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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11574/2020 R.G., avente ad oggetto: separazione personale
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Elena PARISI, presso il cui studio C.F._1
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
17/08/1963, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia PELLEGRINO, C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, senza nulla opporre.
1 Posta in decisione in esito al deposito di note scritte disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27/01/2025, sulle conclusioni ivi precisate, previa assegnazione del termine di giorni 60 (sessanta) per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 20 (venti) per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 15/10/2020, ha Parte_1
chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dal marito
[...]
con cui aveva contratto matrimonio concordatario il 25/05/1993 e Controparte_1
dalla cui unione sono nate, a Catania, le figlie (in data 20/08/1996) e (in Persona_1 Persona_2
data 05/09/1999).
Ha esposto la ricorrente che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati in maniera tale da determinare il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza, e, ciò, unicamente a causa delle condotte spregiudicate, poste in essere - in violazione dei doveri di solidarietà, fedeltà ed assistenza - dal marito, che si era persino allontanato dalla casa coniugale, trasferendosi altrove e rifiutandosi di fornire l'indirizzo del suo nuovo domicilio.
La ricorrente ha concluso chiedendo quindi l'addebito della separazione al marito, di onerare quest'ultimo di corrisponderle un assegno a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie di complessivi € 600,00 mensili, il pagamento delle spese di locazione (pari ad euro 700,00 mensili)
dell'immobile condotto a Firenze per consentire alle figlie di completare gli studi, il canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare, pari ad euro 650,00 mensili ed, infine, il rimborso,
al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione del 27/06/2021, si è costituito Controparte_1
che, aderendo alla domanda di separazione, ha invece respinto i motivi di addebito
[...]
mossi nei propri confronti, mostrandosi disponibile a contribuire al mantenimento delle figlie e - entrambe studentesse universitarie - mediante versamento diretto alle stesse Per_1 Per_2
della somma di € 300,00 mensili per ciascuna, oltre al pagamento mensile del canone di locazione
2 del relativo alloggio a Firenze (pari ad € 650,00 mensili), comprese le utenze, per una percentuale del 60% (con restante 40 % a carico della ricorrente), fino al regolare completamento del corso di studi universitari delle due ragazze;
il resistente ha poi aderito al pari riparto delle spese straordinarie necessarie per le figlie, all'assegnazione che la casa familiare, condotta in locazione, in favore della ricorrente per continuare ad abitarvi con le figlie (quando non a Firenze per studio), chiedendo il rigetto di ogni altra domanda.
All'udienza presidenziale del 29/06/2021, sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 30/06/2021, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 900,00 in favore della ricorrente, di cui euro
300,00 per la predetta (in considerazione delle spese di locazione per la casa familiare a carico della e della sua minor capacità reddituale) ed € 600,00 per il mantenimento delle due figlie, oltre Pt_1
75% delle spese universitarie, sanitarie non coperte dal SSN e straordinarie, con decorrenza dalla data dell'udienza presidenziale.
Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, sulla base della documentazione acquisita agli atti, la causa è stata posta in decisione.
Ciò posto, va premesso che, in sede di scritti conclusivi, mentre la ricorrente ha insistito nella domanda di addebito della separazione al marito, chiedendo confermarsene l'obbligo di corrisponderle un assegno complessivo di € 600,00 per il mantenimento delle figlie, oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura pari al 75%,- oltre al pagamento delle spese di locazione dell'immobile utilizzato da queste ultime a Roma (pari ad € 457,00 sino all'acquisizione dell'autonomia economica) - e di € 300,00 mensili per il proprio, il resistente, opponendosi all'addebito, ha chiesto revocarsi il mantenimento posto a suo carico per la moglie e ridursi quello per le due figlie ad € 250,00 mensili per ciascuna, da versare direttamente alle stesse, con pari contribuzione di entrambi i genitori nelle spese straordinarie.
3 Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Va, invece, rigettata la domanda di addebito della separazione spiegata dalla ricorrente.
Giova all'uopo ricordare che, per consolidata giurisprudenza del supremo Collegio, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (ad es. si consideri Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444).
Bisogna, in definitiva, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, dare la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi,
ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (vedi Cass. sent.
4 n. 14840 del 27/06/2006).
La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, traducendosi nell'onere di “provare la
relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza…” (cfr. già Cass. civ., n. 2059/12).
Nella vicenda in oggetto, invero, la domanda di addebito formulata dalla si fonda sulla Pt_1
dedotta violazione dei doveri coniugali da parte del marito, quale causa della crisi manifestatasi nel corso del matrimonio, e, segnatamente, sul presupposto che questi avrebbe posto in essere condotte gravemente spregiudicate, in assoluta violazione dei doveri di solidarietà, fedeltà ed assistenza allo stesso ascrivibili, financo arrivando ad allontanarsi dalla casa coniugale, trasferendosi a vivere fuori casa e rifiutandosi di fornire l'indirizzo del suo nuovo domicilio.
Orbene, pur ammettendo che il resistente abbia tenuto le condotte denunciate dalla moglie – come l'aver intrattenuto conversazioni in chat con altre donne (vedasi documentazione prodotta dalla ricorrente) - comunque non potrebbe ritenersi fornita la prova - altrettanto necessaria, come sopra evidenziato, ai fini della chiesta pronuncia di addebito - che tali comportamenti siano stati causa efficiente dell'intollerabilità della convivenza ed abbiano conseguentemente determinato la rottura del consorzio coniugale e che non si siano piuttosto manifestato quando la crisi era già in atto.
Ed invero, non sembra esservi congruenza logico-temporale tra quanto asserito e documentato dalla ricorrente - ossia che le condotte violative dei doveri coniugali sarebbero già state poste in essere dal marito già negli anni 2014/2015- cfr il doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
(dovendosi escludere la rilevanza - a prova contraria - delle ulteriori produzioni allegate alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., solo parzialmente, circostanziate nel tempo) - e quanto dichiarato sul punto da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale, e, cioè, che la separazione di fatto è avvenuta nel 2020, quando il resistente è andato via di casa - dunque, a quasi cinque/sei anni di distanza dalle suddette condotte - sicché financo l'allontanamento dalla casa familiare può, invero,
5 ascriversi ad un menage familiare già compromesso.
Il profilo dedotto a fondamento della richiesta di addebito è quindi rimasto privo di adeguato riscontro e, dunque, la relativa domanda non può che essere rigettata.
Quanto alle statuizioni relative alla prole, va subito chiarito che sussistono le condizioni per confermare quanto disposto, sia nell'an che nel quantum, con l'ordinanza presidenziale ex art. 708
c.p.c. in ordine al mantenimento delle figlie maggiorenni e essendo pacifica tra le Per_1 Per_2
parti la non autosufficienza economica di queste ultime (tanto che, all'uopo, lo stesso resistente si è
mostrato disponibile a provvedere al mantenimento di entrambe, seppur corrispondendo un importo inferiore a quello disposto in via provvisoria con ordinanza ex art. 708 c.p.c.) e tenuto conto che nel corso del giudizio non è emerso un quadro significativamente diverso rispetto a quello prospettato al momento dell'emissione dell'ordinanza presidenziale, tale da suffragare l'accoglimento della chiesta riduzione dell'assegno in questione.
Alla conferma del quantum dell'assegno di mantenimento si perviene, in assenza di documentazione reddituale aggiornata (cfr quanto disposto dal precedente giudice istruttore con ordinanza del
19/04/2022), considerando, da un lato, che sebbene la ricorrente percepisca attualmente un reddito da pensione pari a circa € 26.546,70 annuali (come da documentazione prodotta in atti) - con una riduzione rispetto al reddito annuo lordo di circa € 30.000,00 percepito da insegnante alla data dell'ordinanza presidenziale (come da documentazione prodotta in atti), asserendo altresì di essere gravata a da un debito mensile di circa € 100,00 per l'estinzione di un'insolvenza del marito - è
pacifico che, in seguito a pensionamento, la stessa abbia percepito il TF (di cui non ha specificato l'importo); d'altro canto, il resistente ha dedotto di aver percepito anch'egli il TF, in seguito alla risoluzione del contratto di agenzia con la concessionaria UT (per € 75.000,00, con cui afferma di aver fatto fronte a quanto disposto a suo carico nell'ordinanza presidenziale) e dalla documentazione prodotta si evince che lo stesso ha altresì percepito un'indennità di preavviso e suppletiva di clientela in seguito alla risoluzione del rapporto, sul cui importo nulla ha precisato;
pertanto, posto che il resistente continuerebbe a lavorare come venditore di auto, lo stesso non ha
6 fornito prova del decremento reddituale asseritamente subìto, che non può desumersi dalle fatture da egli prodotte - che, in quanto documenti unilaterali emessi dallo stesso soggetto che intende valersene, sono prive di valore probatorio e che, peraltro, considerata l'esiguità del numero,
forniscono solo un quadro parziale della sua condizione reddituale nel triennio 2019-2021.
Alla stregua di quanto evidenziato, va dunque confermato l'obbligo di Controparte_1
di contribuire al mantenimento delle figlie e maggiorenni
[...] Per_1 Per_2
non economicamente autonome e conviventi con la madre - nei periodi in cui non vivono a Roma,
versando alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno che va determinato in € 600,00
(€ 300,00 per ciascuna figlia), con decorrenza dalla data della pubblicazione della presente sentenza,
tenuto conto del fatto che le figlie - che si apprestano a concludere gli studi universitari - talora hanno l'opportunità di svolgere qualche lavoretto, per come è pacifico, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Contrariamente a quanto chiesto da entrambe le parti, tale contribuzione al mantenimento verrà
versata in favore della ricorrente e non direttamente alle figlie Parte_1
maggiorenni non economicamente autosufficienti, poiché è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale l'attribuzione della provvidenza direttamente alla prole ne presuppone la domanda giudiziale (art. 99 c.p.c.).
Diversamente, poi, da quanto disposto in via provvisoria, tenuto conto di quanto sopra evidenziato in ordine alle condizioni economiche delle parti e del minor importo del canone di locazione dell'immobile a Roma rispetto a quello di Firenze, dove prima le figlie studiavano, il resistente dovrà
contribuire alle spese straordinarie per queste ultime in misura pari al 50%.
Ne consegue il rigetto della domanda di parte ricorrente volta al pagamento, in capo al resistente,
delle spese di locazione dell'immobile utilizzato dalle figlie a Roma, pari ad euro 457,00, trattandosi di spesa rientrante nell'importo complessivamente determinato in capo al resistente a titolo di mantenimento ordinario e straordinario.
Non può invece riconoscersi alcunché a titolo di mantenimento per la ricorrente, fermo restando
7 quanto disposto in sede presidenziale;
ed invero, alla data della presente decisione, non è più
ravvisabile quella significativa sperequazione che aveva giustificato in via temporanea il diritto della ricorrente a percepire l'assegno in questione, tanto più che nessuna delle parti ha depositato, come detto, documentazione atta a comprovare l'effettiva rispettiva situazione economico-reddituale.
Ricorrono giusti motivi, stante la natura della causa e la reciproca parziale soccombenza in ordine alle questioni economiche, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 11574/2020 R.G.:
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a CATANIA il 14/01/1959, e , nato Controparte_1
a CATANIA il 17/08/1963, che hanno contratto matrimonio a Catania il 25/05/1993;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli Atti di Matrimonio dello
Stato Civile del Comune di Catania n. 240, parte 2, serie A, anno 1993);
rigetta la domanda di addebito della separazione spiegata da;
Parte_1
pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, in favore di , la somma mensile di euro 600,00 Parte_1
(euro 300,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni e con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, somma da Persona_1 Persona_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
rigetta la domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento per sé (valendo per il pregresso quanto disposto con l'ordinanza presidenziale).
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott. ssa Eleonora Guarnera dott. ssa Lidia Greco
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