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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1168/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250000618732000 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo PEC in data 28 luglio 2025 ad ADER proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 139 2025 00006187 32 000 di complessivi euro 426,43 emessa a titolo di imposta di tasse automobilistiche per l'anno 2014 notificata in data 27 maggio 2025. Eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del tributo essendo essa triennale e così ampiamente maturata alla data di notifica della cartella. Rassegnava nel presente giudizio le seguenti conclusioni: < dichiarare l'intervenuta prescrizione o decadenza della pretesa creditoria e per l'effetto dichiarare illegittima e/o inefficace e/o nulla l'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale N. 139 2025 00006187 32 000, ruolo N.
205/000444, in quanto atto illegittimo e/o annullabile, e quindi del diritto dell'Ente Agenzia delle Entrate di
OS per le ragioni in premessa. Ordinare all'Agenzia dell'Entrate di OS alla cancellazione del debito iscritto a Ruolo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. >>
ADER si costituiva in giudizio per eccepire la tardività del ricorso. Evidenziava che la cartella risultava notificata in data 14 maggio 2025 e non in data 27 maggio 2025 sicché il ricorso notificato il 28 luglio era tardivo. Eccepiva altresì la mancata evocazione in giudizio dell'Ente impositore Rassegnava le seguenti conclusioni:<< in via pregiudiziale ed assorbente: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92;- in via preliminare: o rilevare la violazione dell'art. 14 comma 6-bis D.Lgs. n. 546/1992 stante il difettoso radicamento del contraddittorio con l'ente impositore (AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR. PROV.LE I ROMA-UFF.TERR. ROMA 2
AURELIO), pretermesso dal giudizio, ed emettere ogni più opportuno provvedimento;
o dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate OS in ordine a qualsivoglia eccezione di merito
(inerente: all'asserita omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata;
all'asserita decadenza dalla pretesa iscritta a ruolo ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 131/1986 ed all'asserita prescrizione del credito ante iscrizione a ruolo), per le quali risulta legittimato l'Ente Impositore di competenza con ogni provvedimento, statuizione e/o formula di rito;
- nel merito: dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della OS e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni di merito anzidette, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, disporre l'obbligo in capo all'ente impositore indicato in narrativa, da convenirsi in giudizio, di tenere indenne e manlevata l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, da ogni conseguenza pregiudizievole della lite, nella misura in cui sarà appurata la non riferibilità alla medesima delle ragioni di annullamento dell'atto contestato. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta
Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992>>
All'odierna udienza camerale monocratica del giorno 8 gennaio 2026 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta l'eccezione di tardività del ricorso, peraltro rilevabile d'ufficio.
Il giudizio tributario è un giudizio di natura impugnatoria per cui incombe su parte ricorrente la prova della tempestività del ricorso entro il 60esimo giorno dalla notifica dell'atto impugnato, requisito che il ricorrente non ha soddisfatto, essendosi limitato a depositare il solo atto impugnato (la cartella) senza la relata di notifica. In ricorso Difensore_1 ha asserito di aver ricevuto la notifica della cartella in data 27 maggio ma ADER ha smentito l'assunto avendo prodotto la relata datata 14 maggio 2025 con consegna diretta al destinatario.
Va poi osservato che parte ricorrente, in esito alla contestazione da parte di ADER, non ha inteso prendere posizione circa la data di notifica dell'atto impugnato, che è rilevante ai fini della tempestività del ricorso.
Il ricorso è quindi inammissibile perché tardivo. Tanto rende superflua la disamina dell'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di regione Calabria.
Le spese del grado seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate in dispositivo sulla base del valore di causa (fino a € 1.100,00)
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica 1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ADER liquida in € 150,00 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO
Valentia, Sezione Seconda in composizione monocratica del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico Claudia De Martin
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1168/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250000618732000 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo PEC in data 28 luglio 2025 ad ADER proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 139 2025 00006187 32 000 di complessivi euro 426,43 emessa a titolo di imposta di tasse automobilistiche per l'anno 2014 notificata in data 27 maggio 2025. Eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del tributo essendo essa triennale e così ampiamente maturata alla data di notifica della cartella. Rassegnava nel presente giudizio le seguenti conclusioni: < dichiarare l'intervenuta prescrizione o decadenza della pretesa creditoria e per l'effetto dichiarare illegittima e/o inefficace e/o nulla l'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale N. 139 2025 00006187 32 000, ruolo N.
205/000444, in quanto atto illegittimo e/o annullabile, e quindi del diritto dell'Ente Agenzia delle Entrate di
OS per le ragioni in premessa. Ordinare all'Agenzia dell'Entrate di OS alla cancellazione del debito iscritto a Ruolo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. >>
ADER si costituiva in giudizio per eccepire la tardività del ricorso. Evidenziava che la cartella risultava notificata in data 14 maggio 2025 e non in data 27 maggio 2025 sicché il ricorso notificato il 28 luglio era tardivo. Eccepiva altresì la mancata evocazione in giudizio dell'Ente impositore Rassegnava le seguenti conclusioni:<< in via pregiudiziale ed assorbente: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92;- in via preliminare: o rilevare la violazione dell'art. 14 comma 6-bis D.Lgs. n. 546/1992 stante il difettoso radicamento del contraddittorio con l'ente impositore (AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR. PROV.LE I ROMA-UFF.TERR. ROMA 2
AURELIO), pretermesso dal giudizio, ed emettere ogni più opportuno provvedimento;
o dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate OS in ordine a qualsivoglia eccezione di merito
(inerente: all'asserita omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata;
all'asserita decadenza dalla pretesa iscritta a ruolo ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 131/1986 ed all'asserita prescrizione del credito ante iscrizione a ruolo), per le quali risulta legittimato l'Ente Impositore di competenza con ogni provvedimento, statuizione e/o formula di rito;
- nel merito: dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della OS e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni di merito anzidette, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, disporre l'obbligo in capo all'ente impositore indicato in narrativa, da convenirsi in giudizio, di tenere indenne e manlevata l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, da ogni conseguenza pregiudizievole della lite, nella misura in cui sarà appurata la non riferibilità alla medesima delle ragioni di annullamento dell'atto contestato. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta
Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992>>
All'odierna udienza camerale monocratica del giorno 8 gennaio 2026 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta l'eccezione di tardività del ricorso, peraltro rilevabile d'ufficio.
Il giudizio tributario è un giudizio di natura impugnatoria per cui incombe su parte ricorrente la prova della tempestività del ricorso entro il 60esimo giorno dalla notifica dell'atto impugnato, requisito che il ricorrente non ha soddisfatto, essendosi limitato a depositare il solo atto impugnato (la cartella) senza la relata di notifica. In ricorso Difensore_1 ha asserito di aver ricevuto la notifica della cartella in data 27 maggio ma ADER ha smentito l'assunto avendo prodotto la relata datata 14 maggio 2025 con consegna diretta al destinatario.
Va poi osservato che parte ricorrente, in esito alla contestazione da parte di ADER, non ha inteso prendere posizione circa la data di notifica dell'atto impugnato, che è rilevante ai fini della tempestività del ricorso.
Il ricorso è quindi inammissibile perché tardivo. Tanto rende superflua la disamina dell'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di regione Calabria.
Le spese del grado seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate in dispositivo sulla base del valore di causa (fino a € 1.100,00)
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica 1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ADER liquida in € 150,00 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO
Valentia, Sezione Seconda in composizione monocratica del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico Claudia De Martin