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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1515/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 14.02.2025
da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. ZULIAN ALESSANDRA, Parte_2
come da procura in atti;
- Ricorrenti-
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica della regolamentazione di affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non coniugati.
CONCLUSIONI CONGIUNTE RICORRENTI:
“RICORRONO CONGIUNTAMENTE
affinché l'intestato Tribunale di Padova, riunito in camera di consiglio, previo
espletamento degli incombenti di rito, voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e la 2
figlia minore secondo la volontà congiunta dei ricorrenti nelle modalità di seguito
indicate:
A. Affidarsi la figlia minore nata il [...] a Camposampiero (PD) in [...]_1
congiunta ad entrambi i genitori con collocazione stabile di residenza presso
l'abitazione paterna sita in Campodarsego (PD), Via Muson, n. 69/A.
B. Modificarsi il precedente accordo in merito all'assegno di mantenimento della
figlia minore, in modo tale che venga revocato l'obbligo di corresponsione da parte
del sig. alla sig.ra dell'assegno di €. Parte_1 Parte_2
200,00= mensili e conseguente rivalutazione;
C. La madre potrà vedere la figlia ogni volta che lo desideri presso l'abitazione
paterna; D. La madre nulla verserà al padre per il mantenimento della figlia minore,
mentre le spese straordinarie come previste dal protocollo del Tribunale di Padova
datato 17.01.2017, che le parti dichiarano di conoscere, verranno equamente
suddivise tra i genitori;
E. In considerazione del fatto che il padre sostiene in modo integrale le spese di
mantenimento della figlia minore, si disponga l'attribuzione della detrazione fiscale
per figlio a carico in misura pari al 100% in capo al sig. ai sensi dell'art. Parte_1
12 comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986. Altresì i signori e Parte_2
confermano la volontà che l'Assegno Unico per la figlia spetti al sig. Parte_1
.” Parte_1
Conclusioni pubblico ministero:
“Visto, il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.” 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori in relazione alla modifica delle condizioni di cui al decreto di regolamentazione primaria, ritenuto che lo stesso con riferimento ai punti a), b), c) e d) delle rassegnate conclusioni congiunte, appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minorenne in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata;
si prende atto dello stesso.
Con riferimento, infine, al punto e) delle rassegnate conclusioni congiunte si evidenzia che, lo stesso è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, a modifica del decreto del 03.02.2023:
1. Prende atto dei punti a), b), c) e d) delle rassegnate conclusioni congiunte;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14.03.25
Il Giudice relatore
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari 4