Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 13600/2024 R.G. promosso da
) (avv. SALVO LUISA MARIA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. SALVO LUISA MARIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. La moglie risiederà presso la ex abitazione familiare, ubicata in Brandico, Via Leonardo da Vinci n. 20/N, insieme alle figlie, sebbene l'affidamento delle stesse sarà condiviso tra i genitori, come meglio specificato nei punti seguenti.
2. Affidamento condiviso delle figlie minori
La figlie minori, e , sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre e fissazione della residenza presso l'abitazione in Brandico, Via Leonardo da Vinci n.
20/N, dove già risiedono;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni.
1
3. Modalità di visita
Le figlie e , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto Per_1 Per_2 del preminente interesse delle figlie medesime, trascorreranno con il padre:
- A fine settimana alternati dal sabato alle ore 19.00 sino al lunedì alle ore 19.00 oltre un giorno infrasettimanale da concordare di volta in volta, dalle ore 19.00 alle ore 19.00 del giorno successivo.
- Durante l'anno trascorreranno le vacanze scolastiche con la madre ed il padre potrà tenere con sè le figlie per due settimane, che potranno essere consecutive o non consecutive, da concordare con la madre entro la fine del mese di maggio.
- Per le festività e trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro Per_1 Per_2 genitore, alternando le due festività di anno in anno, ad iniziare dal primo anno che trascorreranno la Vigilia con la madre.
I giorni di Pasqua e Pasquetta saranno ad anni alternati ad iniziare dal primo anno che trascorreranno il giorno di Pasqua con la mamma ed il Lunedì dell'Angelo con il papà. I ponti primaverili, 2 giugno e altre festività durante l'anno, saranno alternati tra entrambi i genitori.
4. Mantenimento delle figlie
Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, verserà all'altro genitore una somma mensile di €
300,00 per entrambe, finché non saranno economicamente autosufficienti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, con bonifico intestato alla madre da effettuarsi entro il
5 di ogni mese oppure tramite corresponsione di denaro in contante che verrà quietanzata dalla madre.
Le parti concordano che l'assegno Unico erogato dall' verrà percepito interamente dalla madre per CP_1 entrambe le figlie.
I genitori concordano, altresì, che ciascuno di essi si impegna a sostenere e/o rimborsare al 50% le spese eccedenti l'ordinario mantenimento che si renderanno necessarie per le figlie e che dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 10 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta, fatto salvo il diverso accordo che preveda il pagamento diretto della spesa straordinaria al 50% da parte di ciascun genitore. Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, sono, a titolo indicativo, le seguenti:
Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari che sarebbero erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale da eseguirsi presso strutture private;
IV) farmaci particolari (omeopatia, fitoterapia, etc.);
Spese per l'istruzione:
2 spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia ed in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
5. Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie minori.
6. Casa coniugale
La casa coniugale, sita in Brandico (BS) Via Leonardo da Vinci n. 20/N, così identificata catastalmente: NCT
Comune di Brandico, foglio NCT/5, Particella 765 sub. 4 e sub 5, è di proprietà al 50%, di entrambi i coniugi ed è stata acquistata il 25/07/2011 con un mutuo intestato nella misura del 50% ad entrambi i coniugi, i quali si accordano come segue:
La casa viene assegnata alla madre che rimarrà ad abitarvi con le figlie, con tutti gli arredi, suppellettili, elettrodomestici che la compongono, che rimarranno di proprietà della Sig.ra Parte_1
Il Sig. ivi residente, si impegna a trasferirsi presso l'abitazione di proprietà dei suoi genitori sita in Pt_2
Brescia – Villaggio Sereno – Traversa XIV n. 64, entro il 15 settembre 2024.
Il Sig. si impegna, altresì, a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i Pt_2 coniugi, alla Sig.ra senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà Pt_1 dell'abitazione coniugale, pur continuando a corrispondere la propria quota del 50% del mutuo, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie.
Al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambe le figlie la Sig.ra si impegna sin Parte_1
d'ora a liberare il Sig. da qualsiasi rapporto debitorio con l'istituto bancario mutuante e quindi ad Parte_2 ottenere i necessari assensi per l'accollo del pagamento del restante mutuo sino alla naturale estinzione.
Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri a carico di entrambi i coniugi, entro sei mesi dalla data di omologazione della sentenza di separazione.
Il trasferimento godrà della esenzione dell'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19 della legge n. 74/1987.
3 La Sig.ra in caso di futura vendita dell'immobile, si impegna a corrispondere alle figlie la somma di Pt_1
Euro 35.000,00 (Euro 17.500,00 ciascuna), importo che è stato corrisposto dal Sig. quale acconto per Pt_2
l'acquisto di detto immobile, il quale dichiara che non avrà più nulla a pretendere dalla Sig.ra Pt_1
7. Mantenimento dei coniugi
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come da articolo 156 I comma del codice civile, così come esposto nelle premesse.
8. Assegnazione veicoli
Il veicolo Smart Forfour tg. EX607YV, di proprietà esclusiva della Sig.ra rimarrà assegnato alla stessa;
Pt_1 il veicolo FIAT 500 tg FM420FY di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà assegnato allo stesso, così Parte_2 come lo Scooter tg. DE21245.
9. Rinuncia all'impugnazione
I coniugi rinunciano ai termini per l'impugnazione dichiarando, altresì, di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/06/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CAPRIANO DEL COLLE (atto n. 4 Parte II Serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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