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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/11/2024, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. 3313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel.
dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3313/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv. ZOCCA Parte_2 C.F._2
PAOLA come da procura in atti entrambi rappresentati e difesi dall' ZOCCA PAOLA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: dichiarano di rinunciare agli atti del giudizio chiedendo l'estinzione del procedimento.
Per il PM: accogliersi il ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario in BAROLO il 01/06/2002.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BAROLO (atto n.
2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio è nato un figlio: in data 01.12.2005 in Alba, ad oggi maggiorenne, Per_1
economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 04/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con successive note del 24.10.2024 i ricorrenti hanno tuttavia dato atto di voler rinunciare al ricorso, depositando un atto di rinuncia sottoscritto da entrambi (peraltro il loro difensore avv. Zocca risulta munita a sua volta del potere espresso di rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, come da procura speciale in atti) e ne hanno chiesto l'estinzione; la competenza alla suddetta pronuncia è collegiale, trattandosi di una decisione definitoria del giudizio.
Il procedimento viene pertanto dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c., senza pronuncia sulle spese, che restano a carico dei ricorrenti che le hanno anticipate.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visto l'art. 306 c.p.c.
Dichiara estinto il procedimento.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 06.11.2024
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel.
dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3313/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv. ZOCCA Parte_2 C.F._2
PAOLA come da procura in atti entrambi rappresentati e difesi dall' ZOCCA PAOLA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: dichiarano di rinunciare agli atti del giudizio chiedendo l'estinzione del procedimento.
Per il PM: accogliersi il ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario in BAROLO il 01/06/2002.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BAROLO (atto n.
2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio è nato un figlio: in data 01.12.2005 in Alba, ad oggi maggiorenne, Per_1
economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 04/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con successive note del 24.10.2024 i ricorrenti hanno tuttavia dato atto di voler rinunciare al ricorso, depositando un atto di rinuncia sottoscritto da entrambi (peraltro il loro difensore avv. Zocca risulta munita a sua volta del potere espresso di rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, come da procura speciale in atti) e ne hanno chiesto l'estinzione; la competenza alla suddetta pronuncia è collegiale, trattandosi di una decisione definitoria del giudizio.
Il procedimento viene pertanto dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c., senza pronuncia sulle spese, che restano a carico dei ricorrenti che le hanno anticipate.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visto l'art. 306 c.p.c.
Dichiara estinto il procedimento.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 06.11.2024
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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