Ordinanza cautelare 4 luglio 2018
Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/12/2022, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02043/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2018, proposto da
TO AS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Sicari e Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Sicari in Roma, viale di Villa Massimo 33;
contro
Comune di Calimera, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Maria Cursi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
per l'annullamento
- della nota avente ad oggetto “Autorizzazione NCC n. 2/2008 – Diniego rinnovo” prot. 2411 del 22 marzo 2018, notificata in pari data, con la quale il Comune di Calimera (LE) ha negato il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di noleggio da rimessa n. 2 di data 3 dicembre 2007 (come integrata dalla autorizzazione del 10 gennaio 2013) rilasciata per il veicolo Mercedes E 200 CDI tg. EV 167 TY dal Comune di Calimera al ricorrente;
- di atti presupposti, connessi o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calimera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, titolare della autorizzazione n. 02 del 3 dicembre 2007 (come integrata dalla autorizzazione del 10 gennaio 2013), rilasciata dal Comune di Calimera per l’esercizio del servizio di noleggio per il veicolo Mercedes E 200 CDI tg. EV 167 TY con rimessa in Calimera sulla S.P. Calimera Melendugno, impugna: la “nota avente ad oggetto “autorizzazione NCC n. 2/2008 - diniego di rinnovo” prot. 2411 del 22/3/2018, notificata in pari data, con la quale il Comune di Calimera ha negato il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di noleggio di rimessa n. 2 del 3/12/2007 (come integrata dall’autorizzazione del 10/01/2013) rilasciata per il veicolo Mercedes E200 CDI tg EV 167 TY dal Comune di Calimera al ricorrente (e successivamente conferita alla Soc. Coop. ASbus a.r.l)”; - la “comunicazione di avvio del procedimento n. 0001002 dell’8/2/2018”; - la “relazione di servizio del Comando di Polizia Locale del Comune di Calimera, prot. n. 572/PM del 22/6/2017, unita alla predetta comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 00010002 dell’8/2/2018, recante accertamenti e rilievi che confermerebbero il presunto mancato utilizzo della rimessa”;ove occorra il “Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a 9 posti approvato con delibera di Consiglio Comunale del Comune di Calimera del 10/10/2006”; “tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali”.
1.1.A sostegno del ricorso sono articolate le censure di seguito rubricate.
I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALLA LEGGE N. 21/1992 NEL SUO TESTO APPLICABILE RATIONE TEMPORIS – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 21/1992 – INEFFICACIA DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 21/1992, COME MODIFICATO DALL’ART. 29, COMMA 1 QUATER, DEL DECRETO LEGGE N. 207 DEL 2008 –-ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA- DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 21/1992 – IN PARTICOLARE VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 11 E 13 DELLA LEGGE 21/1992 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPORTI- DIFETTO DI ISTRUTTORIA – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.
III. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO NEL MERITO – ECCESSO DI POTERE
PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA –
MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.
1.2. Il 26.06.218 si è costituito in giudizio il Comune di Calimera eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale n.342/2018, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio del 3 luglio 2018, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
L’ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato (ord.4746/18) ritenendo che “l’appello cautelare non è sostenuto da sufficienti elementi di fumus boni iuris, in conformità anche del prevalente indirizzo della Sezione, formatosi principalmente in tema di revoca dell’attività 3 di noleggio con conducente, ed a maggiore ragione invocabile a fronte di un provvedimento negativo, quale il diniego di rinnovo dell’autorizzazione”.
Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
All’udienza di smaltimento del 24 novembre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.
2.1. Il Tribunale ritiene di confermare integralmente il contenuto della citata ordinanza cautelare n.342/2018 (peraltro confermata dal Consiglio di Stato) con la quale si è ritenuta “ la insussistenza del fumus boni iuris del ricorso, considerato dirimente che, alla stregua delle pronunce - tutt’ora condivisibili - rese in subiecta materia dalla V Sezione del Consiglio di Stato dell’8/11/2017, n. 5150, e del 26/04/2018, n. 2539 e dalla Corte di Cassazione civile e penale (sentenze nn. 12679/2017 e 53184/2016) – che hanno chiarito l’operatività attuale della disciplina dettata dagli articoli 3 e 11 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”), deve ritenersi legittimo il provvedimento impugnato, con particolare riferimento alla necessità di disporre, nel territorio del Comune che autorizza l’attività, di una rimessa ivi ubicata e, soprattutto, utilizzata in concreto (cosa smentita, nel presente caso, dai puntuali rilievi della Polizia Locale), atteso che il servizio di cui trattasi deve necessariamente avere (art. 1 della legge) funzione integrativa e complementare rispetto ai trasporti pubblici di linea e che l’ambito territoriale ottimale individuato dalla legge (art. 4, comma 2) è quello degli enti locali, proprio al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto prevalentemente locali, pur essendo consentito lo svolgimento del servizio anche in territorio esterno al Comune che ha proceduto al rilascio dell’autorizzazione ”
2.2. A tanto vi solo da aggiungere quanto segue.
In particolare, ancora in via dirimente - il Tribunale rileva che - in ogni caso - non è fondato il motivo di gravame con il quale il ricorrente deduce la illegittimità della ragione ostativa fondata sull’assenza di una reale rimessa (concretamente utilizzata) nel territorio di Calimera e sulla mancanza di un effettivo esercizio dell’attività nel medesimo territorio (come risulta dagli accertamenti in loco effettuati dalla Polizia Municipale racchiusi nella relazione del 22.6.2017) con conseguente violazione dell’art. 11, comma 2 e comma 4, L. 21/1992.
La Corte Costituzionale con sentenza del 26/03/2020, n. 56 ha ritenuto la illegittimità dell'art. 10 bis, comma 1, lett. e), del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'art. 11 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), in ragione del rigido vincolo imposto dal legislatore che (derogabile nei limitati casi previsti al nuovo comma 4 bis dell'art. 11 della Legge n. 21 del 1992 e al comma 9 dell'art. 10 bis) si risolve in un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa "a vuoto" prima di iniziare un nuovo servizio.
Secondo la Corte, tale prescrizione non è solo in sé irragionevole - come risulta evidente se non altro per l'ipotesi in cui il vettore sia chiamato ad effettuare un servizio proprio dal luogo in cui si è concluso il servizio precedente - ma risulta anche sproporzionata rispetto all'obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto ad un'utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall'obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello, previsto all'art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse (o dei pontili d'attracco).
Tuttavia, per il resto, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sottolineando, per quanto qui rileva, che " il legislatore statale, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha così individuato nel territorio provinciale la dimensione organizzativa ottimale del servizio di NCC, tenendo conto della sua vocazione locale che giustifica la correlata introduzione di limiti al libero esercizio dell'attività di trasporto. Tale servizio - pur potendo essere svolto senza vincoli territoriali di prelevamento e di arrivo a destinazione dell'utente (art. 11, comma 4, terzo periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e) - mira infatti a soddisfare, in via complementare e integrativa (art. 1, comma 1, della legge n. 21 del 1992), le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il comune che rilascia l'autorizzazione” .
In questa prospettiva, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 23 giugno 2016, n. 2807), con riferimento alla dedotta illegittimità dei limiti e degli obblighi territoriali di cui agli artt. 3, 8 e 11 della L. 21/1992 per contrasto con il prevalente diritto dell’Unione europea in materia di buon funzionamento del mercato e di libera circolazione dei servizi, gli stessi costituiscono invece un limite intrinseco alla stessa natura del servizio, che peraltro il legislatore del 2018 ha temperato consentendo la localizzazione sul territorio provinciale di più rimesse e superando con ciò il vincolo di ubicazione di un'unica rimessa in ambito esclusivamente comunale, in precedenza dettato dall'art. 29, comma 1-quater, del d-l. n. 207 del 2008 ".
Ne consegue che la lettera e) del comma 1 dell’art. 10-bis, nel sostituire il comma 4 dell’art. 11 della legge n. 21 del 1992, già sostituito dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008, continua a stabilire (in linea con il disposto dell’art. 3, comma 1) che «le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici» (primo periodo).
Alla luce delle disposizioni citate si può, dunque, affermare che " l'attività di N.C.C. non è un'attività liberalizzata, ma soggetta ad autorizzazione (come, in generale, l'attività di servizio di trasporto pubblico non di linea, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 31 maggio 2017, n. 2626), per la necessità, propria di ogni caso di definizione legislativa dei soggetti abilitati a offrire talune tipologie di servizi, di configurazione di un determinato settore di attività economica " (così Consiglio di Stato, V, n. 5481/2020).
Il provvedimento impugnato, nella parte in cui rileva la violazione dell’art.11 commi 2 e 4, L. n. 21/1992, risulta pertanto esente dalle censure rassegnate nel ricorso.
2.3. Del pari infondato, oltre che inammissibile, è il motivo di gravame con il quale il ricorrente censura il Regolamento dell’Ente comunale nella parte in cui è previsto che la durata delle autorizzazioni risulta limitata ad un ambito temporale di 5 anni, atteso che tale censura semmai doveva essere proposta al momento del rilascio dell’autorizzazione, alla cui durata, pertanto, l’A.C. è vincolata.
2.4. Non è neppure fondata la censura con la quale si assume l’assenza di sufficienti riscontri probatori in ordine al rilevato mancato esercizio del servizio nel territorio comunale, stante la dettagliata relazione resa dal Comando di Polizia Municipale in data 22 giugno 2017.
3. In definitiva, il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia e le ragioni della decisione) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO