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Articolo 2 della Legge 19 agosto 2003, n. 244
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Legge 19 agosto 2003, n. 244
Articolo 2 della Legge 19 agosto 2003, n. 244
Versione
3 settembre 2003
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 39 della Convenzione stessa.
Entrata in vigore il 3 settembre 2003
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