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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore dott.ssa Daniela Garufi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7130/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Scandicci (FI), Largo Antonio Banfi n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Monia Rossi
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'01/03/1988 e residente in [...],
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del P.M. (visto del 20/06/2024)
Oggetto: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il ricorrente si riporta al ricorso, depositato in data 17/06/2024 (v. verbale di udienza del 25/02/2025):
pagina 1 di 8 “disporre l'affidamento ed il mantenimento della FI alle seguenti condizioni:
1. La Persona_1
FI NO viene affidata in modo esclusivo al padre: si dà atto che tutte le decisioni Persona_1
di maggior interesse ed importanza per la vita della NO verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, mentre quelle di ordinaria amministrazione verranno prese dal padre;
2. La NO il prossimo 1 Luglio 2024, dopo la festa del suo compleanno, si trasferirà a Persona_1 vivere insieme al padre, presso l'abitazione sita in Scandicci, Largo Banfi n. 8, dove avrà la collocazione prevalente e dove risulta aver già trasferito la propria residenza;
3. Tenuto conto della
Per_ distanza della residenza della resistente da quella della FI , al fine di consentire una corretta formazione e crescita psico fisica della bambina, la madre potrà tenere la FI, recandosi a prelevarla presso la residenza del padre: a fine settimana alterni dal Venerdi pomeriggio, dopo
l'uscita da scuola, sino alla Domenica alle ore 19, il tutto salvo diversi accordi tra i genitori, principalmente considerando lo stato di salute e gli impegni della FI ed anche in considerazione delle esigenze lavorative e/o di salute dei genitori;
per le festività durante le vacanze natalizie, la madre potrà tenere la FI per 7 giorni consecutivi, recandosi a prelevarla presso la residenza del padre alternando, con cadenza annuale, il periodo dal 23 al 31 dicembre compresi al periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio compresi;
per le vacanze di Pasqua, la madre potrà tenere la FI per 3 giorni consecutivi, recandosi a prelevarla presso la residenza paterna alternando - sempre con cadenza annuale - il periodo intercorrente dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua compreso con il periodo dal
Lunedì dell'Angelo al Mercoledì compreso;
per le vacanze estive, la madre avrà diritto di tenere con Per_ sé la FI ininterrottamente per almeno 15 giorni. Tuttavia, secondo i tempi di disponibilità del lavoro, tali giorni potranno essere divisi per periodi continuativi non inferiori ad una settimana.
Ognuno dei genitori comunicherà, entro il 31 Maggio di ogni anno, quando terrà la FI nel periodo estivo;
nell'ipotesi in cui uno dei genitori provveda in data successiva, dovrà adeguarsi ai periodi già comunicati dall'altro; i genitori potranno altresì utilizzare una settimana anche in altro periodo Per_ dell'anno, previo avviso all'altro entro un mese precedente;
4. La NO , potrà essere portata e ripresa da scuola o da altro luogo in cui ella si troverà a svolgere sport od altre attività, da una
Per_ persona di fiducia del padre e conosciuta da;
5. Durante la permanenza con il padre o la madre, il genitore lontano potrà sentire telefonicamente la FI ogni sera ed il genitore collocatario dovrà sempre informare l'altro delle attività svolte dalla bambina, anche mediante semplici messaggi o fotografie, se richiesto dall'altro genitore;
6. I genitori si impegnano ad agevolare nella misura Per_ massima possibile gli incontri di con i nonni e gli zii, sia materni che paterni;
7. Il ricorrente, dato quanto sopra richiesto, ritiene equo che la madre contribuisca al mantenimento della FI con la somma di € 250,00 mensili, da versarsi su un conto corrente intestato al ricorrente, oltre al pagamento
pagina 2 di 8 delle spese extra concordate al 50%;
8. Le spese straordinarie per la FI saranno concordate, salvo le urgenze e quelle inerenti la salute e le spese scolastiche fisse e saranno divise al 50%, e, qualora non anticipate in presenza di preventivi, vi sarà obbligo al rimborso entro 10 giorni dalla rimessa della relativa ricevuta, fattura o altro documento di spesa;
9. Le spese straordinarie che non richiedono accordo preventivo, sono le seguenti: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari necessari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, tickets sanitari, sport, vestiario relativo ed attrezzatura;
10. Le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, sono le seguenti: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche (salvo urgenze o necessità), cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
11. Le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, sono le seguenti: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasposto pubblico, mensa;
12. Le spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, sono: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
13. Le spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo sono: il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, il centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
14. Le spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, sono le seguenti: i corsi di istruzione, le attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, le spese di baby sitter, i viaggi e le vacanze”; all'udienza del 5/02/2025 ha chiesto anche l'assegnazione in via esclusiva al ricorrente dell'Assegno Unico Universale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 17/06/2024 regolarmente notificato, ha adito questo Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di collocamento e frequentazione della FI NO , nata il [...] dalla relazione more uxorio, ad oggi cessata, con;
in Per_1 Controparte_1
particolare, il ricorrente ha evidenziato che la madre ha da sempre mostrato disinteresse nei confronti della FI, che frequenta in modo saltuario e della quale si occupano prevalentemente i nonni paterni, quando il padre deve allontanarsi dalla casa familiare, sita in provincia di Brescia, per motivi lavorativi;
il ricorrente ha, altresì, rappresentato di svolgere un lavoro che richiede spesso la sua presenza in
Toscana e che, per tale ragione, ha deciso di reperire un'abitazione sul territorio fiorentino, dove si è trasferito insieme alla FI , decisione cui la madre nulla ha opposto;
ha, quindi, chiesto Per_1
l'affidamento esclusivo della NO con collocamento prevalente presso di sé, la disciplina del pagina 3 di 8 calendario di visita madre-FI, la previsione di un contributo al mantenimento di pari ad € Per_1
250,00 mensili a carico della oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
2. All'udienza di prima comparizione del 25/02/2025, la resistente non si è costituita in giudizio, benché ritualmente notificata;
è comparso personalmente il ricorrente, il quale ha dichiarato: “quando mia FI è nata io e la madre eravamo già una coppia, ma quando la relazione è finita lei non si occupava della FI, nonostante abitassimo vicino;
(…) mia FI sente la madre tutti i giorni tramite messaggi vocali e ogni tanto io insisto affinché mia FI le telefoni, ma l'ultima telefonata è durata cinque minuti perché mia FI mi ha detto che non sapeva cosa dirle;
(…) l'unico contributo versato dalla madre a titolo di mantenimento per la FI mi è stato inviato da lei inviato ad ottobre (e.
200);(…) ho parlato con la sorella della madre del disinteresse della la quale mi ha detto CP_1 che in casa le ripetono in continuazione che si dovrebbe occupare della FI”; all'esito, il legale ha concluso come in epigrafe riportato, chiedendo, a integrazione delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, l'assegnazione in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale;
quindi, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio, senza concessione di termini per memorie.
3. Quanto alla domanda di affidamento esclusivo della NO avanzata dal ricorrente, ricorda il
Collegio che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, previsto dall'art. 155 c.c. e dall'art. 337bis c.c., è il regime da applicarsi ordinariamente in quanto meglio garantisce un rapporto equilibrato della prole con entrambi i genitori, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del NO, ossia nei casi in cui il genitore non affidatario abbia assunto
'comportamenti sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente'
(cfr. tra tutte Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009; Sentenza n. 6535 del 06/03/2019) o comportamenti pregiudizievoli con riferimento al rapporto genitore-figlio e non al rapporto tra i genitori.
Tanto premesso, osserva il Collegio che la relazione sul nucleo familiare – Per_1 CP_1
depositata dal Servizio Sociale il 10/10/2024 ha rilevato che la madre non si occupa da tempo e
Per_ sufficientemente della FI ( ha infatti spiegato di sentire telefonicamente la mamma solo una volta a settimana e “solo per 2 minuti, per il tempo di dirle cosa ha fatto oggi”. Ha poi proseguito dicendo che talvolta ha provato a farle capire il suo desiderio, talvolta arrabbiandosi con lei quando riscontra una mancata disponibilità, ottenendo ad oggi solo un lieve miglioramento: “prima ci sentivamo solo una volta ogni 2 settimane, adesso almeno una volta a settimana, ma solo per due
pagina 4 di 8 minuti. È troppo poco!”); i SS.SS: hanno altresì rappresentato al Tribunale che “il rapporto padre-FI sembra essere molto profondo e solido” e “la bambina è apparsa estremamente a proprio agio col padre, così come è sembrata molto legata alla sig.ra , attuale compagna”, evidenziando altresì Per_2 che “non sembrano esserci elementi di preoccupazione rispetto alle condizioni di vita della NO, né sembra essere necessaria l'attivazione di supporti al nucleo o alla NO relativi alla sfera educativa
o didattica”.
Tanto premesso, ritiene il Collegio, tenuto conto della distanza geografica tra le abitazioni dei genitori e dell'atteggiamento di disinteresse morale e materiale mostrato dalla madre verso la FI, manifestato dalla mancata costituzione in giudizio e dalla mancata risposta alle sollecitazioni dei Servizi Sociali, di dover derogare, ai sensi dell'art. 337 quater I comma c.c., alla regola ordinaria dell'affidamento condiviso, stante la ravvisabile incapacità della ad anteporre alle proprie esigenze quelle CP_1
primarie e fondamentali della FI di quasi dieci anni, con la quale intrattiene da anni rapporti saltuari, in prevalenza telefonici, disponendo il regime dell'affidamento esclusivo della NO in favore Per_1 del padre con collocamento della stessa presso l'abitazione paterna, sita in Scandicci Parte_1
(FI), Largo A. Banfi n.8, sì da permettere al ricorrente di assumere, tutte le decisioni di maggior interesse per la FI, tra cui quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, senza dover essere condizionato dall'ottenimento del previo consenso dell'altro genitore.
4. Quanto alla regolamentazione del regime di frequentazione tra padre e FI, rilevato che il rapporto tra i genitori non sembra conflittuale, sia pure nei limiti della disponibilità offerta dalla madre, si ritiene di poter recepire il calendario di visita proposto dal ricorrente che garantisce adeguati tempi di frequentazione della NO sia con la madre, sia con il nucleo familiare materno, che la bambina frequenta quando si reca assieme al padre a IG del RD ove vivono sia i nonni materni che quelli paterni;
pertanto, tenuto conto che nel corso dell'udienza del 25/02/2025 il ricorrente i è dichiarato disponibile a portare la bambina dalla madre a Brescia almeno una volta al mese, per farla stare con la madre dal venerdì alla domenica, deve prevedersi che, durante il periodo scolastico, la madre
[...]
possa vedere la FI NO per due fine settimana al mese alternati, dal venerdì CP_1 Per_1 pomeriggio, dopo l'uscita da scuola, sino alla domenica alle ore 19:00, con onere per la madre di recarsi una volta al mese a prelevare la NO presso la residenza del padre e con onere per il padre di portare la NO una volta al mese presso la residenza materna, per farla stare con la madre;
va, altresì, previsto, in accoglimento del calendario proposto nel ricorso, che durante le vacanze pasquali, la FI
possa trascorrere con ciascun genitore il periodo intercorrente dal Giovedì Santo al giorno di Per_1
Pasqua al periodo intercorrente dal Lunedì dell'Angelo al Mercoledì compreso, ad anni alterni;
quanto pagina 5 di 8 alle vacanze estive, va previsto, in ragione della mancanza di una frequentazione continuativa tra madre e FI, che la NO trascorra con la madre due settimane non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 Maggio di ogni anno;
quanto alle vacanze natalizie, va previsto che la FI Per_1
possa trascorrere con ciascun genitore i periodi 23 dicembre/ 31 dicembre e 1° gennaio/ 6 gennaio, ad anni alterni.
5. Quanto alla richiesta del ricorrente di porre a carico della resistente un contributo al mantenimento economico della FI NO , si osserva che: 1) il ricorrente ha percepito nell'anno 2023 un Per_1
reddito annuale complessivo di e. 44.556,00 pari – una volta detratti e. 7.287,00 a titolo di ritenute
IRPEF ed e. 657,00 quale addizionale regionale – a circa e. 36.612,00 annui netti, corrispondenti ad e.
3.051,00 mensili;
lo stesso sostiene un onere locativo di e. 850,00 mensili per l'abitazione in cui vive insieme alla FI e la retta mensile della scuola frequentata dalla NO pari ad e. 185,00; 2) la resistente risulta aver sempre lavorato come dipendente (attualmente come commessa presso un negozio di abbigliamento, come riferito dal ricorrente) e non sostiene alcuna spesa per soddisfare la propria esigenza abitativa, essendo rientrata a vivere, dopo la cessazione della convivenza, presso l'abitazione dei propri genitori.
Ciò premesso, rilevato che gli oneri di accudimento e cura ricadono in via quasi esclusiva sul padre, si ritiene di dover porre a carico della madre la somma di e. 250,00 a titolo di contributo Parte_2
al mantenimento per la FI , oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondere a Per_1 [...]
entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuare Parte_1
secondo le Linee Guida del CNF del 2017; in ultimo, va disposta l'assegnazione in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale al ricorrente, in quanto genitore affidatario in via esclusiva di prole NOnne.
4. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, avendo la resistente, non costituita in giudizio, consentito la rapida definizione del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, in via definitiva, così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo della NO (nata [...]) al padre con Per_1 Parte_1 collocamento della stessa presso l'abitazione paterna sita in Scandicci (FI), Largo A. Banfi n.8;
- dispone che la madre possa tenere con sé la FI per due fine settimana alternati al Controparte_1
mese, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 19:00, con onere per la pagina 6 di 8 madre di recarsi una volta al mese a prelevare la NO presso la residenza del padre e con onere per il padre di portare la NO una volta al mese presso la residenza materna;
- dispone che durante le vacanze pasquali, la FI possa trascorrere con ciascun genitore il periodo intercorrente dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua al periodo intercorrente dal Lunedì dell'Angelo al
Mercoledì compreso, ad anni alterni;
- dispone che durante le vacanze estive la NO trascorra con la madre due settimane non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 Maggio di ogni anno;
- dispone che durante le vacanze natalizie, la FI possa trascorrere con ciascun genitore, i periodi 23 dicembre/31 dicembre e 1° gennaio/6 gennaio, ad anni alterni;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a a titolo Controparte_1 Parte_1
di mantenimento per la FI la somma mensile di e. 250,00, rivalutabile annualmente in base Per_1
agli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori l'onere di provvedere al 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per la NO, individuate secondo le Linee Guida CNF 2017;
- assegna in via esclusiva l'Assegno Unico Universale a Parte_1
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26/02/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente
Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore dott.ssa Daniela Garufi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7130/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Scandicci (FI), Largo Antonio Banfi n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Monia Rossi
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'01/03/1988 e residente in [...],
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del P.M. (visto del 20/06/2024)
Oggetto: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il ricorrente si riporta al ricorso, depositato in data 17/06/2024 (v. verbale di udienza del 25/02/2025):
pagina 1 di 8 “disporre l'affidamento ed il mantenimento della FI alle seguenti condizioni:
1. La Persona_1
FI NO viene affidata in modo esclusivo al padre: si dà atto che tutte le decisioni Persona_1
di maggior interesse ed importanza per la vita della NO verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, mentre quelle di ordinaria amministrazione verranno prese dal padre;
2. La NO il prossimo 1 Luglio 2024, dopo la festa del suo compleanno, si trasferirà a Persona_1 vivere insieme al padre, presso l'abitazione sita in Scandicci, Largo Banfi n. 8, dove avrà la collocazione prevalente e dove risulta aver già trasferito la propria residenza;
3. Tenuto conto della
Per_ distanza della residenza della resistente da quella della FI , al fine di consentire una corretta formazione e crescita psico fisica della bambina, la madre potrà tenere la FI, recandosi a prelevarla presso la residenza del padre: a fine settimana alterni dal Venerdi pomeriggio, dopo
l'uscita da scuola, sino alla Domenica alle ore 19, il tutto salvo diversi accordi tra i genitori, principalmente considerando lo stato di salute e gli impegni della FI ed anche in considerazione delle esigenze lavorative e/o di salute dei genitori;
per le festività durante le vacanze natalizie, la madre potrà tenere la FI per 7 giorni consecutivi, recandosi a prelevarla presso la residenza del padre alternando, con cadenza annuale, il periodo dal 23 al 31 dicembre compresi al periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio compresi;
per le vacanze di Pasqua, la madre potrà tenere la FI per 3 giorni consecutivi, recandosi a prelevarla presso la residenza paterna alternando - sempre con cadenza annuale - il periodo intercorrente dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua compreso con il periodo dal
Lunedì dell'Angelo al Mercoledì compreso;
per le vacanze estive, la madre avrà diritto di tenere con Per_ sé la FI ininterrottamente per almeno 15 giorni. Tuttavia, secondo i tempi di disponibilità del lavoro, tali giorni potranno essere divisi per periodi continuativi non inferiori ad una settimana.
Ognuno dei genitori comunicherà, entro il 31 Maggio di ogni anno, quando terrà la FI nel periodo estivo;
nell'ipotesi in cui uno dei genitori provveda in data successiva, dovrà adeguarsi ai periodi già comunicati dall'altro; i genitori potranno altresì utilizzare una settimana anche in altro periodo Per_ dell'anno, previo avviso all'altro entro un mese precedente;
4. La NO , potrà essere portata e ripresa da scuola o da altro luogo in cui ella si troverà a svolgere sport od altre attività, da una
Per_ persona di fiducia del padre e conosciuta da;
5. Durante la permanenza con il padre o la madre, il genitore lontano potrà sentire telefonicamente la FI ogni sera ed il genitore collocatario dovrà sempre informare l'altro delle attività svolte dalla bambina, anche mediante semplici messaggi o fotografie, se richiesto dall'altro genitore;
6. I genitori si impegnano ad agevolare nella misura Per_ massima possibile gli incontri di con i nonni e gli zii, sia materni che paterni;
7. Il ricorrente, dato quanto sopra richiesto, ritiene equo che la madre contribuisca al mantenimento della FI con la somma di € 250,00 mensili, da versarsi su un conto corrente intestato al ricorrente, oltre al pagamento
pagina 2 di 8 delle spese extra concordate al 50%;
8. Le spese straordinarie per la FI saranno concordate, salvo le urgenze e quelle inerenti la salute e le spese scolastiche fisse e saranno divise al 50%, e, qualora non anticipate in presenza di preventivi, vi sarà obbligo al rimborso entro 10 giorni dalla rimessa della relativa ricevuta, fattura o altro documento di spesa;
9. Le spese straordinarie che non richiedono accordo preventivo, sono le seguenti: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari necessari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, tickets sanitari, sport, vestiario relativo ed attrezzatura;
10. Le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, sono le seguenti: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche (salvo urgenze o necessità), cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
11. Le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, sono le seguenti: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasposto pubblico, mensa;
12. Le spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, sono: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
13. Le spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo sono: il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, il centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
14. Le spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, sono le seguenti: i corsi di istruzione, le attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, le spese di baby sitter, i viaggi e le vacanze”; all'udienza del 5/02/2025 ha chiesto anche l'assegnazione in via esclusiva al ricorrente dell'Assegno Unico Universale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 17/06/2024 regolarmente notificato, ha adito questo Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di collocamento e frequentazione della FI NO , nata il [...] dalla relazione more uxorio, ad oggi cessata, con;
in Per_1 Controparte_1
particolare, il ricorrente ha evidenziato che la madre ha da sempre mostrato disinteresse nei confronti della FI, che frequenta in modo saltuario e della quale si occupano prevalentemente i nonni paterni, quando il padre deve allontanarsi dalla casa familiare, sita in provincia di Brescia, per motivi lavorativi;
il ricorrente ha, altresì, rappresentato di svolgere un lavoro che richiede spesso la sua presenza in
Toscana e che, per tale ragione, ha deciso di reperire un'abitazione sul territorio fiorentino, dove si è trasferito insieme alla FI , decisione cui la madre nulla ha opposto;
ha, quindi, chiesto Per_1
l'affidamento esclusivo della NO con collocamento prevalente presso di sé, la disciplina del pagina 3 di 8 calendario di visita madre-FI, la previsione di un contributo al mantenimento di pari ad € Per_1
250,00 mensili a carico della oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
2. All'udienza di prima comparizione del 25/02/2025, la resistente non si è costituita in giudizio, benché ritualmente notificata;
è comparso personalmente il ricorrente, il quale ha dichiarato: “quando mia FI è nata io e la madre eravamo già una coppia, ma quando la relazione è finita lei non si occupava della FI, nonostante abitassimo vicino;
(…) mia FI sente la madre tutti i giorni tramite messaggi vocali e ogni tanto io insisto affinché mia FI le telefoni, ma l'ultima telefonata è durata cinque minuti perché mia FI mi ha detto che non sapeva cosa dirle;
(…) l'unico contributo versato dalla madre a titolo di mantenimento per la FI mi è stato inviato da lei inviato ad ottobre (e.
200);(…) ho parlato con la sorella della madre del disinteresse della la quale mi ha detto CP_1 che in casa le ripetono in continuazione che si dovrebbe occupare della FI”; all'esito, il legale ha concluso come in epigrafe riportato, chiedendo, a integrazione delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, l'assegnazione in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale;
quindi, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio, senza concessione di termini per memorie.
3. Quanto alla domanda di affidamento esclusivo della NO avanzata dal ricorrente, ricorda il
Collegio che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, previsto dall'art. 155 c.c. e dall'art. 337bis c.c., è il regime da applicarsi ordinariamente in quanto meglio garantisce un rapporto equilibrato della prole con entrambi i genitori, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del NO, ossia nei casi in cui il genitore non affidatario abbia assunto
'comportamenti sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente'
(cfr. tra tutte Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009; Sentenza n. 6535 del 06/03/2019) o comportamenti pregiudizievoli con riferimento al rapporto genitore-figlio e non al rapporto tra i genitori.
Tanto premesso, osserva il Collegio che la relazione sul nucleo familiare – Per_1 CP_1
depositata dal Servizio Sociale il 10/10/2024 ha rilevato che la madre non si occupa da tempo e
Per_ sufficientemente della FI ( ha infatti spiegato di sentire telefonicamente la mamma solo una volta a settimana e “solo per 2 minuti, per il tempo di dirle cosa ha fatto oggi”. Ha poi proseguito dicendo che talvolta ha provato a farle capire il suo desiderio, talvolta arrabbiandosi con lei quando riscontra una mancata disponibilità, ottenendo ad oggi solo un lieve miglioramento: “prima ci sentivamo solo una volta ogni 2 settimane, adesso almeno una volta a settimana, ma solo per due
pagina 4 di 8 minuti. È troppo poco!”); i SS.SS: hanno altresì rappresentato al Tribunale che “il rapporto padre-FI sembra essere molto profondo e solido” e “la bambina è apparsa estremamente a proprio agio col padre, così come è sembrata molto legata alla sig.ra , attuale compagna”, evidenziando altresì Per_2 che “non sembrano esserci elementi di preoccupazione rispetto alle condizioni di vita della NO, né sembra essere necessaria l'attivazione di supporti al nucleo o alla NO relativi alla sfera educativa
o didattica”.
Tanto premesso, ritiene il Collegio, tenuto conto della distanza geografica tra le abitazioni dei genitori e dell'atteggiamento di disinteresse morale e materiale mostrato dalla madre verso la FI, manifestato dalla mancata costituzione in giudizio e dalla mancata risposta alle sollecitazioni dei Servizi Sociali, di dover derogare, ai sensi dell'art. 337 quater I comma c.c., alla regola ordinaria dell'affidamento condiviso, stante la ravvisabile incapacità della ad anteporre alle proprie esigenze quelle CP_1
primarie e fondamentali della FI di quasi dieci anni, con la quale intrattiene da anni rapporti saltuari, in prevalenza telefonici, disponendo il regime dell'affidamento esclusivo della NO in favore Per_1 del padre con collocamento della stessa presso l'abitazione paterna, sita in Scandicci Parte_1
(FI), Largo A. Banfi n.8, sì da permettere al ricorrente di assumere, tutte le decisioni di maggior interesse per la FI, tra cui quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, senza dover essere condizionato dall'ottenimento del previo consenso dell'altro genitore.
4. Quanto alla regolamentazione del regime di frequentazione tra padre e FI, rilevato che il rapporto tra i genitori non sembra conflittuale, sia pure nei limiti della disponibilità offerta dalla madre, si ritiene di poter recepire il calendario di visita proposto dal ricorrente che garantisce adeguati tempi di frequentazione della NO sia con la madre, sia con il nucleo familiare materno, che la bambina frequenta quando si reca assieme al padre a IG del RD ove vivono sia i nonni materni che quelli paterni;
pertanto, tenuto conto che nel corso dell'udienza del 25/02/2025 il ricorrente i è dichiarato disponibile a portare la bambina dalla madre a Brescia almeno una volta al mese, per farla stare con la madre dal venerdì alla domenica, deve prevedersi che, durante il periodo scolastico, la madre
[...]
possa vedere la FI NO per due fine settimana al mese alternati, dal venerdì CP_1 Per_1 pomeriggio, dopo l'uscita da scuola, sino alla domenica alle ore 19:00, con onere per la madre di recarsi una volta al mese a prelevare la NO presso la residenza del padre e con onere per il padre di portare la NO una volta al mese presso la residenza materna, per farla stare con la madre;
va, altresì, previsto, in accoglimento del calendario proposto nel ricorso, che durante le vacanze pasquali, la FI
possa trascorrere con ciascun genitore il periodo intercorrente dal Giovedì Santo al giorno di Per_1
Pasqua al periodo intercorrente dal Lunedì dell'Angelo al Mercoledì compreso, ad anni alterni;
quanto pagina 5 di 8 alle vacanze estive, va previsto, in ragione della mancanza di una frequentazione continuativa tra madre e FI, che la NO trascorra con la madre due settimane non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 Maggio di ogni anno;
quanto alle vacanze natalizie, va previsto che la FI Per_1
possa trascorrere con ciascun genitore i periodi 23 dicembre/ 31 dicembre e 1° gennaio/ 6 gennaio, ad anni alterni.
5. Quanto alla richiesta del ricorrente di porre a carico della resistente un contributo al mantenimento economico della FI NO , si osserva che: 1) il ricorrente ha percepito nell'anno 2023 un Per_1
reddito annuale complessivo di e. 44.556,00 pari – una volta detratti e. 7.287,00 a titolo di ritenute
IRPEF ed e. 657,00 quale addizionale regionale – a circa e. 36.612,00 annui netti, corrispondenti ad e.
3.051,00 mensili;
lo stesso sostiene un onere locativo di e. 850,00 mensili per l'abitazione in cui vive insieme alla FI e la retta mensile della scuola frequentata dalla NO pari ad e. 185,00; 2) la resistente risulta aver sempre lavorato come dipendente (attualmente come commessa presso un negozio di abbigliamento, come riferito dal ricorrente) e non sostiene alcuna spesa per soddisfare la propria esigenza abitativa, essendo rientrata a vivere, dopo la cessazione della convivenza, presso l'abitazione dei propri genitori.
Ciò premesso, rilevato che gli oneri di accudimento e cura ricadono in via quasi esclusiva sul padre, si ritiene di dover porre a carico della madre la somma di e. 250,00 a titolo di contributo Parte_2
al mantenimento per la FI , oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondere a Per_1 [...]
entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuare Parte_1
secondo le Linee Guida del CNF del 2017; in ultimo, va disposta l'assegnazione in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale al ricorrente, in quanto genitore affidatario in via esclusiva di prole NOnne.
4. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, avendo la resistente, non costituita in giudizio, consentito la rapida definizione del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, in via definitiva, così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo della NO (nata [...]) al padre con Per_1 Parte_1 collocamento della stessa presso l'abitazione paterna sita in Scandicci (FI), Largo A. Banfi n.8;
- dispone che la madre possa tenere con sé la FI per due fine settimana alternati al Controparte_1
mese, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 19:00, con onere per la pagina 6 di 8 madre di recarsi una volta al mese a prelevare la NO presso la residenza del padre e con onere per il padre di portare la NO una volta al mese presso la residenza materna;
- dispone che durante le vacanze pasquali, la FI possa trascorrere con ciascun genitore il periodo intercorrente dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua al periodo intercorrente dal Lunedì dell'Angelo al
Mercoledì compreso, ad anni alterni;
- dispone che durante le vacanze estive la NO trascorra con la madre due settimane non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 Maggio di ogni anno;
- dispone che durante le vacanze natalizie, la FI possa trascorrere con ciascun genitore, i periodi 23 dicembre/31 dicembre e 1° gennaio/6 gennaio, ad anni alterni;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a a titolo Controparte_1 Parte_1
di mantenimento per la FI la somma mensile di e. 250,00, rivalutabile annualmente in base Per_1
agli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori l'onere di provvedere al 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per la NO, individuate secondo le Linee Guida CNF 2017;
- assegna in via esclusiva l'Assegno Unico Universale a Parte_1
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26/02/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente
Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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