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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2338/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2338 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1 via della Caserma, n. 18, presso lo studio dell'avv.to Gianluca Muzi, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E P.I. , C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., e per essa quale procuratore KRUK ITALIA S.R.L., C.F. P.IVA_3 elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), via Paolo Emilio Taviani, n. 170, presso lo studio degli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 17/09/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 1°/04/2022, e per essa la Controparte_1 procuratrice KRUK ITALIA S.R.L., asseriva di essere creditrice del signor Parte_1 dell'importo pari ad euro 36.897,91 (di cui euro 17.783,55 a titolo di capitale ed euro 19.114,36 per interessi di mora) a titolo di esposizione debitoria residua del contratto n. 8377531, nella titolarità della ricorrente in virtù della cessione di crediti sottoscritta in data
16/01/2017.
Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 36.897,91, oltre interessi e spese di ingiunzione.
In data 14/04/2022, il Tribunale adito, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 309/2022 (R.G. n. 708/2022).
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il signor Parte_1 chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo per avvenuta prescrizione e vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 5 A fondamento della posizione processuale assunta, parte opponente deduceva:
-che la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., con conseguente inefficacia del decreto;
-che il diritto di credito era prescritto in quanto il finanziamento era stato stipulato in data 13/05/2010 e non era stato effettuato alcun atto interruttivo del termine prescrizionale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previo esperimento della mediazione, il rigetto dell'opposizione e, comunque, la conferma della condanna al pagamento della somma provata all'esito del giudizio, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-la titolarità del credito in ragione della cessione intervenuta e il difetto di legittimazione passiva in ordine a eventuali domande tesa ad accertare “presunte patologie del rapporto contrattuale” o risarcitorie;
-l'applicazione alla controversia della mediazione obbligatoria;
-che la tardività della notifica del decreto ingiuntivo non consentiva al giudice di esimersi dalla valutazione del merito della pretesa a fronte della natura del giudizio di opposizione, determinando esclusivamente l'inefficacia del decreto opposto ma non anche l'esclusione dell'inquadramento del ricorso monitorio nella domanda giudiziale idonea a costituire il rapporto processuale;
-che l'eccezione di prescrizione era infondata, richiamando l'onere della prova del fatto estintivo in capo al debitore ingiunto e, al contempo, la decorrenza del termine dalla scadenza dell'ultima rata, da individuare nel caso di specie al 15/05/2017, anche tenuto conto degli atti interruttivi, costituiti dalle raccomandate del 10/03/2017 e del 9/07/2019;
-che la pretesa risultava provata sin dalla fase monitoria, anche tenuto conto della genericità delle eccezioni formulate dalla controparte e della mancata contestazione della sottoscrizione del contratto.
Alla prima udienza del 2/05/2023, il giudice disponeva procedersi alla mediazione. Concessi alcuni rinvii al fine di consentire l'espletamento della mediazione, all'udienza del 10/01/2024, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori alla successiva udienza del 9/04/2024. Quindi, all'udienza del 9/04/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle richieste e deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 10/05/2024, il giudice, disattese le richieste istruttorie di parte opponente, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 17/09/2024 e all'esito di tale udienza tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze anche di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare conferma l'ordinanza riservata che ha disatteso le istanze istruttorie formulate da parte opponente (v. infra). Ciò premesso, l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. è fondata, posto che il decreto ingiuntivo, adottato in data 14/04/2022, è pagina 2 di 5 stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 30/06/2022, mentre la notifica si è perfezionata in data 11/07/2022 (ossia decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata: v. relata nel fascicolo di parte opposta) ossia oltre il termine di 60 giorni. Tuttavia, in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge,
“l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria” (Cass., n. 3908/2016; Cass., n. 14910/2016). Passando, dunque, all'esame del merito, l'opposizione è infondata e deve essere respinta. In primo luogo, si osserva che la titolarità del credito in capo a parte opposta si ritiene provata, non avendo parte opponente tempestivamente formulato alcuna contestazione sul punto nonostante la specifica allegazione e i riscontri documentali offerti da parte opposta sin dal ricorso monitorio. Sul punto, preme evidenziare che l'onere di specifica contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata -ad esempio, nel caso di specie sotto il profilo dell'esistenza della cessione o della portata oggettiva della stessa (Cass., n. 26908/2020; Cass., n. 18797/2021; Cass., n. 3306/2020; sull'espressa affermazione dell'operatività del principio di non contestazione nella tematica della cessione di credito in blocco: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione). Dunque, ritiene l'odierno giudicante che la titolarità sostanziale del rapporto giuridico dedotto in lite dal lato attivo in capo a parte opposta deve ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., non essendo stata formulata alcuna specifica contestazione nel rispetto delle preclusioni processuali ad opera della parte opponente, in considerazione delle risultanze documentali ed in ragione della posizione processuale assunta dalla parte opposta interessata, ma anzi avendo parte opponente dato atto della titolarità del credito (v. memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.: “La è l'indiscutibile titolare del credito”), dovendosi CP_1 rilevare la tardività della generica contestazione operata nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. e reiterata nella memoria di replica, con la precisazione che, in ogni caso, la pubblicazione in GU dell'avviso di cessione in blocco ha la finalità di esonerare il creditore dall'obbligo di comunicazione al singolo debitore ceduto dell'atto traslativo (Cass., n. 20495/2020). Tanto premesso, deve essere osservato che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata.
Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c. (v. doc. 5 nel fascicolo monitorio), nonché, nel pagina 3 di 5 giudizio di opposizione, documentazione sufficiente a comprovare l'erogazione del credito (v. doc. 8) - circostanza, peraltro, incontestata e ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione).
Si precisa, inoltre, che nel caso di specie dalla lettura delle clausole contrattuali non emerge alcun significativo squilibrio giuridico nel contratto (Cass., n.
36740/2021), né, peraltro, parte opponente ha dedotto alcunché sul punto, dovendosi osservare che gli importi richiesti a titolo di interessi di mora e correlati al ritardo nell'adempimento, come evincibili dall'estratto conto (v. doc. 6), non appaiono eccessivi in relazione all'importo finanziato e alla durata in cui l'inadempimento si è protratto. In particolare, dal contratto sottoscritto dall'odierno opponente emerge che lo stesso ha richiesto un importo pari ad euro 20.000,00, impegnandosi a restituire tale somma, oltre agli interessi (pari a euro 6.222,64) mediante il pagamento di 84 rate mensili (a far data dal 15/06/2010) dell'importo pari ad euro 313,96, con un TAEG dell'8,76% e un TAN del 7,99%, al fine di fare fronte a “spese di ristrutturazione”, nonché concordando un tasso di mora pari all'1% della quota capitale della rata scaduta e non pagata (v. doc. 5 cit. allegato al fascicolo monitorio). Infine, l'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere disattesa. Al riguardo, va evidenziato in diritto che ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione occorre tenere in considerazione l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza il contratto di finanziamento, il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, circostanza questa che determina, per un verso, l'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dall'ultima rata -da individuarsi nel caso di specie alla data del 15/06/2017 (v. contratto di finanziamento richiamato, tenuto conto dell'individuazione della prima rata al 15/06/2010 e della durata di 84 mesi ossia di 7 anni)- e, per altro verso, l'operatività della prescrizione decennale (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994), ragione per cui l'eccezione in esame va respinta, non essendo maturata la prescrizione nel momento in cui l'opposta ha azionato la pretesa in giudizio. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, al contempo a fronte della fondatezza della pretesa, la condanna di parte opponente al pagamento dell'importo pari a euro 36.897,91, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenendo in considerazione l'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 4 di 5 -condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo pari a euro
36.897,91, oltre interessi legali dalla domanda;
-condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.
Così deciso, il 4/01/2025 Scaduti i termini concessi
Il giudice
Marzia Di Bari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2338 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1 via della Caserma, n. 18, presso lo studio dell'avv.to Gianluca Muzi, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E P.I. , C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., e per essa quale procuratore KRUK ITALIA S.R.L., C.F. P.IVA_3 elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), via Paolo Emilio Taviani, n. 170, presso lo studio degli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 17/09/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 1°/04/2022, e per essa la Controparte_1 procuratrice KRUK ITALIA S.R.L., asseriva di essere creditrice del signor Parte_1 dell'importo pari ad euro 36.897,91 (di cui euro 17.783,55 a titolo di capitale ed euro 19.114,36 per interessi di mora) a titolo di esposizione debitoria residua del contratto n. 8377531, nella titolarità della ricorrente in virtù della cessione di crediti sottoscritta in data
16/01/2017.
Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 36.897,91, oltre interessi e spese di ingiunzione.
In data 14/04/2022, il Tribunale adito, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 309/2022 (R.G. n. 708/2022).
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il signor Parte_1 chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo per avvenuta prescrizione e vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 5 A fondamento della posizione processuale assunta, parte opponente deduceva:
-che la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., con conseguente inefficacia del decreto;
-che il diritto di credito era prescritto in quanto il finanziamento era stato stipulato in data 13/05/2010 e non era stato effettuato alcun atto interruttivo del termine prescrizionale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previo esperimento della mediazione, il rigetto dell'opposizione e, comunque, la conferma della condanna al pagamento della somma provata all'esito del giudizio, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-la titolarità del credito in ragione della cessione intervenuta e il difetto di legittimazione passiva in ordine a eventuali domande tesa ad accertare “presunte patologie del rapporto contrattuale” o risarcitorie;
-l'applicazione alla controversia della mediazione obbligatoria;
-che la tardività della notifica del decreto ingiuntivo non consentiva al giudice di esimersi dalla valutazione del merito della pretesa a fronte della natura del giudizio di opposizione, determinando esclusivamente l'inefficacia del decreto opposto ma non anche l'esclusione dell'inquadramento del ricorso monitorio nella domanda giudiziale idonea a costituire il rapporto processuale;
-che l'eccezione di prescrizione era infondata, richiamando l'onere della prova del fatto estintivo in capo al debitore ingiunto e, al contempo, la decorrenza del termine dalla scadenza dell'ultima rata, da individuare nel caso di specie al 15/05/2017, anche tenuto conto degli atti interruttivi, costituiti dalle raccomandate del 10/03/2017 e del 9/07/2019;
-che la pretesa risultava provata sin dalla fase monitoria, anche tenuto conto della genericità delle eccezioni formulate dalla controparte e della mancata contestazione della sottoscrizione del contratto.
Alla prima udienza del 2/05/2023, il giudice disponeva procedersi alla mediazione. Concessi alcuni rinvii al fine di consentire l'espletamento della mediazione, all'udienza del 10/01/2024, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori alla successiva udienza del 9/04/2024. Quindi, all'udienza del 9/04/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle richieste e deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 10/05/2024, il giudice, disattese le richieste istruttorie di parte opponente, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 17/09/2024 e all'esito di tale udienza tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze anche di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare conferma l'ordinanza riservata che ha disatteso le istanze istruttorie formulate da parte opponente (v. infra). Ciò premesso, l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. è fondata, posto che il decreto ingiuntivo, adottato in data 14/04/2022, è pagina 2 di 5 stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 30/06/2022, mentre la notifica si è perfezionata in data 11/07/2022 (ossia decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata: v. relata nel fascicolo di parte opposta) ossia oltre il termine di 60 giorni. Tuttavia, in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge,
“l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria” (Cass., n. 3908/2016; Cass., n. 14910/2016). Passando, dunque, all'esame del merito, l'opposizione è infondata e deve essere respinta. In primo luogo, si osserva che la titolarità del credito in capo a parte opposta si ritiene provata, non avendo parte opponente tempestivamente formulato alcuna contestazione sul punto nonostante la specifica allegazione e i riscontri documentali offerti da parte opposta sin dal ricorso monitorio. Sul punto, preme evidenziare che l'onere di specifica contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata -ad esempio, nel caso di specie sotto il profilo dell'esistenza della cessione o della portata oggettiva della stessa (Cass., n. 26908/2020; Cass., n. 18797/2021; Cass., n. 3306/2020; sull'espressa affermazione dell'operatività del principio di non contestazione nella tematica della cessione di credito in blocco: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione). Dunque, ritiene l'odierno giudicante che la titolarità sostanziale del rapporto giuridico dedotto in lite dal lato attivo in capo a parte opposta deve ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., non essendo stata formulata alcuna specifica contestazione nel rispetto delle preclusioni processuali ad opera della parte opponente, in considerazione delle risultanze documentali ed in ragione della posizione processuale assunta dalla parte opposta interessata, ma anzi avendo parte opponente dato atto della titolarità del credito (v. memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.: “La è l'indiscutibile titolare del credito”), dovendosi CP_1 rilevare la tardività della generica contestazione operata nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. e reiterata nella memoria di replica, con la precisazione che, in ogni caso, la pubblicazione in GU dell'avviso di cessione in blocco ha la finalità di esonerare il creditore dall'obbligo di comunicazione al singolo debitore ceduto dell'atto traslativo (Cass., n. 20495/2020). Tanto premesso, deve essere osservato che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata.
Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c. (v. doc. 5 nel fascicolo monitorio), nonché, nel pagina 3 di 5 giudizio di opposizione, documentazione sufficiente a comprovare l'erogazione del credito (v. doc. 8) - circostanza, peraltro, incontestata e ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione).
Si precisa, inoltre, che nel caso di specie dalla lettura delle clausole contrattuali non emerge alcun significativo squilibrio giuridico nel contratto (Cass., n.
36740/2021), né, peraltro, parte opponente ha dedotto alcunché sul punto, dovendosi osservare che gli importi richiesti a titolo di interessi di mora e correlati al ritardo nell'adempimento, come evincibili dall'estratto conto (v. doc. 6), non appaiono eccessivi in relazione all'importo finanziato e alla durata in cui l'inadempimento si è protratto. In particolare, dal contratto sottoscritto dall'odierno opponente emerge che lo stesso ha richiesto un importo pari ad euro 20.000,00, impegnandosi a restituire tale somma, oltre agli interessi (pari a euro 6.222,64) mediante il pagamento di 84 rate mensili (a far data dal 15/06/2010) dell'importo pari ad euro 313,96, con un TAEG dell'8,76% e un TAN del 7,99%, al fine di fare fronte a “spese di ristrutturazione”, nonché concordando un tasso di mora pari all'1% della quota capitale della rata scaduta e non pagata (v. doc. 5 cit. allegato al fascicolo monitorio). Infine, l'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere disattesa. Al riguardo, va evidenziato in diritto che ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione occorre tenere in considerazione l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza il contratto di finanziamento, il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, circostanza questa che determina, per un verso, l'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dall'ultima rata -da individuarsi nel caso di specie alla data del 15/06/2017 (v. contratto di finanziamento richiamato, tenuto conto dell'individuazione della prima rata al 15/06/2010 e della durata di 84 mesi ossia di 7 anni)- e, per altro verso, l'operatività della prescrizione decennale (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994), ragione per cui l'eccezione in esame va respinta, non essendo maturata la prescrizione nel momento in cui l'opposta ha azionato la pretesa in giudizio. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, al contempo a fronte della fondatezza della pretesa, la condanna di parte opponente al pagamento dell'importo pari a euro 36.897,91, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenendo in considerazione l'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 4 di 5 -condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo pari a euro
36.897,91, oltre interessi legali dalla domanda;
-condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.
Così deciso, il 4/01/2025 Scaduti i termini concessi
Il giudice
Marzia Di Bari
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