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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “altri contratti atipici” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1056 dell'anno 2022
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Francesco Lioia e Michele Santamaria in forza di procura in calce all'atto introduttivo in primo grado, ed elettivamente domiciliata in
Foggia alla via Giulio De Petra, 1, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale liola. Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura in CP_1 atti, dall'avv. Roberto Bocchini, ed elettivamente domiciliata in Bari alla Via Nicolai n. 177 (c/o avv. Daniele Gonnella); nonché al domicilio digitale
Email_3
APPELLATA
1 All'udienza collegiale tenutasi il 15 novembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione EI termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la (di seguito solo Parte_1
per brevità) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, la al fine di Parte_1 CP_1 ottenere la risoluzione del contratto di telefonia stipulato in data 29 giugno 2019, per la mancata attivazione EI servizi corrispondenti, nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificato nell'importo di €. 3.500,00, ovvero in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta si era difesa contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In assenza di ulteriori approfondimenti istruttoria, sulla scorta EI soli documenti depositati dalle parti, la causa veniva decisa con l'ordinanza dell'8 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Foggia, accolta in parte la domanda, dichiarava risolto il contratto di telefonia intercorso tra le parti, rigettava la domanda di pagamento dell'indennizzo, rigettava la domanda di restituzione e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
In particolare, il primo giudice, superata una eccezione di incompetenza per valore e ritenuti sussistenti tutti i presupposti per la risoluzione del contratto, quanto alla domanda risarcitoria, ha dato atto che parte ricorrente aveva rinunciato alla domanda avente a oggetto il risarcimento del danno, insistendo per la condanna della resistente al pagamento dell'indennizzo di cui dell'art. 11 dell'Allegato A della Delibera AGCOM n. 179/03/CONS.
Sul punto, il Tribunale ha precisato che “gli indennizzi che, in attuazione della normativa di settore, devono essere previsti nella Carta EI ER EI soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, hanno funzione deflattiva, poiché mirano a prevenire ed evitare il contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi stragiudiziali di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova (come nel caso di specie) dello stesso verificarsi del danno”.
In conclusione, non essendo stata offerta la prova del danno sofferto, la relativa domanda è stata rigettata.
Avverso la sentenza di primo grado, ha proposto appello il che, in riforma della stessa e Parte_1 per i motivi di seguito indicati, ha concluso per la condanna dell'appellata al risarcimento nella misura di €. 1.333,80, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore EI procuratori antistatari.
L'appellata si è costituita, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, di cui CP_1 ha chiesto l'integrale rigetto, con il favore delle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2 In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 15 novembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione EI termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con unico sostanziale motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva escluso l'applicazione degli indennizzi ed aveva ritenuto non dimostrato il danno lamentato.
In particolare, l'appellante ha allegato che il Tribunale avrebbe errato nel qualificare la domanda attorea come tendente ad ottenere la liquidazione degli indennizzi c.d. “amministrativi” – cui soltanto poteva applicarsi la giurisprudenza richiamata nell'impugnata sentenza -, laddove la stessa mirava al riconoscimento degli indennizzi c.d. “contrattuali”.
In breve, la società , deduceva che, nel caso in cui gli indennizzi di cui alla delibera Parte_1
AGCOM n. 73/2011/CONS fossero stati richiamati espressamente nella Carta EI ER adottata da Con
e, per questa via, fossero entrati nelle condizioni generali di contratto, avrebbero acquisito la natura di clausola penale, con riconoscimento del risarcimento del danno – nella misura ivi indicata
- a seguito dell'accertamento dell'inadempimento, senza la necessità della dimostrazione di avere subito un danno né tanto meno della sua quantificazione.
A sostegno della sua prospettazione, l'appellante richiamava una recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui “possono essere richiesti al Giudice Ordinario gli indennizzi previsti dal contratto e dalle condizioni generali di contratto ovvero dalla Carta EI ER dell'operatore di telefonia (con funzione integrativa del contratto ex art. 1339 c.c.)” (Cass. Civ. n. 28230/2020).
Il motivo di appello va accolto nella misura in cui il primo giudice aveva escluso tout court l'azionabilità degli indennizzi in sede giudiziale – in quanto riservati alla proceduta amministrativa, in funzione deflattiva – senza verificare l'eventuale inserimento delle dette indennità nel regolamento contrattuale.
Tuttavia, l'accoglimento della prospettazione dell'appellante sul punto, non comporta la riforma della sentenza di primo grado, atteso che risulta assente il presupposto indicato dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte per qualificare l'indennizzo come “contrattuale”, id est l'inserimento dello stesso nelle condizioni generali di contratto1.
Ebbene, nel caso di specie, l'attore in primo grado (ora appellante) aveva prodotto sia il contratto che Con la Carte EI ER;
tuttavia, ad una attenta lettura del testo contrattuale non emerge in alcuna parte un richiamo espresso alla Carta EI ER che, pur potendosi affiancare alle condizioni generali, non genera obbligazioni contrattuali sino a che non ne diventi parte attraverso un riferimento espresso, rimanendo confinata, in caso contrario, al ruolo di impegni da farsi valere in via amministrativa.
Nel contratto, in particolare, si richiamano soltanto le condizioni generali di contratto alle quali, per espressa affermazione delle parti, la Carta EI ER si affianca, rimanendone separata.
In conclusione, non essendo rimasto dimostrato che gli impegni assunti con la Carte EI ER (nella parte concernente gli indennizzi in caso di inadempimento) si siano tradotti in obbligazioni contrattuali, la relativa domanda contrattuale, astrattamente ammissibile, va rigettata e la sentenza impugnata, previa integrazione della motivazione, va confermata.
3 Le spese del di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza resa nel Parte_2 procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n. 389/22 del 20 gennaio 2022, del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
1. Previa integrazione della motivazione, conferma l'impugnata ordinanza, rigettando la domanda attorea di indennizzo;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado sostenute da spese che liquida in complessivi €. 1.458,00, per compensi, oltre iva, cap e rimborso CP_1 forfetario (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così decisa il 28 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La massima della citata sentenza (Cass. Civ., Sez. III, 10 dicembre 2020, n. 28230) recita “Per rivendicare un indennizzo
è necessario che esso sia previsto dal contratto di utenza telefonica, non potendosi azionare direttamente la pretesa indennitaria che l'ordinamento prevede esperibile solo in via amministrativa. L'azione è infondata allorquando non vi è la dimostrazione del presupposto dell'inserimento nel contratto del diritto all'indennizzo”. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “altri contratti atipici” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1056 dell'anno 2022
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Francesco Lioia e Michele Santamaria in forza di procura in calce all'atto introduttivo in primo grado, ed elettivamente domiciliata in
Foggia alla via Giulio De Petra, 1, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale liola. Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura in CP_1 atti, dall'avv. Roberto Bocchini, ed elettivamente domiciliata in Bari alla Via Nicolai n. 177 (c/o avv. Daniele Gonnella); nonché al domicilio digitale
Email_3
APPELLATA
1 All'udienza collegiale tenutasi il 15 novembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione EI termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la (di seguito solo Parte_1
per brevità) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, la al fine di Parte_1 CP_1 ottenere la risoluzione del contratto di telefonia stipulato in data 29 giugno 2019, per la mancata attivazione EI servizi corrispondenti, nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificato nell'importo di €. 3.500,00, ovvero in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta si era difesa contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In assenza di ulteriori approfondimenti istruttoria, sulla scorta EI soli documenti depositati dalle parti, la causa veniva decisa con l'ordinanza dell'8 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Foggia, accolta in parte la domanda, dichiarava risolto il contratto di telefonia intercorso tra le parti, rigettava la domanda di pagamento dell'indennizzo, rigettava la domanda di restituzione e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
In particolare, il primo giudice, superata una eccezione di incompetenza per valore e ritenuti sussistenti tutti i presupposti per la risoluzione del contratto, quanto alla domanda risarcitoria, ha dato atto che parte ricorrente aveva rinunciato alla domanda avente a oggetto il risarcimento del danno, insistendo per la condanna della resistente al pagamento dell'indennizzo di cui dell'art. 11 dell'Allegato A della Delibera AGCOM n. 179/03/CONS.
Sul punto, il Tribunale ha precisato che “gli indennizzi che, in attuazione della normativa di settore, devono essere previsti nella Carta EI ER EI soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, hanno funzione deflattiva, poiché mirano a prevenire ed evitare il contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi stragiudiziali di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova (come nel caso di specie) dello stesso verificarsi del danno”.
In conclusione, non essendo stata offerta la prova del danno sofferto, la relativa domanda è stata rigettata.
Avverso la sentenza di primo grado, ha proposto appello il che, in riforma della stessa e Parte_1 per i motivi di seguito indicati, ha concluso per la condanna dell'appellata al risarcimento nella misura di €. 1.333,80, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore EI procuratori antistatari.
L'appellata si è costituita, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, di cui CP_1 ha chiesto l'integrale rigetto, con il favore delle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2 In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 15 novembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione EI termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con unico sostanziale motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva escluso l'applicazione degli indennizzi ed aveva ritenuto non dimostrato il danno lamentato.
In particolare, l'appellante ha allegato che il Tribunale avrebbe errato nel qualificare la domanda attorea come tendente ad ottenere la liquidazione degli indennizzi c.d. “amministrativi” – cui soltanto poteva applicarsi la giurisprudenza richiamata nell'impugnata sentenza -, laddove la stessa mirava al riconoscimento degli indennizzi c.d. “contrattuali”.
In breve, la società , deduceva che, nel caso in cui gli indennizzi di cui alla delibera Parte_1
AGCOM n. 73/2011/CONS fossero stati richiamati espressamente nella Carta EI ER adottata da Con
e, per questa via, fossero entrati nelle condizioni generali di contratto, avrebbero acquisito la natura di clausola penale, con riconoscimento del risarcimento del danno – nella misura ivi indicata
- a seguito dell'accertamento dell'inadempimento, senza la necessità della dimostrazione di avere subito un danno né tanto meno della sua quantificazione.
A sostegno della sua prospettazione, l'appellante richiamava una recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui “possono essere richiesti al Giudice Ordinario gli indennizzi previsti dal contratto e dalle condizioni generali di contratto ovvero dalla Carta EI ER dell'operatore di telefonia (con funzione integrativa del contratto ex art. 1339 c.c.)” (Cass. Civ. n. 28230/2020).
Il motivo di appello va accolto nella misura in cui il primo giudice aveva escluso tout court l'azionabilità degli indennizzi in sede giudiziale – in quanto riservati alla proceduta amministrativa, in funzione deflattiva – senza verificare l'eventuale inserimento delle dette indennità nel regolamento contrattuale.
Tuttavia, l'accoglimento della prospettazione dell'appellante sul punto, non comporta la riforma della sentenza di primo grado, atteso che risulta assente il presupposto indicato dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte per qualificare l'indennizzo come “contrattuale”, id est l'inserimento dello stesso nelle condizioni generali di contratto1.
Ebbene, nel caso di specie, l'attore in primo grado (ora appellante) aveva prodotto sia il contratto che Con la Carte EI ER;
tuttavia, ad una attenta lettura del testo contrattuale non emerge in alcuna parte un richiamo espresso alla Carta EI ER che, pur potendosi affiancare alle condizioni generali, non genera obbligazioni contrattuali sino a che non ne diventi parte attraverso un riferimento espresso, rimanendo confinata, in caso contrario, al ruolo di impegni da farsi valere in via amministrativa.
Nel contratto, in particolare, si richiamano soltanto le condizioni generali di contratto alle quali, per espressa affermazione delle parti, la Carta EI ER si affianca, rimanendone separata.
In conclusione, non essendo rimasto dimostrato che gli impegni assunti con la Carte EI ER (nella parte concernente gli indennizzi in caso di inadempimento) si siano tradotti in obbligazioni contrattuali, la relativa domanda contrattuale, astrattamente ammissibile, va rigettata e la sentenza impugnata, previa integrazione della motivazione, va confermata.
3 Le spese del di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza resa nel Parte_2 procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n. 389/22 del 20 gennaio 2022, del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
1. Previa integrazione della motivazione, conferma l'impugnata ordinanza, rigettando la domanda attorea di indennizzo;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado sostenute da spese che liquida in complessivi €. 1.458,00, per compensi, oltre iva, cap e rimborso CP_1 forfetario (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così decisa il 28 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La massima della citata sentenza (Cass. Civ., Sez. III, 10 dicembre 2020, n. 28230) recita “Per rivendicare un indennizzo
è necessario che esso sia previsto dal contratto di utenza telefonica, non potendosi azionare direttamente la pretesa indennitaria che l'ordinamento prevede esperibile solo in via amministrativa. L'azione è infondata allorquando non vi è la dimostrazione del presupposto dell'inserimento nel contratto del diritto all'indennizzo”. 4