Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01041/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01623/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2024, proposto da
TI Dalla Torre, in proprio ai sensi dell’art. 22, coma 3, cod. proc. amm., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, S. Marco 63;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 364/2024, emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, con dispositivo pubblicato in data 30.05.2024 e notificato all’Amministrazione in data 30.05.2024, pubblicata in data 11.06.2024 e notificata all’Amministrazione in data 11.06.2024, non impugnata, passata in giudicato, nella parte in cui condanna l’Amministrazione scolastica a rifondere al procuratore antistatario dell’appellata le spese di lite, che complessivamente liquida in €962,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione, disponendo il pagamento della somma complessiva di € 1.182,41.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, avvocato Dalla Torre, espone di avere assistito la signora LY IA avanti la Corte d’Appello di Venezia, Sez. Lavoro, nel giudizio R.G. n. 101/2022, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la riforma della sentenza n. 3/2022, pronunciata dal Tribunale di Venezia. La Corte veneziana, con la sentenza n. 364/2024, ha rigettato l’appello del Ministero, condannandolo a rifondere alla parte appellata le spese legali, con distrazione a favore del ricorrente, qualificatosi difensore antistatario.
L'importo complessivamente dovuto, inclusi compensi, spese generali, IVA e CPA, ammonta a € 1.182,41.
In questa sede, il ricorrente spiega che il dispositivo della sentenza della Corte d’Appello è stato pubblicato e notificato al Ministero il 30 maggio 2024. La sentenza, pubblicata e notificata l’11 giugno 2024, è passata in giudicato stante la mancata impugnazione da parte del Ministero.
Il 29 novembre 2024, il ricorrente ha trasmesso un preavviso di parcella all’Ufficio Scolastico Regionale, il quale non ha provveduto al pagamento degli importi dovuti.
Con il presente ricorso, il legale chiede che sia disposta l’ottemperanza, in parte qua , della sentenza della Corte d’Appello, e che sia conseguentemente ordinato al Ministero di corrispondergli la somma di € 1.182,41. Chiede, per il caso di inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora, come previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il ricorso dev’essere accolto.
Sussistono i requisiti di ammissibilità della domanda, in quanto parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
È, inoltre, circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui ha disposto la sua condanna al rimborso delle spese di lite a favore della parte vittoriosa e che il relativo versamento avrebbe dovuto essere effettuato nei confronti del ricorrente, difensore dell’appellata ritualmente dichiaratosi antistatario, come inequivocabilmente specificato nel dispositivo.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere, pertanto, condannato a dare esecuzione alla sentenza in parte qua , dichiarandone, conseguentemente, l’obbligo a corrispondere al ricorrente le spese legali nella misura stabilita dalla Corte d’Appello di Venezia, pari a complessivi € 1.182,41.
Il Ministero intimato dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
Una volta decorso infruttuosamente il suddetto termine dovrà essere eseguito da un commissario ad acta che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero intimato, con facoltà di subdelega degli adempimenti ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà dare esecuzione entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere indirizzata a cura della parte ricorrente. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta .
Con riguardo alla ulteriore richiesta formulata dalla parte ricorrente di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (cd. RE ) di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell’istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo” (cfr. Cons. St., A.P., n. 15/2014, secondo cui “non va sottaciuto che l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici- ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”, con la conseguenza che “spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo”).
Orbene, il Collegio ritiene, alla luce della richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria (e dell’orientamento della giurisprudenza formatosi sul punto), che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’ RE (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23/08/2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20/03/2018, n. 3101; T.A.R. Campania, sez. VII, 08/06/2018, n. 3836).
Va anche detto, come già evidenziato dal TAR Lazio nella citata sentenza n. 3101/2018, che tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori.
In definitiva, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell’amministrazione al pagamento della c.d. RE , non può essere accolta.
Infine, le spese seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate nell’importo di € 800,00 (ottocento/00), oltre a contributo unificato, rimborso forfetario per spese generali, imposte ed oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO