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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2023/2025 r.g.v.g., promosso da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI GU del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura CP_1 C.F._2
Di Francia del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni dei ricorrenti:
“ disporre l'affidamento condiviso della figlia minore in capo ad entrambi i Per_1
genitori, in modo che ciascuno possa mantenere un identico ruolo educativo nei confronti della figlia e prendere le decisioni di comune accordo con l'altro, sempre nel superiore ed esclusivo interesse della stessa, ovvero relativamente ad esempio alla residenza, all'istruzione, all'educazione, alla religione, ed alla salute, tenendo conto
1 dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
con collocamento prevalente della minore presso la madre e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione materna sita, ad oggi, in Vado (BO), alla Via Valdisetta 32;
per quanto riguarda il diritto di visita, il padre terrà con sé la figlia tenendo sempre in debito conto le esigenze dettate dall'età della minore;
ed in particolare, il padre/genitore non collocatario potrà vedere e tenere la figlia minore con sé a settimane alternate: nella settimana in cui è di spettanza il fine settimana con il padre questi terrà con sé la minore dalle ore 9.30 del sabato, allorché la preleverà (da scuola ove frequentata) ovvero presso l'abitazione materna, fino alle ore 18.30 della domenica, allorchè riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna (un pernottamento fine settimana alternato).
Nella settimana in cui non è di spettanza il fine settimana con il padre, questi terrà con se' la minore dal venerdì alle ore 15:30, allorché la preleverà da scuola ovvero presso l'abitazione materna, ove la riaccompagnerà il sabato alle ore 14:30 dopo pranzo (un pernotto infrasettimanale alternato);
Le parti concordano che, affinché la minore possa abituarsi gradualmente ai pernottamenti presso l'abitazione paterna, gli stessi avverranno per il primo mese
(febbraio 2025) solo il venerdì ( si impegna solo per questi due primi CP_1
pernottamenti del venerdì (7 e 21) ad eseguire test tossicologico delle urine a sue cure e spese) e non durante i fine settimana, nei quali, invece, il sabato, il padre preleverà la figlia presso l'abitazione materna alle ore 10:00 e la riaccompagnerà a casa della madre entro le 20:00 per riprenderla la domenica mattina alle ore 10:00, presso l'abitazione materna ove la riaccompagnerà entro le ore 18:30. Dal mese di marzo 2025, avrà regolare corso il calendario declinato al punto precedente. Le parti accettano una tolleranza degli orari di prelevamento e accompagnamento di circa 20 minuti tenuto conto della distanza tra l'abitazione materna e quella paterna, con l'impegno di comunicare nell'immediato il ritardo all'altro genitore;
Ciò posto, in considerazione dell'età di , il padre dovrà rendersi conto delle possibili difficoltà della figlia e Per_1
impegnarsi a comportarsi di conseguenza nel primario interesse e benessere della
2 stessa: egli dovrà garantire che incontri la madre nel momento in cui, Per_1
trovandosi con quest'ultimo, lo richieda;
Per quanto riguarda le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia 2 settimane, anche non consecutive, previo accordo dei genitori su periodo e luogo di vacanza. In ogni caso entrambi i genitori dovranno indicare il luogo di villeggiatura prescelto con congruo preavviso, e comunque entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno, ed i recapiti telefonici ai quali saranno eventualmente reperibili;
Inoltre, la minore trascorrerà, con i genitori, ad anni alterni, il pranzo della Vigilia (o la cena secondo le abitudini familiari) il pranzo di Natale e quello di Santo Stefano nonché la sera della Vigilia del 31 dicembre ed il giorno di Capodanno (a partire dall'anno 2025, salvo diversi accordi tra i genitori, la Vigilia del 24 dicembre lo trascorrerà con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre e il primo dell'anno con il padre, la festa dell'Epifania con la madre così via), nonché, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
il giorno del compleanno della minore sarà alternato tra i genitori;
il padre, inoltre, avrà una telefonata a giorni alterni e una videochiamata a giorni alterni su un numero dedicato a tale incombente - così come tutte le comunicazioni con la Sig.ra Parte_1
dovranno avvenire solo e soltanto su questa nuova linea telefonica - con la figlia tra le ore 20:00 e le 20:30 e la madre dopo i primi minuti lascerà il telefono così la figlia potrà interagire con il padre e tutto ciò accadrà anche sul telefono di terzi a cui sia affidata la minore (nonna materna, zie ecc.). Nei tempi di permanenza della minore presso il padre questi si impegna a favorire le comunicazioni tra la madre e la minore garantendo una telefonata con la bambina tra le 20:00 e le 20:30 fino al mese di maggio
25, dopodiché anche la madre effettuerà la videochiamata. I genitori si impegnano a comunicarsi eventuali impegni che impediscono tale videochiamata modificando l'orario ove possibile;
i genitori, così come richiesto della vigente normativa, depositano il piano genitoriale relativo alla minore (doc. n.6);
3 i genitori si impegnano reciprocamente a non pubblicare sui social media fotografie e video raffiguranti la minore fino al compimento dei 14 anni di età della stessa a partire dalla data in cui verrà sottoscritto il presente accordo;
per quanto riguarda il mantenimento della minore: il signor dovrà corrispondere alla GN , in via anticipata ed entro CP_1 Parte_1
il giorno 30 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, quale contributo al mantenimento della figlia minore un assegno mensile pari ad euro 250,00, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, alle coordinate già a sue mani;
per quanto attiene alle spese straordinarie dovute per la figlia minore, disporre che queste vengano suddivise, in ogni caso, nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori, Si intendono per spese straordinarie in via esemplificativa e non esaustiva, le spese scolastiche (retta scolastica, mensa scolastica, gite ecc) quelle mediche, spese dentistiche di tipo odontoiatrico e di ortodonzia correttiva, per le quali è necessario che le parti concordino preventivamente lo specialista ed i costi, previo consenso (ad eccezione di quelle indifferibili ed urgenti) e trasmissione della documentazione afferente le spese, che andranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 10 giorni dalla presentazione dei giustificativi. Per gli ulteriori consensi, nonché quindi per l'obbligo al versamento degli importi relativi a spese straordinarie, si rimanda al
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna del 09.08.2017 che le Parti accettano e di cui acquisiscono copia. Le parti intendono quali spese straordinarie anche la mensa scolastica;
le parti stabilisco che la GN , genitore collocatario della minore, in Parte_1
luogo delle detrazioni fiscali e degli assegni familiari al nucleo non più in vigore, benefici integralmente al 100% dell'Assegno unico universale concesso per i figli minori a carico;
le parti stabiliscono che i bonus asilo saranno suddivisi al 50%, la verserà al Parte_1
nel momento in cui l' verserà la somma dovuta i rimborsi che riceverà CP_1 CP_2
a titolo di contributo bonus asilo;
4 disporre che le parti, nel rispetto delle norme giuridiche esistenti e delle regole morali condivise, nonché nell'interesse e benessere delle figlie, si impegnino reciprocamente a rispettarsi senza inviare, scrivere offese, minacce all'altro e a non far nulla che possa essere di pregiudizio alla reputazione o alla serenità dell'altro; con ciò mantenendo entrambi un sereno dialogo al fine di risolvere pacificamente ogni questione, nell'interesse di entrambi ma ancor più dei figli minori;
le parti stabiliscono il divieto di espatrio dei minori con un genitore senza il preventivo consenso dell'altro e prestano, sin da ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia minore nel proprio passaporto;
le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, stabilendo così di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale pregresso e pendente, e di null'altro avere a che pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione di legge;
le parti stabiliscono che le spese di lite siano interamente compensate”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 13 febbraio 2025, e Parte_1 CP_1
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale, ormai conclusasi, dalla quale, in data 15 settembre 2022, era nata e chiedevano congiuntamente al Tribunale Per_1
adito di recepire gli accordi sulle modalità di affido della figlia minore e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della stessa, così come indicati nel ricorso.
Con decreto emesso il 20 febbraio 2025, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti e veniva disposta la sostituzione dell'udienza stessa, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, per il quale veniva assegnato termine perentorio fino alla data e all'ora dell'udienza fissata, onerando ciascuna parte del deposito di dichiarazione sottoscritta con rinuncia espressa a comparire all'udienza e conferma delle condizioni rassegnate nel ricorso e nelle note depositate.
5 Con provvedimento emesso il 15 aprile 2025, il Presidente relatore, rilevato che i ricorrenti, entro la data e l'ora dell'udienza, avevano depositato un documento incompleto, costituito da alcune pagine delle note scritte firmate solo da CP_1
fissava la nuova udienza del 27 maggio 2025, alle ore 9,15, disponendo la sostituzione dell'udienza stessa, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, per il quale assegnava termine perentorio fino alla data e all'ora dell'udienza fissata. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 26 giugno 2025, il Collegio, ritenuto che fosse necessario che i ricorrenti chiarissero le ragioni, di cui alla pattuizione concordata dagli stessi, per le quali il padre, in occasione dei primi pernottamenti della figlia minore di tenera età presso di sé, si fosse impegnato preventivamente a sottoporsi a test tossicologico delle urine, fissava per la comparizione delle parti davanti al Presidente relatore l'udienza del 16 luglio 2025, alle ore 11,00, al fine di consentire ai ricorrenti di fornire il richiesto chiarimento.
All'udienza del 16 luglio 2025, i difensori delle parti precisavano che la condizione relativa al test tossicologico del inserita nelle conclusioni CP_1
congiunte, si riferiva all'opportunità di prevedere un impegno a carico del ricorrente, al fine di fugare ogni qualsiasi dubbio sulla sua attuale condizione, essendo ormai da alcuni anni del tutto disintossicato dall'uso di sostanze stupefacenti e, al fine di meglio chiarire la situazione anche attraverso l'acquisizione di documentazione proveniente dal Sert, chiedevano un differimento dell'udienza, con sostituzione della stessa con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e con termine per produrre ulteriori documenti.
Depositati i documenti e forniti, con le note scritte, i chiarimenti richiesti in merito ai test delle urine e del capello condotti dal che avevano escluso CP_1
l'assunzione da parte dello stesso di sostanze stupefacenti, la causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, al quale questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per
6 l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (v. Cass., sez. I, sentenza 24 maggio 2005,
n. 10894; in tal senso anche Cass., sez. I, sentenza 21 gennaio 2005, n. 1345), e in forza del quale, analogamente, “nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del
P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni” (cfr. Cass., sez. I, sentenza 3 marzo
2000, n. 2381; ma ancora, tra le altre: Cass., sez. VI - 1, ordinanza 23 giugno 2020, n.
12254, Cass., sez. I, sentenza 26 marzo 2015, n. 6136, Cass., sez. VI – 1, ordinanza 2 ottobre 2013, n. 22567, Cass., sez. II, sentenza 28 settembre 2006, n. 21065).
Nel caso in esame il Pubblico Ministero non ha inteso esercitare concretamente il proprio potere di intervento, ma, considerata la rituale e tempestiva comunicazione degli atti per via telematica in data 14 febbraio 2025 e in data 24 febbraio 2025, il contradditorio deve ritenersi integrato.
Nel merito, rileva il Collegio che dalla documentazione prodotta dai ricorrenti a seguito del chiarimento richiesto con l'ordinanza del 26 giugno 2025 emerge, allo stato,
l'esclusione della dipendenza da sostanze stupefacenti del la dichiarazione CP_1
del SerDP di Zola Predosa del 29 marzo 2024 attesta un percorso diagnostico della durata di tre mesi presso il Servizio, consistente in esami tossicologici urinari eseguiti dal a cadenza regolare di due volte a settimana, che sono risultati negativi e CP_1
7 il test del capello eseguito dal ricorrente in data 23 settembre 2025 riporta un valore negativo inferiore al cut off stabilito per la cocaina.
Ciò posto, osserva il Tribunale, quanto alle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che le pattuizioni concordate dai ricorrenti e riportate in dispositivo non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di ordine imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore della coppia, alla quale è garantito un equilibrato apporto di entrambe le figure genitoriali. Il Collegio rileva, altresì, che l'inciso riguardante la condizione formulata dalle parti in relazione al diritto di visita del padre con riferimento al mese di febbraio 2025, deve ritenersi ormai superato.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in relazione alla regolamentazione delle spese processuali esimono il Collegio dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, omologa l'accordo raggiunto dai ricorrenti, dando atto che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. la figlia minore viene affidata congiuntamente “ad entrambi i genitori, in Per_1
modo che ciascuno possa mantenere un identico ruolo educativo nei confronti della figlia e prendere le decisioni di comune accordo con l'altro, sempre nel superiore ed esclusivo interesse della stessa, ovvero relativamente ad esempio alla residenza, all'istruzione, all'educazione, alla religione, ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
con collocamento prevalente della minore presso la madre e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione materna sita, ad oggi, in Vado (BO), alla Via Valdisetta 32”;
2. “il padre terrà con sé la figlia tenendo sempre in debito conto le esigenze dettate dall'età della minore;
ed in particolare, il padre/genitore non collocatario potrà vedere e tenere la figlia minore con sé a settimane alternate: nella settimana in cui è di
8 spettanza il fine settimana con il padre questi terrà con sé la minore dalle ore 9.30 del sabato, allorché la preleverà (da scuola ove frequentata) ovvero presso l'abitazione materna, fino alle ore 18.30 della domenica, allorchè riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna (un pernottamento fine settimana alternato).
Nella settimana in cui non è di spettanza il fine settimana con il padre, questi terrà con se' la minore dal venerdì alle ore 15:30, allorché la preleverà da scuola ovvero presso l'abitazione materna, ove la riaccompagnerà il sabato alle ore 14:30 dopo pranzo (un pernotto infrasettimanale alternato)”; le “parti accettano una tolleranza degli orari di prelevamento e accompagnamento di circa 20 minuti tenuto conto della distanza tra l'abitazione materna e quella paterna, con l'impegno di comunicare nell'immediato il ritardo all'altro genitore;
Ciò posto, in considerazione dell'età di , il padre Per_1
dovrà rendersi conto delle possibili difficoltà della figlia e impegnarsi a comportarsi di conseguenza nel primario interesse e benessere della stessa: egli dovrà garantire che incontri la madre nel momento in cui, trovandosi con quest'ultimo, lo richieda;
Per_1
Per quanto riguarda le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia 2 settimane, anche non consecutive, previo accordo dei genitori su periodo e luogo di vacanza. In ogni caso entrambi i genitori dovranno indicare il luogo di villeggiatura prescelto con congruo preavviso, e comunque entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno, ed i recapiti telefonici ai quali saranno eventualmente reperibili;
Inoltre, la minore trascorrerà, con i genitori, ad anni alterni, il pranzo della Vigilia (o la cena secondo le abitudini familiari) il pranzo di Natale e quello di Santo Stefano nonché la sera della Vigilia del 31 dicembre ed il giorno di Capodanno (a partire dall'anno 2025, salvo diversi accordi tra i genitori, la Vigilia del 24 dicembre lo trascorrerà con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre e il primo dell'anno con il padre, la festa dell'Epifania con la madre così via), nonché, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
il giorno del compleanno della minore sarà alternato tra i genitori;
il padre, inoltre, avrà una telefonata a giorni alterni e una videochiamata a giorni alterni su un numero dedicato a tale incombente - così come tutte le comunicazioni con la Sig.ra Parte_1
9 dovranno avvenire solo e soltanto su questa nuova linea telefonica - con la figlia tra le ore 20:00 e le 20:30 e la madre dopo i primi minuti lascerà il telefono così la figlia potrà interagire con il padre e tutto ciò accadrà anche sul telefono di terzi a cui sia affidata la minore (nonna materna, zie ecc.). Nei tempi di permanenza della minore presso il padre questi si impegna a favorire le comunicazioni tra la madre e la minore garantendo una telefonata con la bambina tra le 20:00 e le 20:30 fino al mese di maggio
25, dopodiché anche la madre effettuerà la videochiamata. I genitori si impegnano a comunicarsi eventuali impegni che impediscono tale videochiamata modificando l'orario ove possibile”; “i genitori si impegnano reciprocamente a non pubblicare sui social media fotografie e video raffiguranti la minore fino al compimento dei 14 anni di età della stessa a partire dalla data in cui verrà sottoscritto il presente accordo”;
3. “il signor dovrà corrispondere alla GN , in via anticipata ed CP_1 Parte_1
entro il giorno 30 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, quale contributo al mantenimento della figlia minore un assegno mensile pari ad euro 250,00, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, alle coordinate già a sue mani”;
4. i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, l'importo delle “spese straordinarie dovute per la figlia minore”; si “ intendono per spese straordinarie in via esemplificativa e non esaustiva, le spese scolastiche (retta scolastica, mensa scolastica, gite ecc) quelle mediche, spese dentistiche di tipo odontoiatrico e di ortodonzia correttiva, per le quali è necessario che le parti concordino preventivamente lo specialista ed i costi, previo consenso (ad eccezione di quelle indifferibili ed urgenti) e trasmissione della documentazione afferente le spese, che andranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 10 giorni dalla presentazione dei giustificativi. Per gli ulteriori consensi, nonché quindi per l'obbligo al versamento degli importi relativi a spese straordinarie, si rimanda al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna del 09.08.2017 che le Parti accettano e di cui acquisiscono copia. Le parti intendono quali spese straordinarie anche la mensa scolastica”;
10 5. “le parti stabiliscono che la GN , genitore collocatario della minore, in Parte_1
luogo delle detrazioni fiscali e degli assegni familiari al nucleo non più in vigore, benefici integralmente al 100% dell'Assegno unico universale concesso per i figli minori a carico;
le parti stabiliscono che i bonus asilo saranno suddivisi al 50%, la verserà al nel momento in cui l verserà la somma dovuta i Parte_1 CP_1 CP_2
rimborsi che riceverà a titolo di contributo bonus asilo”;
6. le parti, “nel rispetto delle norme giuridiche esistenti e delle regole morali condivise, nonché nell'interesse e benessere delle figlie”, si impegnano “reciprocamente a rispettarsi senza inviare, scrivere offese, minacce all'altro e a non far nulla che possa essere di pregiudizio alla reputazione o alla serenità dell'altro; con ciò mantenendo entrambi un sereno dialogo al fine di risolvere pacificamente ogni questione, nell'interesse di entrambi ma ancor più dei figli minori”;
7. “le parti stabiliscono il divieto di espatrio dei minori con un genitore senza il preventivo consenso dell'altro e prestano, sin da ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia minore nel proprio passaporto”;
8. “le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, stabilendo così di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale pregresso e pendente, e di null'altro avere a che pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione di legge”;
9. “le parti stabiliscono che le spese di lite siano interamente compensate”.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 25 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
11
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2023/2025 r.g.v.g., promosso da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI GU del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura CP_1 C.F._2
Di Francia del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni dei ricorrenti:
“ disporre l'affidamento condiviso della figlia minore in capo ad entrambi i Per_1
genitori, in modo che ciascuno possa mantenere un identico ruolo educativo nei confronti della figlia e prendere le decisioni di comune accordo con l'altro, sempre nel superiore ed esclusivo interesse della stessa, ovvero relativamente ad esempio alla residenza, all'istruzione, all'educazione, alla religione, ed alla salute, tenendo conto
1 dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
con collocamento prevalente della minore presso la madre e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione materna sita, ad oggi, in Vado (BO), alla Via Valdisetta 32;
per quanto riguarda il diritto di visita, il padre terrà con sé la figlia tenendo sempre in debito conto le esigenze dettate dall'età della minore;
ed in particolare, il padre/genitore non collocatario potrà vedere e tenere la figlia minore con sé a settimane alternate: nella settimana in cui è di spettanza il fine settimana con il padre questi terrà con sé la minore dalle ore 9.30 del sabato, allorché la preleverà (da scuola ove frequentata) ovvero presso l'abitazione materna, fino alle ore 18.30 della domenica, allorchè riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna (un pernottamento fine settimana alternato).
Nella settimana in cui non è di spettanza il fine settimana con il padre, questi terrà con se' la minore dal venerdì alle ore 15:30, allorché la preleverà da scuola ovvero presso l'abitazione materna, ove la riaccompagnerà il sabato alle ore 14:30 dopo pranzo (un pernotto infrasettimanale alternato);
Le parti concordano che, affinché la minore possa abituarsi gradualmente ai pernottamenti presso l'abitazione paterna, gli stessi avverranno per il primo mese
(febbraio 2025) solo il venerdì ( si impegna solo per questi due primi CP_1
pernottamenti del venerdì (7 e 21) ad eseguire test tossicologico delle urine a sue cure e spese) e non durante i fine settimana, nei quali, invece, il sabato, il padre preleverà la figlia presso l'abitazione materna alle ore 10:00 e la riaccompagnerà a casa della madre entro le 20:00 per riprenderla la domenica mattina alle ore 10:00, presso l'abitazione materna ove la riaccompagnerà entro le ore 18:30. Dal mese di marzo 2025, avrà regolare corso il calendario declinato al punto precedente. Le parti accettano una tolleranza degli orari di prelevamento e accompagnamento di circa 20 minuti tenuto conto della distanza tra l'abitazione materna e quella paterna, con l'impegno di comunicare nell'immediato il ritardo all'altro genitore;
Ciò posto, in considerazione dell'età di , il padre dovrà rendersi conto delle possibili difficoltà della figlia e Per_1
impegnarsi a comportarsi di conseguenza nel primario interesse e benessere della
2 stessa: egli dovrà garantire che incontri la madre nel momento in cui, Per_1
trovandosi con quest'ultimo, lo richieda;
Per quanto riguarda le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia 2 settimane, anche non consecutive, previo accordo dei genitori su periodo e luogo di vacanza. In ogni caso entrambi i genitori dovranno indicare il luogo di villeggiatura prescelto con congruo preavviso, e comunque entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno, ed i recapiti telefonici ai quali saranno eventualmente reperibili;
Inoltre, la minore trascorrerà, con i genitori, ad anni alterni, il pranzo della Vigilia (o la cena secondo le abitudini familiari) il pranzo di Natale e quello di Santo Stefano nonché la sera della Vigilia del 31 dicembre ed il giorno di Capodanno (a partire dall'anno 2025, salvo diversi accordi tra i genitori, la Vigilia del 24 dicembre lo trascorrerà con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre e il primo dell'anno con il padre, la festa dell'Epifania con la madre così via), nonché, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
il giorno del compleanno della minore sarà alternato tra i genitori;
il padre, inoltre, avrà una telefonata a giorni alterni e una videochiamata a giorni alterni su un numero dedicato a tale incombente - così come tutte le comunicazioni con la Sig.ra Parte_1
dovranno avvenire solo e soltanto su questa nuova linea telefonica - con la figlia tra le ore 20:00 e le 20:30 e la madre dopo i primi minuti lascerà il telefono così la figlia potrà interagire con il padre e tutto ciò accadrà anche sul telefono di terzi a cui sia affidata la minore (nonna materna, zie ecc.). Nei tempi di permanenza della minore presso il padre questi si impegna a favorire le comunicazioni tra la madre e la minore garantendo una telefonata con la bambina tra le 20:00 e le 20:30 fino al mese di maggio
25, dopodiché anche la madre effettuerà la videochiamata. I genitori si impegnano a comunicarsi eventuali impegni che impediscono tale videochiamata modificando l'orario ove possibile;
i genitori, così come richiesto della vigente normativa, depositano il piano genitoriale relativo alla minore (doc. n.6);
3 i genitori si impegnano reciprocamente a non pubblicare sui social media fotografie e video raffiguranti la minore fino al compimento dei 14 anni di età della stessa a partire dalla data in cui verrà sottoscritto il presente accordo;
per quanto riguarda il mantenimento della minore: il signor dovrà corrispondere alla GN , in via anticipata ed entro CP_1 Parte_1
il giorno 30 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, quale contributo al mantenimento della figlia minore un assegno mensile pari ad euro 250,00, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, alle coordinate già a sue mani;
per quanto attiene alle spese straordinarie dovute per la figlia minore, disporre che queste vengano suddivise, in ogni caso, nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori, Si intendono per spese straordinarie in via esemplificativa e non esaustiva, le spese scolastiche (retta scolastica, mensa scolastica, gite ecc) quelle mediche, spese dentistiche di tipo odontoiatrico e di ortodonzia correttiva, per le quali è necessario che le parti concordino preventivamente lo specialista ed i costi, previo consenso (ad eccezione di quelle indifferibili ed urgenti) e trasmissione della documentazione afferente le spese, che andranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 10 giorni dalla presentazione dei giustificativi. Per gli ulteriori consensi, nonché quindi per l'obbligo al versamento degli importi relativi a spese straordinarie, si rimanda al
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna del 09.08.2017 che le Parti accettano e di cui acquisiscono copia. Le parti intendono quali spese straordinarie anche la mensa scolastica;
le parti stabilisco che la GN , genitore collocatario della minore, in Parte_1
luogo delle detrazioni fiscali e degli assegni familiari al nucleo non più in vigore, benefici integralmente al 100% dell'Assegno unico universale concesso per i figli minori a carico;
le parti stabiliscono che i bonus asilo saranno suddivisi al 50%, la verserà al Parte_1
nel momento in cui l' verserà la somma dovuta i rimborsi che riceverà CP_1 CP_2
a titolo di contributo bonus asilo;
4 disporre che le parti, nel rispetto delle norme giuridiche esistenti e delle regole morali condivise, nonché nell'interesse e benessere delle figlie, si impegnino reciprocamente a rispettarsi senza inviare, scrivere offese, minacce all'altro e a non far nulla che possa essere di pregiudizio alla reputazione o alla serenità dell'altro; con ciò mantenendo entrambi un sereno dialogo al fine di risolvere pacificamente ogni questione, nell'interesse di entrambi ma ancor più dei figli minori;
le parti stabiliscono il divieto di espatrio dei minori con un genitore senza il preventivo consenso dell'altro e prestano, sin da ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia minore nel proprio passaporto;
le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, stabilendo così di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale pregresso e pendente, e di null'altro avere a che pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione di legge;
le parti stabiliscono che le spese di lite siano interamente compensate”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 13 febbraio 2025, e Parte_1 CP_1
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale, ormai conclusasi, dalla quale, in data 15 settembre 2022, era nata e chiedevano congiuntamente al Tribunale Per_1
adito di recepire gli accordi sulle modalità di affido della figlia minore e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della stessa, così come indicati nel ricorso.
Con decreto emesso il 20 febbraio 2025, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti e veniva disposta la sostituzione dell'udienza stessa, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, per il quale veniva assegnato termine perentorio fino alla data e all'ora dell'udienza fissata, onerando ciascuna parte del deposito di dichiarazione sottoscritta con rinuncia espressa a comparire all'udienza e conferma delle condizioni rassegnate nel ricorso e nelle note depositate.
5 Con provvedimento emesso il 15 aprile 2025, il Presidente relatore, rilevato che i ricorrenti, entro la data e l'ora dell'udienza, avevano depositato un documento incompleto, costituito da alcune pagine delle note scritte firmate solo da CP_1
fissava la nuova udienza del 27 maggio 2025, alle ore 9,15, disponendo la sostituzione dell'udienza stessa, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, per il quale assegnava termine perentorio fino alla data e all'ora dell'udienza fissata. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 26 giugno 2025, il Collegio, ritenuto che fosse necessario che i ricorrenti chiarissero le ragioni, di cui alla pattuizione concordata dagli stessi, per le quali il padre, in occasione dei primi pernottamenti della figlia minore di tenera età presso di sé, si fosse impegnato preventivamente a sottoporsi a test tossicologico delle urine, fissava per la comparizione delle parti davanti al Presidente relatore l'udienza del 16 luglio 2025, alle ore 11,00, al fine di consentire ai ricorrenti di fornire il richiesto chiarimento.
All'udienza del 16 luglio 2025, i difensori delle parti precisavano che la condizione relativa al test tossicologico del inserita nelle conclusioni CP_1
congiunte, si riferiva all'opportunità di prevedere un impegno a carico del ricorrente, al fine di fugare ogni qualsiasi dubbio sulla sua attuale condizione, essendo ormai da alcuni anni del tutto disintossicato dall'uso di sostanze stupefacenti e, al fine di meglio chiarire la situazione anche attraverso l'acquisizione di documentazione proveniente dal Sert, chiedevano un differimento dell'udienza, con sostituzione della stessa con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e con termine per produrre ulteriori documenti.
Depositati i documenti e forniti, con le note scritte, i chiarimenti richiesti in merito ai test delle urine e del capello condotti dal che avevano escluso CP_1
l'assunzione da parte dello stesso di sostanze stupefacenti, la causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, al quale questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per
6 l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (v. Cass., sez. I, sentenza 24 maggio 2005,
n. 10894; in tal senso anche Cass., sez. I, sentenza 21 gennaio 2005, n. 1345), e in forza del quale, analogamente, “nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del
P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni” (cfr. Cass., sez. I, sentenza 3 marzo
2000, n. 2381; ma ancora, tra le altre: Cass., sez. VI - 1, ordinanza 23 giugno 2020, n.
12254, Cass., sez. I, sentenza 26 marzo 2015, n. 6136, Cass., sez. VI – 1, ordinanza 2 ottobre 2013, n. 22567, Cass., sez. II, sentenza 28 settembre 2006, n. 21065).
Nel caso in esame il Pubblico Ministero non ha inteso esercitare concretamente il proprio potere di intervento, ma, considerata la rituale e tempestiva comunicazione degli atti per via telematica in data 14 febbraio 2025 e in data 24 febbraio 2025, il contradditorio deve ritenersi integrato.
Nel merito, rileva il Collegio che dalla documentazione prodotta dai ricorrenti a seguito del chiarimento richiesto con l'ordinanza del 26 giugno 2025 emerge, allo stato,
l'esclusione della dipendenza da sostanze stupefacenti del la dichiarazione CP_1
del SerDP di Zola Predosa del 29 marzo 2024 attesta un percorso diagnostico della durata di tre mesi presso il Servizio, consistente in esami tossicologici urinari eseguiti dal a cadenza regolare di due volte a settimana, che sono risultati negativi e CP_1
7 il test del capello eseguito dal ricorrente in data 23 settembre 2025 riporta un valore negativo inferiore al cut off stabilito per la cocaina.
Ciò posto, osserva il Tribunale, quanto alle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che le pattuizioni concordate dai ricorrenti e riportate in dispositivo non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di ordine imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore della coppia, alla quale è garantito un equilibrato apporto di entrambe le figure genitoriali. Il Collegio rileva, altresì, che l'inciso riguardante la condizione formulata dalle parti in relazione al diritto di visita del padre con riferimento al mese di febbraio 2025, deve ritenersi ormai superato.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in relazione alla regolamentazione delle spese processuali esimono il Collegio dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, omologa l'accordo raggiunto dai ricorrenti, dando atto che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. la figlia minore viene affidata congiuntamente “ad entrambi i genitori, in Per_1
modo che ciascuno possa mantenere un identico ruolo educativo nei confronti della figlia e prendere le decisioni di comune accordo con l'altro, sempre nel superiore ed esclusivo interesse della stessa, ovvero relativamente ad esempio alla residenza, all'istruzione, all'educazione, alla religione, ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
con collocamento prevalente della minore presso la madre e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione materna sita, ad oggi, in Vado (BO), alla Via Valdisetta 32”;
2. “il padre terrà con sé la figlia tenendo sempre in debito conto le esigenze dettate dall'età della minore;
ed in particolare, il padre/genitore non collocatario potrà vedere e tenere la figlia minore con sé a settimane alternate: nella settimana in cui è di
8 spettanza il fine settimana con il padre questi terrà con sé la minore dalle ore 9.30 del sabato, allorché la preleverà (da scuola ove frequentata) ovvero presso l'abitazione materna, fino alle ore 18.30 della domenica, allorchè riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna (un pernottamento fine settimana alternato).
Nella settimana in cui non è di spettanza il fine settimana con il padre, questi terrà con se' la minore dal venerdì alle ore 15:30, allorché la preleverà da scuola ovvero presso l'abitazione materna, ove la riaccompagnerà il sabato alle ore 14:30 dopo pranzo (un pernotto infrasettimanale alternato)”; le “parti accettano una tolleranza degli orari di prelevamento e accompagnamento di circa 20 minuti tenuto conto della distanza tra l'abitazione materna e quella paterna, con l'impegno di comunicare nell'immediato il ritardo all'altro genitore;
Ciò posto, in considerazione dell'età di , il padre Per_1
dovrà rendersi conto delle possibili difficoltà della figlia e impegnarsi a comportarsi di conseguenza nel primario interesse e benessere della stessa: egli dovrà garantire che incontri la madre nel momento in cui, trovandosi con quest'ultimo, lo richieda;
Per_1
Per quanto riguarda le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia 2 settimane, anche non consecutive, previo accordo dei genitori su periodo e luogo di vacanza. In ogni caso entrambi i genitori dovranno indicare il luogo di villeggiatura prescelto con congruo preavviso, e comunque entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno, ed i recapiti telefonici ai quali saranno eventualmente reperibili;
Inoltre, la minore trascorrerà, con i genitori, ad anni alterni, il pranzo della Vigilia (o la cena secondo le abitudini familiari) il pranzo di Natale e quello di Santo Stefano nonché la sera della Vigilia del 31 dicembre ed il giorno di Capodanno (a partire dall'anno 2025, salvo diversi accordi tra i genitori, la Vigilia del 24 dicembre lo trascorrerà con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre e il primo dell'anno con il padre, la festa dell'Epifania con la madre così via), nonché, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
il giorno del compleanno della minore sarà alternato tra i genitori;
il padre, inoltre, avrà una telefonata a giorni alterni e una videochiamata a giorni alterni su un numero dedicato a tale incombente - così come tutte le comunicazioni con la Sig.ra Parte_1
9 dovranno avvenire solo e soltanto su questa nuova linea telefonica - con la figlia tra le ore 20:00 e le 20:30 e la madre dopo i primi minuti lascerà il telefono così la figlia potrà interagire con il padre e tutto ciò accadrà anche sul telefono di terzi a cui sia affidata la minore (nonna materna, zie ecc.). Nei tempi di permanenza della minore presso il padre questi si impegna a favorire le comunicazioni tra la madre e la minore garantendo una telefonata con la bambina tra le 20:00 e le 20:30 fino al mese di maggio
25, dopodiché anche la madre effettuerà la videochiamata. I genitori si impegnano a comunicarsi eventuali impegni che impediscono tale videochiamata modificando l'orario ove possibile”; “i genitori si impegnano reciprocamente a non pubblicare sui social media fotografie e video raffiguranti la minore fino al compimento dei 14 anni di età della stessa a partire dalla data in cui verrà sottoscritto il presente accordo”;
3. “il signor dovrà corrispondere alla GN , in via anticipata ed CP_1 Parte_1
entro il giorno 30 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, quale contributo al mantenimento della figlia minore un assegno mensile pari ad euro 250,00, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, alle coordinate già a sue mani”;
4. i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, l'importo delle “spese straordinarie dovute per la figlia minore”; si “ intendono per spese straordinarie in via esemplificativa e non esaustiva, le spese scolastiche (retta scolastica, mensa scolastica, gite ecc) quelle mediche, spese dentistiche di tipo odontoiatrico e di ortodonzia correttiva, per le quali è necessario che le parti concordino preventivamente lo specialista ed i costi, previo consenso (ad eccezione di quelle indifferibili ed urgenti) e trasmissione della documentazione afferente le spese, che andranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 10 giorni dalla presentazione dei giustificativi. Per gli ulteriori consensi, nonché quindi per l'obbligo al versamento degli importi relativi a spese straordinarie, si rimanda al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna del 09.08.2017 che le Parti accettano e di cui acquisiscono copia. Le parti intendono quali spese straordinarie anche la mensa scolastica”;
10 5. “le parti stabiliscono che la GN , genitore collocatario della minore, in Parte_1
luogo delle detrazioni fiscali e degli assegni familiari al nucleo non più in vigore, benefici integralmente al 100% dell'Assegno unico universale concesso per i figli minori a carico;
le parti stabiliscono che i bonus asilo saranno suddivisi al 50%, la verserà al nel momento in cui l verserà la somma dovuta i Parte_1 CP_1 CP_2
rimborsi che riceverà a titolo di contributo bonus asilo”;
6. le parti, “nel rispetto delle norme giuridiche esistenti e delle regole morali condivise, nonché nell'interesse e benessere delle figlie”, si impegnano “reciprocamente a rispettarsi senza inviare, scrivere offese, minacce all'altro e a non far nulla che possa essere di pregiudizio alla reputazione o alla serenità dell'altro; con ciò mantenendo entrambi un sereno dialogo al fine di risolvere pacificamente ogni questione, nell'interesse di entrambi ma ancor più dei figli minori”;
7. “le parti stabiliscono il divieto di espatrio dei minori con un genitore senza il preventivo consenso dell'altro e prestano, sin da ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia minore nel proprio passaporto”;
8. “le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, stabilendo così di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale pregresso e pendente, e di null'altro avere a che pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione di legge”;
9. “le parti stabiliscono che le spese di lite siano interamente compensate”.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 25 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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