TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/12/2024, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
1156/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1156/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata il [...] a [...] (c.f. Parte_1
) residente a [...], elettivamente C.F._1
domiciliata in Ercolano alla via Cupa Monti 73/A, presso lo studio dell'avv. Roberta Cevaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Cuccurullo presso il cui studio, sito in Torre Annunziata alla via G. Alfani n.8, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, i difensori delle parti hanno chiesto di recepire gli accordi come modificati in seguito ai rilievi del Collegio.
Il P.M., in data 15.10.2024, ha espresso parere favorevole.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.06.2024, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Piano di Sorrento in data 03.10.2002 in regime di comunione dei beni, nel corso del quale è nato un figlio, (nato in data [...]) maggiorenne ed Persona_1
economicamente non autosufficiente;
hanno allegato che , è ingegnere ed è dipendente CP_1 della società CMD s.p.a., mentre è un'insegnante della scuola dell'infanzia. Parte_1
Tanto premesso, venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno rappresentato di aver deciso di separarsi consensualmente a causa delle insanabili fratture tra gli stessi.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Designato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, come richiesto dalle parti, avendo i coniugi ribadito di non volersi riconciliare chiedendo di omologare la separazione alle condizioni di cui al ricorso, con ordinanza del 11.09.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il parere. Con ordinanza del 26.10.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo avendo le parti regolamentato il diritto di visita del figlio durante le festività natalizie e pasquali nonché durante il periodo estivo, nonostante la maggiore età dello stesso. Le parti, dunque, hanno modificato gli accordi espungendo dette pattuizioni e con ordinanza depositata ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione.
Tanto premesso, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni concordate dai coniugi, così come modificate e allegate alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
AB il 15.07.1972 e , nato a [...] l'[...], alle condizioni CP_1
pattuite di seguito riportate:
2 1) i coniugi vivranno separati e, nello specifico, il sig. continuerà ad abitare presso CP_1
l'immobile di sua proprietà adibito a casa coniugale, sito in Torre Annunziata alla Via Maresca
42;
2) la sig.ra rinuncia al diritto di abitazione presso la casa coniugale e, Parte_1
unitamente al figlio - con l'aiuto economico del sig. che all'uopo Persona_2 CP_1 corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di €.600,00 - stabilirà la propria residenza presso un immobile che la medesima si impegna a ricercare e, che possa garantire a lei ed al figlio una vita dignitosa, comunicando al coniuge ove la residenza verrà stabilita;
3) il figlio , in quanto maggiorenne, decide liberamente di coabitare con la Persona_2
madre presso l'immobile che riterranno più confacente alle proprie esigenze;
4) il signor corrisponderà entro il giorno cinque di ciascun mese l'importo di € 600,00 CP_1 rivalutabile secondo l'indice Istat, per il mantenimento del figlio maggiorenne Persona_2
non ancora economicamente indipendente;
[...]
5) il sig. corrisponderà, altresì, entro il giorno cinque di ciascun mese l'importo di CP_1
€600,00 rivalutabile secondo l'indice Istat come obbligo di mantenimento per la signora
Parte_1
6) le spese straordinarie da sostenere per il figlio verranno previamente Persona_2
concordate e divise nella misura del 50% per ciascun coniuge;
7) il sig. corrisponderà, altresì, alla sig.ra l'importo di € 9.000,00 a titolo di arretrati CP_1 Parte_1
per non aver corrisposto alla medesima alcuna forma di mantenimento né per la medesima, né per il figlio a far data dal febbraio 2024 e sino al maggio 2024; Persona_2
8) la sig.ra rinuncia alla metà di quota a lei spettante che il sig. otterrà dalla vendita Parte_1 CP_1
della barca acquistata in costanza di matrimonio e ricadente nel regime di comunione dei beni;
9) lo scooter TMAX della Yamaha tg EZ99934 ed intestato a e in CP_1 Controparte_2
quanto non di interesse per alcuno dei coniugi verrà venduto presso un rivenditore autorizzato ed il ricavato della vendita verrà diviso al 50% tra i due coniugi;
10) i mobili di proprietà della sig.ra che si trovano presso l'immobile ove risiede il sig. Parte_1
, verranno ritirati dalla medesima a sue spese;
CP_1
11) i doni ricevuti in occasione del matrimonio potranno essere trattenuti dal sig. ; CP_1
12) i regali che i coniugi si sono reciprocamente scambiati durante il rapporto di coniugio resteranno nella disponibilità del relativo ricevente;
13) il sig. ha nella sua disponibilità l'autovettura BMW targata GP124GP acquistata a CP_1
nome della sig.ra (madre della , che potrà continuare ad utilizzare Persona_3 Parte_1
3 facendo a sue spese il passaggio di proprietà non prima del luglio 2027 e continuando a pagare le rate del finanziamento;
14) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economica e patrimoniale, di essere soddisfatti reciprocamente e di non aver nulla a pretendere a nessun titolo;
15) i coniugi si concedono reciprocamente sin da ora l'autorizzazione all'espatrio;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Piano di Sorrento per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 50 parte II, S.A dei registri di matrimonio del Comune di Piano di Sorrento dell'anno 2002);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1156/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata il [...] a [...] (c.f. Parte_1
) residente a [...], elettivamente C.F._1
domiciliata in Ercolano alla via Cupa Monti 73/A, presso lo studio dell'avv. Roberta Cevaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Cuccurullo presso il cui studio, sito in Torre Annunziata alla via G. Alfani n.8, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, i difensori delle parti hanno chiesto di recepire gli accordi come modificati in seguito ai rilievi del Collegio.
Il P.M., in data 15.10.2024, ha espresso parere favorevole.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.06.2024, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Piano di Sorrento in data 03.10.2002 in regime di comunione dei beni, nel corso del quale è nato un figlio, (nato in data [...]) maggiorenne ed Persona_1
economicamente non autosufficiente;
hanno allegato che , è ingegnere ed è dipendente CP_1 della società CMD s.p.a., mentre è un'insegnante della scuola dell'infanzia. Parte_1
Tanto premesso, venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno rappresentato di aver deciso di separarsi consensualmente a causa delle insanabili fratture tra gli stessi.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Designato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, come richiesto dalle parti, avendo i coniugi ribadito di non volersi riconciliare chiedendo di omologare la separazione alle condizioni di cui al ricorso, con ordinanza del 11.09.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il parere. Con ordinanza del 26.10.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo avendo le parti regolamentato il diritto di visita del figlio durante le festività natalizie e pasquali nonché durante il periodo estivo, nonostante la maggiore età dello stesso. Le parti, dunque, hanno modificato gli accordi espungendo dette pattuizioni e con ordinanza depositata ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione.
Tanto premesso, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni concordate dai coniugi, così come modificate e allegate alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
AB il 15.07.1972 e , nato a [...] l'[...], alle condizioni CP_1
pattuite di seguito riportate:
2 1) i coniugi vivranno separati e, nello specifico, il sig. continuerà ad abitare presso CP_1
l'immobile di sua proprietà adibito a casa coniugale, sito in Torre Annunziata alla Via Maresca
42;
2) la sig.ra rinuncia al diritto di abitazione presso la casa coniugale e, Parte_1
unitamente al figlio - con l'aiuto economico del sig. che all'uopo Persona_2 CP_1 corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di €.600,00 - stabilirà la propria residenza presso un immobile che la medesima si impegna a ricercare e, che possa garantire a lei ed al figlio una vita dignitosa, comunicando al coniuge ove la residenza verrà stabilita;
3) il figlio , in quanto maggiorenne, decide liberamente di coabitare con la Persona_2
madre presso l'immobile che riterranno più confacente alle proprie esigenze;
4) il signor corrisponderà entro il giorno cinque di ciascun mese l'importo di € 600,00 CP_1 rivalutabile secondo l'indice Istat, per il mantenimento del figlio maggiorenne Persona_2
non ancora economicamente indipendente;
[...]
5) il sig. corrisponderà, altresì, entro il giorno cinque di ciascun mese l'importo di CP_1
€600,00 rivalutabile secondo l'indice Istat come obbligo di mantenimento per la signora
Parte_1
6) le spese straordinarie da sostenere per il figlio verranno previamente Persona_2
concordate e divise nella misura del 50% per ciascun coniuge;
7) il sig. corrisponderà, altresì, alla sig.ra l'importo di € 9.000,00 a titolo di arretrati CP_1 Parte_1
per non aver corrisposto alla medesima alcuna forma di mantenimento né per la medesima, né per il figlio a far data dal febbraio 2024 e sino al maggio 2024; Persona_2
8) la sig.ra rinuncia alla metà di quota a lei spettante che il sig. otterrà dalla vendita Parte_1 CP_1
della barca acquistata in costanza di matrimonio e ricadente nel regime di comunione dei beni;
9) lo scooter TMAX della Yamaha tg EZ99934 ed intestato a e in CP_1 Controparte_2
quanto non di interesse per alcuno dei coniugi verrà venduto presso un rivenditore autorizzato ed il ricavato della vendita verrà diviso al 50% tra i due coniugi;
10) i mobili di proprietà della sig.ra che si trovano presso l'immobile ove risiede il sig. Parte_1
, verranno ritirati dalla medesima a sue spese;
CP_1
11) i doni ricevuti in occasione del matrimonio potranno essere trattenuti dal sig. ; CP_1
12) i regali che i coniugi si sono reciprocamente scambiati durante il rapporto di coniugio resteranno nella disponibilità del relativo ricevente;
13) il sig. ha nella sua disponibilità l'autovettura BMW targata GP124GP acquistata a CP_1
nome della sig.ra (madre della , che potrà continuare ad utilizzare Persona_3 Parte_1
3 facendo a sue spese il passaggio di proprietà non prima del luglio 2027 e continuando a pagare le rate del finanziamento;
14) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economica e patrimoniale, di essere soddisfatti reciprocamente e di non aver nulla a pretendere a nessun titolo;
15) i coniugi si concedono reciprocamente sin da ora l'autorizzazione all'espatrio;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Piano di Sorrento per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 50 parte II, S.A dei registri di matrimonio del Comune di Piano di Sorrento dell'anno 2002);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
4