TAR Ancona, sez. II, sentenza 17/01/2026, n. 51
TAR
Sentenza 5 aprile 2025
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TAR
Decreto presidenziale 27 maggio 2025
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TAR
Decreto presidenziale 9 dicembre 2025
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TAR
Decreto presidenziale 12 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 17 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittima ammissione in gara dell'aggiudicataria per presunte cause di esclusione

    Le cause di esclusione invocate sono di natura non automatica e la stazione appaltante ha compiuto una valutazione discrezionale, ritenendo le vicende non indicative di scarsa affidabilità. Le precedenti vicende penali e amministrative sono state già esaminate in altre sentenze, ritenute non rilevanti o non imputabili all'aggiudicataria.

  • Rigettato
    Illegittimità della verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria

    La censura è infondata. L'appalto è di fornitura, non di servizi, quindi l'indicazione dei costi della manodopera non era obbligatoria. L'applicazione di un diverso CCNL è stata ritenuta legittima in quanto l'aggiudicataria ha fornito garanzie di equivalenza delle tutele, verificate dalla stazione appaltante.

  • Rigettato
    Contestazione dell'offerta economica dell'aggiudicataria

    La censura è infondata. La verifica di anomalia è stata condotta globalmente e sinteticamente, ritenendo l'offerta sostenibile e affidabile, tenendo conto dell'esperienza, dell'organizzazione e delle economie di gestione. La richiesta di annullamento della procedura è stata respinta.

  • Rigettato
    Anomalia dell'offerta per costi della manodopera e applicazione di CCNL diverso

    La censura è infondata. L'appalto è di fornitura, non di servizi, quindi l'indicazione dei costi della manodopera non era obbligatoria. L'applicazione di un diverso CCNL è stata ritenuta legittima in quanto l'aggiudicataria ha fornito garanzie di equivalenza delle tutele, verificate dalla stazione appaltante.

  • Rigettato
    Contestazione dell'anomalia dell'offerta per costi della manodopera

    La censura è infondata per le medesime ragioni già esposte in relazione alle precedenti contestazioni sull'anomalia dell'offerta.

  • Rigettato
    Valutazione errata dell'organizzazione logistica e dei mezzi offerti

    La valutazione dell'organizzazione logistica è stata complessiva e non basata solo sul numero di mezzi. Il refuso sull'indicazione del numero di mezzi non ha inciso significativamente sulla valutazione, che ha considerato altri elementi come la sede operativa e l'uso di mezzi a basso impatto ambientale.

  • Rigettato
    Valutazione errata della rumorosità degli apparecchi

    La decisione di neutralizzare il criterio di rumorosità per un gruppo di apparecchi è stata applicata uniformemente. Per gli altri apparecchi, la Commissione ha adottato un criterio prudenziale basato sul valore più alto indicato, dato che le dichiarazioni dei concorrenti non permettevano un confronto omogeneo. Lo scarto di punteggio complessivo è minimo e non sufficiente a sovvertire la graduatoria.

  • Rigettato
    Valutazione errata delle modalità di gestione del servizio e presa in carico del paziente

    La valutazione del criterio è stata complessiva e ha considerato diversi indicatori oltre ai tempi di subentro. L'offerta della controinteressata è stata ritenuta più dettagliata e completa.

  • Rigettato
    Valutazione irrazionale del punteggio per il call center

    La Commissione ha motivato il differente punteggio evidenziando la potenziale confusione generata dalla disponibilità di due numeri verdi in orari diversi per la ricorrente, a fronte di un'offerta più chiara e dettagliata della controinteressata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza 17/01/2026, n. 51
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 51
    Data del deposito : 17 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo