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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F. ), con sede in GA (VI), Via Pieve 42, in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro-tempore signor rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Parte_2
Maria Luisa Miazzi (C.F. ) e dall'avv. prof. Carlo Cester (C.F. C.F._1
, quest'ultimo nominato procuratore in forza del mandato conferito all'avv. C.F._2
Maria Luisa Miazzi, i quali hanno eletto domicilio presso il loro studio in Padova, Corso Garibaldi n.
5 (e-mail PEC: Email_1 Email_2
nr. fax 049.650834)
Parte appellante contro
, nata a [...] il [...] ( ) e residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Colceresa (Vi), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Checchinato (CF. C.F._4
come da mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Badia Polesine (RO)
P.zza V. Emanuele 75/2 per comunicazioni la seguente pec: Email_3
1 Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 328/2023 del Tribunale di VICENZA – sezione lavoro
IN PUNTO: revoca dell'aspettativa non retribuita
Conclusioni:
Per parte appellante:
“
1. In accoglimento dell'appello, rigettarsi tutte le domande proposte dalla dott.ssa Controparte_1
2. Rifondersi le spese dell'intero giudizio.”
Per parte appellata:
“rigetto dell'appello con conseguente conferma della statuizione di primo grado per le causali di cui
in narrativa.
Con il favore di tutte le spese.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande della lavoratrice,
condannando a riammetterla in servizio dal 1°.
1.2023 e a risarcirle il danno relativo alle Pt_1
retribuzioni medio tempore perdute. Ha, altresì, compensato le spese di lite nella misura di un terzo,
condannando a rifondere alla lavoratrice la residua quota di spese legali. Pt_1
La dott.ssa all'1.1.1999 è dipendente dell di GA (VI), quale CP_1 Parte_1
dirigente amministrativo. In data 27.1.2022 la lavoratrice chiedeva un periodo di aspettativa non retribuita per svolgere una carica pubblica elettiva. accordava il periodo di aspettativa, come Pt_1
richiesto, dal 1°.
3.2022 al 31.5.2024 (data di conclusione del mandato elettorale presso il Comune
di Colceresa in relazione al quale l'aspettativa era stata richiesta). In data 24.11.2022 la lavoratrice comunicava di voler interrompere anticipatamente, alla data del 31.12.2022, il periodo di aspettativa a fronte di “nuove diverse valutazioni”. negava alla lavoratrice di rientrare anticipatamente in Pt_1
servizio, dichiarando che non sussistevano i presupposti di legge. Pertanto la lavoratrice ha instaurato la presente causa per vedersi riconosciuto il diritto di rientrare in servizio alla data richiesta e per conseguire il risarcimento del danno relativo alle mensilità di retribuzione medio tempore
perdute.
Il primo giudice ha accolto le domande della lavoratrice, così motivando:
2 “- Le domande formulate dalla ricorrente risultano fondate e devono pertanto essere accolte.
- Pur non essendo contestata la ricostruzione effettuata dalla resistente in ordine alla
presenza discontinua della dipendente nel corso degli ultimi anni, per l'esercizio di diritti e facoltà
riconosciuti dalla normativa vigente e non contestati dalla datrice di lavoro, tale circostanza non può
incidere, sino a comprimerla, sulla possibilità di esercitare il proprio diritto a godere, anche in modo
frazionato (come già in precedenza concesso), dell'aspettativa elettorale. La norma invocata dalla
ricorrente, da un lato, non prevede invero alcun onere motivazionale, né lo stesso può essere
introdotto - con il necessario corollario della sindacabilità delle ragioni addotte - dal datore di lavoro
invocando esigenze organizzative e il dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza.
Sotto altro profilo, la possibilità di revocare la domanda precedentemente accolta - ovviamente per
il periodo non ancora goduto - non risulta interdetta da alcuna norma o principio, cosicché la
stabilizzazione degli effetti dell'esercizio del diritto potestativo all'aspettativa, superabile, secondo la
resistente, solo per motivi di impossibilità o forza maggiore, non può essere sostenuta. Certamente
le conseguenze della scelta iniziale della dipendente, che chiedendo un più ampio periodo di
aspettativa ha cagionato una riorganizzazione interna della datrice di lavoro, possono in astratto
giustificare un eventuale diniego alla revoca;
ciò però presuppone che gli atti posti in essere per far
fronte all'annunciata assenza della lavoratrice abbiano comportato, per l'ente, assunzione di obblighi
o effettuazione di spese dal carattere irreversibile, circostanze di cui deve essere fornita prova.
Risulta invece dalla documentazione prodotta che all'assenza della ricorrente l abbia fatto Pt_1
fronte con la diversa dislocazione di risorse interne già presenti, senza che ciò comportasse maggiori
spese, e con provvedimenti che prevedevano comunque la possibilità di modificare il termine finale
fissato con il rientro in servizio della ricorrente.
- Il diniego opposto dalla convenuta alla revoca del godimento di parte del residuo periodo di
aspettativa comunicata dalla ricorrente appare dunque privo di giustificazione, risultando la
domanda della dipendente (comunicata con congruo preavviso) legittima, e non essendo state
provate cause ostative all'accoglimento della stessa. ” (pagg. 4-5).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello ” sulla base di due Parte_1
motivi. Precisa che la dott.ssa nel dicembre 2016 ha chiesto e ottenuto la riduzione CP_1
3 dell'orario di lavoro da 36 a 26 ore;
dal settembre 2018 al giugno 2020 è stata collocata in congedo straordinario ex art. 42, D.Lgs. 151/2001; ha usufruito di permessi per il figlio disabile ex art. 33 L.
104/1992; dal 1.7.2020 al 31.3.2021 è stata collocata in aspettativa non retribuita ex art. 81 D.Lgs.
267/2000; nel dicembre 2021 ha chiesto e ottenuto ulteriore riduzione dell'orario di lavoro da 26 a
18 ore;
dal 1.3.2022 al 31.5.2024 è stata collocata nuovamente in aspettativa non retribuita ex art. 81 D.Lgs. 267/2000. Aggiunge che la dott.sa aveva erroneamente calcolato l'indennità CP_1
relativa al congedo straordinario e pertanto l'ente, con delibera n. 41 del 25.6.2020, aveva disposto il recupero di € 15.000, rateizzato in trattenute mensili. Precisa altresì che la lavoratrice aveva altre fonti di reddito (compenso annuo di € 20.000,00 quale amministratore della soc. ORAS e compenso annuo di € 12.884,64 quale assessore del Comune di Colceresa).
2.1. Con il primo motivo di appello ha impugnato la sentenza per aver ritenuto Pt_1
ammissibile una revoca della richiesta di godimento dell'aspettativa in violazione dell'art. 81 D.Lgs.
267/2000.
L'appellante rileva che il diritto potestativo all'aspettativa si consuma con la richiesta (per l'intera durata del mandato elettorale o per parte di esso) sicché, per un giusto equilibrio di interessi tra le parti (che deve tener conto anche delle conseguenze sulla parte che subisce tale diritto), non
è ammissibile una libera revocabilità della richiesta da parte del lavoratore, in quanto si determinerebbe un aggravamento della soggezione del datore di lavoro (che fa “affidamento” sulla durata indicata dal lavoratore quale durata dell'aspettativa richiesta). Richiama giurisprudenza di legittimità che valorizza il principio dell'affidamento e di buona fedeex artt. 1175 e 1375 c.c..
L'appellante osserva che nel caso di specie, attenendosi alla richiesta della dott.ssa l'ente aveva adottato decisioni organizzative con effetti giuridici anche nei confronti di CP_1
terzi e dunque la revoca dell'aspettativa comportava aggravi nella gestione della struttura. Sostiene
che nel corso degli anni l'ente è sempre andato incontro alle esigenze della lavoratrice mentre la lavoratrice ha utilizzato gli istituti di legge senza preoccuparsi del rispetto dei princìpi di affidamento.
L'appellante evidenzia che il primo giudice ha individuato alcuni presupposti per la legittimità
della revoca della richiesta, i quali non sono indicati da alcuna norma e risultano comunque infondati.
2.2. Con il secondo motivo di appello ha impugnato la sentenza per non aver Pt_1
4 considerato l'insussistenza dei motivi addotti per giustificare la revoca dell'aspettativa.
L'appellante ritiene che, al contrario della richiesta di aspettativa, la revoca (non oggetto di previsione normativa) deve essere motivata e i motivi possono essere sindacati dal datore di lavoro e in sede giudiziale ai fini della valutazione del corretto esercizio della revoca medesima. Nel caso di specie ha contestato la sussistenza e la rilevanza dei motivi addotti dalla lavoratrice, non Pt_1
essendovi alcuna effettiva modifica sopravvenuta della situazione preesistente: in particolare le spese familiari menzionate dalla lavoratrice erano già note al momento della richiesta di aspettativa e l'ente non ha mai preteso dalla stessa la restituzione dell'indebito di € 15.000 in un'unica soluzione.
3. Si è costituita la dott.ssa contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Eccepisce la carenza di interesse ad agire in capo all'ente appellante, atteso che il mandato elettorale è terminato nel maggio 2024 e che ella è ora in servizio quale dirigente a tempo determinato presso altro ente.
Eccepisce, altresì, l'inammissibilità dell'appello ex art 434 c.p.c., in quanto non censura la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e non indica le pretese violazioni di legge.
Quanto al primo motivo di appello, la lavoratrice afferma la correttezza della sentenza impugnata. Ribadisce che nessuna norma impedisce la revoca della richiesta di aspettativa non retribuita e pertanto il diniego dell è illegittimo. Osserva che l'ente ha ostacolato il normale Pt_1
espletamento della sua prestazione lavorativa, non mettendole a disposizione una scrivania ed un computer (doc. 7) e non consentendole l'accesso alle cartelle di lavoro condivise.
Quanto al secondo motivo di appello, la lavoratrice afferma la correttezza della sentenza impugnata. Ribadisce che, non essendo previsto da alcuna norma, non vi è un onere motivazionale per la revoca dell'aspettativa e il datore di lavoro non ha la possibilità di sindacare tale revoca.
4. All'udienza del 22.5.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
5.1. Devono essere preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello.
5 Ed invero, il perdurante interesse dell'appellante all'accertamento dell'asserita insussistenza del diritto della alla “revoca” dell'aspettativa pur essendo cessato, allo stato, il mandato CP_1
elettorale e pur essendo ella dipendente di altro ente è dato dalla circostanza che in primo grado
è stato condannato alla corresponsione alla lavoratrice delle retribuzioni perdute dopo Pt_1
l'esercizio della revoca.
Non si configura nemmeno l'ipotesi di inammissibilità per violazione dell'art. 434 cpc, posto che l'appello individua chiaramente le parti della sentenza che si intende appellare e i motivi di critica all'argomentazione del primo giudice.
Nondimeno l'appello è infondato nel merito.
6. I due motivi di appello sono suscettibili di essere congiuntamente trattati, in quanto connessi, e risultano infondati.
7. L'aspettativa per cui è causa è prevista dall' art. 81 del d.lgs. 276/2000, il quale così
dispone: “I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle
comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che
siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto
il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio
effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di
prova.”.
7.1. Trattasi, com'è pacifico tra le parti, di un diritto potestativo il cui esercizio avviene a semplice richiesta e non ha una disciplina positiva specifica.
In particolare, così come la richiesta di avvalersene da parte dell'avente diritto non richiede una specifica motivazione, deve ritenersi che, in difetto di una previsione normativa sul punto, anche l'atto dismissivo di tale diritto non soggiace ad alcuna motivazione e possa essere effettuato in qualunque momento, anche successivo all'esercizio del diritto all'aspettativa di cui si discorre.
Un tanto non esclude che anche l'atto con il quale il titolare dell'aspettativa dismette l'esercizio del diritto medesimo debba soggiacere ai principi generali ed in particolare debba essere effettuato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
6 Nel caso di specie il Collegio ritiene che il primo giudice ha correttamente accertato, con motivazione non scalfita dai motivi di appello, che la “revoca” dell'aspettativa in questione è stata posta in essere dalla nel rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede. CP_1
Ed invero, innanzitutto la ha concesso un preavviso (anch'esso non imposto da CP_1
alcuna previsione di legge): la “revoca” dell'aspettativa è stata esercitata in data 24.11.2022 con effetti (solo pro futuro) a decorrere dal 31.12.2022.
Inoltre, come accertato dal primo giudice, tale “revoca” non ha creato alcuna disfunzionalità
nell'organizzazione di che non allegato alcuna circostanza specifica in tal senso. Del resto, Pt_1
non sono state addotte circostanze tali da superare l'accertamento svolto dal primo giudice nella parte in cui ha evidenziato che si era organizzata per coprire (temporaneamente) il posto della Pt_1
con risorse interne e con strumenti contrattuali che prevedevano la cessazione al rientro CP_1
in servizio della medesima. CP_1
In tale contesto, è il rifiuto opposto dalla alla riammissione in servizio a risultare Pt_1
contrario a buona fede, proprio in quanto tale riammissione in servizio, ancorchè ante tempus
rispetto alla originaria richiesta di aspettativa, non avrebbe creato alcuna disfunzionalità
organizzativa, in considerazione delle modalità con cui aveva provveduto alla sostituzione Pt_1
(temporanea) della Tale rifiuto risulta, nella stessa prospettazione dei fatti che fa , CP_1 Pt_1
correlato esclusivamente al fatto che la si era avvalsa in passato (pacificamente in modo CP_1
del tutto legittimo) di istituti che l'ordinamento accorda ai lavoratori che debbano attendere anche a funzioni di cura di familiari minori o in condizione di disabilità.
7.2. Infine, risulta infondata la prospettazione di secondo la quale, in sintesi, laddove la Pt_1
lavoratrice, pur non essendone tenuta, motivi le ragioni della “revoca” dell'aspettativa, l'assenza in concreto delle motivazioni addotte legittimerebbe il datore di lavoro a rifiutare la riammissione in servizio.
Ed invero, come detto, la normativa non impone la motivazione della “revoca” dell'aspettativa,
sicchè, laddove il lavoratore, pur non essendone tenuto, espliciti le ragioni che lo inducono ad abdicare all'esercizio di tale diritto, tale esplicitazione non può che essere interpretata quale volontà
del lavoratore di essere quanto più possibile corretto nei confronti del datore di lavoro.
7 In ogni caso, nella fattispecie il mutamento della situazione di fatto posto dalla a CP_1
fondamento della “revoca” per cui è causa, per come esplicitato dalla medesima negli atti CP_1
di causa (v. memoria di costituzione in appello, pag. 2) sussisteva effettivamente. Ed invero, alla già
complessa situazione familiare a cui la doveva far fronte (ella, all'epoca, aveva CP_1
pacificamente tre figli a carico, di cui uno studente universitario fuori sede, e doveva provvedere ad un marito invalido al 100%, bisognoso di cure sanitarie comportanti rilevanti spese), si era aggiunta la richiesta da parte di di estinzione, in un'unica soluzione, del saldo di un'obbligazione Pt_1
restitutoria gravante sulla in relazione ad un precedente indebito (che sino a quel CP_1
momento la stava estinguendo ratealmente). Si veda sul punto il doc. 23 della CP_1 CP_1
Si tratta di un importo (saldo di 6.658,74 euro) che, tenuto conto della complessa e gravosa situazione familiare della (che le imponeva di far fronte a costi superiori alla media, tenuto CP_1
conto in particolare della situazione di invalidità totale del marito e dei tre figli a carico), rende verosimile (e non contrario a buona fede, pur in presenza di altre fonti reddituali in capo alla invero di importo complessivo non elevato, circa 32.000,00 annui) il ripensamento da ella CP_1
operato circa l'inopportunità, alla luce delle esigenze familiari, di continuare ad avvalersi dell'aspettativa non retribuita per mandato elettorale. Le puntuali allegazioni della non CP_1
sono state, infatti, contrastate da con elementi che portino a ritenere contrario a buona fede Pt_1
tale ripensamento.
Anche in questa prospettiva, dunque, l'appello deve essere rigettato.
8. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni altra considerazione, l'appello deve essere rigettato.
9. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario e IVA e CPA come per legge, nonché il rimborso del contributo unificato.
8 10. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 22.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara Bortot
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