Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 111/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO DI MARCO 29 90143 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SOLITO MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA ENZO ED ELVIRA SELLERIO, 27 90141
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SALZANO NICOLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 9 gennaio 2025.
(matrimonio celebrato in PALERMO, il 23/06/2006); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“ Art. 1
I predetti coniugi vivranno separati , con l'obbligo di reciproco rispetto e ciascuno di loro sarà libero di fissare la propria dimora , residenza o domicilio ove riterrà più opportuno, impegnandosi a non intromettersi nei rispettivi affari personali. I coniugi si impegnano e si obbligano a dare comunicazione scritta all'altro coniuge delle eventuali variazioni delle loro dimore.
Art. 2
La dimora familiare , fissata in Palermo, Via dell'Autonomia Siciliana n. 70, di proprietà esclusiva della signora , sarà assegnata a Controparte_1 quest'ultima che la abiterà unitamente ai figli e MA. Per_1
Art. 3
Il figlio minore MA, di anni 17, sarà affidato, in maniera condivisa , ad entrambi i coniugi, con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre.
In considerazione della età del minore MA, prossimo alla maggiore età, il padre potrà incontrare liberamente il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici di quest'ultimo, quando vorrà. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi delle spese mediche, cure di ogni genere, etc.) saranno prese concordemente dai genitori.
Art. 4
I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto , rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento, l'una verso l'altro .
Art. 5
Il signor , si obbliga a corrispondere in favore della signora Parte_1
, la complessiva somma di € 600,00 mensili (seicento/00) Controparte_1
, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia ed il figlio minore Per_1
2 MA. Detto importo, sarà versato in unica soluzione entro il giorno cinque di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT .
Art. 6
Il signor si obbliga, altresì, al pagam ento delle rate del mutuo Parte_1 ipotecario contratto da entrambi i coniugi , con Unicredit Banca in data
17.10.2017, di € 300,00 ciascuna mensili, fino alla sua definitiva estinzione.
Art.7
Le spese di natura straordinaria, ritenute necessarie per entrambi i figli, sono poste a esclusivo carico del padre, preventivamente concordate per iscritto .
Art. 8
Le parti, dichiarano di non volersi riconciliare, e chiedono la sostituzione dell'udienza presidenziale con il deposito delle note di trattazione scritta, come stabilito ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre
2022 n. 149 .
Art. 10
I coniugi si obbligano a rispettare tutte le condizioni ivi indicate nel presente ricorso sin dalla sottoscrizione . Le parti si danno atto di aver così regolato ogni loro reciproco rapporto e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra.
Art. 11
Per quanto altro non regolamentato dal presente accordo i signori CP_1
ed rimandano alle norme del codice civile.
[...] Parte_1
Art. 12
Le spese relative al presente procedimento saranno a carico di entrambi i coniugi che le corrisponderanno ognuno al proprio procuratore.”
Il figlio della coppia , nato a [...] il [...], è Persona_2 diventato maggiorenne nelle more del giudizio e, pertanto, viene meno la necessità di ogni previsione in ordine al regime del suo affidamento.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni
3 riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 38; P. II, S. A, Anno 2006) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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