Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/03/2025, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 19520/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19520/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], C.F. , C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Duomo n. 36, presso l'avv. Pasquale Caccavale (codice fiscale ) che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione, pec:
Email_1
ATTORE contro in p.l.r.p.t. con sede Controparte_1 Controparte_2 in Bientina (PI) via delle Croci n. 31, c.f. ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Casoria alla via A. De Gasperi n. 69, presso lo studio dell'avvocato Anna Maria Cinque C.F. , che la C.F._3 rapp.ta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. Pec
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CONVENUTO nonché in p.l.r.p.t., C.F. e P.IVA n. Controparte_3
con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Fabrizio (C.F.
) sito in Napoli alla via Giosué Carducci, n. 6 C.F._4 che la rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, pec Email_3
TERZO CHIAMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato conveniva in giudizio Parte_1 la con la quale risultava stipulato contratto di Controparte_1 appalto per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile del quale l'attrice risultava comodataria, sito in Napoli alla via dell'Eremo n. 41, per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in occasione ed a causa degli eventi atmosferici che colpirono la citta nel settembre 2017. A seguito delle copiose e violente piogge all'interno dell'immobile si produssero copiose infiltrazioni che, si legge in atto di citazione, determinarono consistenti danni, non solo all'immobile ma anche all'arredamento ed agli elettrodomestici. Si costituiva la convenuta Società, la quale chiedeva chiamarsi in causa la in p.l.r.p.t., al fine di essere Controparte_3 manlevata e condannata al pagamento delle somme dovute all'attrice. Si costituiva la predetta Società, quale terzo chiamato in causa, la quale contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea siccome infondata, contestava la determinazione del quantum della pretesa. Contestava inoltre la mancata copertura assicurativa e, pertanto, la stessa chiamata in causa nonché le difese svolte dalla convenuta. Acquisiti i fatti di causa e la documentazione prodotta dalle parti, acquisite le prove testimoniali, precisate le conclusioni, in data 28.11.2024 a scioglimento della riserva del 25.11.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. La domanda deve essere accolta per i seguenti motivi. Preliminarmente occorre evidenziare come l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva avanzata dalla terzo CP_3 chiamato, non possa essere accolta. Difatti, per costante giurisprudenza, la registrazione, anche tardiva, del contratto di comodato relativo ad immobili, vale a sanare il vizio contestato. Difatti con la sentenza n. 16742 del 14.06.2021 la Corte di Cassazione sez. III civile ha confermato che in caso di difetto originario di registrazione, dalla quale discenderebbe per conseguenza la nullità, alla registrazione tardiva va riconosciuto effetto sanante e tale effetto ha efficacia retroattiva con conseguente stabilizzazione definitiva degli effetti del contratto. All'esito del presente giudizio non par dubbio ritenere sussistente il verificarsi delle infiltrazioni, circostanza ammessa e non contestata dalle parti in causa, né del verificarsi dei danni. Semmai tali danni, ritenuti appunti sussistenti, vengono contestati nel loro ammontare dalla sola chiamata in garanzia. Tali circostanze trovano ulteriore conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi;
afferma “vivo al Testimone_1
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piano sottostante l'abitazione dell'attrice; ricordo che mi chiamarono i coniugi perché vi erano infiltrazioni nel loro appartamento e io Tes_1 accorsi per aiutarli;
ricordo che era una mattina di settembre del 2017; sul capo c) risponde è vero;
furono fatti dei buchi nella controsoffittatura per far scendere l'acqua che era abbondante”; CP_4
dichiara “ricordo che nel settembre del 2017, era mattina quando
[...]
l'attrice mi chiamò dicendo che stava cadendo abbondante acqua dal soffitto, un po' dappertutto, nel salone, nel bagno, nella camera da letto, pertanto accorsi a casa per verificare;
ricordo che accorsero anche gli operai dell'impresa che stava eseguendo i lavori sul lastrico solare del fabbricato”. Ritenuto sussistente il fatto che ha originato i danni domandati dall'attrice, appare determinante, ai fini della decisione del presente giudizio, l'eccezione sollevata dal terzo chiamato, sulla non operatività della copertura assicurativa dei fatti dedotti in giudizio. Con riferimento al contratto di assicurazione in essere tra la convenuta e la polizza n. 1/60534/61/125279588 Controparte_1 CP_3
all'art.
3.8 Lavori di ristrutturazione e Parte_2 sopraelevazione si legge che “Sono compresi i danni a cose trovantisi nei fabbricati – anche occupati - oggetto dei lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione. Sono esclusi i danni conseguenti ad umidità ed infiltrazioni d'acqua piovana e/o cagionati da eventi atmosferici in genere. La presente garanzia è prestata con una franchigia secondo quanto stabilito dall'art.
5.2. Franchigia – Minimo non risarcibile e con il massimo risarcimento di €. 25.000,00 per sinistro assicurativo”. Tale previsione contrattuale va integrata con quanto previsto dalle CONDIZIONI PARTICOLARI al punto n. 5 Danni da acqua piovana e/o da altri eventi atmosferici il quale afferma che “A deroga dell'art. 3.8 “Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione” della sezione R.C.T., la garanzia comprende i danni a cose trovantisi all'interno dei fabbricati oggetto dei lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione provocati da infiltrazione di acqua piovana o da altri eventi atmosferici. Per “cose trovantisi all'interno dei fabbricati” devono intendersi anche i muri, pavimenti, solai, parquettes e controsoffittature, purchè oggetto dei lavori - La garanzia vale a condizione che le aperture dei fabbricati oggetto dei suddetti lavori siano adeguatamente protette con teloni impermeabilizzanti e che dette protezioni vengano distrutte, danneggiate o spostate da fenomeni atmosferici.” Tale ultimo capoverso origina, tra le parti, le maggiori contestazioni, e differenze interpretative. La difatti, sostiene l'interpretazione CP_3
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per cui il termine aperture andrebbe inteso in maniera estensiva ricomprendendo nel suo alveo “ogni apertura provocata dagli stessi lavori (si pensi, come nel caso di specie, allo svellimento del terrazzo di copertura) richiede a sua volta una copertura per la sua oggettiva attitudine ad incanalare e convogliare le acque meteoriche verso i piani sottostanti” Per contro, parte convenuta, interpreta il termine apertura come “secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole e avuto riguardo al sinallagma contrattuale, la clausola non può che far riferimento alle “aperture dei fabbricati” intese quali finestre, porte, portoni, luci, lucernari, etc.” In base a quanto emerso all'esito del giudizio, paiono non esserci dubbi sulla mancata copertura, da parte della Società appaltatrice, del terrazzo di copertura sul quale insistevano i lavori di ristrutturazione. Tale circostanza, più volte sostenuta da parte attrice, non trova alcuna contestazione da parte della convenuta, e viene eccepita dal terzo chiamato, proprio al fine dell'affermazione della non operatività della copertura assicurativa. Intese in senso normativo, per aperture vanno intese tutte le porzioni aperte o apribili delle chiusure di un edificio, così ad esempio, vedute (ex art. 900 c.c., distinguendo tra luci e vedute) lucernai, porte. In tale senso inteso, il concetto di apertura, non consente di ricomprendere al suo interno le eventuali crepe e/o ogni apertura provocata dagli stessi lavori. Appare evidente come vi sia una ambiguità, resa evidente, peraltro, dalle interpretazioni fornite dalle parti, nella individuazione del significato da attribuire al termine apertura. Nel caso di specie, occorre avere riguardo agli artt. 1362-1369 c.c., i quali dettano specifiche norme in tema di interpretazione delle clausole contrattuali. Laddove il ricorso a tali criteri non porti ad una corretta interpretazione della clausola contrattuale, la stessa va interpretata contra proferentem, e pertanto, nel caso di specie, contro la Compagnia assicuratrice. Peraltro, va in tal senso anche quanto disposto dall'art. 1362 c.c. il quale afferma che
“Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”. Ebbene, come affermato dalla stessa chiamata in garanzia, “Tuttavia, la società contraente ha attivato la opzionale garanzia “particolare sub 5” (applicabile solo, come nel caso di specie, se richiesta dal contraente)” dimostrando in tal modo
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l'intenzione della società di estendere la propria copertura CP_1 assicurativa. Occorre però procedere ad una ulteriore analisi della vicenda. Appare evidente, in base a quanto emerso, la negligenza della medesima società incaricata dei lavori di ristrutturazione, poiché seppur verificatisi eventi di portata tale da essere considerati eccezionali, possono essere considerati imprevedibili soltanto nella loro portata, non nel loro verificarsi. Per comune esperienza, difatti, possono verificarsi temporali e/o in ogni caso eventi meteorici inattesi, e pertanto, secondo l'ordinaria diligenza la Società avrebbe dovuto applicare dei teloni protettivi, al fine di scongiurare, evitare e/o limitare le conseguenze di tali eventi, in ogni caso prevedibili (se non, appunto, nella loro intensità). Difatti, la Società appaltatrice, nell'esecuzione dei lavori per i quali ha ricevuto il proprio incarico è tenuta a svolgere la propria prestazione con diligenza. Tale circostanza, come detto, più volte ribadito dalla medesima attrice, la quale nell'atto di citazione affermava che “La è esclusiva responsabile dei danni prodottisi, Controparte_1 giacché, nell'esecuzione dei lavori, non adottava alcuna misura o cautela per evitare i potenziali pericoli legati al pur prevedibile rischio di pioggia. L'appaltatrice, stante l'obbligo di diligenza imposto dall'art. 1176, comma 2, c.c., prima della rimozione del preesistente manto impermeabile, avrebbe potuto e dovuto ricoprire il terrazzo de quo (anche temporaneamente) con teloni di plastica, in modo da evitare che, in caso di pioggia, l'acqua potesse infiltrarsi nell'abitazione sottostante… Nel caso in esame, la causa dei danni va quindi rinvenuta in carenze logistico-programmatiche e organizzative della società appaltatrice, per aver omesso qualsiasi accorgimento tecnico per il rischio pioggia. La incaricata del rifacimento Controparte_1 di un terrazzo/lastrico solare, se avesse adottato le ordinarie misure precauzionali, come l'allocazione di manti impermeabili temporanei, avrebbe senz'altro prevenuto — o quantomeno grandemente limitato — gli effetti dannosi della pioggia, seppur copiosa. La società convenuta, pertanto, è tenuta a risarcire ogni danno a titolo di responsabilità contrattuale.” Considerazioni riprese anche nella comparsa conclusionale allorchè afferma che “Le infiltrazioni si verificarono mentre era in corso il rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell'abitazione, la cui esecuzione era stata affidata alla convenuta, e devono essere ricondotte alla mancata adozione di idonee protezioni, anche provvisorie, per proteggere l'immobile da eventi atmosferici… è dunque Controparte_1
l'unica responsabile dei danni derivati dall'esecuzione dei lavori
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appaltati, non avendo adottato le misure necessarie a evitare i potenziali pericoli, legati al prevedibile rischio di abbondante pioggia”. Tali circostanze risultano poi richiamate dalla Controparte_3 la quale afferma che “la signora (nella sua seconda memoria) T_ ha precisato che la non aveva impermeabilizzato il lastrico (e CP_1 su questa circostanza le difese di attrice e prima convenuta coincidono) ma ha anche chiarito (capitolo b) che la medesima “non aveva CP_1 predisposto alcuna misura precauzionale” La convenuta si limitava a sostenere che “L'allagamento dell'appartamento in questione fu causato dalle abbondanti precipitazioni atmosferiche, verificatesi durante i lavori d'impermeabilizzazione del sovrastante terrazzo, per le quali le normali precauzioni adottate non risultarono bastevoli, considerando la tanto imprevedibile, quanto inattesa abbondanza di piogge nel periodo estivo” senza, peraltro, provvedere a specificare, né tantomeno provare, quali fossero le “normali precauzioni” né se le stesse fossero state adottate. All'esito di quanto sopra appare ragionevole ritenere sussistente la copertura assicurativa, la quale come detto, non può essere ritenuta esclusa sulla base della interpretazione del termine apertura ed a seguito della responsabilità della Società appaltatrice, stante la evidente negligenza nell'esecuzione dei lavori, e nella mancata adozione delle misure atte ad eliminare o limitare i rischi, in ogni caso prevedibili, connessi all'attività svolta. Per quanto attiene il quantum della pretesa la stessa viene quantificata in €. 30.0370,01 (come da indicazioni di prezzi/costi di parte attrice). Tale quantificazione viene contestata dalla la quale afferma CP_3 che “si contesta in toto ed in ogni sua parte la quantificazione dei danni operata dalla signora sub n. 5 dell'atto di citazione, che non T_ ha alcun riscontro nella realtà e che poggia prevalentemente su generosi e compiacenti preventivi esponenti un importo totale di ben tre volte superiore a quello conservativamente accertato dal perito della compagnia quale integralmente satisfattivo dei danni in tesi subiti.” senza però produrre la relativa perizia, limitandosi a rilevare la
“generosità e compiacenza” dei preventivi, senza fornire alcun elemento valutativo utile e comunque idoneo a suffragare tali affermazioni. Sul punto va però evidenziato che sebbene parte attrice quantifichi la domanda in €. 30.000,00 o nel diverso importo ritenuto conforme a giustizia, nel medesimo atto di citazione qualifica il valore della domanda “Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115, la parte dichiara che il presente processo è di valore non superiore ad euro
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26.000, per cui il contributo unificato è dovuto nell'importo di euro 237” versando il contributo unificato corrispondente a tale valore e pertanto è in tale ammontare che va limitato il ristoro dei danni subiti. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del DM 147/22, in considerazione del valore della domanda, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Francesco Russo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da T_
, disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione, così
[...] provvede:
1) Accoglie la domanda attorea;
2) Condanna in p.l.r.p.t. al pagamento Controparte_1 della somma di €. 26.000,00, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, in favore di parte attrice;
3) Condanna in p.l.r.p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese di lite determinate in €. 5.077,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonchè €. 264,00 per spese esenti, in favore dell'Avv. Anna Maria Cinque, dichiaratasi antistataria;
4) in accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della Controparte_5 compagnia assicurativa in Controparte_3
p.l.r.p.t., condanna la chiamata in causa
[...] in persona del l.r.p.t., a tenere indenne la Controparte_3 per le causali indicate in Controparte_1 motivazione, dal pagamento di tutte le somme che questa ultima è tenuta a corrispondere in favore dell'attore ed indicate nei precedenti punti del presente dispositivo (incluse le spese di lite); 5) Compensa le spese di lite tra le altre parti.
Napoli il 20 marzo 2025
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
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