Articolo 2 della Legge 19 agosto 2003, n. 244
Articolo 1Articolo 3
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3 settembre 2003
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 39 della Convenzione stessa.
Entrata in vigore il 3 settembre 2003