereditarie, secondo le modalità emergenti in corso di causa, anche a seguito di apposita C.T.U. 2) Disporre il rendiconto dei frutti
pagina 1 di 10 percepiti e percipiendi da parte del convenuto e la divisione degli stessi, pro quota, con le attrici. 3)
Porre le spese della divisione a carico della massa ovvero a carico del condividente che si dovesse opporre. 4) Con vittoria di competenze e spese del procedimento, con aumento ex art. 4 del D.M. n.
55/2014 per la redazione di atti navigabili, oltre accessori di legge.
Nell'interesse del convenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza:
In via principale: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto delle attrici di accettare
l'eredita di e, per l'effetto, rigettare, poiché infondate, le avverse domande di PE divisione e rendiconto proposte dalle attrici con l'atto notificato il 27.12.2022;
In via subordinata riconvenzionale salvo gravame nella denegata ipotesi in cui le attrici venissero riconosciute eredi della RA : - accertare giudizialmente l'autenticità delle PE
sottoscrizioni apposte dai signori e sulla scrittura privata di data PE CP_2
18.09.1989 con la quale la RA ha venduto al signor il 50% della proprietà Per_1 CP_2 dell'immobile in Cagliari viale Poetto n. 242 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che è caduto in successione solo il 50% della proprietà dell'immobile in Cagliari viale Poetto n. 224 e disporre la divisione del compendio ereditario delle rispettive quote di 1/3 ( e 2/3 ( ), ovvero in Parte_1 CP_1 rapporto all'immobile di cui si controverte 1/12 , 1/12 e Parte_1 Parte_2
10/12 . Controparte_1
- nella denegata ipotesi in cui le attrici venissero riconosciute eredi della RA , PE
disporre la divisione del compendio ereditario in rispetto delle rispettive quote, previo accertamento che il signor , erede del signor e creditore nei confronti della Controparte_1 CP_2
massa ereditaria della quota di spese sostenute dal signor per il funerale della RA CP_2 [...]
, pari ad € 6.500,00; della quota delle imposte di successione della RA Per_1 [...]
pari ad € 4.080,45; della quota di spese di manutenzione straordinaria e migliorie Per_1 dell'immobile pari ad € 39.652,37 (21.644,56 + 14.507,81+ 3.500,00) o di quell'altra somma accerta in corso di causa, nonché della metà dell'importo di 250.000.000 di lire (pari ad € 129.114,20), ovvero di € 64.557,10, per le causali di cui all'espositiva.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre rimborso forfettario ed accessori di legge (IVA e CPA).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato SA e hanno convenuto in Parte_2
giudizio esponendo: Controparte_1
pagina 2 di 10 - di essere eredi legittime della DR (C.F. PE
, nata a [...] il [...] e deceduta in Cagliari il 01/01/2009; C.F._4
- che nel patrimonio relitto dalla loro de cuius era compreso il diritto di accettare l'eredità di
(C.F. ), nata a [...] il [...], deceduta l'11/06/2007 PE C.F._5
in stato di coniugio e senza figli, sorella germana della loro DR , ai sensi e PE per gli effetti del disposto di cui all'art 582 cod. civ.;
- che all'eredità di erano stati chiamati, per successione ex lege, il marito PE [...]
(quota di 2/3), nonché, direttamente o per rappresentazione, i di lei fratelli e sorelle germani;
CP_2
- che il patrimonio ereditario in questione è formato da: a) 100/100 della proprietà dell'immobile di pregio sito in Cagliari, viale Poetto n. 242 (ex 104) (con ingresso anche alla via Stromboli n. 2),
Foglio 31, Particella 1598, Subalterni 1 e 2 graffati;
nonché dai seguenti beni mobili: b) 50/100 c/c n.
690831810/07 , c) 100/100 c/c n. 879037701/68 , d) 100/100 nn. 262 Controparte_3 Controparte_3
azioni Enel, e) 100/100 nn. 275 Eni, f) 50/100 obbligazioni Dexia sul deposito in custodia n.
300058511,35 , valore al momento del decesso Euro 46.812,76; Controparte_3
- che tra i chiamati all'eredità di , gli unici ad averla accettata entro i termini di decadenza Per_1
previsti dalla legge sono stati il marito e le due attrici, le quali, fin dal 18/05/2010, CP_2
avevano formalizzato al coerede nel possesso dei beni relitti, la richiesta di CP_2
scioglimento della comunione ereditaria, senza ottenere positivo riscontro;
ad esse, pertanto, va devoluta per intero la quota pertoccante ai collaterali di , pari ad 1/3; Per_1
- che in data 15/01/2022 è altresì deceduto nato a [...] il [...], CP_2
lasciando quale proprio unico erede testamentario il nipote , nato a [...] il Controparte_1
28/09/1966;
- che quest'ultimo, erede universale, ha accettato tacitamente l'eredità, entrando nel possesso esclusivo dei beni immobili ereditari, fissandoci la propria residenza anagrafica e ricavandoci un Bed &
Breakfast denominato "Villino Vanzetti 1930" che attualmente utilizza in via esclusiva trattenendo per sé ogni frutto;
- che inutili si sono rivelate le richieste di scioglimento della comunione ereditaria formalizzate anche nei confronti del , il quale ha eccepito, contrariamente al vero, la decadenza delle attrici CP_1
dal diritto di accettare l'eredità della zia;
Per_1
- che senza esito si è rivelato anche il tentativo di giungere ad un componimento in sede di media-conciliazione obbligatoria;
- che avendo tacitamente accettato l'eredità nei termini di legge, le stesse sono pienamente legittimate a richiedere lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti della stessa, in pagina 3 di 10 contradditorio con , unico erede, per la quota di 2/3, di originario Controparte_1 CP_2
coerede.
Tanto esposto, le attrici hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria di
[...]
e disporre la divisione dei beni nel rispetto delle rispettive quote ereditarie. Per_1
*
si è costituito in giudizio e pur non contestando di essere erede testamentario di Controparte_1
ha contestato in toto le avverse pretese. CP_2
Nello specifico il convenuto ha dedotto:
- doversi contestare che la RA fosse erede della sorella, RA PE
e, di conseguenza, che lo siano anche le figlie, odierne attrici, SA e PE [...]
Parte_2
- che era semplice chiamata all'eredità della sorella , e PE Per_1
successivamente le figlie SA e anch'esse semplici chiamate all'eredità, non Parte_2
hanno mai provveduto ad accettare, nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, l'eredità della RA né espressamente né tacitamente, non essendo a ciò sufficiente l'invio di PE
una generica lettera di intenti (per giunta proveniente da un legale senza sottoscrizione delle parti e senza che ad essa fosse allegata procura) volta a comunicare l'ipotetica intenzione, mai successivamente concretizzata, di procedere giudizialmente allo scioglimento della comunione ereditaria;
- che inoltre le attrici, oltre a non aver coltivato alcuna domanda di divisione nel termine di dieci anni, non hanno compiuto alcun atto idoneo a comportare accettazione tacita dell'eredità e, in particolare. non hanno provveduto a riscuotere la loro quota di denari presenti nei conti correnti, né al pagamento delle quota delle imposte;
- di eccepire la prescrizione del diritto ad accettare l'eredità, non potendo per l'effetto le attrici essere considerate eredi legittime della RA . PE
In via subordinata, per l'ipotesi in cui le attrici dovessero essere considerate eredi, ha dedotto che in forza di scrittura privata stipulata in data 18.09.1989 ebbe a trasferire a PE CP_2 la quota del 50% dell'immobile sito in Cagliari Viale Poetto n. 242, ragion per cui solamente la restante quota del 50% potrebbe ritenersi caduta in successione. Ha quindi proposto domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni contenute nella scrittura privata del 18.09.1989, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi.
*
pagina 4 di 10 La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta a decisione sulla eccezione di prescrizione del diritto delle attrici, quali eredi di di accettare l'eredità di PE PE
, trattandosi di accertamento preliminare di merito rispetto al giudizio di divisione.
[...]
L'eccezione di prescrizione è infondata per le ragioni di cui si dirà.
L'art. 480 cod. civ. stabilisce che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni e che tale termine decorre dal giorno dell'apertura della successione.
Nel caso di specie le attrici hanno agito in qualità di eredi della DR , PE
deceduta il 01/01/2009, precisando che nel patrimonio relitto dalla DR era ricompreso il diritto di accettare l'eredità di - deceduta l'11/06/2007 in stato di coniugio e senza figli, sorella PE
germana di - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 479 cod. civ. PE
(quanto alla trasmissione del diritto di accettazione laddove il chiamato sia deceduto senza aver accettato) e 582 cod. civ. (quanto al concorso del coniuge con i fratelli del de cuius deceduto senza figli).
Hanno altresì allegato di avere accettato tacitamente l'eredità della sorella della DR (
[...]
) per avere fin dal 2010 inoltrato a più riprese richiesta di divisione dell'asse ereditario di Per_1
al coniuge di quest'ultima, (come da documentazione agli atti). PE CP_2
Tanto premesso occorre chiarire che non è in contestazione che le attrici siano eredi legittime dalla DR , né che quest'ultima fosse chiamata all'eredità della sorella EL PE premorta e neppure che al momento della morte di quest'ultima avesse ancora il diritto PE di accettare l'eredità della sorella.
Si contesta di contro che le attrici abbiano nel termine di dieci anni dall'apertura della successione della zia , provveduto a porre in essere atti comportanti accettazione tacita di tale eredità. Per_1
Come è noto, la qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio.
La norma che trova applicazione nel caso che ci occupa è l'art 479 c.c. (“trasmissione del diritto di accettazione”), che dispone che se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
Ciò detto, l'acquisto da parte del trasmissario della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredità alla quale il secondo era chiamato (Cass. n. 7075/1999).
In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di pagina 5 di 10 accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente
(così Cass. n. 735/1961).
Purtuttavia l'accettazione dell'eredità del primo de cuius da parte del trasmissario comporta esercizio di un diritto ricompreso nella seconda eredità e quindi l'accettazione tacita della seconda, mentre l'accettazione dell'eredità del trasmittente lascia libero l'agente di accettare o meno l'eredità del primo de cuius (Cass. VI-II, Ord. 2 agosto 2017, n. 19303).
Nel caso di specie, come si è detto, la facoltà di accettazione dell'eredità spetta anche agli eredi del chiamato all'eredità il quale sia deceduto prima di averla accettata, in quanto, secondo l'art. 479 c.c., la delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede, con la conseguenza che quest'ultimo oltre ad accettare l'eredità così come poteva accettarla il suo autore, può compiere, rispetto all'eredità, il cui diritto di accettare gli viene trasmesso, tutti gli atti spettanti al chiamato che prima della sua morte non abbia accettato l'eredità ( Cass. n. 7075/1999; Cass. II, 23 febbraio 1985, n. 1628).
Gli eredi subentrano, infatti, nell'identica posizione giuridica del loro dante causa: se quest'ultimo è chiamato all'eredità, gli eredi del chiamato subentrano nel diritto di accettarla sorto in suo favore.
Il trasmissario è chiamato per diritto derivato dal trasmittente, tanto che se il chiamato muore dopo l'apertura della successione, si ha trasmissione, se, invece, muore prima, si ha rappresentazione.
Nel caso che ci occupa deve, dunque, accertarsi se le attrici abbiano accettato tacitamente (posto che è pacifico che non vi sia stata accettazione espressa) l'eredità di , essendo subentrate nel PE diritto di accettare tale eredità quali eredi di (chiamata all'eredità di e PE Per_1
deceduta prima di accettare detta eredità).
Tanto premesso, va ricordato che la fattispecie dell'accettazione tacita, che per propria natura è sempre e necessariamente accettazione pura e semplice, è disciplinata dall'art. 476 c.c. ai sensi del quale
è erede il chiamato che compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare, e che non avrebbe il diritto di compiere se non in qualità di erede.
L'onere di provare l''accettazione tacita grava su chi sostiene che si sia verificata.
Non qualunque atto compiuto dal chiamato comporta l'acquisto dell'eredità, ma sono necessari due presupposti, e cioè che il chiamato effettui un atto che: 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che 2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
In relazione alla volontà di accettare, la giurisprudenza afferma che non occorre accertare se la volontà di accettare sussista effettivamente in realtà, perché la legge richiede solo che essa possa presupporsi necessariamente, ovvero basta valutare se quell'atto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, la volontà di accettare (C. 16507/2006; C. 13738/2005; C. 8123/1987).
pagina 6 di 10 Per quanto riguarda il secondo presupposto, la giurisprudenza concorda nel sostenere il cumulo e non l'alternatività dei due presupposti.
In altri termini, dunque, affinché si configuri accettazione tacita dell'eredità è necessario che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.
La giurisprudenza si è sovente pronunciata sulla sussistenza o meno di una accettazione tacita mettendo in evidenza l'importanza che assume la valutazione della volontà del chiamato che pone in essere un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare o concludente e significativo della volontà di accettare.
Il codice civile prevede poi alcune ipotesi specifiche di accettazione tacita, menzione da ritenersi non tassativa, quali, ad esempio, la donazione, vendita e cessione dei diritti di successione (art. 477) e la rinunzia dietro corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati (art. 478); tuttavia tali ipotesi non esauriscono il novero degli atti importanti accettazione tacita, dal momento che ogni atto avente le caratteristiche sopra indicate comporta, per il chiamato che lo compie, accettazione dell'eredità.
Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure l'esperire l'azione di riduzione, l'azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota;
b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto;
c) l'azione di divisione ereditaria posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede;
d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità; f) ed infine, secondo la dottrina più attenta, anche, la voltura catastale determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità, nella considerazione che, solo chi intenda accettare l'eredità, assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a se stesso.
Ora, nel caso in esame, le attrici hanno dedotto di aver accettato l'eredità della propria zia con comportamento concludente, ed in particolare avendo con missiva del 18 maggio 2010 (e successive) chiesto a coniuge di , di procedere alla divisione ereditaria di quest'ultima. CP_2 Per_1
Come detto, secondo la giurisprudenza di legittimità, tra gli atti che importano accettazione tacita, rientra anche la richiesta di divisione della comunione ereditaria assumendo all'uopo rilevanza anche eventuale corrispondenza stragiudiziale.
pagina 7 di 10 La Suprema Corte ha sul punto, recentemente affermato che “L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede;
il che ben può concretizzarsi nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa, che non necessita di un'accettazione degli altri coeredi, dovendosi considerare che quest'ultima è rivolta all'eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, da un intervento adesivo degli altri coeredi.” (cfr. Cass. Civ. n. 19833 del 23/07/2019).
Ebbene, dall'esame della documentazione sopra citata, emerge l'intervenuta accettazione tacita da parte delle attrici ai sensi della giurisprudenza sopra indicata e alla luce del tenore delle missive agli atti.
Infatti, dalla lettura del contenuto della missiva datata 18 maggio 2010 inviata dal legale delle attrici al marito della de cuius, emerge la chiara volontà delle attrici di agire quali eredi essendo CP_2
in detta missiva esplicitamente affermato di aver diritto ad una quota del patrimonio ereditario di
[...]
ed avendo manifestamente espresso la volontà di procedere allo scioglimento della Per_1 comunione ereditaria (cfr. doc. 5 atto di citazione in cui è dato testualmente leggere: “Gent.mo Sig.
Fara le signore e mi hanno conferito incarico di procedere Parte_1 Parte_2
a tutte le più opportune azioni volte ad ottenere la propria quota ereditaria relativa alle successioni in oggetto. Come da Lei risaputo, le mie clienti sono le legittime eredi della sig.ra PE
, nata a [...] il [...], ivi deceduta il 01/01/2009. La suddetta de cuius a sua volta
[...]
aveva ereditato per successione legittima della sorella , la quota ereditaria di 1/24 sul PE
patrimonio indicato nella dichiarazione di successione del 10/12/2008, numero 06 volume 162, costituito da beni immobili, crediti e titoli azionari ed obbligazionari. E' intenzione delle mie assistite procedere allo scioglimento della comunione ereditaria per venire in possesso di quanto pervenutogli, nella speranza che a ciò si possa giungere evitando le vie giudiziarie. In tal senso rimango in attesa di
Suo gentile cenno di riscontro entro dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali sarò costretto a dare ulteriore corso al mandato ricevuto”).
Il tenore letterale di detta missiva appare, dunque, inequivocabile con conseguente affermazione da parte delle attrici della loro qualità di eredi, poiché solo l'erede è titolato a chiedere la divisione del compendio ereditario con gli altri coeredi.
Anche nella risposta di a mezzo del proprio difensore, non è messa in discussione tale CP_2
qualità, tanto che lo stesso si rende disponile ad intraprendere trattative bonarie e chiede la formulazione di una proposta da parte delle attrici, il che non avrebbe avuto ragione di essere se le attrici non fossero state ritenute eredi (si legge testualmente nella missiva del 9 giugno 2010, doc. 6
pagina 8 di 10 atto di citazione: “Il Sig. mi ha dato incarico di riscontrare la Sua 18.5.2010 di pari CP_2
oggetto, e con l'occasione debbo precisare che la quota di eredità lasciata dalla , da PE
devolversi a beneficio dei fratelli e sorelle é pari ad un sesto dell'immobile sito in Cagliari viale Poetto
n° 242, posto che il , di per sé, é proprietario della metà (3 sesti) del detto immobile, cui deve CP_2
aggiungersi una ulteriore quota di due sesti in quanto coniuge concorrente con soli fratelli e sorelle;
non so se la quota di spettanza delle Sue assistite sia o meno pari a un ventiquattresimo, data
l'innumerevole schiera degli eredi, seppur da raggrupparsi per stirpi. Il é disponibile a qualsiasi CP_2
trattativa di accordo bonario ed in tal senso gradirebbe una eventuale proposta da parte delle Sig.re le quali, tuttavia, se dovessero preferire l'accesso alle vie giudiziarie, il non ha Parte_1 CP_2
assolutamente possibilità alcuna di contrastare una tale scelta, lasciando libere le Sue assistite di dare ulteriore corso al mandato che Ella dice già in Sue mani”).
Con successiva missiva del 27 settembre 2010 le attrici hanno rappresentato di “essere disponibili ad un accordo bonario che veda il Sig. versare la somma totale di Euro 70.000,00 per la cessione CP_2 della loro quota di proprietà dell'immobile e per la liquidazione delle partite attive” (cfr. doc. 7 atto di citazione).
Ebbene, le iniziative assunte dalle attrici contengono una manifestazione implicita ma non equivoca della volontà di accettare l'eredità, avendo manifestato la volontà di procedere alla divisione dell'asse ereditario relitto ed avendo intrapreso una interlocuzione sulle modalità di divisione dell'asse ereditario.
La circostanza che le missive con cui si chiedeva procedersi alla divisione ereditaria siano state inviate dal difensore delle attrici non ne inficia l'efficacia. Con la prima delle citate missive (del 18.5.2010), infatti, il difensore faceva espresso riferimento al mandato ricevuto dalle attrici e dichiarava di agire per loro conto e, all'esito delle contestazioni in giudizio, è stata depositata la procura datata 17 maggio
2010 (cfr. doc. 19 memoria 183 n. 2 c.p.c) mai contestata. In ogni caso la giurisprudenza ha pacificamente ammesso che l'accettazione tacita possa avvenire anche mediante l'attività indiretta o procuratoria o di gestione di terzi incaricati di compiere atti correlati alla volontà accettare l'eredità
(Cass. 23737/2020; Cass. 8980/2017; Cass. 11813/1992).
Peraltro, più recentemente, la giurisprudenza ha espressamente desunto l'esistenza di atti di accettazione tacita dell'eredità proprio dalla corrispondenza intercorsa tra legali ai fini della divisione
(cfr. Cass. 10655/2022; Cass. 19833/2019 già richiamata).
In definitiva, posto che il diritto dei coeredi di chiedere in ogni tempo la divisione postula l'assunzione della qualità di erede, può affermarsi che sia intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte delle attrici entro il termine di prescrizione di cui all'art. 480 cod. civ.
pagina 9 di 10 L'eccezione di prescrizione deve pertanto essere respinta. Di seguito, avendo tutte le parti, inclusa la parte convenuta, formulato domanda di divisione, il giudizio dovrà proseguire per l'individuazione dei beni caduti in successione (in merito ai quali vi è contestazione), avuto riguardo alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, ed alla successiva predisposizione di un progetto di divisione, secondo le quote a ciascuno spettanti.
La liquidazione delle spese viene rinviata al definitivo, anche nell'ottica di un'auspicabile definizione transattiva della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di prescrizione del diritto di SA e di accettare Parte_2
l'eredità di (C.F. ), deceduta in data 11 giugno 2007, ai sensi PE C.F._5 dell'art. 479 cod. civ. e quali eredi della DR (C.F. PE
; C.F._4
2) rimette la causa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;
3) spese al definitivo
Cagliari, 14 giugno 2025
Il Giudice
dott. SA Murru
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SA Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8689/2022 promossa da:
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SA Murru, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8689/2022 promossa da:
(C. F. ), (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. Emanuele Foddis C.F._2
ATTRICI contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Federic Controparte_1 C.F._3
Chillotti e Gabriella Curreli
CONVENUTO
Causa in tema di: divisione ereditaria trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle attrici: (all'udienza di precisazione delle conclusioni):si insiste perché l'Ill.mo
Tribunale voglia emettere sentenza non definitiva, con la quale venga accertata/dichiarata in capo alle attrici la qualità di eredi della sig.ra , disponendo la prosecuzione della causa. PE
Nell'atto di citazione: 1) Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni in espositiva e disporre la divisione degli stessi in rispetto delle rispettive quote ereditarie, secondo le modalità emergenti in corso di causa, anche a seguito di apposita C.T.U. 2) Disporre il rendiconto dei frutti
pagina 1 di 10 percepiti e percipiendi da parte del convenuto e la divisione degli stessi, pro quota, con le attrici. 3)
Porre le spese della divisione a carico della massa ovvero a carico del condividente che si dovesse opporre. 4) Con vittoria di competenze e spese del procedimento, con aumento ex art. 4 del D.M. n.
55/2014 per la redazione di atti navigabili, oltre accessori di legge.
Nell'interesse del convenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza:
In via principale: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto delle attrici di accettare
l'eredita di e, per l'effetto, rigettare, poiché infondate, le avverse domande di PE divisione e rendiconto proposte dalle attrici con l'atto notificato il 27.12.2022;
In via subordinata riconvenzionale salvo gravame nella denegata ipotesi in cui le attrici venissero riconosciute eredi della RA : - accertare giudizialmente l'autenticità delle PE
sottoscrizioni apposte dai signori e sulla scrittura privata di data PE CP_2
18.09.1989 con la quale la RA ha venduto al signor il 50% della proprietà Per_1 CP_2 dell'immobile in Cagliari viale Poetto n. 242 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che è caduto in successione solo il 50% della proprietà dell'immobile in Cagliari viale Poetto n. 224 e disporre la divisione del compendio ereditario delle rispettive quote di 1/3 ( e 2/3 ( ), ovvero in Parte_1 CP_1 rapporto all'immobile di cui si controverte 1/12 , 1/12 e Parte_1 Parte_2
10/12 . Controparte_1
- nella denegata ipotesi in cui le attrici venissero riconosciute eredi della RA , PE
disporre la divisione del compendio ereditario in rispetto delle rispettive quote, previo accertamento che il signor , erede del signor e creditore nei confronti della Controparte_1 CP_2
massa ereditaria della quota di spese sostenute dal signor per il funerale della RA CP_2 [...]
, pari ad € 6.500,00; della quota delle imposte di successione della RA Per_1 [...]
pari ad € 4.080,45; della quota di spese di manutenzione straordinaria e migliorie Per_1 dell'immobile pari ad € 39.652,37 (21.644,56 + 14.507,81+ 3.500,00) o di quell'altra somma accerta in corso di causa, nonché della metà dell'importo di 250.000.000 di lire (pari ad € 129.114,20), ovvero di € 64.557,10, per le causali di cui all'espositiva.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre rimborso forfettario ed accessori di legge (IVA e CPA).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato SA e hanno convenuto in Parte_2
giudizio esponendo: Controparte_1
pagina 2 di 10 - di essere eredi legittime della DR (C.F. PE
, nata a [...] il [...] e deceduta in Cagliari il 01/01/2009; C.F._4
- che nel patrimonio relitto dalla loro de cuius era compreso il diritto di accettare l'eredità di
(C.F. ), nata a [...] il [...], deceduta l'11/06/2007 PE C.F._5
in stato di coniugio e senza figli, sorella germana della loro DR , ai sensi e PE per gli effetti del disposto di cui all'art 582 cod. civ.;
- che all'eredità di erano stati chiamati, per successione ex lege, il marito PE [...]
(quota di 2/3), nonché, direttamente o per rappresentazione, i di lei fratelli e sorelle germani;
CP_2
- che il patrimonio ereditario in questione è formato da: a) 100/100 della proprietà dell'immobile di pregio sito in Cagliari, viale Poetto n. 242 (ex 104) (con ingresso anche alla via Stromboli n. 2),
Foglio 31, Particella 1598, Subalterni 1 e 2 graffati;
nonché dai seguenti beni mobili: b) 50/100 c/c n.
690831810/07 , c) 100/100 c/c n. 879037701/68 , d) 100/100 nn. 262 Controparte_3 Controparte_3
azioni Enel, e) 100/100 nn. 275 Eni, f) 50/100 obbligazioni Dexia sul deposito in custodia n.
300058511,35 , valore al momento del decesso Euro 46.812,76; Controparte_3
- che tra i chiamati all'eredità di , gli unici ad averla accettata entro i termini di decadenza Per_1
previsti dalla legge sono stati il marito e le due attrici, le quali, fin dal 18/05/2010, CP_2
avevano formalizzato al coerede nel possesso dei beni relitti, la richiesta di CP_2
scioglimento della comunione ereditaria, senza ottenere positivo riscontro;
ad esse, pertanto, va devoluta per intero la quota pertoccante ai collaterali di , pari ad 1/3; Per_1
- che in data 15/01/2022 è altresì deceduto nato a [...] il [...], CP_2
lasciando quale proprio unico erede testamentario il nipote , nato a [...] il Controparte_1
28/09/1966;
- che quest'ultimo, erede universale, ha accettato tacitamente l'eredità, entrando nel possesso esclusivo dei beni immobili ereditari, fissandoci la propria residenza anagrafica e ricavandoci un Bed &
Breakfast denominato "Villino Vanzetti 1930" che attualmente utilizza in via esclusiva trattenendo per sé ogni frutto;
- che inutili si sono rivelate le richieste di scioglimento della comunione ereditaria formalizzate anche nei confronti del , il quale ha eccepito, contrariamente al vero, la decadenza delle attrici CP_1
dal diritto di accettare l'eredità della zia;
Per_1
- che senza esito si è rivelato anche il tentativo di giungere ad un componimento in sede di media-conciliazione obbligatoria;
- che avendo tacitamente accettato l'eredità nei termini di legge, le stesse sono pienamente legittimate a richiedere lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti della stessa, in pagina 3 di 10 contradditorio con , unico erede, per la quota di 2/3, di originario Controparte_1 CP_2
coerede.
Tanto esposto, le attrici hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria di
[...]
e disporre la divisione dei beni nel rispetto delle rispettive quote ereditarie. Per_1
*
si è costituito in giudizio e pur non contestando di essere erede testamentario di Controparte_1
ha contestato in toto le avverse pretese. CP_2
Nello specifico il convenuto ha dedotto:
- doversi contestare che la RA fosse erede della sorella, RA PE
e, di conseguenza, che lo siano anche le figlie, odierne attrici, SA e PE [...]
Parte_2
- che era semplice chiamata all'eredità della sorella , e PE Per_1
successivamente le figlie SA e anch'esse semplici chiamate all'eredità, non Parte_2
hanno mai provveduto ad accettare, nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, l'eredità della RA né espressamente né tacitamente, non essendo a ciò sufficiente l'invio di PE
una generica lettera di intenti (per giunta proveniente da un legale senza sottoscrizione delle parti e senza che ad essa fosse allegata procura) volta a comunicare l'ipotetica intenzione, mai successivamente concretizzata, di procedere giudizialmente allo scioglimento della comunione ereditaria;
- che inoltre le attrici, oltre a non aver coltivato alcuna domanda di divisione nel termine di dieci anni, non hanno compiuto alcun atto idoneo a comportare accettazione tacita dell'eredità e, in particolare. non hanno provveduto a riscuotere la loro quota di denari presenti nei conti correnti, né al pagamento delle quota delle imposte;
- di eccepire la prescrizione del diritto ad accettare l'eredità, non potendo per l'effetto le attrici essere considerate eredi legittime della RA . PE
In via subordinata, per l'ipotesi in cui le attrici dovessero essere considerate eredi, ha dedotto che in forza di scrittura privata stipulata in data 18.09.1989 ebbe a trasferire a PE CP_2 la quota del 50% dell'immobile sito in Cagliari Viale Poetto n. 242, ragion per cui solamente la restante quota del 50% potrebbe ritenersi caduta in successione. Ha quindi proposto domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni contenute nella scrittura privata del 18.09.1989, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi.
*
pagina 4 di 10 La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta a decisione sulla eccezione di prescrizione del diritto delle attrici, quali eredi di di accettare l'eredità di PE PE
, trattandosi di accertamento preliminare di merito rispetto al giudizio di divisione.
[...]
L'eccezione di prescrizione è infondata per le ragioni di cui si dirà.
L'art. 480 cod. civ. stabilisce che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni e che tale termine decorre dal giorno dell'apertura della successione.
Nel caso di specie le attrici hanno agito in qualità di eredi della DR , PE
deceduta il 01/01/2009, precisando che nel patrimonio relitto dalla DR era ricompreso il diritto di accettare l'eredità di - deceduta l'11/06/2007 in stato di coniugio e senza figli, sorella PE
germana di - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 479 cod. civ. PE
(quanto alla trasmissione del diritto di accettazione laddove il chiamato sia deceduto senza aver accettato) e 582 cod. civ. (quanto al concorso del coniuge con i fratelli del de cuius deceduto senza figli).
Hanno altresì allegato di avere accettato tacitamente l'eredità della sorella della DR (
[...]
) per avere fin dal 2010 inoltrato a più riprese richiesta di divisione dell'asse ereditario di Per_1
al coniuge di quest'ultima, (come da documentazione agli atti). PE CP_2
Tanto premesso occorre chiarire che non è in contestazione che le attrici siano eredi legittime dalla DR , né che quest'ultima fosse chiamata all'eredità della sorella EL PE premorta e neppure che al momento della morte di quest'ultima avesse ancora il diritto PE di accettare l'eredità della sorella.
Si contesta di contro che le attrici abbiano nel termine di dieci anni dall'apertura della successione della zia , provveduto a porre in essere atti comportanti accettazione tacita di tale eredità. Per_1
Come è noto, la qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio.
La norma che trova applicazione nel caso che ci occupa è l'art 479 c.c. (“trasmissione del diritto di accettazione”), che dispone che se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
Ciò detto, l'acquisto da parte del trasmissario della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredità alla quale il secondo era chiamato (Cass. n. 7075/1999).
In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di pagina 5 di 10 accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente
(così Cass. n. 735/1961).
Purtuttavia l'accettazione dell'eredità del primo de cuius da parte del trasmissario comporta esercizio di un diritto ricompreso nella seconda eredità e quindi l'accettazione tacita della seconda, mentre l'accettazione dell'eredità del trasmittente lascia libero l'agente di accettare o meno l'eredità del primo de cuius (Cass. VI-II, Ord. 2 agosto 2017, n. 19303).
Nel caso di specie, come si è detto, la facoltà di accettazione dell'eredità spetta anche agli eredi del chiamato all'eredità il quale sia deceduto prima di averla accettata, in quanto, secondo l'art. 479 c.c., la delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede, con la conseguenza che quest'ultimo oltre ad accettare l'eredità così come poteva accettarla il suo autore, può compiere, rispetto all'eredità, il cui diritto di accettare gli viene trasmesso, tutti gli atti spettanti al chiamato che prima della sua morte non abbia accettato l'eredità ( Cass. n. 7075/1999; Cass. II, 23 febbraio 1985, n. 1628).
Gli eredi subentrano, infatti, nell'identica posizione giuridica del loro dante causa: se quest'ultimo è chiamato all'eredità, gli eredi del chiamato subentrano nel diritto di accettarla sorto in suo favore.
Il trasmissario è chiamato per diritto derivato dal trasmittente, tanto che se il chiamato muore dopo l'apertura della successione, si ha trasmissione, se, invece, muore prima, si ha rappresentazione.
Nel caso che ci occupa deve, dunque, accertarsi se le attrici abbiano accettato tacitamente (posto che è pacifico che non vi sia stata accettazione espressa) l'eredità di , essendo subentrate nel PE diritto di accettare tale eredità quali eredi di (chiamata all'eredità di e PE Per_1
deceduta prima di accettare detta eredità).
Tanto premesso, va ricordato che la fattispecie dell'accettazione tacita, che per propria natura è sempre e necessariamente accettazione pura e semplice, è disciplinata dall'art. 476 c.c. ai sensi del quale
è erede il chiamato che compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare, e che non avrebbe il diritto di compiere se non in qualità di erede.
L'onere di provare l''accettazione tacita grava su chi sostiene che si sia verificata.
Non qualunque atto compiuto dal chiamato comporta l'acquisto dell'eredità, ma sono necessari due presupposti, e cioè che il chiamato effettui un atto che: 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che 2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
In relazione alla volontà di accettare, la giurisprudenza afferma che non occorre accertare se la volontà di accettare sussista effettivamente in realtà, perché la legge richiede solo che essa possa presupporsi necessariamente, ovvero basta valutare se quell'atto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, la volontà di accettare (C. 16507/2006; C. 13738/2005; C. 8123/1987).
pagina 6 di 10 Per quanto riguarda il secondo presupposto, la giurisprudenza concorda nel sostenere il cumulo e non l'alternatività dei due presupposti.
In altri termini, dunque, affinché si configuri accettazione tacita dell'eredità è necessario che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.
La giurisprudenza si è sovente pronunciata sulla sussistenza o meno di una accettazione tacita mettendo in evidenza l'importanza che assume la valutazione della volontà del chiamato che pone in essere un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare o concludente e significativo della volontà di accettare.
Il codice civile prevede poi alcune ipotesi specifiche di accettazione tacita, menzione da ritenersi non tassativa, quali, ad esempio, la donazione, vendita e cessione dei diritti di successione (art. 477) e la rinunzia dietro corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati (art. 478); tuttavia tali ipotesi non esauriscono il novero degli atti importanti accettazione tacita, dal momento che ogni atto avente le caratteristiche sopra indicate comporta, per il chiamato che lo compie, accettazione dell'eredità.
Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure l'esperire l'azione di riduzione, l'azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota;
b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto;
c) l'azione di divisione ereditaria posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede;
d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità; f) ed infine, secondo la dottrina più attenta, anche, la voltura catastale determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità, nella considerazione che, solo chi intenda accettare l'eredità, assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a se stesso.
Ora, nel caso in esame, le attrici hanno dedotto di aver accettato l'eredità della propria zia con comportamento concludente, ed in particolare avendo con missiva del 18 maggio 2010 (e successive) chiesto a coniuge di , di procedere alla divisione ereditaria di quest'ultima. CP_2 Per_1
Come detto, secondo la giurisprudenza di legittimità, tra gli atti che importano accettazione tacita, rientra anche la richiesta di divisione della comunione ereditaria assumendo all'uopo rilevanza anche eventuale corrispondenza stragiudiziale.
pagina 7 di 10 La Suprema Corte ha sul punto, recentemente affermato che “L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede;
il che ben può concretizzarsi nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa, che non necessita di un'accettazione degli altri coeredi, dovendosi considerare che quest'ultima è rivolta all'eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, da un intervento adesivo degli altri coeredi.” (cfr. Cass. Civ. n. 19833 del 23/07/2019).
Ebbene, dall'esame della documentazione sopra citata, emerge l'intervenuta accettazione tacita da parte delle attrici ai sensi della giurisprudenza sopra indicata e alla luce del tenore delle missive agli atti.
Infatti, dalla lettura del contenuto della missiva datata 18 maggio 2010 inviata dal legale delle attrici al marito della de cuius, emerge la chiara volontà delle attrici di agire quali eredi essendo CP_2
in detta missiva esplicitamente affermato di aver diritto ad una quota del patrimonio ereditario di
[...]
ed avendo manifestamente espresso la volontà di procedere allo scioglimento della Per_1 comunione ereditaria (cfr. doc. 5 atto di citazione in cui è dato testualmente leggere: “Gent.mo Sig.
Fara le signore e mi hanno conferito incarico di procedere Parte_1 Parte_2
a tutte le più opportune azioni volte ad ottenere la propria quota ereditaria relativa alle successioni in oggetto. Come da Lei risaputo, le mie clienti sono le legittime eredi della sig.ra PE
, nata a [...] il [...], ivi deceduta il 01/01/2009. La suddetta de cuius a sua volta
[...]
aveva ereditato per successione legittima della sorella , la quota ereditaria di 1/24 sul PE
patrimonio indicato nella dichiarazione di successione del 10/12/2008, numero 06 volume 162, costituito da beni immobili, crediti e titoli azionari ed obbligazionari. E' intenzione delle mie assistite procedere allo scioglimento della comunione ereditaria per venire in possesso di quanto pervenutogli, nella speranza che a ciò si possa giungere evitando le vie giudiziarie. In tal senso rimango in attesa di
Suo gentile cenno di riscontro entro dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali sarò costretto a dare ulteriore corso al mandato ricevuto”).
Il tenore letterale di detta missiva appare, dunque, inequivocabile con conseguente affermazione da parte delle attrici della loro qualità di eredi, poiché solo l'erede è titolato a chiedere la divisione del compendio ereditario con gli altri coeredi.
Anche nella risposta di a mezzo del proprio difensore, non è messa in discussione tale CP_2
qualità, tanto che lo stesso si rende disponile ad intraprendere trattative bonarie e chiede la formulazione di una proposta da parte delle attrici, il che non avrebbe avuto ragione di essere se le attrici non fossero state ritenute eredi (si legge testualmente nella missiva del 9 giugno 2010, doc. 6
pagina 8 di 10 atto di citazione: “Il Sig. mi ha dato incarico di riscontrare la Sua 18.5.2010 di pari CP_2
oggetto, e con l'occasione debbo precisare che la quota di eredità lasciata dalla , da PE
devolversi a beneficio dei fratelli e sorelle é pari ad un sesto dell'immobile sito in Cagliari viale Poetto
n° 242, posto che il , di per sé, é proprietario della metà (3 sesti) del detto immobile, cui deve CP_2
aggiungersi una ulteriore quota di due sesti in quanto coniuge concorrente con soli fratelli e sorelle;
non so se la quota di spettanza delle Sue assistite sia o meno pari a un ventiquattresimo, data
l'innumerevole schiera degli eredi, seppur da raggrupparsi per stirpi. Il é disponibile a qualsiasi CP_2
trattativa di accordo bonario ed in tal senso gradirebbe una eventuale proposta da parte delle Sig.re le quali, tuttavia, se dovessero preferire l'accesso alle vie giudiziarie, il non ha Parte_1 CP_2
assolutamente possibilità alcuna di contrastare una tale scelta, lasciando libere le Sue assistite di dare ulteriore corso al mandato che Ella dice già in Sue mani”).
Con successiva missiva del 27 settembre 2010 le attrici hanno rappresentato di “essere disponibili ad un accordo bonario che veda il Sig. versare la somma totale di Euro 70.000,00 per la cessione CP_2 della loro quota di proprietà dell'immobile e per la liquidazione delle partite attive” (cfr. doc. 7 atto di citazione).
Ebbene, le iniziative assunte dalle attrici contengono una manifestazione implicita ma non equivoca della volontà di accettare l'eredità, avendo manifestato la volontà di procedere alla divisione dell'asse ereditario relitto ed avendo intrapreso una interlocuzione sulle modalità di divisione dell'asse ereditario.
La circostanza che le missive con cui si chiedeva procedersi alla divisione ereditaria siano state inviate dal difensore delle attrici non ne inficia l'efficacia. Con la prima delle citate missive (del 18.5.2010), infatti, il difensore faceva espresso riferimento al mandato ricevuto dalle attrici e dichiarava di agire per loro conto e, all'esito delle contestazioni in giudizio, è stata depositata la procura datata 17 maggio
2010 (cfr. doc. 19 memoria 183 n. 2 c.p.c) mai contestata. In ogni caso la giurisprudenza ha pacificamente ammesso che l'accettazione tacita possa avvenire anche mediante l'attività indiretta o procuratoria o di gestione di terzi incaricati di compiere atti correlati alla volontà accettare l'eredità
(Cass. 23737/2020; Cass. 8980/2017; Cass. 11813/1992).
Peraltro, più recentemente, la giurisprudenza ha espressamente desunto l'esistenza di atti di accettazione tacita dell'eredità proprio dalla corrispondenza intercorsa tra legali ai fini della divisione
(cfr. Cass. 10655/2022; Cass. 19833/2019 già richiamata).
In definitiva, posto che il diritto dei coeredi di chiedere in ogni tempo la divisione postula l'assunzione della qualità di erede, può affermarsi che sia intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte delle attrici entro il termine di prescrizione di cui all'art. 480 cod. civ.
pagina 9 di 10 L'eccezione di prescrizione deve pertanto essere respinta. Di seguito, avendo tutte le parti, inclusa la parte convenuta, formulato domanda di divisione, il giudizio dovrà proseguire per l'individuazione dei beni caduti in successione (in merito ai quali vi è contestazione), avuto riguardo alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, ed alla successiva predisposizione di un progetto di divisione, secondo le quote a ciascuno spettanti.
La liquidazione delle spese viene rinviata al definitivo, anche nell'ottica di un'auspicabile definizione transattiva della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di prescrizione del diritto di SA e di accettare Parte_2
l'eredità di (C.F. ), deceduta in data 11 giugno 2007, ai sensi PE C.F._5 dell'art. 479 cod. civ. e quali eredi della DR (C.F. PE
; C.F._4
2) rimette la causa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;
3) spese al definitivo
Cagliari, 14 giugno 2025
Il Giudice
dott. SA Murru
pagina 10 di 10