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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/08/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 471 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 9/05/2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e vertente
TRA
( , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Molfetta, alla via Baccarini n. 24, presso lo studio degli avv.ti Nicola
Fabrizio Solimini e Francesca Minervini che la rappresentano e difendono come da procura prodotta con l'atto di citazione in primo grado;
APPELLANTE
E
( , elettivamente domiciliata in Bisceglie, alla via Controparte_1 P.IVA_2
Piero Gobetti n. 107, presso lo studio dell'avv. Francesco Silvestri che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
APPELLATO oggetto: pagamento somme;
appello avverso la sentenza n. 162/2023, pronunciata dal
Tribunale di Trani il 30/01/2023, pubblicata in pari data.
Conclusioni
All'udienza del 9/05/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n. 162/2023 del 30/01/2023, pubblicata in pari data, il Tribunale di Trani ha rigettato l'opposizione proposta da (di seguito, per Parte_1
Part brevità, solo avverso il decreto ingiuntivo n. 1582/2020 con cui il medesimo ufficio giudiziario le aveva ingiunto di pagare in favore della la Controparte_1 somma di € 20.000,00, oltre accessori, a titolo di restituzione del doppio di una caparra confirmatoria versata in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita.
Avverso tale decisione ha proposto appello la MG.
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato il fatto che il primo giudice ha erroneamente ravvisato l'inadempimento della società promittente venditrice, addebitandole la mancata stipulazione del contratto di compravendita di un bene immobile con la CP_1
In particolare, ha posto in rilievo il fatto che la controparte, lungi dal diffidarla ad adempiere, si era limitata a comunicargli la richiesta di produrre documentazione spesso genericamente indicata, che l'istante avrebbe potuto offrile in occasione della stipulazione del contratto, omettendo poi di dichiarare la scelta del notaio rogante e data Part ed ora della stipulazione, pur richiesta dalla
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
L'appellata aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata in occasione della stipula del contratto preliminare sottoscritto il 5 settembre 2019 con cui la società ingiunta ed odierna appellante aveva promesso di vendere alla un appezzamento di terreno in Molfetta, costituente CP_1 il lotto n. 5 della maglia G dell'ASI di Bari, inserita nell'agglomerato industriale di
Molfetta, unitamente ad un opificio industriale, al rustico, solo parzialmente edificato in alcune delle sue strutture.
Le parti avevano convenuto per la compravendita il corrispettivo di € 123.000,00, prevedendo il versamento di un acconto di € 10.000,00, a titolo di caparra confirmatoria.
Dunque, la allegando l'inadempimento della promittente alienante, ha CP_1 chiesto con il ricorso monitorio la restituzione della caparra ed il versamento del doppio, alla luce del fatto che il definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il 30 dicembre Part 2019 e che tanto non è avvenuto a causa dell'inadempimento della
L'appellante aveva opposto il decreto ingiuntivo e l'opposizione, come premesso, è stata disattesa sull'assunto che è intervenuta la risoluzione del contratto preliminare a seguito dello spirare del termine assegnato all'opponente per adempiere, in presenza
2 dell'inadempimento dell'opponente giudicato connotato di maggior gravità all'esito della comparazione delle condotte delle parti.
L'appellante ha dedotto che immobile compromesso in vendita era un rustico e la CP_1 tanto sapeva, visto che, nella sostanza, si era impegnata a terminare la costruzione.
[...]
In vista della conclusione del contratto, risulta agli atti che la MG, con nota del
3/12/2019, aveva comunicato alla controparte l'autorizzazione alla vendita dell'immobile da parte dell'ASI, assunta con delibera n. 334/2019, e che la quietanza di pagamento delle spettanze professionali dell'ing. -necessaria ai sensi della l.r. Puglia n. 29/2019, Pt_2 sarebbe stata consegnata all'atto della stipula del contratto definitivo.
Con detta nota, inoltre, aveva dichiarato di essere “in attesa di essere notificato il nome del notaio, luogo e data” del rogito.
Il promissario acquirente, riscontrando la missiva il 17/12/2019, aveva indicato il nome del notaio nel dott. di Corato, sollecitando la produzione del certificato di Per_1 destinazione urbanistica oltre che di altri documenti tra cui le “autorizzazioni amministrative Comune di Molfetta…autorizzazioni amministrative deposito sismico…autorizzazioni ottenute da ogni eventuale Ente coinvolto;
quietanza liberatoria precedenti progettista, Direttore dei Lavori e Collaudatore” alcuni verbali di prelievo relativi alla costituzioni, certificazioni di origine e DOP per la certificazione delle strutture in legno, prova dei contributi urbanistico “e di qualunque altra natura eseguiti in favore del Comune di Molfetta e dell'ASI di Bari” e lo stato di consistenza delle opere.
Necessari, secondo l'appellata, alla ripresa dell'attività edilizia.
La MG, il 20/12/2019, evidenziato che il certificato di destinazione urbanistica è atto del notaio e che, comunque, avrebbe provveduto ad acquisirlo, ha precisato che tutta la documentazione richiesta sarebbe stata consegnata in unico esemplare all'atto della stipula e che, comunque, era consultabile presso lo studio dell'ing. dichiarando Pt_2 che avrebbe formulato una nuova istanza pressi il di Molfetta per chiedere il Pt_3 rilascio del nuovo PdC.
Il contratto definitivo non è stato stipulato, secondo l'appellata perché non è intervenuta la produzione documentale richiesta, oggetto della diffida, da cui è discesa la risoluzione del contratto, che ha comportato il diritto per la parte adempiente di ricevere il doppio della caparra.
Conclusione condivisa dal Tribunale, che ha affermato che “l'inadempimento in capo alla parte alienante per mancata stipula del definitivo nel termine indicato nel contratto
3 e nella successiva diffida deve ritenersi sicuramente prevalente rispetto alla richiesta di documentazione ulteriore”.
La scarna motivazione, che pare rinviare al semplice decorso del termine per la sottoscrizione del contratto definitivo, attribuito al promittente venditore, non dà Part compiutamente conto del fatto che la non ha mai ricevuto, dal promissario acquirente, la convocazione dal notaio, sollecitata al principio del dicembre 2019, nonostante la specificazione del fatto che i documenti richiesti (e necessari) sarebbero stati prodotto in occasione del rogito.
Così non tenendo conto del fatto che, in generale, il presupposto dell'obbligo che l'art. 1477, ultimo comma, cod. civ., pone a carico del venditore (e non del promittente venditore) di consegnare i documenti relativi all'uso della cosa venduta, è che tali documenti siano necessari all'uso della medesima e si trovino in possesso del venditore, il quale, in caso negativo, dovrà curarne la formazione al momento della conclusione del contratto, sicché, in caso di preventiva conclusione del contratto preliminare, è necessario che tali documenti siano acquisiti e consegnati al promissario acquirente all'atto della stipula del contratto definitivo di vendita (cfr. Cass. 2013/n. 25427).
Sicchè, prima di quel momento, ovvero della comparizione innanzi al notaio, non può parlarsi di adempimento suscettibile di incidere sul contratto preliminare, soprattutto ove Part si consideri che la aveva offerto rassicurazioni circa la consegna dei documenti necessari.
Non va sottovalutato il fatto che la richiesta inoltrata dalla si presentava pure CP_1 connotata da rilevante genericità (con riferimento, ad esempio, alle autorizzazioni degli enti coinvolti), incapace di far sorgere un onere a carico del destinatario. Oltre che il teste escusso in primo grado, a conoscenza diretta dei fatti di causa per avere operato Pt_2
Part quale tecnico incaricato dalla e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, ha riferito che aveva assicurato al legale rappresentante dell'appellata che, dopo la stipula del definitivo, gli avrebbe consegnato la relazione asseverativa e la quietanza dei compensi, con cui avrebbe ritirato il nuovo permesso di costruire.
Sicchè, alcun inadempimento da parte dell'appellante vi è stato, capace di giustificare la risoluzione del contratto. Neppure potendosi affermare, con sufficiente certezza, che i documenti in discussione non vi fossero o fossero inidonei al trasferimento del bene, pure perché alcuni di essi, quali l'autorizzazione dell'ASI, era già intervenuta sicché, ove
4 avesse cessato di avere efficacia, ben avrebbe potuto essere nuovamente concessa, in presenza dei relativi requisiti.
L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo ed assorbe il secondo motivo, articolato in via subordinata.
***
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo dello stesso, graveranno sull'appellata, secondo il principio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in ragione dei valori medi per le cause di valore compreso tra €
5.201 ed € 26.000, di cui al d.m. 14/2022. In relazione al giudizio di secondo grado non si terrà conto dell'onorario per la fase di trattazione, in ossequio alla richiesta del difensore dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 162/2023, pronunciata dal Tribunale di Trani il 30/01/2023,
[...] pubblicata in pari data, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1582/2020 emesso dal Tribunale di Trani in favore di Controparte_1
e revoca il detto decreto;
• Condanna la alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_1 in favore di che liquida, quanto al primo grado, in Parte_1
€ 145,15 per spese ed € 5.077,00 per compenso di avvocato e, quanto al presente grado di giudizio, in € 382,5 per spese ed € 3.966,00 per compenso di avvocato;
tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 20 giugno 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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