TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/12/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2782/2021 Collegiale definitiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente rel. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2782/2021 promossa da:
(CF: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Alberto Catalano e Daniela Marotta , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alberto Catalano, Perugia, viale Roma nr. 11
RICORRENTE
Contro
(CF: ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2 27.08.1967 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Pasinato (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso il di lei studio, sito in Perugia, Loc. Ponte San Giovanni, Via A. Manzoni, 71,
RESISTENTE
Con la partecipazione del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: separazione giudiziale con domanda di addebito;
domanda di mantenimento;
domanda di affidamento dei figli minori
Conclusioni: come da note conclusionali depositate per l'udienza del 4.4.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte pagina 1 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti processuali
I coniugi nato a [...], il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...], il [...], hanno contratto matrimonio il 27/07/1998 in
[...]
AS (trascritto in Italia nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Castiglione del Lago al n. 16, p. 2, S. C, anno 2009), dal quale sono nati 3 figli: , nato il [...], Persona_1 Per_2
nata il [...], nato il [...]. L'ultima residenza familiare veniva fissata
[...] Persona_3 in Castiglione del Lago (PG), via Tronchi, n. 7/F, in un immobile in proprietà esclusiva del ricorrente e su cui pende un mutuo ipotecario, con rata mensile di € 595,17 e con estinzione prevista per il 15.03.2034. Con il ricorso introduttivo ha chiesto che sia pronunciata la separazione tra i coniugi Parte_1
( con domanda, formulata nella memoria integrativa, di addebito). Al riguardo, egli ha evidenziato come negli anni il rapporto coniugale si sia logorato a causa dei frequenti litigi tra i coniugi, dovuti alla non condivisione delle scelte familiari e all'aggressività di che dopo aver maturato CP_1
l'intenzione di separarsi dal marito ha iniziato a denigrarlo in pubblico, accusandolo anche di averla picchiata e costringendolo, di fatto, nel mese di maggio del 2021 ad abbandonare l'abitazione familiare. Ha esposto, ancora, di svolgere attività di lavoratore dipendente come camionista, con un guadagno mensile medio pari ad euro 2180,00 mentre la moglie ha svolto, sino al 2019, attività lavorativa con un reddito imponibile pari ad euro 20.000,00 annui e dal 2020, pur essendo formalmente disoccupata, svolge in realtà attività di traduzione e di insegnamento privato a bambini di scuola elementare. Ha chiesto, in punto di condizioni accessorie, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, previa assegnazione alla stessa dell'abitazione familiare, con regolamentazione del diritto di visita e frequentazione con il padre, previsione a suo carico di contributo di mantenimento di euro 150,00 per ciascun figlio minore ( 300,00 euro complessivi) oltre al 50% delle spese straordinarie, con onere a suo carico di continuare a pagare la rata di mutuo accesa per l'acquisto dell'abitazione familiare e quanto al figlio maggiorenne , studente universitario a Per_1
Milano, ha chiesto che ciascun genitore provveda a versare direttamente al ragazzo la somma di euro 250,00 mensili quanto alla madre e di euro 500,00 quanto al padre, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto inoltre che la rata di finanziamento acceso per l'acquisto di automobile per la moglie sia posta a carico della stessa.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che ha contestato la ricostruzione CP_1 dei fatti offerta dal coniuge quanto alle ragioni della crisi familiare. Ha, in particolare, sostenuto che la relazione tra i coniugi si è deteriorata a causa della condotte prevaricatrici e maltrattanti del ricorrente che, negli anni, si è reso autore di reiterate aggressioni fisiche e morali ai suoi danni, ha cercato in ogni modo di impedirle di svolgere attività lavorativa delegandole l'intera gestione del nucleo familiare. Ha esposto che : nel mese di gennaio del 2021 il coniuge l'ha aggredita fisicamente afferrandola per il collo, aggressione per la quale ha riportato lesioni refertate presso il P.S. dell'Ospedale di Castiglione del Lago per gg. 8; nel mese di maggio del 2021 a seguito di una lite l'ha nuovamente aggredita pagina 2 di 13 verbalmente e fisicamente desistendo da ulteriori condotte solo per l'arrivo di un'amica ed abbandonando , all'esito, l'abitazione familiare alla quale non ha più fatto ritorno ( fatti per i quali la resistente ha presentato formale denuncia – querela). Ha chiesto che sia pronunciata separazione con addebito e disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso di lei, assegnazione in suo favore dell'abitazione familiare con onere a carico del coniuge di pagamento della rata di mutuo. Con riguardo agli aspetti economici ha sostenuto, quanto alla sua condizione, di essere priva di regolare attività lavorativa mentre il marito percepisce, in realtà, uno stipendio mensile pari a circa 5000,00 – 6000,00 euro mensili e non invece la minor somma risultante dalle buste – paga ( con consegna, dunque, di somme “ in nero” da parte del datore di lavoro). Ha rappresentato che il coniuge, in realtà, ha disponibilità economiche maggiori di quelle dichiarate come si può evincere, del resto, dagli oneri economici mensili sostenuti con il pagamento della rata di mutuo dell'abitazione familiare e della rata per il pagamento del veicolo acquistato per la moglie, con il versamento della somma di euro 800,00 mensili in favore del figlio maggiorenne , studente universitario a Milano oltre alle Per_1 somme utilizzate per il nucleo familiare per spese di abbigliamento, vitto, utenze, vacanze periodiche. Ha chiesto che sia previsto a carico del coniuge contributo di mantenimento per i due figli minori di euro 1000,00 ( 500,00 euro per ciascun figlio), assegno di mantenimento in suo favore di euro 800,00 mensili e che si preveda, inoltre, che il ricorrente provveda interamente al mantenimento del figlio maggiorenne , studente universitario, con il versamento in suo favore della somma di euro Per_1
1000,00 mensili. All'esito della comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale è stato disposto, in via provvisoria, l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa ed assegnazione in suo favore dell'abitazione familiare, contributo di mantenimento a carico del ricorrente per i tre figli di euro 400,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie e onere per il padre di provvedere in via esclusiva al pagamento del canone di locazione relativo all'abitazione dove il figlio maggiorenne vive per i suoi studi a Milano. E' stato previsto, inoltre, ancora in via provvisoria, Per_1 assegno di mantenimento in favore della ricorrente di euro 400,00 mensili. Nella fase di merito è stato disposto l'intervento dei Servizi Sociali del Controparte_2 con compiti di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare e sui minori. La causa è stata istruita a mezzo dell'acquisizione di documentazione, di accertamenti trasmessi dai Servizi Sociali del Comune di Castiglione del Lago, di espletamento di CTU sull'idoneità genitoriale delle parti, di accertamenti patrimoniali a mezzo della Guardia di Finanza, audizione dei testi Tes_1
,
[...] Tes_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 acquisizione di documentazione integrativa relativa alle denunce presentate dalla resistente e ai procedimenti penali instaurati a carico del ricorrente e aggiornamenti dei Servizi Sociali. All'esito è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La pronuncia sullo “status” La domanda diretta a ottenere la separazione giudiziale va accolta. Invero, i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, infatti, come ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione dei coniugi debba trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa pagina 3 di 13 come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
non è necessario, dunque, che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. Sez. 1, Sentenza 29 aprile 2015, n. 8713). Applicando tali principi al caso di specie è possibile rilevare come la situazione di accentuata conflittualità sussistente trai coniugi -confermata anche in corso di causa dalle plurime prove testimoniali acquisite, che danno conto di numerosi litigi tra di essi- consenta di ravvisare l'intollerabilità della convivenza che giustifica la separazione. Va pronunciata, dunque, la separazione personale.
3. L'addebito della separazione Il ricorrente ha chiesto disporsi l'addebito della separazione alla coniuge, sostenendo che ella aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento aggressivo, dispotico e accentratore, finendo per escluderlo da ogni decisione familiare e relegandolo al ruolo di mero esecutore materiale e “finanziatore” delle decisioni unilateralmente prese dalla moglie. Al contrario, la resistente ha attribuito al marito plurime violazioni dei doveri coniugali, sostenendo che con la propria condotta egli ha causato la rottura dell'unione coniugale. In particolare, il ricorrente avrebbe violato il dovere di assistenza morale nei confronti della resistente e si sarebbe reso autore di reiterati comportamenti maltrattanti in danno della stessa. In via generale è utile evidenziare come l'art. 151 c.c. consenta la dichiarazione, su richiesta di parte, dell'addebito della separazione al coniuge che, con i suoi comportamenti, abbia violato i doveri matrimoniali, rendendo perciò intollerabile la convivenza o recando grave pregiudizio all'educazione della prole. I comportamenti riferibili a un coniuge variano dall'aver adoperato maltrattamenti, all'omissione dell'assistenza morale e materiale nei confronti del richiedente l'addebito, all'ipotesi dell'infedeltà coniugale cui dovrà però accompagnarsi una modalità particolarmente offensiva. Assumono rilievo altresì le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, quand'anche sia provato un unico episodio di percosse, integrando tale condotta una violazione particolarmente grave dei doveri matrimoniali (Cass., Sez. I, sentenza 17 marzo 2025, n. 7067; Cass., Sez. 6 - 1, sentenza 14 gennaio 2016, n. 433). La pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti di uno dei coniugi, presupponendo la prova non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio e il suo fallimento. La dimostrazione dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinate condotte di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367). Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio coniugalis e non pagina 4 di 13 invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cass. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472). Per quanto attiene all'onere della prova, infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda” (Cass. civ., Sez. I, 14/02/2012 n. 2059). Applicando tali principi al caso di specie si ritiene, valutando sia la documentazione acquisita relativa al procedimento penale nr. 3549/2021 RG nel cui ambito il ricorrente è stato rinviato a giudizio con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ( procedimento ad oggi ancora pendente) sia alcune delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio, che siano emersi plurimi elementi sintomatici di condotte di aggressione verbale e fisica commesse dal ricorrente ai danni della moglie. Si evidenziano, intanto, i referti medici relativo a lesioni riportate dalla resistente in data 28.1.2021 e, in precedenza, in data 28.8.2010 e agli ulteriori referti indicati nell'annotazione di Servizio dei CC del 22.9.2021. Il figlio maggiorenne della coppia, , sentito a s.i.t. nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura Per_1 della Repubblica nel procedimento penale nr. 3549/2021 RG, in data 13.8.2021, ha dichiarato che il padre era aduso a condotte di aggressione fisica e verbale nei confronti della madre, anche in sua presenza esprimendo molta preoccupazione per l'incolumità fisica della stessa. La teste ha riferito dell'atteggiamento offensivo e prevaricatore del ricorrente nei Testimone_1 confronti della moglie e, analogamente, la teste , sorella della resistente che ha Testimone_7 confermato l'attitudine a maltrattamenti di tipo anche “ verbale”, tenuti, tra l'altro, nel periodo in cui la resistente era affetta da una grave malattia che l'ha colpita nel corso della convivenza matrimoniale ( linfoma di Hockings). La stessa teste ha riferito in modo sostanzialmente conforme ai CC incaricati dello svolgimento delle indagini disposte dalla Procura della Repubblica in sede di s.i.t. rese in data 27.9.2021 e di condotte aggressive ha parlato anche , sentita a s.i.t. dai CC di Arezzo in Persona_4 data 19.8.2021. Dal complesso delle acquisizioni probatorie emerge certamente una situazione di accesa e reciproca conflittualità tra la coppia, segnata verosimilmente da problematiche di compatibilità caratteriali e, tuttavia, le condotte di aggressione fisica riferite dal figlio maggiorenne e che trovano conferma nelle certificazioni mediche acquisite appaiono in via prioritaria attribuibili al ricorrente e di certo non possono trovare alcuna giustificazione nel pur riferito clima di conflittualità familiare. Si ritiene, conclusivamente, che sussistano le ragioni che giustificano pronuncia di addebito a carico del ricorrente.
4. L'assegno di mantenimento La resistente ha formulato domanda di mantenimento dichiarando di non disporre di redditi adeguati al proprio sostentamento e rilevando la sussistenza di una significativa disparità economica trai coniugi. Invero ha sostenuto di aver dedicato gran parte della propria vita matrimoniale al lavoro domestico, alla cura e alla crescita dei figli, essendole stato impedito, così, di impegnarsi professionalmente e permettendo, al contempo, al marito di dedicarsi alla propria professione. Viceversa, il marito dispone di uno stipendio mensile di circa € 2.100,00, oltre a somme percepite “ a nero”. L'art. 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisca a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto sia necessario al suo pagina 5 di 13 mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. La giurisprudenza ha chiarito che l'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., possa essere concesso in presenza dei seguenti presupposti: occorre che al richiedente non sia addebitabile la separazione, che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione e che vi sia una situazione di disparità economica trai coniugi (Cass., Sez. I, ordinanza 3 maggio 2025, n. 11611; Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916). La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che tra le circostanze che il Giudice dovrà tenere conto ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento rilevino la concreta ed effettiva possibilità di svolgere un lavoro, rapportata all'età alla sua pregressa esperienza lavorativa e professionale, nonché alle condizioni di salute e al grado di istruzione (Cass., Sez. I, ordinanza, 11 febbraio 2025, n. 3551). Applicando tali criteri al caso in esame emerge la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del mantenimento a favore della resistente. La stessa, infatti, pur essendo in grado di svolgere attività lavorativa come interprete e traduttrice, è rimasta per circa due anni priva di regolare attività lavorativa e, attualmente, ha reperito relativo incarico per poche ore alla settimana. Il coniuge nel corso dell'intera vita matrimoniale ha sempre svolto regolare attività lavorativa con guadagni consistenti che gli hanno consentito di acquistare l'abitazione adibita a residenza familiare con mutuo a suo carico, di sostenere il costo per gli studi universitari del figlio , di provvedere a garantire alla famiglia frequenti viaggi e vacanze ( come Per_1 da documentazione depositata dalla resistente). Si ritiene pertanto giustificato confermare in via definitiva assegno di mantenimento in favore della resistente che si stima equo quantificare in euro 300,00 mensili – considerando che la resistente gode anche dell'assegnazione dell'abitazione familiare di esclusiva proprietà del coniuge e che appare in grado di svolgere attività lavorativa anche qualificata come interprete e traduttrice – a far data dalla pronuncia ( dovendo per il passato confermarsi quanto disposto in via provvisoria in sede presidenziale), oltre rivalutazione annuale ISTAT.
5. Sull'affidamento dei figli minori. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in materia di affidamento dei figli minori il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass., Sez. I, Ordinanza, 9 maggio 2025, n. 12280; Cass., Sez. 6, Ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244; Cass., Sez. 6, Ordinanza 19 luglio 2016, n. 14728). La Cassazione ha aggiunto, poi, che la persistenza di una elevata conflittualità tra i genitori, incapaci di condividere scelte riguardanti la vita dei figli minori, giustifica il ricorso all'affidamento esclusivo, purché tale soluzione sia sorretta da una motivazione completa e sia maggiormente rispondente all'interesse dei minori, anche alla luce delle valutazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio e pagina 6 di 13 delle emergenze probatorie (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/06/2025, n. 16274). Inoltre, è stato rilevato che la grave conflittualità tra i genitori costituisce elemento rilevante da tener presente nella scelta del regime di affidamento. Tale conflittualità deve essere analizzata sotto il profilo degli effetti sul minore, tenendo conto della sua necessità di avere una figura genitoriale in grado di preservare la continuità delle relazioni parentali e di garantire una crescita equilibrata e serena (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/05/2025, n. 12280). Infine, la Corte di Cassazione ha affermato che la decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza 10 dicembre 2018, n. 31902). Applicando tali principi al caso di specie si osserva che sia dagli accertamenti svolti dai Servizi Sociali, sia all'esito dell'espletamento di CTU, è emersa una grave ed irrisolvibile situazione di conflittualità tra le parti che si riverbera in modo significativo sui due figli minori, sinora affidati in via esclusiva alla madre. La CTU, svolta attraverso l'esame analitico degli atti di causa, l'osservazione diretta dei rapporti tra la coppia e la coppia e i figli minori, ha evidenziato elementi sintomatici di inidoneità genitoriale di entrambe le parti in causa. In particolare, in risposta ai quesiti formulati, il CTU ha osservato che : “ ..
..” Lo scenario familiare e relazionale nel quale sono inseriti i minori mostra delle evidenti criticità che si possono collocare all'interno dell'area della negligenza, definita da come: “Una Persona_5 carenza significativa o un'assenza di risposte ai bisogni di un bambino, bisogni riconosciuti come fondamentali sulla base delle conoscenze scientifiche attuali e/o dei valori sociali adottati dalla collettività di cui il bambino è parte” (Lacharitè, , 2006). Abitualmente alle radici della Per_6 Per_7 negligenza si riscontrano due fenomeni: da una parte una perturbazione nelle relazioni tra figure genitoriali e figli e dall'altra una perturbazione nelle relazioni tra le famiglie e il mondo relazionale esterno. Dalla letteratura, le famiglie negligenti presentano problematiche e bisogni differenti. Tra gli elementi più frequentemente osservati si riscontrano: povertà, esclusione dal mondo del lavoro, basso livello di istruzione, instabilità, violenza coniugale. Spesso i genitori presentano difficoltà psicologiche con quadri di depressione, immaturità, scarsa autonomia. Dalla sua etimologia latina nec-ligere significa non scegliere, non legare e identifica quindi con nettezza quale è il problema di queste famiglie: non esercitare una forma di violenza attiva nei confronti dei loro figli, come si configura invece nel maltrattamento, ma non essere in grado di legare, di costruire risposte adeguate ai bisogni evolutivi dei figli. All'interno di questo quadro di negligenza si colloca sia la sig.ra che il sig. CP_1
per le seguenti motivazioni. Durante tutte le operazioni peritali le questioni oggetto di scontro Pt_1 tra le parti hanno occupando l'intero spazio, lasciando i minori, i racconti su di loro sullo sfondo. Una forte centratura sulle questioni tra adulti e di adulti. Dei minori si sono focalizzati soltanto alcuni aspetti, certamente importanti, ma non centrali rispetto al loro mondo interno emotivo. Grande attenzione viene dedicata al mondo scolastico, inteso come risultati negli apprendimenti e aderenza nei comportamenti alle regole scolastiche. Del vissuto interno dei figli anche legato alla separazione dei genitori se ne parla solo in termini di colpa o mancanza dell'altro genitore;
la sig.ra ad CP_1 esempio individua come critica l'esposizione ai figli a scene di violenza assistita o il rifiuto del sig.
ad attivare percorsi psicologici per loro. Il clima tra genitori è teso e conflittuale, avvengono Pt_1 continui scontri tra loro, spostando continuamente il focus sul lato economico, piuttosto che sull'aspetto genitoriale oggetto di valutazione. Appare molto difficile per entrambi i genitori sostare, pagina 7 di 13 rimanere centrati sui figli nel senso più profondo del termine. Non pare possibile per i genitori riuscire ad uscire dal conflitto che continuamente attiva i loro discorsi e attiva letture dei comportamenti dei figli distorte, parziali e volte ad accusare l'altro e a denigrarlo. I minori sembrano abituati a gestire così, nel silenzio e da soli, le loro preoccupazioni. I commenti dei genitori e quelli provenienti da contesti esterni (come la Scuola o il Servizio Sociale) descrivono figli educati, bravi, responsabili. Comportamenti che denotano una forte responsabilizzazione dei minori, ma anche adultizzazione: vengono in qualche modo chiamati a fare gli adulti di loro stessi, mentre i genitori litigano. Viene richiesto loro di cavarsela, di non dare altre preoccupazioni. Si sono osservati, inoltre, evidenti triangolazioni dei figli nel conflitto dei genitori per cui il racconto (spontaneo o più stimolato) di un figlio viene utilizzato contro l'altro genitore. Talmente abituati ad essere tirati indirettamente dentro al conflitto che parlano poco alla CTU e al Servizio Sociale parlano del padre solo quando la mamma si allontana…” . Ancora la CTU ha ritenuto che “ .. Entrambi i genitori presentano delle criticità nelle seguenti funzioni genitoriali (Visentini, 2006): Funzione protettiva, Funzione affettiva, Funzione predittiva, Funzione significante, Funzione rappresentativa e comunicativa, Funzione triadica, Funzione riflessiva. In riferimento a quest'ultima si osserva la difficoltà dei genitori a riflettere sul proprio contributo e quindi a modificare eventuali comportamenti e atteggiamenti. Le difficoltà nella funzione riflessiva indicano una scarsa capacità trasformata di entrambi i genitori, bloccati nelle loro istanze e nelle recriminazioni reciproche. La debolezza della funzione riflessiva suggerisce scarse risorse per la recuperabilità delle competenze genitoriali indicate come fragili…” ed ha espressamente suggerito che sia disposto l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali con previsione di percorso di sostegno psicologico separato per ciascuno di loro e auspicio di interventi di sostegno psico – educativo, quanto meno, per i genitori. Gli esiti della CTU non consentono di mantenere l'affidamento esclusivo dei minori alla sola madre posto che la stessa, pur a fronte degli interventi di sostegno attivati in favore del nucleo familiare a mezzo dei Servizi Sociali, non è apparsa in grado di evitare il coinvolgimento dei figli nelle continue discussioni con il coniuge legate essenzialmente ad esigenze di carattere economico e di ordine pratico né di tenerli fuori dal conflitto personale che la oppone all'ex marito anche per ragioni di sostanziale incompatibilità caratteriale che hanno connotato, secondo quanto riferito anche dai testi sentiti in giudizio, la vita matrimoniale. Il ricorrente, a sua volta, appare chiuso nella sua narrazione sulle ragioni del conflitto di coppia e poco incline a valutare in senso critico le condotte aggressive assunte nei confronti della moglie e non in grado, anche per ragioni connesse al suo impegno lavorativo, di collaborare attivamente nella crescita dei due figli. Il regime dell'affidamento condiviso peraltro appare all'evidenza non indicato in ragione delle criticità mostrate da entrambi i genitori e alla loro incapacità di “ tenere fuori” i due minori dal conflitto personale. A fronte di tale situazione si reputa giustificato disporre l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Castiglione del Lago – mantenendo il collocamento residenziale presso la madre - con attribuzione agli stessi, laddove manchi l'accordo tra i genitori, del potere di adottare le scelte di maggior rilevanza per la loro vita. I Servizi Sociali affidatari dovranno continuare a svolgere attività di vigilanza e monitoraggio sulle condizioni di vita dei minori, anche a mezzo di educatori domiciliari sia presso l'abitazione della madre, sia presso l'abitazione del padre , provvedere all'organizzazione degli incontri tra i minori e il padre attraverso la predisposizione di calendario da comunicare mensilmente ai pagina 8 di 13 genitori, acquisire periodiche informazioni presso le autorità scolastiche, svolgere colloqui periodici con il padre e con la madre funzionali alla mediazione del conflitto relativamente alle questioni che riguardano i figli minori. I Servizi dovranno, inoltre, attivare presso il SIEE territorialmente e funzionalmente competente, percorsi distinti di sostegno psicologico per i due minori per sostenere l'elaborazione della separazione dei genitori e per “ detriangolare” i minori dal conflitto genitoriale.
Cercando un ragionevole bilanciamento tra il diritto del padre di mantenere un rapporto significativo del minore e quello dei due minori ad un'organizzazione dei tempi di vita rispettosi delle loro esigenze scolastiche, si ritiene possibile prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé i minori per due pomeriggi infrasettimanali, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro – da individuarsi a cura dei Servizi Sociali affidatari previo accordo tra i genitori e che in assenza di accordo si indicano nei giorni di martedì e giovedì - dall'orario di uscita di scuola sino alle h. 20.00 di sera e nei periodi non scolastici dal primo pomeriggio sino alle h. 21.00 di sera;
nelle settimane in cui il padre lavora di pomeriggio se si tratta di periodo scolastico potrà vedere e tenere con sé i minori una sera a settimana, dall'orario di uscita dal lavoro sino alla mattina successiva, in giornata da concordarsi tra le parti e che in assenza di accordo si indica in quella di mercoledì. Nei periodi invece non scolastici il padre potrà vedere e tenere i minori, a seconda dei suoi orari di lavoro, nelle settimane in cui lavora il pomeriggio per due mattinate dalle h. 10.00 in poi sino all'ora di pranzo, in giorni da concordarsi tra le parti e che in assenza di accordo si confermano in quelli del martedì e del giovedì. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori un fine settimana alternato con la madre dal sabato pomeriggio dall'orario di uscita di scuola ( o dalle h. 15.00) sino alle h. 20.00 della domenica. Per il periodo delle festività natalizie si prevede che i minori trascorrano con il padre almeno 5 giorni, anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni della vigilia di Natale, del giorno di Natale e di S. Stefano o del 31 dicembre e 1 gennaio ( sempre secondo la regola dell'alternanza). Nel periodo pasquale il padre potrà vedere e tenere con sé i minori almeno due giorni, anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, secondo la regola dell'alternanza con la madre. Per il periodo delle vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore almeno 10 giorni, anche necessariamente continuativi, in periodo da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno, con onere di reciproca comunicazione del luogo ove i minori si troveranno.
Le parti vanno invitate a seguire, in modo individuale, percorsi di sostegno alla genitorialità funzionali al superamento delle criticità evidenziate nella CTU con riguardo alle carenze nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In linea con il costume giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (v. Cass., Sez. I, 15 settembre 2011 n. 18863; Cass. civ., Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348), l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà pagina 9 di 13 adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento». Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, «ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune), sempre che ciò sia utile alla migliore soddisfazione del superiore interesse del minore. Nel caso di specie va disposta l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, in quanto collocataria della prole, al fine di consentire ai minori di continuare a vivere nel contesto domestico nel quale sono cresciuti sinora.
6. Il mantenimento della prole L'obbligo di provvedere al mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. È utile rilevare, inoltre, come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il diritto al mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti sia soggetto a una valutazione stringente delle effettive possibilità di raggiungere l'autosufficienza economica e che la semplice mancanza di un'occupazione stabile non giustifichi automaticamente la continuazione del mantenimento. È necessaria, infatti, la prova concreta dell'impegno nel cercare lavoro e delle specifiche circostanze che impediscono l'autosufficienza (Cass., Sez. I, ordinanza, 26 febbraio 2025, n. 5090). La giurisprudenza ha precisato poi che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento sia a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio sia neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento.
Nel caso di specie appare equo prevedere un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento dei due figli minori e per il figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, di euro Per_1
400,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, rivalutabile pagina 10 di 13 annualmente secondo gli indici ISTAT. Il contributo per i due figli minori dovrà essere versato alla madre collocataria mentre il contributo per potrà essere versato direttamente al ragazzo. Si Per_1 ritiene, inoltre, in ragione del divario reddituale esistente tra le parti, che sia giustificato confermare a carico del solo padre l'onere di provvedere al pagamento del canone di locazione per l'abitazione sita a Milano dove sta proseguendo i suoi studi universitari anche con sostegno di una borsa di studio Per_1 che, tuttavia, non appare sufficiente a ritenere raggiunta una situazione di indipendenza economica.
Quanto alle spese di lite, in ragione della parziale soccombenza, le stesse vanno poste a carico del ricorrente in misura pari al 50% ( con onere di refusione in favore dell'ER) e per la restante parte del 50% compensate tra le parti in ragione dell'esito della controverisa.
Le spese di CTU liquidate provvisoriamente vanno poste definitivamente a carico del solo ricorrente.
PQM
Il Tribunale , ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio il 27.07.1998 (nei registi dello stato civile
[...] del Comune di Castiglione del Lago (PG), atto di matrimonio n. 16, p. 2, S. C., anno 2009 e dispone che la Cancelleria provveda alla trasmissione di copia autentica del presente dispositivo limitatamente al punto 1) al passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione del Lago per le annotazioni e trascrizioni di competenza
2) Dichiara che la separazione è addebitabile a Parte_1
3) Dispone assegno di mantenimento in favore di , ponendolo a carico Controparte_1 del ricorrente, quantificato, a far data dalla pronuncia ( con conferma per il passato di quanto disposto in sede presidenziale), nella somma di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT
4) Dispone l'affidamento dei minori , nata il [...] e nato il Persona_2 Persona_3
10.2.2013 ai Servizi Sociali del Comune di Castiglione del Lago, con collocamento presso la madre alla quale viene assegnata l'abitazione familiare ed attribuzione al Servizio affidatario, solo laddove manchi l'accordo tra i genitori – con il compito anche di promuovere soluzioni condivise - del potere di adottare le scelte di maggior rilevanza in materia scolastica e sanitaria. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativa a tutte le questioni di ordinaria amministrazione per il tempo in cui i figli si troveranno presso l'uno o presso l'altro, previa mediazione, laddove necessaria, dei Servizi Sociali affidatari. Dispone che i Servizi Sociali continuino a svolgere attività di vigilanza e monitoraggio sulle condizioni di vita dei minori, anche a mezzo di educatori domiciliari sia presso l'abitazione della madre, sia presso l'abitazione del padre , provvedano all'organizzazione degli incontri tra i minori e il padre – sulla scorta delle indicazioni di cui al punto 5) - attraverso la predisposizione di calendario da comunicare mensilmente ai genitori, acquisiscano periodiche informazioni presso pagina 11 di 13 le autorità scolastiche, svolgano colloqui periodici con il padre e con la madre funzionali alla mediazione del conflitto relativamente alle questioni che riguardano i figli minori. Dispone inoltre che i Servizi attivino presso il SIEE territorialmente e funzionalmente competente, percorsi distinti di sostegno psicologico per i due minori per sostenere l'elaborazione della separazione dei genitori ed attenuare gli effetti della situazione di accesa conflittualità.
5) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori possa vedere e tenere con sé i minori per due pomeriggi infrasettimanali, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro – da individuarsi a cura dei Servizi Sociali affidatari previo accordo tra i genitori e che in assenza di accordo si indicano nei giorni di martedì e giovedì - dall'orario di uscita di scuola sino alle h. 20.00 di sera e nei periodi non scolastici dal primo pomeriggio sino alle h. 21.00 di sera;
nelle settimane in cui il padre lavora di pomeriggio se si tratta di periodo scolastico potrà vedere e tenere con sé i minori una sera a settimana, dall'orario di uscita dal lavoro sino alla mattina successiva, in giornata da concordarsi tra le parti e che in assenza di accordo si indica in quella di mercoledì. Nei periodi invece non scolastici il padre potrà vedere e tenere i minori, a seconda dei suoi orari di lavoro, nelle settimane in cui lavora il pomeriggio per due mattinate dalle h. 10.00 in poi sino all'ora di pranzo, in giorni da concordarsi tra le parti e che in assenza di accordo si confermano in quelli del martedì e del giovedì. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori un fine settimana alternato con la madre dal sabato pomeriggio dall'orario di uscita di scuola ( o dalle h. 15.00) sino alle h. 20.00 della domenica. Per il periodo delle festività natalizie si prevede che i minori trascorrano con il padre almeno 5 giorni, anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni della vigilia di Natale, del giorno di Natale e di S. Stefano o del 31 dicembre e 1 gennaio ( sempre secondo la regola dell'alternanza). Nel periodo pasquale il padre potrà vedere e tenere con sé i minori almeno due giorni, anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, secondo la regola dell'alternanza con la madre. Per il periodo delle vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore almeno 10 giorni, anche necessariamente continuativi, in periodo da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno, con onere di reciproca comunicazione del luogo ove i minori si troveranno.
6) Invita le parti a seguire percorsi separati di sostegno alla genitorialità anche con la mediazione dei Servizi Sociali
7) Pone a carico di contributo di mantenimento per i due figli minori collocati Parte_1 presso la madre di euro 400,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi tra le parti, con onere di versamento mensile alla madre. Pone a carico di
[...] contributo di mantenimento di euro 400,00 mensili in favore del figlio maggiorenne Pt_1
, da versarsi mensilmente direttamente allo stesso, oltre all'onere di pagamento delle Per_1 spese di locazione da sostenersi dal ragazzo nella sua permanenza fuori casa per il completamento degli studi universitari.
Pone le spese di CTU liquidate in corso di causa definitivamente a carico del ricorrente. pagina 12 di 13 Dichiara il ricorrente tenuto alla refusione delle spese di lite – da liquidarsi con separato provvedimento – in favore dell'ER ( stante l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato) in misura pari al 50% e dichiara compensate le restanti in pari misura per le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la trasmissione di copia della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Castiglione del Lago.
Perugia 7.11.2025 – 10.12.2025 Il Presidente
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente rel. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2782/2021 promossa da:
(CF: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Alberto Catalano e Daniela Marotta , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alberto Catalano, Perugia, viale Roma nr. 11
RICORRENTE
Contro
(CF: ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2 27.08.1967 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Pasinato (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso il di lei studio, sito in Perugia, Loc. Ponte San Giovanni, Via A. Manzoni, 71,
RESISTENTE
Con la partecipazione del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: separazione giudiziale con domanda di addebito;
domanda di mantenimento;
domanda di affidamento dei figli minori
Conclusioni: come da note conclusionali depositate per l'udienza del 4.4.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte pagina 1 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti processuali
I coniugi nato a [...], il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...], il [...], hanno contratto matrimonio il 27/07/1998 in
[...]
AS (trascritto in Italia nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Castiglione del Lago al n. 16, p. 2, S. C, anno 2009), dal quale sono nati 3 figli: , nato il [...], Persona_1 Per_2
nata il [...], nato il [...]. L'ultima residenza familiare veniva fissata
[...] Persona_3 in Castiglione del Lago (PG), via Tronchi, n. 7/F, in un immobile in proprietà esclusiva del ricorrente e su cui pende un mutuo ipotecario, con rata mensile di € 595,17 e con estinzione prevista per il 15.03.2034. Con il ricorso introduttivo ha chiesto che sia pronunciata la separazione tra i coniugi Parte_1
( con domanda, formulata nella memoria integrativa, di addebito). Al riguardo, egli ha evidenziato come negli anni il rapporto coniugale si sia logorato a causa dei frequenti litigi tra i coniugi, dovuti alla non condivisione delle scelte familiari e all'aggressività di che dopo aver maturato CP_1
l'intenzione di separarsi dal marito ha iniziato a denigrarlo in pubblico, accusandolo anche di averla picchiata e costringendolo, di fatto, nel mese di maggio del 2021 ad abbandonare l'abitazione familiare. Ha esposto, ancora, di svolgere attività di lavoratore dipendente come camionista, con un guadagno mensile medio pari ad euro 2180,00 mentre la moglie ha svolto, sino al 2019, attività lavorativa con un reddito imponibile pari ad euro 20.000,00 annui e dal 2020, pur essendo formalmente disoccupata, svolge in realtà attività di traduzione e di insegnamento privato a bambini di scuola elementare. Ha chiesto, in punto di condizioni accessorie, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, previa assegnazione alla stessa dell'abitazione familiare, con regolamentazione del diritto di visita e frequentazione con il padre, previsione a suo carico di contributo di mantenimento di euro 150,00 per ciascun figlio minore ( 300,00 euro complessivi) oltre al 50% delle spese straordinarie, con onere a suo carico di continuare a pagare la rata di mutuo accesa per l'acquisto dell'abitazione familiare e quanto al figlio maggiorenne , studente universitario a Per_1
Milano, ha chiesto che ciascun genitore provveda a versare direttamente al ragazzo la somma di euro 250,00 mensili quanto alla madre e di euro 500,00 quanto al padre, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto inoltre che la rata di finanziamento acceso per l'acquisto di automobile per la moglie sia posta a carico della stessa.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che ha contestato la ricostruzione CP_1 dei fatti offerta dal coniuge quanto alle ragioni della crisi familiare. Ha, in particolare, sostenuto che la relazione tra i coniugi si è deteriorata a causa della condotte prevaricatrici e maltrattanti del ricorrente che, negli anni, si è reso autore di reiterate aggressioni fisiche e morali ai suoi danni, ha cercato in ogni modo di impedirle di svolgere attività lavorativa delegandole l'intera gestione del nucleo familiare. Ha esposto che : nel mese di gennaio del 2021 il coniuge l'ha aggredita fisicamente afferrandola per il collo, aggressione per la quale ha riportato lesioni refertate presso il P.S. dell'Ospedale di Castiglione del Lago per gg. 8; nel mese di maggio del 2021 a seguito di una lite l'ha nuovamente aggredita pagina 2 di 13 verbalmente e fisicamente desistendo da ulteriori condotte solo per l'arrivo di un'amica ed abbandonando , all'esito, l'abitazione familiare alla quale non ha più fatto ritorno ( fatti per i quali la resistente ha presentato formale denuncia – querela). Ha chiesto che sia pronunciata separazione con addebito e disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso di lei, assegnazione in suo favore dell'abitazione familiare con onere a carico del coniuge di pagamento della rata di mutuo. Con riguardo agli aspetti economici ha sostenuto, quanto alla sua condizione, di essere priva di regolare attività lavorativa mentre il marito percepisce, in realtà, uno stipendio mensile pari a circa 5000,00 – 6000,00 euro mensili e non invece la minor somma risultante dalle buste – paga ( con consegna, dunque, di somme “ in nero” da parte del datore di lavoro). Ha rappresentato che il coniuge, in realtà, ha disponibilità economiche maggiori di quelle dichiarate come si può evincere, del resto, dagli oneri economici mensili sostenuti con il pagamento della rata di mutuo dell'abitazione familiare e della rata per il pagamento del veicolo acquistato per la moglie, con il versamento della somma di euro 800,00 mensili in favore del figlio maggiorenne , studente universitario a Milano oltre alle Per_1 somme utilizzate per il nucleo familiare per spese di abbigliamento, vitto, utenze, vacanze periodiche. Ha chiesto che sia previsto a carico del coniuge contributo di mantenimento per i due figli minori di euro 1000,00 ( 500,00 euro per ciascun figlio), assegno di mantenimento in suo favore di euro 800,00 mensili e che si preveda, inoltre, che il ricorrente provveda interamente al mantenimento del figlio maggiorenne , studente universitario, con il versamento in suo favore della somma di euro Per_1
1000,00 mensili. All'esito della comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale è stato disposto, in via provvisoria, l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa ed assegnazione in suo favore dell'abitazione familiare, contributo di mantenimento a carico del ricorrente per i tre figli di euro 400,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie e onere per il padre di provvedere in via esclusiva al pagamento del canone di locazione relativo all'abitazione dove il figlio maggiorenne vive per i suoi studi a Milano. E' stato previsto, inoltre, ancora in via provvisoria, Per_1 assegno di mantenimento in favore della ricorrente di euro 400,00 mensili. Nella fase di merito è stato disposto l'intervento dei Servizi Sociali del Controparte_2 con compiti di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare e sui minori. La causa è stata istruita a mezzo dell'acquisizione di documentazione, di accertamenti trasmessi dai Servizi Sociali del Comune di Castiglione del Lago, di espletamento di CTU sull'idoneità genitoriale delle parti, di accertamenti patrimoniali a mezzo della Guardia di Finanza, audizione dei testi Tes_1
,
[...] Tes_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 acquisizione di documentazione integrativa relativa alle denunce presentate dalla resistente e ai procedimenti penali instaurati a carico del ricorrente e aggiornamenti dei Servizi Sociali. All'esito è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La pronuncia sullo “status” La domanda diretta a ottenere la separazione giudiziale va accolta. Invero, i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, infatti, come ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione dei coniugi debba trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa pagina 3 di 13 come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
non è necessario, dunque, che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. Sez. 1, Sentenza 29 aprile 2015, n. 8713). Applicando tali principi al caso di specie è possibile rilevare come la situazione di accentuata conflittualità sussistente trai coniugi -confermata anche in corso di causa dalle plurime prove testimoniali acquisite, che danno conto di numerosi litigi tra di essi- consenta di ravvisare l'intollerabilità della convivenza che giustifica la separazione. Va pronunciata, dunque, la separazione personale.
3. L'addebito della separazione Il ricorrente ha chiesto disporsi l'addebito della separazione alla coniuge, sostenendo che ella aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento aggressivo, dispotico e accentratore, finendo per escluderlo da ogni decisione familiare e relegandolo al ruolo di mero esecutore materiale e “finanziatore” delle decisioni unilateralmente prese dalla moglie. Al contrario, la resistente ha attribuito al marito plurime violazioni dei doveri coniugali, sostenendo che con la propria condotta egli ha causato la rottura dell'unione coniugale. In particolare, il ricorrente avrebbe violato il dovere di assistenza morale nei confronti della resistente e si sarebbe reso autore di reiterati comportamenti maltrattanti in danno della stessa. In via generale è utile evidenziare come l'art. 151 c.c. consenta la dichiarazione, su richiesta di parte, dell'addebito della separazione al coniuge che, con i suoi comportamenti, abbia violato i doveri matrimoniali, rendendo perciò intollerabile la convivenza o recando grave pregiudizio all'educazione della prole. I comportamenti riferibili a un coniuge variano dall'aver adoperato maltrattamenti, all'omissione dell'assistenza morale e materiale nei confronti del richiedente l'addebito, all'ipotesi dell'infedeltà coniugale cui dovrà però accompagnarsi una modalità particolarmente offensiva. Assumono rilievo altresì le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, quand'anche sia provato un unico episodio di percosse, integrando tale condotta una violazione particolarmente grave dei doveri matrimoniali (Cass., Sez. I, sentenza 17 marzo 2025, n. 7067; Cass., Sez. 6 - 1, sentenza 14 gennaio 2016, n. 433). La pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti di uno dei coniugi, presupponendo la prova non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio e il suo fallimento. La dimostrazione dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinate condotte di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367). Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio coniugalis e non pagina 4 di 13 invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cass. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472). Per quanto attiene all'onere della prova, infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda” (Cass. civ., Sez. I, 14/02/2012 n. 2059). Applicando tali principi al caso di specie si ritiene, valutando sia la documentazione acquisita relativa al procedimento penale nr. 3549/2021 RG nel cui ambito il ricorrente è stato rinviato a giudizio con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ( procedimento ad oggi ancora pendente) sia alcune delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio, che siano emersi plurimi elementi sintomatici di condotte di aggressione verbale e fisica commesse dal ricorrente ai danni della moglie. Si evidenziano, intanto, i referti medici relativo a lesioni riportate dalla resistente in data 28.1.2021 e, in precedenza, in data 28.8.2010 e agli ulteriori referti indicati nell'annotazione di Servizio dei CC del 22.9.2021. Il figlio maggiorenne della coppia, , sentito a s.i.t. nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura Per_1 della Repubblica nel procedimento penale nr. 3549/2021 RG, in data 13.8.2021, ha dichiarato che il padre era aduso a condotte di aggressione fisica e verbale nei confronti della madre, anche in sua presenza esprimendo molta preoccupazione per l'incolumità fisica della stessa. La teste ha riferito dell'atteggiamento offensivo e prevaricatore del ricorrente nei Testimone_1 confronti della moglie e, analogamente, la teste , sorella della resistente che ha Testimone_7 confermato l'attitudine a maltrattamenti di tipo anche “ verbale”, tenuti, tra l'altro, nel periodo in cui la resistente era affetta da una grave malattia che l'ha colpita nel corso della convivenza matrimoniale ( linfoma di Hockings). La stessa teste ha riferito in modo sostanzialmente conforme ai CC incaricati dello svolgimento delle indagini disposte dalla Procura della Repubblica in sede di s.i.t. rese in data 27.9.2021 e di condotte aggressive ha parlato anche , sentita a s.i.t. dai CC di Arezzo in Persona_4 data 19.8.2021. Dal complesso delle acquisizioni probatorie emerge certamente una situazione di accesa e reciproca conflittualità tra la coppia, segnata verosimilmente da problematiche di compatibilità caratteriali e, tuttavia, le condotte di aggressione fisica riferite dal figlio maggiorenne e che trovano conferma nelle certificazioni mediche acquisite appaiono in via prioritaria attribuibili al ricorrente e di certo non possono trovare alcuna giustificazione nel pur riferito clima di conflittualità familiare. Si ritiene, conclusivamente, che sussistano le ragioni che giustificano pronuncia di addebito a carico del ricorrente.
4. L'assegno di mantenimento La resistente ha formulato domanda di mantenimento dichiarando di non disporre di redditi adeguati al proprio sostentamento e rilevando la sussistenza di una significativa disparità economica trai coniugi. Invero ha sostenuto di aver dedicato gran parte della propria vita matrimoniale al lavoro domestico, alla cura e alla crescita dei figli, essendole stato impedito, così, di impegnarsi professionalmente e permettendo, al contempo, al marito di dedicarsi alla propria professione. Viceversa, il marito dispone di uno stipendio mensile di circa € 2.100,00, oltre a somme percepite “ a nero”. L'art. 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisca a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto sia necessario al suo pagina 5 di 13 mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. La giurisprudenza ha chiarito che l'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., possa essere concesso in presenza dei seguenti presupposti: occorre che al richiedente non sia addebitabile la separazione, che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione e che vi sia una situazione di disparità economica trai coniugi (Cass., Sez. I, ordinanza 3 maggio 2025, n. 11611; Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916). La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che tra le circostanze che il Giudice dovrà tenere conto ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento rilevino la concreta ed effettiva possibilità di svolgere un lavoro, rapportata all'età alla sua pregressa esperienza lavorativa e professionale, nonché alle condizioni di salute e al grado di istruzione (Cass., Sez. I, ordinanza, 11 febbraio 2025, n. 3551). Applicando tali criteri al caso in esame emerge la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del mantenimento a favore della resistente. La stessa, infatti, pur essendo in grado di svolgere attività lavorativa come interprete e traduttrice, è rimasta per circa due anni priva di regolare attività lavorativa e, attualmente, ha reperito relativo incarico per poche ore alla settimana. Il coniuge nel corso dell'intera vita matrimoniale ha sempre svolto regolare attività lavorativa con guadagni consistenti che gli hanno consentito di acquistare l'abitazione adibita a residenza familiare con mutuo a suo carico, di sostenere il costo per gli studi universitari del figlio , di provvedere a garantire alla famiglia frequenti viaggi e vacanze ( come Per_1 da documentazione depositata dalla resistente). Si ritiene pertanto giustificato confermare in via definitiva assegno di mantenimento in favore della resistente che si stima equo quantificare in euro 300,00 mensili – considerando che la resistente gode anche dell'assegnazione dell'abitazione familiare di esclusiva proprietà del coniuge e che appare in grado di svolgere attività lavorativa anche qualificata come interprete e traduttrice – a far data dalla pronuncia ( dovendo per il passato confermarsi quanto disposto in via provvisoria in sede presidenziale), oltre rivalutazione annuale ISTAT.
5. Sull'affidamento dei figli minori. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in materia di affidamento dei figli minori il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass., Sez. I, Ordinanza, 9 maggio 2025, n. 12280; Cass., Sez. 6, Ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244; Cass., Sez. 6, Ordinanza 19 luglio 2016, n. 14728). La Cassazione ha aggiunto, poi, che la persistenza di una elevata conflittualità tra i genitori, incapaci di condividere scelte riguardanti la vita dei figli minori, giustifica il ricorso all'affidamento esclusivo, purché tale soluzione sia sorretta da una motivazione completa e sia maggiormente rispondente all'interesse dei minori, anche alla luce delle valutazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio e pagina 6 di 13 delle emergenze probatorie (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/06/2025, n. 16274). Inoltre, è stato rilevato che la grave conflittualità tra i genitori costituisce elemento rilevante da tener presente nella scelta del regime di affidamento. Tale conflittualità deve essere analizzata sotto il profilo degli effetti sul minore, tenendo conto della sua necessità di avere una figura genitoriale in grado di preservare la continuità delle relazioni parentali e di garantire una crescita equilibrata e serena (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/05/2025, n. 12280). Infine, la Corte di Cassazione ha affermato che la decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza 10 dicembre 2018, n. 31902). Applicando tali principi al caso di specie si osserva che sia dagli accertamenti svolti dai Servizi Sociali, sia all'esito dell'espletamento di CTU, è emersa una grave ed irrisolvibile situazione di conflittualità tra le parti che si riverbera in modo significativo sui due figli minori, sinora affidati in via esclusiva alla madre. La CTU, svolta attraverso l'esame analitico degli atti di causa, l'osservazione diretta dei rapporti tra la coppia e la coppia e i figli minori, ha evidenziato elementi sintomatici di inidoneità genitoriale di entrambe le parti in causa. In particolare, in risposta ai quesiti formulati, il CTU ha osservato che : “ ..
..” Lo scenario familiare e relazionale nel quale sono inseriti i minori mostra delle evidenti criticità che si possono collocare all'interno dell'area della negligenza, definita da come: “Una Persona_5 carenza significativa o un'assenza di risposte ai bisogni di un bambino, bisogni riconosciuti come fondamentali sulla base delle conoscenze scientifiche attuali e/o dei valori sociali adottati dalla collettività di cui il bambino è parte” (Lacharitè, , 2006). Abitualmente alle radici della Per_6 Per_7 negligenza si riscontrano due fenomeni: da una parte una perturbazione nelle relazioni tra figure genitoriali e figli e dall'altra una perturbazione nelle relazioni tra le famiglie e il mondo relazionale esterno. Dalla letteratura, le famiglie negligenti presentano problematiche e bisogni differenti. Tra gli elementi più frequentemente osservati si riscontrano: povertà, esclusione dal mondo del lavoro, basso livello di istruzione, instabilità, violenza coniugale. Spesso i genitori presentano difficoltà psicologiche con quadri di depressione, immaturità, scarsa autonomia. Dalla sua etimologia latina nec-ligere significa non scegliere, non legare e identifica quindi con nettezza quale è il problema di queste famiglie: non esercitare una forma di violenza attiva nei confronti dei loro figli, come si configura invece nel maltrattamento, ma non essere in grado di legare, di costruire risposte adeguate ai bisogni evolutivi dei figli. All'interno di questo quadro di negligenza si colloca sia la sig.ra che il sig. CP_1
per le seguenti motivazioni. Durante tutte le operazioni peritali le questioni oggetto di scontro Pt_1 tra le parti hanno occupando l'intero spazio, lasciando i minori, i racconti su di loro sullo sfondo. Una forte centratura sulle questioni tra adulti e di adulti. Dei minori si sono focalizzati soltanto alcuni aspetti, certamente importanti, ma non centrali rispetto al loro mondo interno emotivo. Grande attenzione viene dedicata al mondo scolastico, inteso come risultati negli apprendimenti e aderenza nei comportamenti alle regole scolastiche. Del vissuto interno dei figli anche legato alla separazione dei genitori se ne parla solo in termini di colpa o mancanza dell'altro genitore;
la sig.ra ad CP_1 esempio individua come critica l'esposizione ai figli a scene di violenza assistita o il rifiuto del sig.
ad attivare percorsi psicologici per loro. Il clima tra genitori è teso e conflittuale, avvengono Pt_1 continui scontri tra loro, spostando continuamente il focus sul lato economico, piuttosto che sull'aspetto genitoriale oggetto di valutazione. Appare molto difficile per entrambi i genitori sostare, pagina 7 di 13 rimanere centrati sui figli nel senso più profondo del termine. Non pare possibile per i genitori riuscire ad uscire dal conflitto che continuamente attiva i loro discorsi e attiva letture dei comportamenti dei figli distorte, parziali e volte ad accusare l'altro e a denigrarlo. I minori sembrano abituati a gestire così, nel silenzio e da soli, le loro preoccupazioni. I commenti dei genitori e quelli provenienti da contesti esterni (come la Scuola o il Servizio Sociale) descrivono figli educati, bravi, responsabili. Comportamenti che denotano una forte responsabilizzazione dei minori, ma anche adultizzazione: vengono in qualche modo chiamati a fare gli adulti di loro stessi, mentre i genitori litigano. Viene richiesto loro di cavarsela, di non dare altre preoccupazioni. Si sono osservati, inoltre, evidenti triangolazioni dei figli nel conflitto dei genitori per cui il racconto (spontaneo o più stimolato) di un figlio viene utilizzato contro l'altro genitore. Talmente abituati ad essere tirati indirettamente dentro al conflitto che parlano poco alla CTU e al Servizio Sociale parlano del padre solo quando la mamma si allontana…” . Ancora la CTU ha ritenuto che “ .. Entrambi i genitori presentano delle criticità nelle seguenti funzioni genitoriali (Visentini, 2006): Funzione protettiva, Funzione affettiva, Funzione predittiva, Funzione significante, Funzione rappresentativa e comunicativa, Funzione triadica, Funzione riflessiva. In riferimento a quest'ultima si osserva la difficoltà dei genitori a riflettere sul proprio contributo e quindi a modificare eventuali comportamenti e atteggiamenti. Le difficoltà nella funzione riflessiva indicano una scarsa capacità trasformata di entrambi i genitori, bloccati nelle loro istanze e nelle recriminazioni reciproche. La debolezza della funzione riflessiva suggerisce scarse risorse per la recuperabilità delle competenze genitoriali indicate come fragili…” ed ha espressamente suggerito che sia disposto l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali con previsione di percorso di sostegno psicologico separato per ciascuno di loro e auspicio di interventi di sostegno psico – educativo, quanto meno, per i genitori. Gli esiti della CTU non consentono di mantenere l'affidamento esclusivo dei minori alla sola madre posto che la stessa, pur a fronte degli interventi di sostegno attivati in favore del nucleo familiare a mezzo dei Servizi Sociali, non è apparsa in grado di evitare il coinvolgimento dei figli nelle continue discussioni con il coniuge legate essenzialmente ad esigenze di carattere economico e di ordine pratico né di tenerli fuori dal conflitto personale che la oppone all'ex marito anche per ragioni di sostanziale incompatibilità caratteriale che hanno connotato, secondo quanto riferito anche dai testi sentiti in giudizio, la vita matrimoniale. Il ricorrente, a sua volta, appare chiuso nella sua narrazione sulle ragioni del conflitto di coppia e poco incline a valutare in senso critico le condotte aggressive assunte nei confronti della moglie e non in grado, anche per ragioni connesse al suo impegno lavorativo, di collaborare attivamente nella crescita dei due figli. Il regime dell'affidamento condiviso peraltro appare all'evidenza non indicato in ragione delle criticità mostrate da entrambi i genitori e alla loro incapacità di “ tenere fuori” i due minori dal conflitto personale. A fronte di tale situazione si reputa giustificato disporre l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Castiglione del Lago – mantenendo il collocamento residenziale presso la madre - con attribuzione agli stessi, laddove manchi l'accordo tra i genitori, del potere di adottare le scelte di maggior rilevanza per la loro vita. I Servizi Sociali affidatari dovranno continuare a svolgere attività di vigilanza e monitoraggio sulle condizioni di vita dei minori, anche a mezzo di educatori domiciliari sia presso l'abitazione della madre, sia presso l'abitazione del padre , provvedere all'organizzazione degli incontri tra i minori e il padre attraverso la predisposizione di calendario da comunicare mensilmente ai pagina 8 di 13 genitori, acquisire periodiche informazioni presso le autorità scolastiche, svolgere colloqui periodici con il padre e con la madre funzionali alla mediazione del conflitto relativamente alle questioni che riguardano i figli minori. I Servizi dovranno, inoltre, attivare presso il SIEE territorialmente e funzionalmente competente, percorsi distinti di sostegno psicologico per i due minori per sostenere l'elaborazione della separazione dei genitori e per “ detriangolare” i minori dal conflitto genitoriale.
Cercando un ragionevole bilanciamento tra il diritto del padre di mantenere un rapporto significativo del minore e quello dei due minori ad un'organizzazione dei tempi di vita rispettosi delle loro esigenze scolastiche, si ritiene possibile prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé i minori per due pomeriggi infrasettimanali, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro – da individuarsi a cura dei Servizi Sociali affidatari previo accordo tra i genitori e che in assenza di accordo si indicano nei giorni di martedì e giovedì - dall'orario di uscita di scuola sino alle h. 20.00 di sera e nei periodi non scolastici dal primo pomeriggio sino alle h. 21.00 di sera;
nelle settimane in cui il padre lavora di pomeriggio se si tratta di periodo scolastico potrà vedere e tenere con sé i minori una sera a settimana, dall'orario di uscita dal lavoro sino alla mattina successiva, in giornata da concordarsi tra le parti e che in assenza di accordo si indica in quella di mercoledì. Nei periodi invece non scolastici il padre potrà vedere e tenere i minori, a seconda dei suoi orari di lavoro, nelle settimane in cui lavora il pomeriggio per due mattinate dalle h. 10.00 in poi sino all'ora di pranzo, in giorni da concordarsi tra le parti e che in assenza di accordo si confermano in quelli del martedì e del giovedì. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori un fine settimana alternato con la madre dal sabato pomeriggio dall'orario di uscita di scuola ( o dalle h. 15.00) sino alle h. 20.00 della domenica. Per il periodo delle festività natalizie si prevede che i minori trascorrano con il padre almeno 5 giorni, anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni della vigilia di Natale, del giorno di Natale e di S. Stefano o del 31 dicembre e 1 gennaio ( sempre secondo la regola dell'alternanza). Nel periodo pasquale il padre potrà vedere e tenere con sé i minori almeno due giorni, anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, secondo la regola dell'alternanza con la madre. Per il periodo delle vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore almeno 10 giorni, anche necessariamente continuativi, in periodo da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno, con onere di reciproca comunicazione del luogo ove i minori si troveranno.
Le parti vanno invitate a seguire, in modo individuale, percorsi di sostegno alla genitorialità funzionali al superamento delle criticità evidenziate nella CTU con riguardo alle carenze nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In linea con il costume giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (v. Cass., Sez. I, 15 settembre 2011 n. 18863; Cass. civ., Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348), l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà pagina 9 di 13 adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento». Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, «ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune), sempre che ciò sia utile alla migliore soddisfazione del superiore interesse del minore. Nel caso di specie va disposta l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, in quanto collocataria della prole, al fine di consentire ai minori di continuare a vivere nel contesto domestico nel quale sono cresciuti sinora.
6. Il mantenimento della prole L'obbligo di provvedere al mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. È utile rilevare, inoltre, come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il diritto al mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti sia soggetto a una valutazione stringente delle effettive possibilità di raggiungere l'autosufficienza economica e che la semplice mancanza di un'occupazione stabile non giustifichi automaticamente la continuazione del mantenimento. È necessaria, infatti, la prova concreta dell'impegno nel cercare lavoro e delle specifiche circostanze che impediscono l'autosufficienza (Cass., Sez. I, ordinanza, 26 febbraio 2025, n. 5090). La giurisprudenza ha precisato poi che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento sia a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio sia neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento.
Nel caso di specie appare equo prevedere un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento dei due figli minori e per il figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, di euro Per_1
400,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, rivalutabile pagina 10 di 13 annualmente secondo gli indici ISTAT. Il contributo per i due figli minori dovrà essere versato alla madre collocataria mentre il contributo per potrà essere versato direttamente al ragazzo. Si Per_1 ritiene, inoltre, in ragione del divario reddituale esistente tra le parti, che sia giustificato confermare a carico del solo padre l'onere di provvedere al pagamento del canone di locazione per l'abitazione sita a Milano dove sta proseguendo i suoi studi universitari anche con sostegno di una borsa di studio Per_1 che, tuttavia, non appare sufficiente a ritenere raggiunta una situazione di indipendenza economica.
Quanto alle spese di lite, in ragione della parziale soccombenza, le stesse vanno poste a carico del ricorrente in misura pari al 50% ( con onere di refusione in favore dell'ER) e per la restante parte del 50% compensate tra le parti in ragione dell'esito della controverisa.
Le spese di CTU liquidate provvisoriamente vanno poste definitivamente a carico del solo ricorrente.
PQM
Il Tribunale , ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio il 27.07.1998 (nei registi dello stato civile
[...] del Comune di Castiglione del Lago (PG), atto di matrimonio n. 16, p. 2, S. C., anno 2009 e dispone che la Cancelleria provveda alla trasmissione di copia autentica del presente dispositivo limitatamente al punto 1) al passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione del Lago per le annotazioni e trascrizioni di competenza
2) Dichiara che la separazione è addebitabile a Parte_1
3) Dispone assegno di mantenimento in favore di , ponendolo a carico Controparte_1 del ricorrente, quantificato, a far data dalla pronuncia ( con conferma per il passato di quanto disposto in sede presidenziale), nella somma di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT
4) Dispone l'affidamento dei minori , nata il [...] e nato il Persona_2 Persona_3
10.2.2013 ai Servizi Sociali del Comune di Castiglione del Lago, con collocamento presso la madre alla quale viene assegnata l'abitazione familiare ed attribuzione al Servizio affidatario, solo laddove manchi l'accordo tra i genitori – con il compito anche di promuovere soluzioni condivise - del potere di adottare le scelte di maggior rilevanza in materia scolastica e sanitaria. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativa a tutte le questioni di ordinaria amministrazione per il tempo in cui i figli si troveranno presso l'uno o presso l'altro, previa mediazione, laddove necessaria, dei Servizi Sociali affidatari. Dispone che i Servizi Sociali continuino a svolgere attività di vigilanza e monitoraggio sulle condizioni di vita dei minori, anche a mezzo di educatori domiciliari sia presso l'abitazione della madre, sia presso l'abitazione del padre , provvedano all'organizzazione degli incontri tra i minori e il padre – sulla scorta delle indicazioni di cui al punto 5) - attraverso la predisposizione di calendario da comunicare mensilmente ai genitori, acquisiscano periodiche informazioni presso pagina 11 di 13 le autorità scolastiche, svolgano colloqui periodici con il padre e con la madre funzionali alla mediazione del conflitto relativamente alle questioni che riguardano i figli minori. Dispone inoltre che i Servizi attivino presso il SIEE territorialmente e funzionalmente competente, percorsi distinti di sostegno psicologico per i due minori per sostenere l'elaborazione della separazione dei genitori ed attenuare gli effetti della situazione di accesa conflittualità.
5) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori possa vedere e tenere con sé i minori per due pomeriggi infrasettimanali, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro – da individuarsi a cura dei Servizi Sociali affidatari previo accordo tra i genitori e che in assenza di accordo si indicano nei giorni di martedì e giovedì - dall'orario di uscita di scuola sino alle h. 20.00 di sera e nei periodi non scolastici dal primo pomeriggio sino alle h. 21.00 di sera;
nelle settimane in cui il padre lavora di pomeriggio se si tratta di periodo scolastico potrà vedere e tenere con sé i minori una sera a settimana, dall'orario di uscita dal lavoro sino alla mattina successiva, in giornata da concordarsi tra le parti e che in assenza di accordo si indica in quella di mercoledì. Nei periodi invece non scolastici il padre potrà vedere e tenere i minori, a seconda dei suoi orari di lavoro, nelle settimane in cui lavora il pomeriggio per due mattinate dalle h. 10.00 in poi sino all'ora di pranzo, in giorni da concordarsi tra le parti e che in assenza di accordo si confermano in quelli del martedì e del giovedì. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori un fine settimana alternato con la madre dal sabato pomeriggio dall'orario di uscita di scuola ( o dalle h. 15.00) sino alle h. 20.00 della domenica. Per il periodo delle festività natalizie si prevede che i minori trascorrano con il padre almeno 5 giorni, anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni della vigilia di Natale, del giorno di Natale e di S. Stefano o del 31 dicembre e 1 gennaio ( sempre secondo la regola dell'alternanza). Nel periodo pasquale il padre potrà vedere e tenere con sé i minori almeno due giorni, anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, secondo la regola dell'alternanza con la madre. Per il periodo delle vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore almeno 10 giorni, anche necessariamente continuativi, in periodo da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno, con onere di reciproca comunicazione del luogo ove i minori si troveranno.
6) Invita le parti a seguire percorsi separati di sostegno alla genitorialità anche con la mediazione dei Servizi Sociali
7) Pone a carico di contributo di mantenimento per i due figli minori collocati Parte_1 presso la madre di euro 400,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi tra le parti, con onere di versamento mensile alla madre. Pone a carico di
[...] contributo di mantenimento di euro 400,00 mensili in favore del figlio maggiorenne Pt_1
, da versarsi mensilmente direttamente allo stesso, oltre all'onere di pagamento delle Per_1 spese di locazione da sostenersi dal ragazzo nella sua permanenza fuori casa per il completamento degli studi universitari.
Pone le spese di CTU liquidate in corso di causa definitivamente a carico del ricorrente. pagina 12 di 13 Dichiara il ricorrente tenuto alla refusione delle spese di lite – da liquidarsi con separato provvedimento – in favore dell'ER ( stante l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato) in misura pari al 50% e dichiara compensate le restanti in pari misura per le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la trasmissione di copia della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Castiglione del Lago.
Perugia 7.11.2025 – 10.12.2025 Il Presidente
pagina 13 di 13