Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati, adottato a Vienna l'8 aprile 1979.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati, adottato a Vienna l'8 aprile 1979.