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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 1574/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 9 maggio 2024, da
1) nato a [...] il [...] e residente ad Anzano al Parco (CO) Parte_1
Via Matteotti n. 2 (CF ), cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Mara Dagradi
e
2) nata in [...] in data [...], residente in [...]
Enrico Fermi n. 5, (CF , cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
Alessandro Grassotti
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI
- MINORI:
1 1) nata a [...] in data [...] Parte_3
- Parte_4
1) nata a [...] il [...], NON econom. autonoma Parte_5
b) tra le parti è intervenuta:
□ separazione in data 8 giugno 2021 mediante sentenza n. 855/2010 emessa del Tribunale di Como
□ divorzio in data 20 novembre 2023 mediante sentenza emessa dal Tribunale di Como
Letta l'istanza in corso di causa congiuntamente proposta dalle parti sopraindicate, volta a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
• Modificare la sentenza emessa dal Tribunale di Como in data 20 novembre 2023 n. 1288
/2023 all'esito del procedimento RG 2388/2019;
• confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento in Pt_3
via prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica. Le visite tra padre e figlia si svolgeranno previo d'accordo tra i medesimi dato che ha 16 anni e date le Pt_3
gravi condizioni di salute del padre;
• porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento indiretto di entrambe le figlie, l'importo complessivo mensile di euro 900,00
(euro 450,00 per ciascuna figlia) da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici Istat a far data dal gennaio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie delle figlie, tutte previo accordo con la madre e con le figlie medesime;
• porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno Parte_1 Parte_2
divorzile l'importo di euro 300,00 mensili a far data dal mese di luglio 2024 da versarsi anticipatamente il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat a far data dal gennaio 2026;
• Spese compensate.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e
2 rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 18.04.2025.
SI COMUNICHI
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
3
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 9 maggio 2024, da
1) nato a [...] il [...] e residente ad Anzano al Parco (CO) Parte_1
Via Matteotti n. 2 (CF ), cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Mara Dagradi
e
2) nata in [...] in data [...], residente in [...]
Enrico Fermi n. 5, (CF , cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
Alessandro Grassotti
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI
- MINORI:
1 1) nata a [...] in data [...] Parte_3
- Parte_4
1) nata a [...] il [...], NON econom. autonoma Parte_5
b) tra le parti è intervenuta:
□ separazione in data 8 giugno 2021 mediante sentenza n. 855/2010 emessa del Tribunale di Como
□ divorzio in data 20 novembre 2023 mediante sentenza emessa dal Tribunale di Como
Letta l'istanza in corso di causa congiuntamente proposta dalle parti sopraindicate, volta a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
• Modificare la sentenza emessa dal Tribunale di Como in data 20 novembre 2023 n. 1288
/2023 all'esito del procedimento RG 2388/2019;
• confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento in Pt_3
via prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica. Le visite tra padre e figlia si svolgeranno previo d'accordo tra i medesimi dato che ha 16 anni e date le Pt_3
gravi condizioni di salute del padre;
• porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento indiretto di entrambe le figlie, l'importo complessivo mensile di euro 900,00
(euro 450,00 per ciascuna figlia) da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici Istat a far data dal gennaio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie delle figlie, tutte previo accordo con la madre e con le figlie medesime;
• porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno Parte_1 Parte_2
divorzile l'importo di euro 300,00 mensili a far data dal mese di luglio 2024 da versarsi anticipatamente il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat a far data dal gennaio 2026;
• Spese compensate.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e
2 rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 18.04.2025.
SI COMUNICHI
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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