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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 393/2025 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott. Viviana Cusolito Consigliera est., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 393/2025 R.G., posta in decisione con provvedimento del
14.11.2025 emesso in esito alla udienza del 27.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. IARIA GIUSEPPINA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti contro
, c.fisc. elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. LEMOLI IVO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
AVV. , c.fisc. , nella qualità di curatore Controparte_2 C.F._3 speciale del minore nato a [...] il [...], c.fisc. Persona_1
, giusta nomina del Tribunale Civile di RI disposta con decreto del C.F._4
06/10/2024 emesso nel proc. n. 826/2024 RG, costituito personalmente in giudizio nell'intereSS del minore ex art 86 c.p.c.,
e con l'intervento obbligatorio del Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
FATTO E DIRITTO
Con atto intestato “reclamo” depositato in data 7.7.2025 chiedeva la modifica Parte_1 della ordinanza emessa dal Giudice monocratico di RI a definizione del procedimento dallo
1 stesso intentato ed iscritto al n. 826/2024 RG in data 29.5.2025, comunicata dalla cancelleria in data 30.6.2025.
Esponeva il reclamante che era intervenuta fra le parti, prima della instaurazione del predetto giudizio, sentenza di divorzio, con la quale – fra l'altro – era stata prevista la collocazione del minore presso il domicilio materno. Aggiungeva che il minore era affetto da serie Per_1 patologie, per le quali doveva eSSre sottoposto a cure e terapie, al fine di migliorarne le condizioni di vita. Precisava che sussisteva un contrasto fra i genitori in ordine alle modalità di cura alle quali sottoporre il minore atteso che mentre egli – sulla scorta dei pareri forniti dai sanitari che hanno in cura il minore – riteneva necessario che lo stesso foSS sottoposto a
“terapia BA”, la madre aveva ritenuto di fare frequentare al figlio un centro che non eseguiva detta terapia, così determinando un peggioramento delle condizioni del minore rispetto all'epoca in cui, invece, detta terapia era stata praticata. Ripercorreva tutte le tappe relative alle diagnosi ed alle terapie alle quali il bambino era stato sottoposto (evidenziando i periodi in cui il minore aveva praticato la terapia BA, conseguendo netto miglioramento delle proprie condizioni) e rilevava che dalla estate 2023 la terapia BA era stata sospesa, come evidenziato nella successiva visita effettuata presso la NPI del Policlinico di Messina, che aveva dato atto del peggioramento delle condizioni del minore. Richiamava il contenuto di una ctp dallo stesso prodotta, dichiarava di eSSre disponibile alla domiciliazione del minore presso di sé e rilevava che sarebbe stato più utile per lo stesso eSSre inserito in modalità residenziale nella struttura presso la quale avrebbe potuto svolgere la predetta terapia BA. Aggiungeva che in detto giudizio di primo grado si era costituita la madre del minore rilevando che la terapia alla quale il minore era sottoposto era sufficiente ed adeguata e che ella era comunque disponibile a fare seguire al minore la terapia BA o altra ritenuta utile, ma solo come terapia domiciliare, senza inserimento in struttura.
Aggiungeva il che il giudice, disattese le istanze istruttorie e la richiesta di ctu e Pt_1 nominato il curatore speciale del minore, dopo avere dato atto che non sussisteva più contrasto sulla necessità di sottoporre il minore alla terapia BA, aveva rigettato le domande da lui proposte autorizzando la madre a sottoporre il minore a detta terapia ma in modalità domiciliare. Precisava poi che con il medesimo provvedimento egli era stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore della sola . CP_1
Proponeva, pertanto, impugnazione (come detto, intestata come “reclamo”) evidenziando la erroneità del provvedimento nella parte in cui non aveva ammesso le prove articolate e la ctu richiesta e contestando, inoltre, la condanna alle spese pronunziata ai suoi danni. Concludeva, pertanto, spiegando le seguenti conclusioni: “che la corte di Appello Parte_2 previa nomina di consulente che il bimbo effettui la terapia ABA, disponendo per come consigliato dal dottore ctp l'inserimento di presso il centro diurno della Fondazione Per_1
Marino, con sede a Prunella di Melito P.S., unico centro residenziale e semiresidenziale convenzionato presente in Calabria e con decennale esperienza nel settore dell'Autismo e della terapia ABA e venga modificato il provvedimento anche in tema di spese e che venga
2 disposta condanna delle spese processuali per entrambi i gradi alla controparte con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014;”, ribadendo le istanze istruttorie già articolate in primo grado e la richiesta di ctu.
Con comparsa depositata in data 14.9.2025 si costituiva l'avv. , nominata Controparte_2 curatore ex art. 473bis.8 cpc nel giudizio di primo grado, la quale – dopo aver richiamato l'iter diagnostico e terapeutico al quale il minore era stato sottoposto – contestava i motivi del reclamo e ne chiedeva il rigetto.
Con comparsa depositata in data 26.10.2025 si costituiva la , madre del minore, CP_1 richiamando il complesso iter giudiziario che aveva visto coinvolto il nucleo familiare, rilevando che il per tre volte aveva avanzato al giudice la medesima domanda sulla Pt_1 scorta delle identiche argomentazioni, con l'unico elemento nuovo rappresentato, nel presente giudizio, dalla produzione della ctp. Contestava la ricostruzione dei fatti offerta dal Pt_1 nel proposto reclamo nonché i motivi spiegati, dei quali chiedeva il rigetto, con conferma del provvedimento impugnato e con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si erano dichiarati antistatari.
Il Sostituto Procuratore Generale si esprimeva per il rigetto del reclamo in quanto infondato.
Tutto ciò premesso, rileva la Corte quanto segue: il giudice di primo grado ha espressamente qualificato il giudizio come domanda proposta ex art. 473bis.39 cpc .
Lo stesso, invero, così si è espresso: “Il presente giudizio è stato proposto dal Parte_1 ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. ai fini della risoluzione della controversia inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale regolata dalla sentenza n. 589/2022 con cui il Tribunale di
RI ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con stabilendo l'affidamento congiunto del figlio minore, Controparte_3
con collocamento prevalente presso la madre”. Per_1
Lo stesso, poi, nella parte finale della motivazione ha aggiunto “Dal momento che l'art. 473- bis 39 c.p.c. autorizza il giudice financo alla condanna al risarcimento dei danni nei confronti del genitore le cui condotte ostacolino l'esercizio della responsabilità genitoriale, è evidente che colui che sia stato costretto a resistere in giudizio per tutelare gli interessi del figlio, ostacolati dalla condotta arbitraria dell'altro genitore, anche a fronte di due relazioni redatte da strutture sanitarie pubbliche e specializzate (invero, la difesa del ricorrente anche nelle note scritte per l'udienza del 29.5.2025 ha reiterato le conclusioni dell'atto introduttivo) debba farsi carico anche delle spese di lite a ciò correlate.”.
Pertanto, nonostante nel primo inciso sopra riportato, il giudice – pur avendo fatto riferimento all'art. 473bis.39 cpc - ha richiamato parte della previsione contenuta nel primo comma dell'art. 473bis.38 cpc (che così recita: “Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, …”), dalla lettura dell'intero provvedimento, ed in particolare dalla parte su riportata relativa alla decisione sulle spese, appare chiaro che il giudice di primo grado abbia
3 inteso qualificare la azione proposta come ricorso ex art. 473bis.39 cpc, seppur, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, istanze di contenuto analogo a quella avanzata dal nel ricorso proposto in primo grado debbano eSSre qualificate Pt_1 come ricorsi ex art. 473bis.38 cpc .
La qualificazione della domanda del ricorrente effettuata dal primo giudice è tuttavia determinante al fine di individuare il corretto rimedio impugnatorio.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento, deve contemperarsi il principio secondo il quale il giudice non ha il potere di sottrarlo al gravame rivestendolo di una forma diversa da quella prevista dalla legge con quello che impone di non consentire alla parte di esperire un mezzo vietato, sicché il principio dell'apparenza deve prevalere sul contrario principio cd.
"sostanzialistico" nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione. (ex multis Cass. 38587/2021).
Pertanto, alla luce di detto orientamento, deve ritenersi – tenuto conto della espressa indicazione fornita dal giudice di primo grado tanto nell'incipit della motivazione che nella parte finale della stessa – che il provvedimento emesso sia stato qualificato – e, dunque, debba inteso, quale provvedimento ex art. 473bis.39 cpc e rispetto a detta fattispecie deve eSSre individuato il corretto rimedio impugnatorio.
A tal fine si rileva che il giudizio di primo grado è stato instaurato con il deposito del ricorso in data 30.8.2024, pertanto in data anteriore alla entrata in vigore del d.lgs 164/2024, c.d.
“RE BI”, che ha modificato la previsione contenuta nell'art. 473bis.39 cpc.
Detta norma, come è noto, intitolata “provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni”, prevede che in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, possa eSSre avanzata domanda al fine di ottenere la modifica dei provvedimenti in vigore o chiedere la applicazione delle sanzioni richiamate nella norma stessa. Detta istanza può eSSre proposta tanto nel corso di un procedimento già pendente fra le parti o anche in via autonoma, qualora non penda fra le parti un giudizio.
A seguito della entrata in vigore del richiamato D.lgs 164/2024, anche al fine di chiarire i dubbi interpretativi suscitati dalla formulazione della norma, al primo comma è stato specificato che è “il giudice del procedimento in corso” quello deputato ad emettere i provvedimenti richiamati nella norma e, con l'aggiunta del penultimo comma della disposizione citata, si è espressamente previsto che, nel caso in cui non penda un procedimento, la domanda ex art. 473bis.39 cpc debba eSSre proposta “nelle forme dell'art. 473bis.12 cpc.”.
È stata, dunque, definitivamente sancita e chiarita la possibilità che la domanda ex art. 473bis.39 cpc possa eSSre proposta “in via incidentale” al giudice del procedimento in corso
4 ed “in via principale” come autonoma domanda, nelle forme previste dal capo I, titolo IV bis del Libro secondo del codice di rito, ovvero dal c.d. “Rito famiglia BI”.
L'ultimo comma di detta norma – non modificata dal c.d. “RE BI”- prevede che
“i provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.
Tale disposizione trova una sua spiegazione nella circostanza che i provvedimenti richiesti ex art. 473bis.39 cpc possono avere forma diversa laddove siano assunti dal giudice istruttore nel corso del procedimento (nel qual caso assumeranno la forma di ordinanza), dal giudice relatore alla fine di un giudizio (ipotesi nella quale avranno la forma di sentenza collegiale) o, ancora, nella ipotesi in cui la proposizione della domanda sia avvenuta in via autonoma, in forma di sentenza collegiale ai sensi dell'art. 473bis.28 cpc, con conseguente operatività di distinti rimedi impugnatori che, nel caso di istanza presentata in via autonoma e stante la decisione assunta ex art. 473bis.28 cpc, non può che eSSre l'appello proposto ex art. 473bis.30 cpc.
Deve, tuttavia, a questo punto valutarsi se la nuova norma prevista dal terzo comma dell'art. 473bis.39 cpc, inserita dal c.d. RE BI, debba trovare applicazione anche nel presente giudizio.
Si rileva, a tale fine, che l'art. 7, comma 1 del D.lgs. 164/2024 (applicabile anche alla disciplina modificativa dell'art. 473bis.39), prevede che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.”, stessa data di entrata in vigore del D.lgs 149/2022.
Dalla lettura di detta norma, dunque, sembrerebbe che le modifiche introdotte dal c.d.
“RE BI” all'art. 473bis.39 cpc debbano trovare applicazione anche in relazione ai giudizi già pendenti al 26.11.2024 (data di entrata in vigore del RE) purchè instaurati dopo il 28.2.2023.
Tale lettura, seppure foriera di qualche difficoltà applicativa, appare rispettosa del principio pacificamente affermato dalla Suprema Corte secondo il quale “in aSSnza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del "tempus regit actum", in forza del quale lo "ius superveniens" trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all'intero nuovo rito. Infatti, posto che il "rito" è da intendersi come l'"insieme" delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, l'applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in aSSnza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell'"insieme", invece vietata dal principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui lo stesso art. 5 cod. proc. civ. è applicazione. Ne consegue che la sua violazione dà luogo a nullità della sentenza in quanto si risolva in una compressione del diritto al contraddittorio. (Nella fattispecie il giudice di merito, applicando erroneamente il principio
"tempus regit actum", aveva disposto il mutamento del rito, privando le parti del diritto di
5 dedurre mezzi istruttori, anche documentali, nei termini di cui all'art. 184 cod. proc. civ., ed aveva rigettato la domanda anche per difetto di prova). (Cass. 20811/2010).
Invero, rispetto alla disciplina di cui si discute, espressamente il legislatore ha previsto, nell'art. 7, comma 1 del D.lgs 164/2024, che “salvo che non sia diversamente disposto” le norme previste nel decreto trovino applicazione “in tutti i giudizi purchè instaurati dopo il
28.2.2023”.
La disciplina contenuta nel citato art. 7 (intitolato “disposizioni transitorie” ma da intendersi, secondo certa dottrina quali disposizioni “intertemporali”) prevede, invero, solo le seguenti eccezioni: al secondo comma, una eccezione in ordine alla applicabilità dell'art. 50 bis, comma 7 bis cpc, al terzo comma – in deroga all'art. 35 d.lgs 149/2022 – la applicazione delle norme di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto (che troveranno applicazione anche per i procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023); al comma 4 delle eccezioni relative alle disposizioni di cui agli articoli
474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile (che troveranno applicazione anche per i titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data), ed, infine, al comma 6 che prevede che “fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, delle eccezioni relative alle disposizioni di cui all'articolo
4, commi 4, 5 e 5-quater, e di cui all'articolo 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, le norme di nuova introduzione troveranno applicazione anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, così come le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 184 del 1983, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto (che anch'eSS troveranno applicazione anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data 28 febbraio 2023).
Pertanto, poiché la previsione integrativa dell'art. 473bis.39 cpc (contenuta nell'art. 3 comma
6 lettera h) del citato d.lgs 164/2024) non rientra fra le ipotesi per le quali sono previste eccezioni, la stessa sarà soggetta alla previsione di cui al primo comma dell'art. 7 citato e, dunque, anche detta previsione (rappresentata dal terzo comma di nuova introduzione) dovrà ritenersi applicabile “ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.”.
Secondo una altra interpretazione – richiamata da attenta dottrina all'indomani delle entrata in vigore del c.d. “RE BI” - sarebbe invece necessario procedere ad una interpretazione della norma contenuta nell'art. 7, comma 1, d.lgs., 31 ottobre 2024, n. 164 che sia rispettosa della littera legis dell'art. 11 disp. prel. c.c., interpretazione in base alla quale dovrebbe affermarsi che le norme così come integrate e corrette dovrebbero disporre solo per l'avvenire.
6 Secondo detta interpretazione – ritenuta più rispettosa della previsione dell'art. 11 preleggi - le norme integrate e corrette dal d.lgs 164/2024 non troverebbero applicazione nei giudizi già in corso non già in virtù delle “norme intertemporali” contenute nel d.lgs 164/2024 bensì in forza della previsione contenuta nell'art. 35, comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149, norma che prescrive espressamente che gli effetti delle norme in esso contenute non si applichino ai procedimenti già pendenti.
Pertanto, secondo detta tesi dovrebbe ritenersi che l'espressione “ove non diversamente disposto” prevista nel primo comma dell'art. 7 del d.lgs 164/2024 debba intendersi come riferita al contenuto dell'art. 35 comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 22, che, pertanto, escluderebbe i fascicoli già pendenti dal campo di applicazione delle nuove norme.
In base a tale lettura sarebbe “il d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149 a contenere una clausola di ultrattività delle norme abrogate, non il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 a contenere una clausola di retroattività delle norme corrette e integrate, la funzione della cui clausola contenuta ex art. 7, comma 1, è solo agganciarsi alla clausola di ultrattività dell'art. 35, comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149.”
Tale lettura, tuttavia, incontra il limite rappresentato dall'orientamento della Suprema Corte sopra richiamato, secondo il quale “Nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in oSSquio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti da compiere successivamente alla entrata in vigore.”.
Detta lettura che conduce alla immediata applicazione delle norme integrate dal RE
BI appare, inoltre, trovare un autorevole conferma nella decisione n.14986/2025 resa dalle Sezioni Unite in data 9.6.2025, che, in ordine ad un aspetto peculiare del ricorso in cassazione, ha comunque affermato un criterio di carattere generale in ordine alla successione delle leggi nel tempo.
In questa decisione le Sezioni Unite hanno affermato che “la modifica dell'art. 380-bis c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione), in aSSnza di una diversa disposizione transitoria - la quale non può rintracciarsi nell'art. 7, comma 1, del d.lgs. citato o nell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabili alle sole modifiche del giudizio di primo grado -, si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali, a tale data, non foSS stata ancora fissata l'adunanza camerale o l'udienza pubblica, dovendosi preferire l'interpretazione orientata a non differenziare l'entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164 del 2024 rispetto alle corrispondenti previsioni relative al giudizio di legittimità introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, alle quali, per la loro particolare funzione correttiva e/o integrativa, le prime sono destinate a saldarsi”.
Tale affermazione trova anche fondamento nel contenuto della Relazione Illustrativa al c.d.
“RE BI” nel quale, nel commento dell'art. 7, si legge “Al comma 1 si prevede
7 che le disposizioni del correttivo, ove non sia diversamente previsto, si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, affinché eSS possano “saldarsi” con quelle introdotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022, delle quali costituiscono per lo più mere integrazioni, correzioni o riformulazioni a fini di migliore intellegibilità e chiarezza.
Restano naturalmente fermi il principio di irretroattività della legge e quello secondo cui tempus regit actum, per cui gli atti e i provvedimenti già depositati alla data di efficacia del presente decreto saranno regolati dalle norme anteriormente vigenti, e solo le attività processuali poste in eSSre successivamente, anche se in procedimenti già pendenti, saranno regolate dalle nuove disposizioni.”
Pertanto, ritenuto, sulla scorta di tale orientamento al quale la Corte ritiene di aderire, che debba trovare applicazione nel presente giudizio - iniziato come detto, in data 30.8.2024, ovvero in data anteriore alla entrata in vigore del c.d. RE BI (avvenuta il
26.11.2024) ma successivo al 28.2.2023 - anche la previsione di cui al nuovo terzo comma dell'art. 473bis.39 cpc, deve affermarsi che, avendo il proposto un autonomo ricorso, Pt_1 il giudizio, a partire dal 26.11.2024 doveSS svolgersi nelle forme previste dagli artt.
473bis.12 e seguenti.
Conseguentemente, seppur deve ritenersi che correttamente il giudizio ex art. 473bis.39 sia stato proposto – secondo la disciplina vigente ratione temporis – con ricorso e trattato dal giudice monocratico, alla luce di tutto quanto esposto e, dunque, in forza della applicazione del penultimo comma dell'art. 473bis.39 cpc, lo stesso si sarebbe dovuto concludere con sentenza emessa dal Collegio ex art. 473bis.28 cpc.
Ne discende che al provvedimento emesso in esito al giudizio di primo grado - seppur adottato nelle forme di ordinanza – deve attribuirsi natura di sentenza.
Se così è, il rimedio impugnatorio al quale detto provvedimento è soggetto non sarà il reclamo davanti alla Corte di Appello (previsto, nel rito attuale, non già come rimedio impugnatorio di carattere generale, come avveniva per i giudizi di volontaria giurisdizione nella materia famiglia soggetti al rito camerale, ma, ai sensi dell'art. 473bis.24 cpc, limitato alla impugnazione dei provvedimenti emessi ex art. 47bis.22 cpc e dei “provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”) bensì l'appello.
Deve, pertanto, in questa sede accertarsi se la impugnazione proposta dal – dallo Pt_1 stesso qualificata come reclamo ed indirizzata alla Corte di Appello – possa farsi valere quale appello.
Si rileva, in proposito, che ai sensi dell'art. 473bis.30 cpc l'appello – nei giudizi decisi nelle forme previste da c.d. “rito famiglia BI” – si propone con ricorso, al quale segue integrazione del contraddittorio ad opera della parte che ha proposto il gravame in esito alla
8 pronunzia del decreto contenente la fissazione della udienza ed il termine per notificare alle controparti.
Nel caso di specie detta sequenza procedimentale appare rispettata.
Inoltre, come previsto dall'art. 473bis.30 cpc citato, l'atto di appello deve contenere “le indicazioni previste dall'art. 342 cpc ovvero - in sintesi - le censure moSS alla decisione impugnata e le violazioni di legge lamentate nonché la richiesta di riforma del provvedimento oggetto del gravame, requisiti tutti ricorrenti nel caso di specie.
Nessun rilievo, invece, deve eSSre attribuito al mancato rispetto dei termini liberi a comparire così come alla mancata indicazione delle prescrizioni di cui all'art. 163 cpc (richiamato nell'art. 342 cpc) tenuto conto che dette nullità sono state sanate dalla costituzione di tutti i resistenti, che nulla hanno eccepito in proposito.
Può dunque affermarsi che l'atto intestato “reclamo” proposto dal avverso la Pt_1 decisione emessa in data 29.5.2025 dal giudice monocratico di RI possa qualificarsi come valido atto di appello.
Ciò premesso deve rilevarsi che, per tutto quanto sopra esposto, poiché il giudizio di primo grado deve ritenersi soggetto alle forme previste dal c.d. “rito BI famiglia”, di cui agli articoli 473bis.12 e seguenti cpc (richiamati dal penultimo comma dell'art. 473bis.39 cpc), il provvedimento oggetto di impugnazione avrebbe dovuto eSSre pronunziato non già dal giudice monocratico – come avvenuto nel caso di specie – bensì dal collegio.
Tuttavia, poiché questo profilo non è stato oggetto di impugnazione, non è possibile dichiarare la nullità della sentenza ex art. 161 cpc (Cass SU 28040/2008).
Nel merito, l'appello è infondato e deve eSSre rigettato.
Lamenta il che il giudice avrebbe errato a decidere, non avendo considerato le istanze Pt_1 istruttorie dallo stesso avanzate, non avendo disposto la consulenza richiesta in primo grado e non avendo motivato in ordine alla non condivisione delle conclusioni della consulenza di parte dallo stesso prodotta.
Detto motivo di appello viene così articolato: “Il sig. giudice non indica in ordinanza il motivo per il quale non abbia disposto consulenza e non indica neppure il motivo di una mancata considerazione delle conclusioni del ctp ( che non cita). La prassi è chiara sul punto in presenza di ctp il giudice deve motivare il mancato accoglimento delle conclusioni a cui è pervenuto lo stesso e deve motivare la mancata nomina di ctu se richiesta già; cio' rende viziato il provvedimento. Vi è difetto di corretto svolgimento di istruttoria. Il ctu avrebbe ricostruito tutta la storia del bimbo e soprattutto avrebbe valutato passaggi e le sospensioni di terapia e gli effetti di cio' sulle condizioni del bimbo. Il giudice, inoltre, nulla dispone sulla richiesta di escussione di testi per come formulata dalla presente difesa e non motiva il non accoglimento della stessa. L'escussione avrebbe assicurato di acquisire prove sul percorso e sullo stato del minore nei diversi periodi al momento della sospensione della terapia BA , sospensione dovuta ad una SCELTA unilaterale DELLA MADRE”.
Quanto alle prove testimoniali le steSS appaiono non rilevanti ai fini del decidere.
9 Quanto alla mancata motivazione in ordine alla non condivisione delle risultanze della ctp prodotta da parte ricorrente si rileva come è principio pacifico quello secondo il quale il contenuto di una consulenza tecnica di parte – pur potendo anche da sola fondare il convincimento del giudice – ha valore solo di mera allegazione difensiva, allegazione che, nel caso di specie, appare superata dalle valutazioni compiute dal giudice di primo grado sulla scorta degli elementi raccolti e valutati in contraddittorio ed, in particolare, dal contenuto delle relazioni prodotte anche dal curatore speciale.
Invero, oltre a rilevarsi che anche nella ctp prodotta dal la terapia residenziale o semi Pt_1 residenziale è indicata solo come “una soluzione operativa valida”, senza alcuna valutazione degli effetti che avrebbe sul minore un eventuale distacco dalla realtà domestica (proprio tenuto conto della peculiare condizione del minore), deve evidenziarsi che nelle relazioni in atti redatte dagli specialisti che hanno in cura il minore, si evidenzia, piuttosto, la necessità che detta terapia venga effettuata anche in sede domiciliare apparendo indispensabile il coinvolgimento - oltre che della scuola – anche delle figure genitoriali.
Invero, nella relazione redatta dalla equipe che ha in carico il minore (relazione a firma delle d.SS , e dell' Ambito territoriale di RI) si dà espressamente atto Per_2 Per_3 Per_4 che tanto i sanitari che hanno visitato il minore a Matera che quelli della NPI di Messina hanno concluso per la necessità di una terapia domiciliare affermando che “La generalizzazione degli interventi avviene, difatti, se il contesto di vita del bambino si adopera a mantenere le strategie e le azioni promoSS e meSS in atto in regime di trattamento;
e solo in tal modo che il bambino può mantenere/amplificare/generalizzare quanto apprende in terapia.”. Secondo detta equipe, inoltre, è assolutamente indispensabile che il minore prosegua le terapie anche presso il domicilio, tenuto conto che una terapia domiciliare “deve fungere anche da modello per i genitori che se ne prendono cura, nell'obiettivo di acquistare competenze e strategie specifiche per fronteggiare i compiti che la vita quotidiana richiede al ragazzo”.
Non può, invece, non considerarsi che risulta dagli atti che più volte era stato negato il consenso paterno alla esecuzione delle terapie, con interruzioni delle steSS che, senza alcun dubbio, hanno nociuto al bambino.
Infine, non può eSSre condivisa la lamentata mancata disposizione della ctu atteso che, rientra nei poteri del giudice disporre o meno un accertamento peritale. Nel caso di specie, invero, deve ritenersi che correttamente il giudice abbia ritenuto di avere a disposizione tutti gli elementi sufficienti per decidere e, pertanto, che non possa eSSre affermata la erroneità del provvedimento per tale motivo.
Anche in questa sede non si ravvisano gli estremi per disporre la chiesta ctu, apparendo maggiormente rilevanti - rispetto ad un accertamento svolto da un perito in queta sede – le valutazioni espreSS dalla equipe e dalle strutture sanitarie che hanno seguito il percorso di crescita del bambino.
Per questi motivi
, la impugnazione proposta dal deve eSSre rigettata. Pt_1
10 Alla luce della soccombenza, le spese devono eSSre poste a carico dello stesso sia in favore della che del curatore del minore. Tenuto conto che l'avv. , nella spiegata CP_1 CP_2 qualità, è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve disporsi la distrazione ex art. 133 TU in materia di spese di giustizia, mentre delle spese liquidate in favore della CP_1 deve eSSre disposta la distrazione in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
Dette spese devono eSSre liquidate tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, nei valori minimi nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00, Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00, compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,00.
Infine, trattandosi di causa relativa a minori, e dunque esente dal pagamento di contributo unificato, non vi è luogo per la attestazione ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
contro e con l'avv. n.q. di
[...] Controparte_1 Controparte_2 curatore speciale del minore così decide: Persona_1
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 4996,00 oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore
[...] dei procuratori ex art. 93 cpc;
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di dell'avv. Parte_1
, nella spiegata qualità, che liquida in € 4996,00 oltre spese Controparte_2 generali, iva e cpa da distrarsi ex art. 133 TU in materia di spese di giustizia, in favore dell'Erario.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 20/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott. Viviana Cusolito Consigliera est., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 393/2025 R.G., posta in decisione con provvedimento del
14.11.2025 emesso in esito alla udienza del 27.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. IARIA GIUSEPPINA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti contro
, c.fisc. elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. LEMOLI IVO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
AVV. , c.fisc. , nella qualità di curatore Controparte_2 C.F._3 speciale del minore nato a [...] il [...], c.fisc. Persona_1
, giusta nomina del Tribunale Civile di RI disposta con decreto del C.F._4
06/10/2024 emesso nel proc. n. 826/2024 RG, costituito personalmente in giudizio nell'intereSS del minore ex art 86 c.p.c.,
e con l'intervento obbligatorio del Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
FATTO E DIRITTO
Con atto intestato “reclamo” depositato in data 7.7.2025 chiedeva la modifica Parte_1 della ordinanza emessa dal Giudice monocratico di RI a definizione del procedimento dallo
1 stesso intentato ed iscritto al n. 826/2024 RG in data 29.5.2025, comunicata dalla cancelleria in data 30.6.2025.
Esponeva il reclamante che era intervenuta fra le parti, prima della instaurazione del predetto giudizio, sentenza di divorzio, con la quale – fra l'altro – era stata prevista la collocazione del minore presso il domicilio materno. Aggiungeva che il minore era affetto da serie Per_1 patologie, per le quali doveva eSSre sottoposto a cure e terapie, al fine di migliorarne le condizioni di vita. Precisava che sussisteva un contrasto fra i genitori in ordine alle modalità di cura alle quali sottoporre il minore atteso che mentre egli – sulla scorta dei pareri forniti dai sanitari che hanno in cura il minore – riteneva necessario che lo stesso foSS sottoposto a
“terapia BA”, la madre aveva ritenuto di fare frequentare al figlio un centro che non eseguiva detta terapia, così determinando un peggioramento delle condizioni del minore rispetto all'epoca in cui, invece, detta terapia era stata praticata. Ripercorreva tutte le tappe relative alle diagnosi ed alle terapie alle quali il bambino era stato sottoposto (evidenziando i periodi in cui il minore aveva praticato la terapia BA, conseguendo netto miglioramento delle proprie condizioni) e rilevava che dalla estate 2023 la terapia BA era stata sospesa, come evidenziato nella successiva visita effettuata presso la NPI del Policlinico di Messina, che aveva dato atto del peggioramento delle condizioni del minore. Richiamava il contenuto di una ctp dallo stesso prodotta, dichiarava di eSSre disponibile alla domiciliazione del minore presso di sé e rilevava che sarebbe stato più utile per lo stesso eSSre inserito in modalità residenziale nella struttura presso la quale avrebbe potuto svolgere la predetta terapia BA. Aggiungeva che in detto giudizio di primo grado si era costituita la madre del minore rilevando che la terapia alla quale il minore era sottoposto era sufficiente ed adeguata e che ella era comunque disponibile a fare seguire al minore la terapia BA o altra ritenuta utile, ma solo come terapia domiciliare, senza inserimento in struttura.
Aggiungeva il che il giudice, disattese le istanze istruttorie e la richiesta di ctu e Pt_1 nominato il curatore speciale del minore, dopo avere dato atto che non sussisteva più contrasto sulla necessità di sottoporre il minore alla terapia BA, aveva rigettato le domande da lui proposte autorizzando la madre a sottoporre il minore a detta terapia ma in modalità domiciliare. Precisava poi che con il medesimo provvedimento egli era stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore della sola . CP_1
Proponeva, pertanto, impugnazione (come detto, intestata come “reclamo”) evidenziando la erroneità del provvedimento nella parte in cui non aveva ammesso le prove articolate e la ctu richiesta e contestando, inoltre, la condanna alle spese pronunziata ai suoi danni. Concludeva, pertanto, spiegando le seguenti conclusioni: “che la corte di Appello Parte_2 previa nomina di consulente che il bimbo effettui la terapia ABA, disponendo per come consigliato dal dottore ctp l'inserimento di presso il centro diurno della Fondazione Per_1
Marino, con sede a Prunella di Melito P.S., unico centro residenziale e semiresidenziale convenzionato presente in Calabria e con decennale esperienza nel settore dell'Autismo e della terapia ABA e venga modificato il provvedimento anche in tema di spese e che venga
2 disposta condanna delle spese processuali per entrambi i gradi alla controparte con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014;”, ribadendo le istanze istruttorie già articolate in primo grado e la richiesta di ctu.
Con comparsa depositata in data 14.9.2025 si costituiva l'avv. , nominata Controparte_2 curatore ex art. 473bis.8 cpc nel giudizio di primo grado, la quale – dopo aver richiamato l'iter diagnostico e terapeutico al quale il minore era stato sottoposto – contestava i motivi del reclamo e ne chiedeva il rigetto.
Con comparsa depositata in data 26.10.2025 si costituiva la , madre del minore, CP_1 richiamando il complesso iter giudiziario che aveva visto coinvolto il nucleo familiare, rilevando che il per tre volte aveva avanzato al giudice la medesima domanda sulla Pt_1 scorta delle identiche argomentazioni, con l'unico elemento nuovo rappresentato, nel presente giudizio, dalla produzione della ctp. Contestava la ricostruzione dei fatti offerta dal Pt_1 nel proposto reclamo nonché i motivi spiegati, dei quali chiedeva il rigetto, con conferma del provvedimento impugnato e con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si erano dichiarati antistatari.
Il Sostituto Procuratore Generale si esprimeva per il rigetto del reclamo in quanto infondato.
Tutto ciò premesso, rileva la Corte quanto segue: il giudice di primo grado ha espressamente qualificato il giudizio come domanda proposta ex art. 473bis.39 cpc .
Lo stesso, invero, così si è espresso: “Il presente giudizio è stato proposto dal Parte_1 ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. ai fini della risoluzione della controversia inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale regolata dalla sentenza n. 589/2022 con cui il Tribunale di
RI ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con stabilendo l'affidamento congiunto del figlio minore, Controparte_3
con collocamento prevalente presso la madre”. Per_1
Lo stesso, poi, nella parte finale della motivazione ha aggiunto “Dal momento che l'art. 473- bis 39 c.p.c. autorizza il giudice financo alla condanna al risarcimento dei danni nei confronti del genitore le cui condotte ostacolino l'esercizio della responsabilità genitoriale, è evidente che colui che sia stato costretto a resistere in giudizio per tutelare gli interessi del figlio, ostacolati dalla condotta arbitraria dell'altro genitore, anche a fronte di due relazioni redatte da strutture sanitarie pubbliche e specializzate (invero, la difesa del ricorrente anche nelle note scritte per l'udienza del 29.5.2025 ha reiterato le conclusioni dell'atto introduttivo) debba farsi carico anche delle spese di lite a ciò correlate.”.
Pertanto, nonostante nel primo inciso sopra riportato, il giudice – pur avendo fatto riferimento all'art. 473bis.39 cpc - ha richiamato parte della previsione contenuta nel primo comma dell'art. 473bis.38 cpc (che così recita: “Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, …”), dalla lettura dell'intero provvedimento, ed in particolare dalla parte su riportata relativa alla decisione sulle spese, appare chiaro che il giudice di primo grado abbia
3 inteso qualificare la azione proposta come ricorso ex art. 473bis.39 cpc, seppur, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, istanze di contenuto analogo a quella avanzata dal nel ricorso proposto in primo grado debbano eSSre qualificate Pt_1 come ricorsi ex art. 473bis.38 cpc .
La qualificazione della domanda del ricorrente effettuata dal primo giudice è tuttavia determinante al fine di individuare il corretto rimedio impugnatorio.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento, deve contemperarsi il principio secondo il quale il giudice non ha il potere di sottrarlo al gravame rivestendolo di una forma diversa da quella prevista dalla legge con quello che impone di non consentire alla parte di esperire un mezzo vietato, sicché il principio dell'apparenza deve prevalere sul contrario principio cd.
"sostanzialistico" nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione. (ex multis Cass. 38587/2021).
Pertanto, alla luce di detto orientamento, deve ritenersi – tenuto conto della espressa indicazione fornita dal giudice di primo grado tanto nell'incipit della motivazione che nella parte finale della stessa – che il provvedimento emesso sia stato qualificato – e, dunque, debba inteso, quale provvedimento ex art. 473bis.39 cpc e rispetto a detta fattispecie deve eSSre individuato il corretto rimedio impugnatorio.
A tal fine si rileva che il giudizio di primo grado è stato instaurato con il deposito del ricorso in data 30.8.2024, pertanto in data anteriore alla entrata in vigore del d.lgs 164/2024, c.d.
“RE BI”, che ha modificato la previsione contenuta nell'art. 473bis.39 cpc.
Detta norma, come è noto, intitolata “provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni”, prevede che in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, possa eSSre avanzata domanda al fine di ottenere la modifica dei provvedimenti in vigore o chiedere la applicazione delle sanzioni richiamate nella norma stessa. Detta istanza può eSSre proposta tanto nel corso di un procedimento già pendente fra le parti o anche in via autonoma, qualora non penda fra le parti un giudizio.
A seguito della entrata in vigore del richiamato D.lgs 164/2024, anche al fine di chiarire i dubbi interpretativi suscitati dalla formulazione della norma, al primo comma è stato specificato che è “il giudice del procedimento in corso” quello deputato ad emettere i provvedimenti richiamati nella norma e, con l'aggiunta del penultimo comma della disposizione citata, si è espressamente previsto che, nel caso in cui non penda un procedimento, la domanda ex art. 473bis.39 cpc debba eSSre proposta “nelle forme dell'art. 473bis.12 cpc.”.
È stata, dunque, definitivamente sancita e chiarita la possibilità che la domanda ex art. 473bis.39 cpc possa eSSre proposta “in via incidentale” al giudice del procedimento in corso
4 ed “in via principale” come autonoma domanda, nelle forme previste dal capo I, titolo IV bis del Libro secondo del codice di rito, ovvero dal c.d. “Rito famiglia BI”.
L'ultimo comma di detta norma – non modificata dal c.d. “RE BI”- prevede che
“i provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.
Tale disposizione trova una sua spiegazione nella circostanza che i provvedimenti richiesti ex art. 473bis.39 cpc possono avere forma diversa laddove siano assunti dal giudice istruttore nel corso del procedimento (nel qual caso assumeranno la forma di ordinanza), dal giudice relatore alla fine di un giudizio (ipotesi nella quale avranno la forma di sentenza collegiale) o, ancora, nella ipotesi in cui la proposizione della domanda sia avvenuta in via autonoma, in forma di sentenza collegiale ai sensi dell'art. 473bis.28 cpc, con conseguente operatività di distinti rimedi impugnatori che, nel caso di istanza presentata in via autonoma e stante la decisione assunta ex art. 473bis.28 cpc, non può che eSSre l'appello proposto ex art. 473bis.30 cpc.
Deve, tuttavia, a questo punto valutarsi se la nuova norma prevista dal terzo comma dell'art. 473bis.39 cpc, inserita dal c.d. RE BI, debba trovare applicazione anche nel presente giudizio.
Si rileva, a tale fine, che l'art. 7, comma 1 del D.lgs. 164/2024 (applicabile anche alla disciplina modificativa dell'art. 473bis.39), prevede che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.”, stessa data di entrata in vigore del D.lgs 149/2022.
Dalla lettura di detta norma, dunque, sembrerebbe che le modifiche introdotte dal c.d.
“RE BI” all'art. 473bis.39 cpc debbano trovare applicazione anche in relazione ai giudizi già pendenti al 26.11.2024 (data di entrata in vigore del RE) purchè instaurati dopo il 28.2.2023.
Tale lettura, seppure foriera di qualche difficoltà applicativa, appare rispettosa del principio pacificamente affermato dalla Suprema Corte secondo il quale “in aSSnza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del "tempus regit actum", in forza del quale lo "ius superveniens" trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all'intero nuovo rito. Infatti, posto che il "rito" è da intendersi come l'"insieme" delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, l'applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in aSSnza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell'"insieme", invece vietata dal principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui lo stesso art. 5 cod. proc. civ. è applicazione. Ne consegue che la sua violazione dà luogo a nullità della sentenza in quanto si risolva in una compressione del diritto al contraddittorio. (Nella fattispecie il giudice di merito, applicando erroneamente il principio
"tempus regit actum", aveva disposto il mutamento del rito, privando le parti del diritto di
5 dedurre mezzi istruttori, anche documentali, nei termini di cui all'art. 184 cod. proc. civ., ed aveva rigettato la domanda anche per difetto di prova). (Cass. 20811/2010).
Invero, rispetto alla disciplina di cui si discute, espressamente il legislatore ha previsto, nell'art. 7, comma 1 del D.lgs 164/2024, che “salvo che non sia diversamente disposto” le norme previste nel decreto trovino applicazione “in tutti i giudizi purchè instaurati dopo il
28.2.2023”.
La disciplina contenuta nel citato art. 7 (intitolato “disposizioni transitorie” ma da intendersi, secondo certa dottrina quali disposizioni “intertemporali”) prevede, invero, solo le seguenti eccezioni: al secondo comma, una eccezione in ordine alla applicabilità dell'art. 50 bis, comma 7 bis cpc, al terzo comma – in deroga all'art. 35 d.lgs 149/2022 – la applicazione delle norme di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto (che troveranno applicazione anche per i procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023); al comma 4 delle eccezioni relative alle disposizioni di cui agli articoli
474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile (che troveranno applicazione anche per i titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data), ed, infine, al comma 6 che prevede che “fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, delle eccezioni relative alle disposizioni di cui all'articolo
4, commi 4, 5 e 5-quater, e di cui all'articolo 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, le norme di nuova introduzione troveranno applicazione anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, così come le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 184 del 1983, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto (che anch'eSS troveranno applicazione anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data 28 febbraio 2023).
Pertanto, poiché la previsione integrativa dell'art. 473bis.39 cpc (contenuta nell'art. 3 comma
6 lettera h) del citato d.lgs 164/2024) non rientra fra le ipotesi per le quali sono previste eccezioni, la stessa sarà soggetta alla previsione di cui al primo comma dell'art. 7 citato e, dunque, anche detta previsione (rappresentata dal terzo comma di nuova introduzione) dovrà ritenersi applicabile “ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.”.
Secondo una altra interpretazione – richiamata da attenta dottrina all'indomani delle entrata in vigore del c.d. “RE BI” - sarebbe invece necessario procedere ad una interpretazione della norma contenuta nell'art. 7, comma 1, d.lgs., 31 ottobre 2024, n. 164 che sia rispettosa della littera legis dell'art. 11 disp. prel. c.c., interpretazione in base alla quale dovrebbe affermarsi che le norme così come integrate e corrette dovrebbero disporre solo per l'avvenire.
6 Secondo detta interpretazione – ritenuta più rispettosa della previsione dell'art. 11 preleggi - le norme integrate e corrette dal d.lgs 164/2024 non troverebbero applicazione nei giudizi già in corso non già in virtù delle “norme intertemporali” contenute nel d.lgs 164/2024 bensì in forza della previsione contenuta nell'art. 35, comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149, norma che prescrive espressamente che gli effetti delle norme in esso contenute non si applichino ai procedimenti già pendenti.
Pertanto, secondo detta tesi dovrebbe ritenersi che l'espressione “ove non diversamente disposto” prevista nel primo comma dell'art. 7 del d.lgs 164/2024 debba intendersi come riferita al contenuto dell'art. 35 comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 22, che, pertanto, escluderebbe i fascicoli già pendenti dal campo di applicazione delle nuove norme.
In base a tale lettura sarebbe “il d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149 a contenere una clausola di ultrattività delle norme abrogate, non il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 a contenere una clausola di retroattività delle norme corrette e integrate, la funzione della cui clausola contenuta ex art. 7, comma 1, è solo agganciarsi alla clausola di ultrattività dell'art. 35, comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149.”
Tale lettura, tuttavia, incontra il limite rappresentato dall'orientamento della Suprema Corte sopra richiamato, secondo il quale “Nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in oSSquio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti da compiere successivamente alla entrata in vigore.”.
Detta lettura che conduce alla immediata applicazione delle norme integrate dal RE
BI appare, inoltre, trovare un autorevole conferma nella decisione n.14986/2025 resa dalle Sezioni Unite in data 9.6.2025, che, in ordine ad un aspetto peculiare del ricorso in cassazione, ha comunque affermato un criterio di carattere generale in ordine alla successione delle leggi nel tempo.
In questa decisione le Sezioni Unite hanno affermato che “la modifica dell'art. 380-bis c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione), in aSSnza di una diversa disposizione transitoria - la quale non può rintracciarsi nell'art. 7, comma 1, del d.lgs. citato o nell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabili alle sole modifiche del giudizio di primo grado -, si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali, a tale data, non foSS stata ancora fissata l'adunanza camerale o l'udienza pubblica, dovendosi preferire l'interpretazione orientata a non differenziare l'entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164 del 2024 rispetto alle corrispondenti previsioni relative al giudizio di legittimità introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, alle quali, per la loro particolare funzione correttiva e/o integrativa, le prime sono destinate a saldarsi”.
Tale affermazione trova anche fondamento nel contenuto della Relazione Illustrativa al c.d.
“RE BI” nel quale, nel commento dell'art. 7, si legge “Al comma 1 si prevede
7 che le disposizioni del correttivo, ove non sia diversamente previsto, si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, affinché eSS possano “saldarsi” con quelle introdotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022, delle quali costituiscono per lo più mere integrazioni, correzioni o riformulazioni a fini di migliore intellegibilità e chiarezza.
Restano naturalmente fermi il principio di irretroattività della legge e quello secondo cui tempus regit actum, per cui gli atti e i provvedimenti già depositati alla data di efficacia del presente decreto saranno regolati dalle norme anteriormente vigenti, e solo le attività processuali poste in eSSre successivamente, anche se in procedimenti già pendenti, saranno regolate dalle nuove disposizioni.”
Pertanto, ritenuto, sulla scorta di tale orientamento al quale la Corte ritiene di aderire, che debba trovare applicazione nel presente giudizio - iniziato come detto, in data 30.8.2024, ovvero in data anteriore alla entrata in vigore del c.d. RE BI (avvenuta il
26.11.2024) ma successivo al 28.2.2023 - anche la previsione di cui al nuovo terzo comma dell'art. 473bis.39 cpc, deve affermarsi che, avendo il proposto un autonomo ricorso, Pt_1 il giudizio, a partire dal 26.11.2024 doveSS svolgersi nelle forme previste dagli artt.
473bis.12 e seguenti.
Conseguentemente, seppur deve ritenersi che correttamente il giudizio ex art. 473bis.39 sia stato proposto – secondo la disciplina vigente ratione temporis – con ricorso e trattato dal giudice monocratico, alla luce di tutto quanto esposto e, dunque, in forza della applicazione del penultimo comma dell'art. 473bis.39 cpc, lo stesso si sarebbe dovuto concludere con sentenza emessa dal Collegio ex art. 473bis.28 cpc.
Ne discende che al provvedimento emesso in esito al giudizio di primo grado - seppur adottato nelle forme di ordinanza – deve attribuirsi natura di sentenza.
Se così è, il rimedio impugnatorio al quale detto provvedimento è soggetto non sarà il reclamo davanti alla Corte di Appello (previsto, nel rito attuale, non già come rimedio impugnatorio di carattere generale, come avveniva per i giudizi di volontaria giurisdizione nella materia famiglia soggetti al rito camerale, ma, ai sensi dell'art. 473bis.24 cpc, limitato alla impugnazione dei provvedimenti emessi ex art. 47bis.22 cpc e dei “provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”) bensì l'appello.
Deve, pertanto, in questa sede accertarsi se la impugnazione proposta dal – dallo Pt_1 stesso qualificata come reclamo ed indirizzata alla Corte di Appello – possa farsi valere quale appello.
Si rileva, in proposito, che ai sensi dell'art. 473bis.30 cpc l'appello – nei giudizi decisi nelle forme previste da c.d. “rito famiglia BI” – si propone con ricorso, al quale segue integrazione del contraddittorio ad opera della parte che ha proposto il gravame in esito alla
8 pronunzia del decreto contenente la fissazione della udienza ed il termine per notificare alle controparti.
Nel caso di specie detta sequenza procedimentale appare rispettata.
Inoltre, come previsto dall'art. 473bis.30 cpc citato, l'atto di appello deve contenere “le indicazioni previste dall'art. 342 cpc ovvero - in sintesi - le censure moSS alla decisione impugnata e le violazioni di legge lamentate nonché la richiesta di riforma del provvedimento oggetto del gravame, requisiti tutti ricorrenti nel caso di specie.
Nessun rilievo, invece, deve eSSre attribuito al mancato rispetto dei termini liberi a comparire così come alla mancata indicazione delle prescrizioni di cui all'art. 163 cpc (richiamato nell'art. 342 cpc) tenuto conto che dette nullità sono state sanate dalla costituzione di tutti i resistenti, che nulla hanno eccepito in proposito.
Può dunque affermarsi che l'atto intestato “reclamo” proposto dal avverso la Pt_1 decisione emessa in data 29.5.2025 dal giudice monocratico di RI possa qualificarsi come valido atto di appello.
Ciò premesso deve rilevarsi che, per tutto quanto sopra esposto, poiché il giudizio di primo grado deve ritenersi soggetto alle forme previste dal c.d. “rito BI famiglia”, di cui agli articoli 473bis.12 e seguenti cpc (richiamati dal penultimo comma dell'art. 473bis.39 cpc), il provvedimento oggetto di impugnazione avrebbe dovuto eSSre pronunziato non già dal giudice monocratico – come avvenuto nel caso di specie – bensì dal collegio.
Tuttavia, poiché questo profilo non è stato oggetto di impugnazione, non è possibile dichiarare la nullità della sentenza ex art. 161 cpc (Cass SU 28040/2008).
Nel merito, l'appello è infondato e deve eSSre rigettato.
Lamenta il che il giudice avrebbe errato a decidere, non avendo considerato le istanze Pt_1 istruttorie dallo stesso avanzate, non avendo disposto la consulenza richiesta in primo grado e non avendo motivato in ordine alla non condivisione delle conclusioni della consulenza di parte dallo stesso prodotta.
Detto motivo di appello viene così articolato: “Il sig. giudice non indica in ordinanza il motivo per il quale non abbia disposto consulenza e non indica neppure il motivo di una mancata considerazione delle conclusioni del ctp ( che non cita). La prassi è chiara sul punto in presenza di ctp il giudice deve motivare il mancato accoglimento delle conclusioni a cui è pervenuto lo stesso e deve motivare la mancata nomina di ctu se richiesta già; cio' rende viziato il provvedimento. Vi è difetto di corretto svolgimento di istruttoria. Il ctu avrebbe ricostruito tutta la storia del bimbo e soprattutto avrebbe valutato passaggi e le sospensioni di terapia e gli effetti di cio' sulle condizioni del bimbo. Il giudice, inoltre, nulla dispone sulla richiesta di escussione di testi per come formulata dalla presente difesa e non motiva il non accoglimento della stessa. L'escussione avrebbe assicurato di acquisire prove sul percorso e sullo stato del minore nei diversi periodi al momento della sospensione della terapia BA , sospensione dovuta ad una SCELTA unilaterale DELLA MADRE”.
Quanto alle prove testimoniali le steSS appaiono non rilevanti ai fini del decidere.
9 Quanto alla mancata motivazione in ordine alla non condivisione delle risultanze della ctp prodotta da parte ricorrente si rileva come è principio pacifico quello secondo il quale il contenuto di una consulenza tecnica di parte – pur potendo anche da sola fondare il convincimento del giudice – ha valore solo di mera allegazione difensiva, allegazione che, nel caso di specie, appare superata dalle valutazioni compiute dal giudice di primo grado sulla scorta degli elementi raccolti e valutati in contraddittorio ed, in particolare, dal contenuto delle relazioni prodotte anche dal curatore speciale.
Invero, oltre a rilevarsi che anche nella ctp prodotta dal la terapia residenziale o semi Pt_1 residenziale è indicata solo come “una soluzione operativa valida”, senza alcuna valutazione degli effetti che avrebbe sul minore un eventuale distacco dalla realtà domestica (proprio tenuto conto della peculiare condizione del minore), deve evidenziarsi che nelle relazioni in atti redatte dagli specialisti che hanno in cura il minore, si evidenzia, piuttosto, la necessità che detta terapia venga effettuata anche in sede domiciliare apparendo indispensabile il coinvolgimento - oltre che della scuola – anche delle figure genitoriali.
Invero, nella relazione redatta dalla equipe che ha in carico il minore (relazione a firma delle d.SS , e dell' Ambito territoriale di RI) si dà espressamente atto Per_2 Per_3 Per_4 che tanto i sanitari che hanno visitato il minore a Matera che quelli della NPI di Messina hanno concluso per la necessità di una terapia domiciliare affermando che “La generalizzazione degli interventi avviene, difatti, se il contesto di vita del bambino si adopera a mantenere le strategie e le azioni promoSS e meSS in atto in regime di trattamento;
e solo in tal modo che il bambino può mantenere/amplificare/generalizzare quanto apprende in terapia.”. Secondo detta equipe, inoltre, è assolutamente indispensabile che il minore prosegua le terapie anche presso il domicilio, tenuto conto che una terapia domiciliare “deve fungere anche da modello per i genitori che se ne prendono cura, nell'obiettivo di acquistare competenze e strategie specifiche per fronteggiare i compiti che la vita quotidiana richiede al ragazzo”.
Non può, invece, non considerarsi che risulta dagli atti che più volte era stato negato il consenso paterno alla esecuzione delle terapie, con interruzioni delle steSS che, senza alcun dubbio, hanno nociuto al bambino.
Infine, non può eSSre condivisa la lamentata mancata disposizione della ctu atteso che, rientra nei poteri del giudice disporre o meno un accertamento peritale. Nel caso di specie, invero, deve ritenersi che correttamente il giudice abbia ritenuto di avere a disposizione tutti gli elementi sufficienti per decidere e, pertanto, che non possa eSSre affermata la erroneità del provvedimento per tale motivo.
Anche in questa sede non si ravvisano gli estremi per disporre la chiesta ctu, apparendo maggiormente rilevanti - rispetto ad un accertamento svolto da un perito in queta sede – le valutazioni espreSS dalla equipe e dalle strutture sanitarie che hanno seguito il percorso di crescita del bambino.
Per questi motivi
, la impugnazione proposta dal deve eSSre rigettata. Pt_1
10 Alla luce della soccombenza, le spese devono eSSre poste a carico dello stesso sia in favore della che del curatore del minore. Tenuto conto che l'avv. , nella spiegata CP_1 CP_2 qualità, è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve disporsi la distrazione ex art. 133 TU in materia di spese di giustizia, mentre delle spese liquidate in favore della CP_1 deve eSSre disposta la distrazione in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
Dette spese devono eSSre liquidate tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, nei valori minimi nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00, Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00, compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,00.
Infine, trattandosi di causa relativa a minori, e dunque esente dal pagamento di contributo unificato, non vi è luogo per la attestazione ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
contro e con l'avv. n.q. di
[...] Controparte_1 Controparte_2 curatore speciale del minore così decide: Persona_1
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 4996,00 oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore
[...] dei procuratori ex art. 93 cpc;
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di dell'avv. Parte_1
, nella spiegata qualità, che liquida in € 4996,00 oltre spese Controparte_2 generali, iva e cpa da distrarsi ex art. 133 TU in materia di spese di giustizia, in favore dell'Erario.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 20/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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