Art. 3.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la consistenza degli oneri indicati all'articolo 2 e comunicheranno alle parti contraenti le modalita', i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la consistenza degli oneri indicati all'articolo 2 e comunicheranno alle parti contraenti le modalita', i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui.