Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG 6213/2020
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice designato, preso atto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non
è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente,
Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137); è stato pure sottolineato che in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2023, n. 32358 nonché più di recente Cass. civ., sez. lav., 26/06/2024, n. 17587); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile scritta al n° 6213/2020 R.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Parte_1 C.F._1
Campanile, presso il cui studio in Grumo Nevano alla via De Amicis n. 7 risulta elett.te domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., (P.IVA . Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Maria De Chiara presso il cui studio in Santa Maria
Capua Vetere alla via Melorio P.co Piga risulta elettivamente domiciliata giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
NONCHE'
, ( , residente in [...] C.F._2
n. 7
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
, ( ), residente in [...] C.F._3
n. 7
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nelle note sostitutive dell'udienza del 06.06.2025, che espressamente si richiamano i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e
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la causa viene decisa come da motivazione che segue ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
, e deducendo che il giorno Controparte_4 CP_3 CP_2
16.09.2015, alle ore 13.00 circa, in Casandrino alla via Giovanni Falcone, direzione
Piazza Cappella dell'Immacolata, si verificava un incidente stradale tra il ciclomotore modello Aprilia tg. X5FDL3 di proprietà del sig. e dallo stesso condotto, e Parte_1
l'autovettura Lancia DELTA tg. ED242PF di proprietà dei sig.ri e CP_2 CP_3
In particolare, secondo la prospettazione attorea, il motociclo Aprilia tg.
[...]
X5FDL3, proveniente da via Borsellino, mentre aveva già imboccato via Falcone, veniva investito e danneggiato dall'autoveicolo Lancia DELTA tg. ED242PF, che proveniente da via Michele Praus, a velocità non commisurata alle condizioni della strada ed allo stato dei luoghi, non frenava tempestivamente, attingendo il motociclo.
Per effetto dell'urto, il motociclo, unitamente a che lo conduceva cadeva al Parte_1
suolo e quest'ultimo riportava lesioni personali.
Ciò premesso, l'attore, eccependo la responsabilità dell'evento in capo al conducente del veicolo Lancia DELTA tg. ED242PF, evocava in giudizio e CP_2 CP_3
quali proprietari dell'autovettura nonché (quale
[...] Controparte_1
compagnia assicuratrice del veicolo) per ottenere l'accertamento della responsabilità del sinistro in capo al conducente e la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno alla salute da lui subiti per effetto dell'evento dannoso.
2. Si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione Controparte_1
del diritto al risarcimento;
la nullità dell'atto di citazione per la sua indeterminatezza;
l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 148 del codice delle assicurazioni private e, infine, nel merito, contestava la domanda sia nell'an che nel quantum.
3. e sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si CP_2 CP_3
costituivano e vanno pertanto dichiarati contumaci.
4. Ciò posto, la domanda risulta parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Quanto alla prescrizione, l'azione non è prescritta poiché ai sensi dell'art. 2947 comma
3 c.c. “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.”.
Pertanto, poiché il sinistro si è verificato il 16.09.2015 ed il termine di prescrizione è di
5 anni relativamente al reato di lesioni colpose, alla data di notifica dell'atto di citazione,
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intervenuta il 2.07.2020, non era maturata la prescrizione per effetto degli atti interruttivi versati in atti.
Con riferimento all''eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta va rigettata, in quanto, considerando complessivamente il contenuto dell'atto introduttivo e dei documenti allegati, non può affermarsi che le ragioni della domanda attorea siano state omesse o assolutamente incerte e, quindi, lesive del diritto di difesa del convenuto
(ex multis Cass. civile sez. III n. 11751/20139). A riprova di ciò parte convenuta nelle pagine successive prendere espressa posizione sui fatti costitutivi della domanda svolgendo in modo esaurente e motivato le proprie difese.
La domanda risulta, inoltre, procedibile avendo provveduto l'attore a richiedere alla compagnia assicurativa il risarcimento dei danni subiti, come emerge dalla messa in mora inviata in data 26.10.2019. (cfr. doc. n. 1 all.to atto di citazione). In particolare, risuota osservate le prescrizioni indicategli artt. 143 e 148 del Codice delle Assicurazioni, nonché dell'art. 6 del Regolamento Attuativo D.P.R. 18/07/2006 n.254.
5. Venendo al merito della domanda, dalla documentazione in atti e segnatamente dal verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta subito dopo l'incidente, dalla ricostruzione fattuale dalle parti, tenuto conto delle generiche eccezioni della compagnia circa il verificarsi dell'evento, e alla luce della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, non v'è dubbio che sia emersa la conferma probatoria del sinistro, come fatto effettivamente avvenuto secondo i parametri temporali e spaziali indicati in atto di citazione.
Tanto doverosamente chiarito, ai fini di valutare la fondatezza della domanda attorea, occorre procedere all'accertamento della responsabilità del sinistro.
In particolare, l'attore ha eccepito l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà dei convenuti, in quanto, secondo tale tesi, il conducente dall'autoveicolo
Lancia DELTA tg. ED242PF, che proveniva da Via Praus del Comune di Casandrino,
a velocità non commisurata alle condizioni della strada e allo stato dei luoghi, non frenava tempestivamente, investendo il motociclo che aveva già attraversato l'incrocio.
Rispetto alla dinamica, i testi escussi hanno confermato sostanzialmente quanto dedotto da parte attorea, ancorché dalle medesime testimonianze non emerge invece la condotta tenuta dall'attore nell'avvicinarsi all'incrocio.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 10.10.2023, , della cui Testimone_1
attendibilità non v'è motivo di dubitare in assenza di elementi di prova contrari, ha
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dichiarato: “mi trovavo in Casandrino nel mese di settembre dell'anno 2015, in tarda mattinata. Mi trovavo all'angolo tra via Borsellino e Via Falcone, dove c'è un'agenzia di pratiche auto, Royal. Mi trovavo a parlare con quelli dell'agenzia. Vedevo lo scooter, condotto da un uomo, proveniente da via borsellino per girare su via Falcone, mentre aveva già impegnato l'incrocio, veniva impattato da un'auto che proveniva da via Michele
Praus. Fu un urto violento e l'auto, condotta da un uomo e come passeggero un ragazzino, teneva una velocità elevata. L'impatto avveniva subito dopo il punto d'incrocio tra le tre strade. Il conducente dello scooter fu sbalzato in alto e cadde violentemente al suolo”.
Analogamente, l'ulteriore teste escusso alla medesima udienza, ha Testimone_2
dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto sono fiorario ed il mio negozio si trova in Casandrino alla via Borsellino. Ricordo che era il 2015, nel mese di settembre, era verso le 13:00, stavo uscendo dal negozio per andare ad effettuare una consegna quando ho assistito a questo incidente. Ricordo che c'era un signore su un motorino, che indossava il casco, che proveniva da via Borsellino e doveva svoltare a via Falcone, allorquando veniva impattato da una lancia delta di colore grigio che proveniva da via
Michela Praus in direzione via falcone. Il motorino veniva impattato sul lato posteriore destro. Per effetto dell'urto il conducente veniva sbalzato in aria e poi finiva sul parabrezza dell'auto tamponante e poi cadeva al suolo, perdendo il casco. Ho visto che si sono fermate tante persone. La moto aveva già impegnato l'incrocio.”
Oltre alla prova testimoniale espletata, al fine di comprendere la dinamica dell'evento, è possibile altresì analizzare lo stato dei luoghi che emerge dal verbale redatto dalla Polizia
Municipale intervenuta dopo l'evento.
In particolare, da tale documento si evince che in prossimità dell'incrocio ove si è verificato il sinistro, nella strada percorsa dall'attore, via Paolo Borsellino direzione P.zza
Cappella Immacolata, vi è il segnale di (STOP).
Dagli elementi raccolti emerge, a parere dello scrivente, nell'accaduto un concorso di responsabilità, nella misura del 50% ciascuno, in capo ai conducenti del motociclo e dell'autovettura.
In particolare, ai sensi dell'art. 145 del codice della strada “4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia cosi' stabilito dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”.
Nel caso di specie, quindi, il conducente del ciclomotore, avrebbe dovuto attendere il
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passaggio del veicolo che proveniva dalla sua destra e poi effettuare la svolta, ciò mentre dalle dichiarazioni rese non emerge che quest'ultimo si fosse arrestato allo STOP.
Tuttavia, dalle dichiarazioni rese e dal punto d'impatto dei veicoli (dopo l'incrocio), emerge altresì, in maniera chiara ed evidente, che l'incrocio era stato impegnato per prima dal motociclo condotto dall'attore.
Ed infatti, per quanto dichiarato dal teste il motorino veniva impattato Testimone_2
sul lato posteriore destro sicché deve ritenersi che l'attore, ancorché non avesse concesso la dovuta precedenza, aveva comunque impegnato per prima l'incrocio.
Tanto chiarito, occorre poi rilevare che l'art. 140 del codice della strada impone a tutti gli automobilisti di prestare sempre la massima attenzione a tutto quello che accade in strada e considerare anche le eventuali infrazioni stradali e i comportamenti imprudenti degli altri automobilisti, nel limite, ovviamente, della prevedibilità.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, in materia di scontro tra veicoli, che “anche in caso di precedenza legale, chi ne beneficia debba comunque prestare attenzione alle manovre degli altri conducenti.” (Corte di Cassazione n. 8138/2020)
Nel caso di specie, quindi, tenuto conto che il motociclo aveva già impegnato l'incrocio, il conducente dell'auto, pur avendo la precedenza, avrebbe dovuto essere maggiormente accorto nel passaggio. A tal riguardo, come detto, i testimoni non riferiscono della precedente condotta del conducente il motociclo e se, nello svoltare verso via Falcone, avesse tenuto una velocità adeguata al sopraggiungere dell'auto in modo da evitare l'impatto. Non vi è alcun riscontro circa l'esecuzione di manovre di emergenza da parte dell'attore alla guida dell'Aprilia.
In questo senso, deve ritenersi altresì che l'attore non ha adottato la dovuta diligenza che avrebbe potuto evitare e/o attenuare le conseguenze dannose, non essendo emerso dalle testimonianze, ad esempio che, una volta resosi conto del sopraggiungere dell'auto abbia tentato di attuare una frenata e/o una svolta.
E ciò in quanto, in caso di scontro tra veicoli, l'orientamento costante della
Giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di responsabilità dell'altro, occorrendo, a tal fine, che costui fornisca prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass.
1198/97).
In definitiva, per tutte le ragioni sovraesposte, quindi, può essere accertata la
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responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo Lancia DELTA tg.
ED242PF di proprietà dei sig.ri e nella misura del 50%. CP_2 CP_3
Peraltro, l'accertamento compiuto nella sentenza resa dal Giudice di Pace di Napoli
Nord n. 1684/2021 non è vincolante nel presente procedimento non essendo stata parte in tale giudizio la Controparte_4
6. Tanto chiarito in merito alla responsabilità del sinistro, occorre dunque procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza.
Per la liquidazione di siffatto danno questo giudice farà ricorso alle tabelle di AN
(aggiornata al 2024).
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere apprezzato con riferimento alla complessità delle conseguenze pregiudizievoli sofferte e pertanto deve essere liquidato tenendo in debita considerazione tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica la propria personalità e ciò non solo con riferimento alla sfera produttiva, ma con riferimento più complessivo alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed a ogni altro ambito in cui il soggetto esprime comunemente sé stesso (così la Corte Costituzionale n. 356/1991 e n.
184/1986).
Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo
Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, il giudice, anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Lo scrivente condivide e fa totalmente proprie le conclusioni raggiunte dal ctu dott.
[...]
(cfr. relazione depositata il 14-6-2024) poiché ampiamente ed analiticamente Per_1
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motivate e non oggetto di specifiche contestazioni e a cui si fa espresso rinvio.
Ebbene, tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età al momento del fatto (anni 60), dell'entità delle lesioni patite, dell'accertata invalidità temporanea (per la cui stima si rinvia direttamente all'elaborato peritale in atti), rilevate le risultanze probatorie, la sofferenza normalmente conseguente ad una lesione del genere - attesa l'entità del pregiudizio accertato (12%), stimasi equo liquidare, per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute, comprensivo, altresì del danno morale, la somma di Euro 35.052,00.
In assenza di allegazione e prova di circostanze utili ai fini di una eventuale personalizzazione del danno, non può essere riconosciuto alcun ulteriore importo a titolo di danno morale né quale personalizzazione del danno biologico non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso dall'attore.
Ed infatti, com'è noto “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (cfr. ex multis, Cass. Civile, 31 maggio
2019 n. 15084)
7. Pertanto, attesa l'accertata e colpevole compartecipazione dell'attore al fatto generatore del danno, tale somma va ridotta, come precedentemente detto, nella corrispondente misura del 50% sicché i convenuti, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento in favore di della somma di euro 17.526,00. Parte_1
Infine, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data del sinistro fino al saldo.
Spettano ovviamente gli interessi legali sulla suindicata somma liquidata dalla presente pronuncia sino al soddisfo effettivo.
Infatti, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si trasforma in
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debito di valuta (cfr. Cass. 10.10.1988 n. 5465).
Ogni altra questione risulta assorbita nella presente decisione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del decisum e dell'attività svolta, con attribuzione al procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu come liquidate con separato decreto vanno poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando:
a) dichiara la contumacia di e;
CP_2 CP_3
b) in accoglimento parziale della domanda, dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi alla responsabilità dei convenuti e quali proprietari CP_2 CP_3
del veicolo Lancia DELTA tg. ED242PF nella misura del 50%, veicolo assicurato con la compagnia convenuta oggi e Controparte_1 Controparte_5
del conducente del ciclomotore Aprilia tg. X5FDL3 di proprietà di Parte_1
quest'ultimo;
c) condanna, per l'effetto, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., e , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_2 CP_3 Pt_1
della somma di euro=17.526,00= oltre interessi e rivalutazione calcolati come
[...]
indicato in motivazione;
b) condanna in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 [...]
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di delle CP_2 CP_3 Parte_1
spese del presente giudizio che liquida in €.817,00= per spese ed €.5.077,00= per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione all'avvocato Angelo Campanile dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di ctu come liquidate con separato decreto del 25-9-2024 in via definitiva a carico di e , in solido tra Controparte_1 CP_2 CP_3
loro.
Così deciso in Aversa il 11-6-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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