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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/07/2025, n. 5576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5576 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19640/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 Parte_1 dell'avv. INGRAVALLO DIANA ( ) VIA BROGGI 7 20129 MILANO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in V GIUSEPPE BROGGI 7 20129 MILANO presso il predetto difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
e dell'avv. INGRAVALLO DIANA ( ) VIA BROGGI 7 Parte_1 C.F._2 20129 MILANO;
, elettivamente domiciliato in V GIUSEPPE BROGGI 7 20129 MILANO presso il predetto difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4 Parte_1
e dell'avv. INGRAVALLO DIANA ( ) VIA BROGGI 7 20129
[...] C.F._2 MILANO;
, elettivamente domiciliato in V GIUSEPPE BROGGI 7 20129 MILANO presso il predetto difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_2 C.F._5 Parte_1 dell'avv. INGRAVALLO DIANA ( ) VIA BROGGI 7 20129 MILANO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in V GIUSEPPE BROGGI 7 20129 MILANO presso il predetto difensore
ATTORI/OPPONENTI contro
Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZOLANI
[...] P.IVA_1
LG e dell'avv. TORRE FABRIZIA ( ) PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, C.F._6 3 20162 MILANO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 20146 MILANO presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
PARTE OPPONENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
-in via preliminare:
-disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto.
-nel merito:
- accertare che la somma dovuta dagli odierni attori in base alla sentenza n. 1017/2023 emessa dal Tribunale di Milano ed all'atto di precetto oggi opposto è pari alla minor somma di euro 25.578,86.
- dichiarare che la somma di euro 25.578,86 dovuta alla convenuta è stata interamente pagata dagli attori.
- accertare conseguentemente l'illegittimità e/o l'inefficacia parziale del precetto notificato il 7/5/2024 dichiarando che la convenuta Controparte_3 non ha diritto di ricevere o di procedere all'esecuzione nei confronti degli odierni opponenti per le
[...] somme richieste a titolo di oneri riflessi -pari ad euro 5.812,29-, di IRAP -pari ad euro 2.075,82 il tutto per un totale complessivo di euro 7.888,11 o altra diversa somma eventualmente ritenuta secondo diritto.
- Condannare ai sensi dell'art. 96 cpc l' Controparte_3 al risarcimento dei danni da liquidarsi, in via equitativa e secondo il principio della
[...] ragionevolezza sulla base di una frazione dell'importo delle spese processuali, o di un loro multiplo, o anche del valore della controversia.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto Avvocato anticipante.
PARTE OPPOSTA: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, previe le più opportune pronunce, declaratorie e condanne, così giudicare: In via pregiudiziale:
accertare e dichiarare la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di Milano competente per valore ex artt. 7 e 17 c.p.c.;
nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'anzidetta eccezione: In via preliminare:
rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto articolata dagli attori per le ragioni esposte in atti con riserva di ulteriormente argomentare e articolare nel corso del sub procedimento cautelare RG 19640-1/2024;
In via principale, nel merito:
respingere l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. promossa dagli attori in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e per gli altri che saranno illustrate in corso di causa;
In via subordinata, nel merito:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione promossa dagli attori, limitare quest'ultimo al giusto e al provato;
In via istruttoria:
con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, capitolare, contestare, dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nei termini di legge, anche in base alle istanze che dovessero essere eventualmente articolate da controparte in corso di giudizio;
In ogni caso: pagina 2 di 7 - con vittoria di spese, competenze e onorari professionali ivi inclusi oneri e accessori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) , , e hanno spiegato Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 opposizione ex art 615 comma I c.p.c. avverso l'atto di precetto (doc. 2 fasc. opponente) con il quale (in data 7/5/2024) l' ha Controparte_3 intimato loro di corrispondere il pagamento complessivo di euro 33.466,97, dovuto in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 1017/2023 pubblicata il 8/2/2023, resa all'esito di un giudizio intercorso tra le medesime parti (doc. 1 fasc. opponente).
2) A sostegno della propria opposizione, la parte ha dedotto che non vi fosse il diritto a procedere ad esecuzione forzata in capo all'opposta con riferimento ad alcune voci di cui al precetto (C,D,F):
“a) gli “Oneri Riflessi” ex adverso quantificati in euro 5.812,29 (voce C);
b) l'IRAP sempre ex adverso quantificata in euro 2.075,82 (voce D).
c) il 15% sugli onorari per il precetto, pari ad euro 35,40, che non sono dovuti visto quanto disposto in tal senso dalle tariffe professionali forensi (artt.
1-11 D.M. 55/2014: doc. 3) (…)
Quanto, infine, agli interessi portati dal precetto – VOCE F: euro 1.097,45 - si rileva che gli stessi sono stati erroneamente conteggiati dalla a far data dal giorno successivo alla CP_4 pubblicazione della sentenza (9/2/2023) e non, come di dovere, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (doc. 4: 8/9/2023). (…) Per tale ragione gli interessi dovuti ammontano semmai a euro 633,52 (doc. 6) e non a euro 1.097,45 così come ex adverso preteso.”
3) Si è costituita la parte opposta, deducendo quanto di seguito riportato riassuntivamente:
-“IN VIA PREGIUDIZIALE: INCOMPETENZA PER VALORE”;
- “IN VIA PRELIMINARE: RIGETTO DELLA DOMANDA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO ESECUTIVO E DELL'ATTO DI PRECETTO”;
-“NEL MERITO: RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE IN QUANTO INFONDATA”.
4) All'udienza del 15.10.24, la parte opponente dava atto che gli importi non contestati fossero stati pagati, mentre non erano stati corrisposti € 8.387,44, poichè ritenuti non dovuti.
4.1) In data 4.12.24 il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, ha rigettato l'eccezione di incompetenza, così statuendo nella parte motiva:
“rilevato che parte convenuta ha sollevato l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito, alla luce del fatto che la somma in contestazione ammonta a soli € 8.387,44; rilevato che l'art. 17 c.p.c. prevede che “il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede”; rilevato che, per contro, secondo l'art. 10 c.p.c., il valore della controversia si determina sulla base della domanda e, nel caso di specie, la domanda, pur formulata quale domanda di accertamento positivo, va intesa come domanda di accertamento negativo ossia accertamento della non debenza della sola somma contestata (parti ad appunto € 8.387,44); pagina 3 di 7 ritenuto tuttavia che deve darsi applicazione, nel caso di specie, all'art. 17 c.p.c., quale norma speciale relativa all'opposizione all'esecuzione, e rilevato che la giurisprudenza prevalente considera “credito per cui si procede” la somma di cui al precetto, anche se contestata solo in parte (Cass. 13402/2000;
9755/1998); rilevato che, nel caso di specie, il credito per cui si procede (il credito di cui al precetto) ammonta ad €
33.466,97 e rientra pertanto nella competenza per valore del Tribunale;
rilevato che gli opponenti hanno già versato all'opposta la somma non contestata, ma tale versamento
è intervenuto dopo l'introduzione del giudizio e pertanto non può essere considerato per la determinazione del valore del procedimento;
P.Q.M.
Non accoglie l'eccezione di incompetenza per valore.”
4.2) Con separata ordinanza, resa nella medesima data del 4.12.24, il predetto Giudice ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo, rilevando quanto di seguito riportato con riferimento alla motivazione:
“vista l'istanza degli opponenti di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo;
quanto all'istanza di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo, essa può essere parzialmente accolta, nei limiti di seguito indicati, sussistendo, in tali limiti, il fumus di fondatezza dell'opposizione; rilevato che gli opponenti contestano la debenza delle seguenti somme:
a) gli “Oneri Riflessi” quantificati in euro 5.812,29;
b) l'IRAP quantificata in euro 2.075,82;
c) il 15% sugli onorari per il precetto, pari ad euro 35,40, che non sono dovuti secondo quanto disposto dalle tariffe professionali forensi;
d) gli interessi portati dal precetto (per euro 1.097,45), in quanto erroneamente conteggiati a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (9/2/2023) e non dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (8/9/2023); ritenuto che le contestazioni relative ai punti a) e b) appaiono ad un primo esame fondate, posto che il titolo esecutivo posto a base del precetto non ha liquidato gli oneri riflessi e l'IRAP, ma soltanto i compensi, il rimborso forfettario spese generali e la c.p.a.; ritenuto che il giudice in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. debba avere riguardo al contenuto del titolo esecutivo, potendo interpretarlo, ma non modificarne o ampliarne il contenuto;
rilevato che le censure inerenti ad una erronea statuizione – in fatto o in diritto – contenuta nella
pagina 4 di 7 sentenza di condanna pronunciata dal Giudice del merito possono essere fatte valere nelle sole forme di un'impugnazione/correzione del titolo esecutivo;
ritenuto che, nel caso di specie, il titolo non ha liquidato oneri riflessi ed IRAP in favore della parte convenuta risultante vittoriosa;
ritenuto pertanto, ad un primo sommario esame del procedimento, che tali importi non possono essere indicati nel precetto dalla creditrice opposta, in quanto non previsti dal titolo;
ritenuto che la contestazione sub c) non appare ad un primo esame fondata, essendo dovuto il 15% sugli onorari del precetto;
ritenuto che parimenti la contestazione di cui al punto d) non appare fondata, ad un esame proprio di questa fase cautelare, maturando la somma dovuta a parte convenuta a titolo di spese di lite interessi legali, sin dalla data della pubblicazione della sentenza, secondo il principio di cui all'art. 1282 c.c.;
ritenuto che per i motivi esposti, possa essere parzialmente accolta la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
P.Q.M.
accoglie l'istanza di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo, esclusivamente in relazione alla somma di € 7.888,11, fermo il diritto della creditrice opposta di agire in via esecutiva per il recupero del residuo credito (residuo credito dal quale dovrà essere detratto l'importo di € 24.783,52, medio tempore versato dagli opponenti a parte opposta).”
4.3) All'udienza del 25.3.25 è subentrato il Giudice scrivente, assegnatario della causa dal 17.2.25. In ragione della natura documentale è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale al 5.6.25. A tale udienza la parte opponente ha dichiarato di aver versato un ulteriore importo di € 795,34 per uniformarsi all'ordinanza di sospensione emessa in data 4.12.24. La controparte ha confermato tale circostanza. Entrambe le parti hanno quindi chiarito che l'importo totale corrisposto dall'opponente all'opposta è di € 25.578,86.
5) Il Giudice scrivente ritiene parzialmente fondata l'opposizione, nei medesimi termini già espressi dal precedente Giudice con ordinanza del 4.12.24, e pertanto fa proprie le motivazioni già espresse in detta ordinanza.
Deve infatti rilevarsi che parte opponente contesta (con motivi riconducibili nell'alveo dell'art 615 comma I cpc) il diritto dell'opposta di procedere esecutivamente in relazione agli importi richiesti a titolo di oneri riflessi (pari ad euro 5.812,29) e a titolo di IRAP (pari ad euro 2.075,82), per un totale complessivo di euro 7.888,11. L'opponente sottolinea che, in assenza di una specifica previsione contenuta nella sentenza, non esista una norma del diritto cogente o una prassi giurisprudenziale in base alle quali l'IVA e la CPA liquidati in una sentenza debbano intendersi automaticamente sostituiti ex lege dagli oneri riflessi nel caso in cui la parte vincitrice sia un ente pubblico. pagina 5 di 7 Tale motivo di opposizione è fondato. Nel caso di specie, la sentenza azionata ha condannato gli attori a rifondere le spese processuali
“liquidate in € 21.000,00 (oltre rimborso forfettario spese generali e CPA”. Pertanto, nel titolo non vi è alcun riferimento alla liquidazione di oneri riflessi ed IRAP in favore del la parte convenuta risultante vittoriosa. A riguardo, si rammenta che, in sede di opposizione ex art. 615 comma I c.p.c. il giudice dell'esecuzione deve attenersi al dispositivo della sentenza, integrandolo con la motivazione solo in caso di ambiguità oggettiva, senza poter effettuare una propria valutazione nel merito, modificandone o ampliandone il contenuto. Eventuali censure inerenti ad una erronea statuizione contenuta nella sentenza di condanna pronunciata dal Giudice del merito, dunque, possono essere fatte valere nelle sole forme di un'impugnazione del titolo esecutivo. Tanto premesso, in tema di oneri riflessi, giova comunque osservare che ai sensi dell'art. 1, comma 208, della L. 266/2005, che regolamenta il tema in merito ai compensi per l'avvocatura, prevede: " Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro". Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché “trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata ” (Cass., Sez. 2 -, n. 7499 del 15/3/2023). Nello stesso senso la Suprema Corte ha di recente ribadito che “i compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 cod. civ., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi”(Cass., Sez. 2 -, n. 3242 del 05/02/2024). In definitiva dalla norma sopra richiamata discende che l'importo degli oneri riflessi passa dal datore di lavoro al lavoratore, con decurtazione del compenso del lavoratore stesso, non trattandosi di una voce da aggiungere a tale compenso o comunque da far pagare al terzo soccombente in giudizio. Deve infine rilevarsi che l'opponente ha corrisposto gli ulteriori importi inizialmente contestati (riportati al paragrafo 2 punto c) e ritenuti privi di un fumus di fondatezza dall'ordinanza del 4.12.24. Nello stesso senso l'opponente ha poi allineato le proprie conclusioni. Alla luce delle considerazioni che precedono va accertato che non sussiste il diritto dell'opposta ad agire in via esecutiva relativamente agli importi richiesti a titolo di oneri riflessi (per euro 5.812,29) e a titolo di IRAP (per euro 2.075,82) per un totale complessivo di euro 7.888,11.
5.1) Non può essere accolta la domanda di parte opponente ex art 96 cpc, non essendo emerso il dolo o la colpa grave in capo all'opposto ed essendo l'opposizione parzialmente fondata.
6) Le spese di lite in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione devono essere compensate per metà tra le parti. La parte opposta deve essere condannata a corrispondere in favore dell'opponente la restante metà, liquidata come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione minimo del DM n 44 del 2015 in ragione della non complessità della materia trattata.
PQM
-accoglie in parte l'opposizione e conseguentemente dichiara che l'opposta non ha più diritto di agire esecutivamente in base al titolo rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 1017/2023 pagina 6 di 7 pubblicata in data 8.2.2023, avendo la parte opponente già corrisposto quanto dovuto (€ 25.578,86) in base al predetto titolo in favore dell'opposta;
- condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 1.270,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa, con distrazione delle spese a favore dell'avv. dichiaratosi antistatario. Parte_1
Milano, 05/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria BU
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19640/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 Parte_1 dell'avv. INGRAVALLO DIANA ( ) VIA BROGGI 7 20129 MILANO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in V GIUSEPPE BROGGI 7 20129 MILANO presso il predetto difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
e dell'avv. INGRAVALLO DIANA ( ) VIA BROGGI 7 Parte_1 C.F._2 20129 MILANO;
, elettivamente domiciliato in V GIUSEPPE BROGGI 7 20129 MILANO presso il predetto difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4 Parte_1
e dell'avv. INGRAVALLO DIANA ( ) VIA BROGGI 7 20129
[...] C.F._2 MILANO;
, elettivamente domiciliato in V GIUSEPPE BROGGI 7 20129 MILANO presso il predetto difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_2 C.F._5 Parte_1 dell'avv. INGRAVALLO DIANA ( ) VIA BROGGI 7 20129 MILANO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in V GIUSEPPE BROGGI 7 20129 MILANO presso il predetto difensore
ATTORI/OPPONENTI contro
Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZOLANI
[...] P.IVA_1
LG e dell'avv. TORRE FABRIZIA ( ) PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, C.F._6 3 20162 MILANO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 20146 MILANO presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
PARTE OPPONENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
-in via preliminare:
-disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto.
-nel merito:
- accertare che la somma dovuta dagli odierni attori in base alla sentenza n. 1017/2023 emessa dal Tribunale di Milano ed all'atto di precetto oggi opposto è pari alla minor somma di euro 25.578,86.
- dichiarare che la somma di euro 25.578,86 dovuta alla convenuta è stata interamente pagata dagli attori.
- accertare conseguentemente l'illegittimità e/o l'inefficacia parziale del precetto notificato il 7/5/2024 dichiarando che la convenuta Controparte_3 non ha diritto di ricevere o di procedere all'esecuzione nei confronti degli odierni opponenti per le
[...] somme richieste a titolo di oneri riflessi -pari ad euro 5.812,29-, di IRAP -pari ad euro 2.075,82 il tutto per un totale complessivo di euro 7.888,11 o altra diversa somma eventualmente ritenuta secondo diritto.
- Condannare ai sensi dell'art. 96 cpc l' Controparte_3 al risarcimento dei danni da liquidarsi, in via equitativa e secondo il principio della
[...] ragionevolezza sulla base di una frazione dell'importo delle spese processuali, o di un loro multiplo, o anche del valore della controversia.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto Avvocato anticipante.
PARTE OPPOSTA: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, previe le più opportune pronunce, declaratorie e condanne, così giudicare: In via pregiudiziale:
accertare e dichiarare la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di Milano competente per valore ex artt. 7 e 17 c.p.c.;
nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'anzidetta eccezione: In via preliminare:
rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto articolata dagli attori per le ragioni esposte in atti con riserva di ulteriormente argomentare e articolare nel corso del sub procedimento cautelare RG 19640-1/2024;
In via principale, nel merito:
respingere l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. promossa dagli attori in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e per gli altri che saranno illustrate in corso di causa;
In via subordinata, nel merito:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione promossa dagli attori, limitare quest'ultimo al giusto e al provato;
In via istruttoria:
con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, capitolare, contestare, dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nei termini di legge, anche in base alle istanze che dovessero essere eventualmente articolate da controparte in corso di giudizio;
In ogni caso: pagina 2 di 7 - con vittoria di spese, competenze e onorari professionali ivi inclusi oneri e accessori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) , , e hanno spiegato Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 opposizione ex art 615 comma I c.p.c. avverso l'atto di precetto (doc. 2 fasc. opponente) con il quale (in data 7/5/2024) l' ha Controparte_3 intimato loro di corrispondere il pagamento complessivo di euro 33.466,97, dovuto in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 1017/2023 pubblicata il 8/2/2023, resa all'esito di un giudizio intercorso tra le medesime parti (doc. 1 fasc. opponente).
2) A sostegno della propria opposizione, la parte ha dedotto che non vi fosse il diritto a procedere ad esecuzione forzata in capo all'opposta con riferimento ad alcune voci di cui al precetto (C,D,F):
“a) gli “Oneri Riflessi” ex adverso quantificati in euro 5.812,29 (voce C);
b) l'IRAP sempre ex adverso quantificata in euro 2.075,82 (voce D).
c) il 15% sugli onorari per il precetto, pari ad euro 35,40, che non sono dovuti visto quanto disposto in tal senso dalle tariffe professionali forensi (artt.
1-11 D.M. 55/2014: doc. 3) (…)
Quanto, infine, agli interessi portati dal precetto – VOCE F: euro 1.097,45 - si rileva che gli stessi sono stati erroneamente conteggiati dalla a far data dal giorno successivo alla CP_4 pubblicazione della sentenza (9/2/2023) e non, come di dovere, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (doc. 4: 8/9/2023). (…) Per tale ragione gli interessi dovuti ammontano semmai a euro 633,52 (doc. 6) e non a euro 1.097,45 così come ex adverso preteso.”
3) Si è costituita la parte opposta, deducendo quanto di seguito riportato riassuntivamente:
-“IN VIA PREGIUDIZIALE: INCOMPETENZA PER VALORE”;
- “IN VIA PRELIMINARE: RIGETTO DELLA DOMANDA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO ESECUTIVO E DELL'ATTO DI PRECETTO”;
-“NEL MERITO: RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE IN QUANTO INFONDATA”.
4) All'udienza del 15.10.24, la parte opponente dava atto che gli importi non contestati fossero stati pagati, mentre non erano stati corrisposti € 8.387,44, poichè ritenuti non dovuti.
4.1) In data 4.12.24 il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, ha rigettato l'eccezione di incompetenza, così statuendo nella parte motiva:
“rilevato che parte convenuta ha sollevato l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito, alla luce del fatto che la somma in contestazione ammonta a soli € 8.387,44; rilevato che l'art. 17 c.p.c. prevede che “il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede”; rilevato che, per contro, secondo l'art. 10 c.p.c., il valore della controversia si determina sulla base della domanda e, nel caso di specie, la domanda, pur formulata quale domanda di accertamento positivo, va intesa come domanda di accertamento negativo ossia accertamento della non debenza della sola somma contestata (parti ad appunto € 8.387,44); pagina 3 di 7 ritenuto tuttavia che deve darsi applicazione, nel caso di specie, all'art. 17 c.p.c., quale norma speciale relativa all'opposizione all'esecuzione, e rilevato che la giurisprudenza prevalente considera “credito per cui si procede” la somma di cui al precetto, anche se contestata solo in parte (Cass. 13402/2000;
9755/1998); rilevato che, nel caso di specie, il credito per cui si procede (il credito di cui al precetto) ammonta ad €
33.466,97 e rientra pertanto nella competenza per valore del Tribunale;
rilevato che gli opponenti hanno già versato all'opposta la somma non contestata, ma tale versamento
è intervenuto dopo l'introduzione del giudizio e pertanto non può essere considerato per la determinazione del valore del procedimento;
P.Q.M.
Non accoglie l'eccezione di incompetenza per valore.”
4.2) Con separata ordinanza, resa nella medesima data del 4.12.24, il predetto Giudice ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo, rilevando quanto di seguito riportato con riferimento alla motivazione:
“vista l'istanza degli opponenti di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo;
quanto all'istanza di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo, essa può essere parzialmente accolta, nei limiti di seguito indicati, sussistendo, in tali limiti, il fumus di fondatezza dell'opposizione; rilevato che gli opponenti contestano la debenza delle seguenti somme:
a) gli “Oneri Riflessi” quantificati in euro 5.812,29;
b) l'IRAP quantificata in euro 2.075,82;
c) il 15% sugli onorari per il precetto, pari ad euro 35,40, che non sono dovuti secondo quanto disposto dalle tariffe professionali forensi;
d) gli interessi portati dal precetto (per euro 1.097,45), in quanto erroneamente conteggiati a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (9/2/2023) e non dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (8/9/2023); ritenuto che le contestazioni relative ai punti a) e b) appaiono ad un primo esame fondate, posto che il titolo esecutivo posto a base del precetto non ha liquidato gli oneri riflessi e l'IRAP, ma soltanto i compensi, il rimborso forfettario spese generali e la c.p.a.; ritenuto che il giudice in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. debba avere riguardo al contenuto del titolo esecutivo, potendo interpretarlo, ma non modificarne o ampliarne il contenuto;
rilevato che le censure inerenti ad una erronea statuizione – in fatto o in diritto – contenuta nella
pagina 4 di 7 sentenza di condanna pronunciata dal Giudice del merito possono essere fatte valere nelle sole forme di un'impugnazione/correzione del titolo esecutivo;
ritenuto che, nel caso di specie, il titolo non ha liquidato oneri riflessi ed IRAP in favore della parte convenuta risultante vittoriosa;
ritenuto pertanto, ad un primo sommario esame del procedimento, che tali importi non possono essere indicati nel precetto dalla creditrice opposta, in quanto non previsti dal titolo;
ritenuto che la contestazione sub c) non appare ad un primo esame fondata, essendo dovuto il 15% sugli onorari del precetto;
ritenuto che parimenti la contestazione di cui al punto d) non appare fondata, ad un esame proprio di questa fase cautelare, maturando la somma dovuta a parte convenuta a titolo di spese di lite interessi legali, sin dalla data della pubblicazione della sentenza, secondo il principio di cui all'art. 1282 c.c.;
ritenuto che per i motivi esposti, possa essere parzialmente accolta la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
P.Q.M.
accoglie l'istanza di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo, esclusivamente in relazione alla somma di € 7.888,11, fermo il diritto della creditrice opposta di agire in via esecutiva per il recupero del residuo credito (residuo credito dal quale dovrà essere detratto l'importo di € 24.783,52, medio tempore versato dagli opponenti a parte opposta).”
4.3) All'udienza del 25.3.25 è subentrato il Giudice scrivente, assegnatario della causa dal 17.2.25. In ragione della natura documentale è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale al 5.6.25. A tale udienza la parte opponente ha dichiarato di aver versato un ulteriore importo di € 795,34 per uniformarsi all'ordinanza di sospensione emessa in data 4.12.24. La controparte ha confermato tale circostanza. Entrambe le parti hanno quindi chiarito che l'importo totale corrisposto dall'opponente all'opposta è di € 25.578,86.
5) Il Giudice scrivente ritiene parzialmente fondata l'opposizione, nei medesimi termini già espressi dal precedente Giudice con ordinanza del 4.12.24, e pertanto fa proprie le motivazioni già espresse in detta ordinanza.
Deve infatti rilevarsi che parte opponente contesta (con motivi riconducibili nell'alveo dell'art 615 comma I cpc) il diritto dell'opposta di procedere esecutivamente in relazione agli importi richiesti a titolo di oneri riflessi (pari ad euro 5.812,29) e a titolo di IRAP (pari ad euro 2.075,82), per un totale complessivo di euro 7.888,11. L'opponente sottolinea che, in assenza di una specifica previsione contenuta nella sentenza, non esista una norma del diritto cogente o una prassi giurisprudenziale in base alle quali l'IVA e la CPA liquidati in una sentenza debbano intendersi automaticamente sostituiti ex lege dagli oneri riflessi nel caso in cui la parte vincitrice sia un ente pubblico. pagina 5 di 7 Tale motivo di opposizione è fondato. Nel caso di specie, la sentenza azionata ha condannato gli attori a rifondere le spese processuali
“liquidate in € 21.000,00 (oltre rimborso forfettario spese generali e CPA”. Pertanto, nel titolo non vi è alcun riferimento alla liquidazione di oneri riflessi ed IRAP in favore del la parte convenuta risultante vittoriosa. A riguardo, si rammenta che, in sede di opposizione ex art. 615 comma I c.p.c. il giudice dell'esecuzione deve attenersi al dispositivo della sentenza, integrandolo con la motivazione solo in caso di ambiguità oggettiva, senza poter effettuare una propria valutazione nel merito, modificandone o ampliandone il contenuto. Eventuali censure inerenti ad una erronea statuizione contenuta nella sentenza di condanna pronunciata dal Giudice del merito, dunque, possono essere fatte valere nelle sole forme di un'impugnazione del titolo esecutivo. Tanto premesso, in tema di oneri riflessi, giova comunque osservare che ai sensi dell'art. 1, comma 208, della L. 266/2005, che regolamenta il tema in merito ai compensi per l'avvocatura, prevede: " Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro". Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché “trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata ” (Cass., Sez. 2 -, n. 7499 del 15/3/2023). Nello stesso senso la Suprema Corte ha di recente ribadito che “i compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 cod. civ., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi”(Cass., Sez. 2 -, n. 3242 del 05/02/2024). In definitiva dalla norma sopra richiamata discende che l'importo degli oneri riflessi passa dal datore di lavoro al lavoratore, con decurtazione del compenso del lavoratore stesso, non trattandosi di una voce da aggiungere a tale compenso o comunque da far pagare al terzo soccombente in giudizio. Deve infine rilevarsi che l'opponente ha corrisposto gli ulteriori importi inizialmente contestati (riportati al paragrafo 2 punto c) e ritenuti privi di un fumus di fondatezza dall'ordinanza del 4.12.24. Nello stesso senso l'opponente ha poi allineato le proprie conclusioni. Alla luce delle considerazioni che precedono va accertato che non sussiste il diritto dell'opposta ad agire in via esecutiva relativamente agli importi richiesti a titolo di oneri riflessi (per euro 5.812,29) e a titolo di IRAP (per euro 2.075,82) per un totale complessivo di euro 7.888,11.
5.1) Non può essere accolta la domanda di parte opponente ex art 96 cpc, non essendo emerso il dolo o la colpa grave in capo all'opposto ed essendo l'opposizione parzialmente fondata.
6) Le spese di lite in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione devono essere compensate per metà tra le parti. La parte opposta deve essere condannata a corrispondere in favore dell'opponente la restante metà, liquidata come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione minimo del DM n 44 del 2015 in ragione della non complessità della materia trattata.
PQM
-accoglie in parte l'opposizione e conseguentemente dichiara che l'opposta non ha più diritto di agire esecutivamente in base al titolo rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 1017/2023 pagina 6 di 7 pubblicata in data 8.2.2023, avendo la parte opponente già corrisposto quanto dovuto (€ 25.578,86) in base al predetto titolo in favore dell'opposta;
- condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 1.270,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa, con distrazione delle spese a favore dell'avv. dichiaratosi antistatario. Parte_1
Milano, 05/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria BU
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