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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/03/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3632/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DI CICCO ANTONIO;
RICORRENTE
E
nato il 13/09/1970 in CERCOLA (NA) (C.F. Controparte_1
); C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
1 CON
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 8 luglio 2024, rappresentava di aver contratto in Parte_1 data 25.05.2000 matrimonio concordatario in Cercola (NA) con dalla cui Controparte_1 unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). Chiedeva di Per_1 Per_2 dichiarare la cessazione degli effetti degli effetti civili del matrimonio e di confermare quanto previsto in sede di separazione in merito al mantenimento, a carico dell'ex coniuge, del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, collocato presso di sé. Per_2
2. La resistente, sebbene ritualmente citata a mezzo pec (cfr. Cass. civ., Sez. I, 06.05.2024, n.
12314, per la quale “l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per finalità ad essa estranei, poiché nei confronti di soggetti obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”), non si costituiva e ne va quindi dichiarata la contumacia.
3. All'esito dell'udienza di comparizione dell'8.1.2025, il Giudice, rilevata la mancata attestazione del passaggio in giudicato della separazione, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione e decisione all'udienza del 3.3.2025, sostituendo la stessa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Lette le note, il Giudice riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 del 898., come successivamente modificata dalla l.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n. 162 e dalla l.
6.5.2015 n. 2 55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (08.07.2024) il termine annuale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale di Nola (nel 2017) nel procedimento di separazione, nell'ambito del quale è intervenuta sentenza parziale sullo stato (cfr. sentenza n. 1829/2024 pubblicata in data
05.06.2024). Dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, dunque, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili, come in dispositivo.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1978.
2) MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE MA NON AUTOSUFFICIENTE
Dall'unione sono nati i figli (il 13.05.2002) e (il 03.05.2006). Per_1 Per_2
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
L'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità
3 lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
Nel caso di specie, è divenuto autosufficiente nel corso del giudizio di separazione e, del Per_1 resto, il ricorrente nulla chiede per il suo mantenimento. Viceversa, è neomaggiorenne, vive Per_2 presso il padre e frequenta l'Università di Ingegneria.
4 Considerato anche il brevissimo lasso di tempo decorso dalla sentenza di separazione (depositata il 05.06.2024), il Collegio ritiene congruo confermare il contributo previsto a carico di
[...] per il figlio determinato in € 250,00, non risultando in atti alcun significativo CP_1 Per_2 mutamento dal giugno 2024 ad oggi.
Anche con riferimento alle spese straordinarie, si ritiene congruo confermare le statuizioni già vigenti e disporre che ciascuno dei genitori provveda al 50% delle spese straordinarie, ove documentate, giustificate o urgenti, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola
3) SPESE
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia di Controparte_1
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cercola (NA) in data
25.05.2000 da , e trascritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Cercola al n. 6 parte II, Serie A, anno 2000;
➢ Determina in € 250,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, l'assegno di mantenimento, a carico di per il figlio da versarsi entro il 5 di Controparte_1 Per_2 ogni mese a , oltre la partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
Parte_1
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cercola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3632/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DI CICCO ANTONIO;
RICORRENTE
E
nato il 13/09/1970 in CERCOLA (NA) (C.F. Controparte_1
); C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
1 CON
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 8 luglio 2024, rappresentava di aver contratto in Parte_1 data 25.05.2000 matrimonio concordatario in Cercola (NA) con dalla cui Controparte_1 unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). Chiedeva di Per_1 Per_2 dichiarare la cessazione degli effetti degli effetti civili del matrimonio e di confermare quanto previsto in sede di separazione in merito al mantenimento, a carico dell'ex coniuge, del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, collocato presso di sé. Per_2
2. La resistente, sebbene ritualmente citata a mezzo pec (cfr. Cass. civ., Sez. I, 06.05.2024, n.
12314, per la quale “l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per finalità ad essa estranei, poiché nei confronti di soggetti obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”), non si costituiva e ne va quindi dichiarata la contumacia.
3. All'esito dell'udienza di comparizione dell'8.1.2025, il Giudice, rilevata la mancata attestazione del passaggio in giudicato della separazione, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione e decisione all'udienza del 3.3.2025, sostituendo la stessa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Lette le note, il Giudice riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 del 898., come successivamente modificata dalla l.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n. 162 e dalla l.
6.5.2015 n. 2 55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (08.07.2024) il termine annuale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale di Nola (nel 2017) nel procedimento di separazione, nell'ambito del quale è intervenuta sentenza parziale sullo stato (cfr. sentenza n. 1829/2024 pubblicata in data
05.06.2024). Dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, dunque, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili, come in dispositivo.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1978.
2) MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE MA NON AUTOSUFFICIENTE
Dall'unione sono nati i figli (il 13.05.2002) e (il 03.05.2006). Per_1 Per_2
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
L'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità
3 lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
Nel caso di specie, è divenuto autosufficiente nel corso del giudizio di separazione e, del Per_1 resto, il ricorrente nulla chiede per il suo mantenimento. Viceversa, è neomaggiorenne, vive Per_2 presso il padre e frequenta l'Università di Ingegneria.
4 Considerato anche il brevissimo lasso di tempo decorso dalla sentenza di separazione (depositata il 05.06.2024), il Collegio ritiene congruo confermare il contributo previsto a carico di
[...] per il figlio determinato in € 250,00, non risultando in atti alcun significativo CP_1 Per_2 mutamento dal giugno 2024 ad oggi.
Anche con riferimento alle spese straordinarie, si ritiene congruo confermare le statuizioni già vigenti e disporre che ciascuno dei genitori provveda al 50% delle spese straordinarie, ove documentate, giustificate o urgenti, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola
3) SPESE
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia di Controparte_1
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cercola (NA) in data
25.05.2000 da , e trascritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Cercola al n. 6 parte II, Serie A, anno 2000;
➢ Determina in € 250,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, l'assegno di mantenimento, a carico di per il figlio da versarsi entro il 5 di Controparte_1 Per_2 ogni mese a , oltre la partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
Parte_1
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cercola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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