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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composto dai sig.ri magistrati:
- dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
-dott.ssa Monica Stocco Giudice
- dott. Stefano Sajeva Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 190 c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 7195 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente tra
(c.f. ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo il 6 aprile 1961, n.q. di erede di Persona_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Galasso Alfredo,
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
(c.f. ), n.q. di Amministratore di sostegno di CodiceFiscale_2
, giusta decreto emesso dal G.T. presso Controparte_2
l'intestato Tribunale il 17 luglio 2024 (c.f. ), C.F._3
nata a [...] il [...],
rappresentata e difesa dall'avv. Cacioppo Antonino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e decreto emesso dal G.T.
presso l'intestato Tribunale il 4 novembre 2024.
CONVENUTA
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice in epigrafe indicata rappresentava: (i) che il 18 novembre 2019 era deceduto il fratello il quale era nato a [...] in Persona_1
data 1° gennaio 1967; (ii) che il de cuius aveva regolato la propria successione con testamento olografo datato 24 ottobre 2018
(confermato da un successivo testamento olografo datato 30 ottobre
2018), pubblicato il 6 novembre 2020 dal notaio Persona_2
(repertorio n. 811, raccolta n. 623) a mezzo del quale, dopo essersi riconosciuto debitore della convenuta dell'importo di euro
62.500,00, le aveva attribuito la piena proprietà dell'unico immobile di cui disponeva, ovvero l'unità sita in Palermo, Piazza Leoni n. 40,
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piano primo (e identificata al N.C.E.U. del predetto comune al fg.
31, p.lla 105, sub 2); (iii) che gli accertamenti tecnici effettuati sulle predette schede avevano consentito di verificare l'apocrifia delle sottoscrizioni ivi apposte;
(iv) che, comunque, doveva ritenersi che entrambi gli atti di ultima volontà fossero stati redatti dal de cuius
sotto la minaccia della convenuta, la quale, almeno negli ultimi due anni della loro convivenza (dal 2017 al 2019), nonostante la grave malattia terminale dalla quale era affetto (e che lo avrebbe condotto alla morte), lo aveva sottoposto a continue e gravi vessazioni,
ingiurie, minacce, aggressioni, tanto da condurlo a richiedere più
volte, dal giugno 2017 al giugno 2018, l'intervento delle forze dell'ordine, a sporgere formale querela in suo danno nell'agosto
2018, a interrompere la loro convivenza e a trasferirsi in un altro immobile (concessogli in comodato da terzi) nel gennaio 2019 e infine, ad avviare in suo danno, nell'ottobre del 2019, un giudizio per ottenere il rilascio del proprio bene, indebitamente occupato;
(v)
che tali gravi e reiterate condotte violente erano state riscontrate nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti della convenuta per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato da futili motivi, dal Giudice per le indagini preliminari (il quale, il 20
marzo 2019 adottava in suo danno la misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa) e dal Giudice dell'udienza preliminare (il quale il 14 gennaio 2021 adottava il provvedimento di rinvio a giudizio per il suddetto reato); (vi) che era suo interesse
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ottenere l'accertamento della nullità delle suddette schede o il loro annullamento in quanto unica erede legittima del de cuius.
Sulla scorta di tali fatti, parte attrice chiedeva che fosse dichiarata la nullità ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c., o comunque si procedesse all'annullamento ai sensi dell'art. 624 c.c. del testamento olografo del 30 ottobre 2018 e del testamento olografo del 24 ottobre
2018 e, previa dichiarazione di apertura della successione legittima di in suo favore, che fosse ordinato alla convenuta Persona_1
di rilasciarle l'unità immobiliare sita in Palermo, p.za Leoni n. 40,
piano I.
Con comparsa del 5 ottobre 2022, si costituiva, tardivamente,
la convenuta, la quale contestava integralmente la ricostruzione fornita dall'attrice e sollecitava il rigetto delle sue domande, perché
infondate in fatto e in diritto.
La causa, pertanto, istruita mediante C.T.U. grafologica ed escussione dei testi ammessi con provvedimento del 29 febbraio
2024, una volta riassunta nei confronti dell'amministratrice di sostegno della convenuta (medio tempore ammessa al beneficio di cui all'art. 404 c.c.) era trattenuta in decisione dal giudice istruttore con provvedimento del 27 marzo 2025, il quale si riservava di riferire al
Collegio all'esito dello scambio delle comparse di cui all'art. 190
c.p.c.
MERITO DELLA LITE
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Va, preliminarmente, dichiarata inammissibile la documentazione irritualmente prodotta dalla convenuta a corredo della propria memoria di replica in quanto l'interessata non ha fornito prova di non aver potuto acquisirla prima del maturare delle preclusioni asseverative e di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c.
*******************************************
La domanda di accertamento negativo dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte al testamento olografo datato 24 ottobre 2018,
pubblicato il 6 novembre 2020 dal notaio Persona_2
(repertorio n. 811, raccolta n. 623) è rigettata per le ragioni appresso indicate (cfr all. 1 e 2 alla citazione).
Preliminarmente, va dato atto che nonostante parte attrice abbia ritualmente impugnato di nullità anche la scheda olografa del
30 ottobre 2018 (non pubblicata, ma avente contenuto quasi integralmente identico a quella del 24 ottobre 2018), non è stato possibile acquisire l'originale di tale atto e, dunque, sottoporlo ai necessari accertamenti grafologici per fatto imputabile esclusivamente alla convenuta, la quale ha omesso la sua esibizione,
dichiarando di averlo smarrito.
Tanto chiarito, va adesso avvertito che gli esiti dell'istruttoria tecnica disposta in corso di causa hanno consentito di affermare che la scheda testamentaria in verifica è stata effettivamente sottoscritta dal de cuius . Persona_1
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Il Collegio, infatti, ritiene pienamente convincenti ed esaustive le valutazioni tecniche poste in essere dal ctu, dott.ssa
[...]
e trasfuse nella relazione depositata in atti telematici il 16 Per_3
febbraio 2024, poiché raggiunte all'esito di un'attività propriamente scientifica (cfr. sulla motivazione per relationem cfr., fra le altre,
Cass. n. 6328 del 2019 “non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito”). La consulenza tecnica in esame, in particolare, si è fondata su una accurata valutazione comparativa di tutto il materiale in atti, valutazione della quale il perito ha avuto cura di illustrare le premesse metodologiche
(elaborate della migliore scienza grafologica e attualmente condivise dalla comunità di riferimento cfr. pp.
8-13 relazione in atti) e i singoli passaggi applicativi.
Con riguardo a quest'ultima parte dell'elaborato, deve darsi atto che l'ausiliario:
(i) in primo luogo, ha proceduto ad un accurato esame intrinseco dell'atto di ultima volontà sotto plurimi profili (il preliminare esame fisico, l'analisi delle caratteristiche fisio- grafiche della sottoscrizione, l'analisi delle cd. ideoformazioni e degli ulteriori elementi di dettaglio cfr. pp 13-19 relazione);
(ii) successivamente, ha verificato la sovrapponibilità di tale atto con quelli posti in comparizione (che, va segnalato, sono stati
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esaminati in originale e la cui riferibilità al disponente non è stata messa in discussione cfr. pp 19-32 relazione).
Quest'ultimo accertamento, invero decisivo, è stato posto in essere dall'ausiliario con precisione davvero apprezzabile e si è
tradotto nel confronto interno fra le scritture di comparazione e nella analisi e nella sovrapposizione del gesto grafico,
dell'andamento sul rigo, dell'assetto assiale, della dimensione delle lettere, delle spaziature orizzontali, della continuità/discontinuità
nei collegamenti, del cd. quantum pressorio, del ritmo riscontrati nelle scritture in comparazione.
Tutto ciò ha consentito all'esperto di concludere che
“Nonostante siano state riscontrate alcune diversità morfostrutturali tra le
grafie comparate, che derivano da un comportamento grafico variabile che
produce oscillazioni dei movimenti, semplificazioni, modalità ritmiche di
accelerazione e di rallentamento che, inevitabilmente, incidono sui valori
direzionali e dimensionali dei tratti grafici rappresentati, […] è da
escludere l'ipotesi dell'imitazione e della sottoscrizione da parte di terzi [in
quanto] i riscontri delle analogie di intensità di segno indicano
compatibilità e omogeneità di mano [e] tali concordanze di tipo grafo-
dinamico e grafo-morfico, […] depongono a favore della compatibilità
grafica e […] rappresentano la prova oggettiva dell'unicità di mano […]
Infatti, […] sono risultati concordanti lo stile espressivo, gli aspetti formali
della scrittura, il movimento e l'indice di coesione, la pressione,
l'andamento e l'orientamento; inoltre, sono state riscontrate concordanze
in merito alle peculiarità di gesto, come nelle doppie “pp”, nelle specifiche
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configurazioni delle lettere maiuscole, e ancora, nelle “i”, nelle “o”, nei
legamenti che sono prerogativa della scrittura autografa e della
sottoscrizione in esame, e inoltre, le corrispondenze riguardano i piccoli
segni altamente identificativi, come i cosiddetti “gesti aerei”, che hanno
evidenziato prevalenti connotati e contrassegni qualitativi comuni”).
La correttezza scientifica dell'accertamento e l'esattezza dei suoi esiti, ad avviso del Collegio, non sono scalfiti dalle osservazioni critiche formulate dal tecnico di parte attrice, le quali sono state ampiamente confutate dal C.T.U. con argomentazioni logiche,
convincenti ed esaustive nelle risposte rese in replica (cfr. pp 35-47
della relazione alla quale si fa integrale rinvio).
Per tali assorbenti ragioni, nessun ragionevole dubbio può
residuare in ordine alla riferibilità a della Persona_1
sottoscrizione apposta al testamento olografo datato 24 ottobre
2018, pubblicato il 6 novembre 2020 dal notaio Persona_2
(repertorio n. 811, raccolta n. 623).
*****************************************
La domanda di annullamento del testamento olografo datato
24 ottobre 2018, pubblicato il 6 novembre 2020 dal notaio Per_2
(repertorio n. 811, raccolta n. 623) e del successivo
[...]
testamento olografo non pubblicato, datato 30 ottobre 2018, va accolta per le ragioni appresso indicate.
Va, in primo luogo, evidenziato che parte attrice è portatrice di un interesse concreto e attuale (art. 100 c.p.c.) ad ottenere la caducazione degli indicati negozi mortis causa, in quanto non è qui
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controverso che sia la sorella del defunto , nonchè Persona_1
l'unica erede in caso di apertura della sua successione legittima (T.
Torino 4.11.2005).
Tanto precisato, deve adesso ricordarsi che il testamento, al pari degli altri atti dell'autonomia privata, richiede a fini di validità,
l'integrità della volontà del de cuius, la quale si scompone nel presupposto della capacità e nell'assenza di vicende perturbative della formazione del consenso, quali appunto l'errore, il dolo e la violenza.
Si tratta, nella specie, di figure, che sfuggono a una precisa definizione normativa, sicché è rimesso all'interprete il compito di chiarire se esse si riferiscano ai medesimi fenomeni più
esaustivamente disciplinati in ambito contrattuale.
A tale riguardo, deve osservarsi, innanzitutto, che si è unanimi nel ritenere che la violenza cui fa riferimento l'art. 624 c.c. sia quella di ordine morale, poiché la distinta ipotesi della violenza fisica non determina tanto un difetto nel processo di formazione della volontà
dispositiva, quanto, a monte, un difetto di imputabilità oggettiva del fatto al suo autore, e perciò ridonda in una ipotesi di nullità/inesistenza dell'atto.
La cd. vis compulsiva invalidante si risolve in una coartazione relativa alla redazione dell'atto, realizzata, comunemente,
attraverso la minaccia - ovvero prospettando al disponente di subire un male ingiusto e notevole, ove non indirizzi la sua volontà nel senso richiesto - condotta questa la cui capacità perturbativa va
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valutata tenendo conto dell'età, del sesso e della condizione del testatore, poiché, è pacifico, che il canone della capacità di resistenza sia da declinare in termini di relazionalità concreta (cfr.
Cass. n. 1117/1975 secondo la quale “è viziata la motivazione della
sentenza che, nel rigettare la domanda di annullamento del testamento per
violenza morale, ometta di tener conto dell'età, del sesso e della condizione
del testatore”).
È del pari incontroverso che la condotta violenta possa estrinsecarsi non soltanto in un unico atto contestuale alla redazione della scheda testamentaria, ma anche attraverso una più ampia e complessa attività continuativa, teleologicamente rivolta a influire sulla volizione mortis causa, osservandosi, peraltro, che la sussistenza di un sensibile scarto temporale fra la condotta perturbatrice e l'evento (redazione dell'atto) non esclude di per sé
l'efficacia causale del metus proferito (così già Trib. Avezzano 9
febbraio 1949).
Così, se da un lato è ben vero che per ottenere la caducazione del testamento non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico (esercitata, se del caso, mediante blandizie,
richieste, suggerimenti o sollecitazioni o, ancora, attraverso la semplice rappresentazione di un pericolo, sia pur collegata a circostanze obiettivamente esistenti cfr. fra le altre Cass. n.
9309/2017), in dottrina si è accordata, comunque, capacità
invalidante anche a quelle forme di violenza sottili e subdole che si alimentano di sistematiche privazioni giornaliere e, in
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giurisprudenza, anche alla sistematica e pervicace pressione psicologica esercitata su una persona di età avanzata o in precarie condizioni fisiche, la quale la induca a testare in un certo modo al solo scopo di determinarne la cessazione (cfr. Corte Appello Torino
12 giugno 1994): in tali casi, si osserva, si assiste comunque ad uno sviamento della volontà del de cuius, poiché la determinazione in ordine alla stipula dell'atto non è spontaneamente assunta per soddisfare un proprio interesse, bensì quello del terzo istituito.
In tal modo chiarite le coordinate teoriche dell'accertamento,
osserva il Collegio che la tesi sostenuta dall'attrice - ovvero che le schede testamentarie olografe redatte da il 24 e il 30 Persona_1
ottobre 2018 in favore della convenuta siano state dalla stessa estorte attraverso gravi minacce, ingiurie, aggressioni fisiche e verbali, umiliazioni e vessazioni, reiterate con cadenza quasi quotidiana nell'intervallo temporale che va dal giugno 2017 e sino al suo decesso, alla luce del materiale probatorio raccolto, è risultata dotata di elevata credibilità razionale.
Fra i plurimi, precisi e concordanti elementi probatori acquisiti in giudizio si segnala, innanzitutto, la dichiarazione resa all'udienza del 1 ottobre 2024 dal teste (condomino Testimone_1
dello stabile in cui è sita l'unità immobiliare abitata della coppia
- , il quale ha confermato che dal settembre del Per_1 CP_2
2017 fino quantomeno al novembre del 2018, è stato Persona_1
vittima, quasi quotidianamente, di gravi condotte maltrattanti consistenti in aggressioni fisiche e verbali (ingiurie, umiliazioni e
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minacce anche di morte) da parte della convenuta, situazione questa che era nota anche ad altri abitanti del quartiere (“si è vero
confermo. Aggiungo che la signora lo percuoteva. Io all'epoca CP_2
abitavo all'attico e loro a primo piano dello stabile. Ricordo che in quel
torno di tempo gli interventi della polizia anche da noi sollecitati erano
quasi quotidiani. Le urla si sentivano fin dalla strada […] il fatto che fosse
lei a inveirgli contro, a percuoterlo, a minacciarlo lo so per certo perché
riconoscevo la sua voce e quando scendevo in strada la vedevo affacciata
[…] una volta lo incontrai nel pianerottolo. Lui mi disse che era rimasto
fuori casa e senza chiavi perché la sig.ra lo aveva buttato fuori CP_2
dalla finestra ed era uscita chiudendo la porta. voleva il mio aiuto a
cambiare la serratura della porta. Comprammo la serratura e chiamammo
il fabbro. Poi sopraggiunse la sigra , lo richiamò dentro casa e non CP_2
se ne fece più nulla […] abbiamo sporto denuncia contro la signora
e proprio per la frequenza con la quale si verificavano queste liti CP_2
abbiamo dovuto vendere casa […] per quello che sono i miei ricordi sia il
tabaccaio che il ferramenta della zona riferivano di aver visto e Per_1
litigare sul balcone” cfr. verbale udienza dell'1 ottobre CP_2
2024). , peraltro, oltre ad essere l'autore del Testimone_1
video depositato dall'attrice a corredo della citazione (nel quale è
ripresa la convenuta mentre aggredisce verbalmente Per_1
per le scale dello stabile), è stato testimone diretto di
[...]
un'aggressione di eccezionale gravità e riprovevolezza consumata dalla convenuta in danno del de cuius: ella durante un alterco, dopo averlo percosso con un oggetto non identificato, lo avrebbe spinto
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dalla finestra dell'abitazione e lo avrebbe fatto precipitare nel cortile sottostante (“sentivo rumori probabilmente provocati da un oggetto che
probabilmente veniva urtato contro il corpo del sig. perché lo Per_1
sentivo urlare dal dolore […] Lo sentivo urlare dal dolore e poi essere
scaraventato fuori dalla finestra […] vedevo il corpo del sig che Per_4
rotolava sulla tettoia sottostante su impulso di una forza estranea, un
movimento involontario […] che non fosse un gesto volontario del sig
lo deduco perché quando precipitava dalla finestra sulla tettoia era Per_1
in modo scomposto, non sembrava si fosse lanciato” cfr. verbale udienza dell'1 ottobre 2024).
Ed è ancora il medesimo teste a confermare che la condotta violenta perpetrata dalla convenuta in danno del de cuius quasi quotidianamente nel periodo immediatamente precedente alla redazione dei testamenti qui impugnati, soggetto peraltro affetto in quel momento da un grave malattia tumorale incurabile e particolarmente debilitante (cfr. all. 8 alla citazione), lo avesse costretto in una condizione psicologica di soggezione, che gli impediva di opporre qualsiasi forma di resistenza (“non so se il sig.
abbia mai [d]enunciato la sig.ra , io l'ho invitato più volte Per_1 CP_2
a farlo ma lui aveva paura” cfr. verbale udienza dell'1 ottobre 2024).
Ritiene il Collegio che il suddetto teste sia attendibile e che le sua dichiarazioni siano altamente credibili.
Quanto primo profilo, deve osservarsi che Testimone_1
non è legato da alcun rapporto di parentela o di amicizia
[...]
con le parti in causa e non è portatore di alcun interesse personale in
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ordine agli esiti del presente contenzioso, in quanto non è più
condomino dello stabile ove è sita l'abitazione attualmente occupata dalla convenuta (cfr. verbale udienza dell'1 ottobre 2024).
Questi, inoltre, non si è limitato a rispondere passivamente ai capitoli, ma ha arricchito la narrazione di ulteriori, specifici e precisi elementi circostanziali, oggettivi e soggettivi, i quali evidentemente accordano peculiare efficacia dimostrativa alla fonte-mezzo di prova.
Deve, ancora, evidenziarsi che le dichiarazioni rese dal suddetto teste hanno trovato immediata conferma nella documentazione prodotta dall'attrice a corredo dei propri atti.
Fra questi documenti, particolare rilevanza va assegnata all'ordinanza cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa disposta nei confronti della convenuta dal Giudice per le indagini preliminari presso l'intestato Tribunale, appena pochi mesi dopo la redazione delle schede testamentarie qui impugnate (il 20 marzo 2019).
Nel suddetto provvedimento l'autorità precedente, sulla base del verbale di ricezione di querela orale sporta dallo stesso Per_1
innanzi alla Legione dei Carabinieri, Stazione Palermo
[...]
Crispi in data 20 agosto 2018, dell'integrazione di denuncia presentata al Commissariato di Polizia Palermo-Libertà il 18
settembre 2018, e degli ulteriori atti di indagine compiuti dalla p.g.,
ha ritenuto necessaria l'applicazione della misura cautelare richiesta dal p.m., verificando che “i costanti comportamenti violenti e
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sopraffattori posti in essere dall'indagata, parte 'forte' della relazione anche
a causa della malattia tumorale che ha colpito il fossero di tal Per_1
natura da avergli “cagiona[to] un perdurante e grave stato di ansia e di
paura ed ingeneran[to] allo stesso un fondato timore per la propria
incolumità, costringendolo anche a modificare le proprie abitudini di vita”
(cfr. all. 5 citazione).
Tale ricostruzione è stata fatta propria anche dal Giudice
dell'udienza preliminare presso l'intestato Tribunale, il quale con provvedimento del 14 gennaio 2021 ha disposto il rinvio a giudizio della convenuta per il reato di cui all'art. 572 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 61, n.1, c.p., “perché maltrattava il convivente , Persona_1
sottoponendolo a continua vessazioni fisiche e morali per futili motivi,
ingiuriandolo e minacciandolo reiteratamente, proferendo nei suoi
confronti frasi del tipo 't'ammazzo' e altre simili, anche mentre impugnava
un martello, impedendogli di uscire sottraendogli le chiavi di casa, i
documenti di identità, il passaporto e il contratto di proprietà della casa di
abitazione, spingendolo fino a farlo cadere fuori dalla finestra del suo
appartamento - sito al primo piano - che dà sul cortile interno del palazzo
(dalla quale lui stava cercando di uscire), aggredendolo verbalmente, sia
all'interno della loro abitazione che presso la clinica ove era ricoverato, e
fisicamente con schiaffi, pugni, colpi con mazza di legno e con il ferro da
stiro, rompendo mobili e suppellettili (quali una bilancia), buttandolo fuori
casa anche di notte (lasciandolo dormire nell'androne), e in alcune
occasioni con pochi vestiti addosso, instaurando così un regime di tensione
e terrore permanenti intra moenia” (cfr. all. 7 citazione).
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A ulteriore comprova della fondatezza della tesi sostenuta dall'attrice - e, nel dettaglio, del fatto che, proprio nell'intervallo temporale nel quale sono stati redatti i testamenti qui impugnati e sino al suo decesso, la convivenza fra il de cuius e la convenuta fosse divenuta per quest'ultimo assolutamente intollerabile in ragione delle sue quotidiane violenze, vessazioni, ingiurie - è il contratto di comodato del gennaio 2019: in quella data, , proprio Persona_1
allo scopo di interrompere la propria relazione con la convenuta,
decideva di abbandonare la propria abitazione e di trasferisi nell'immobile sito in Palermo nella via Maggiore Toselli n. 36/I,
luogo nel quale, è del pari documentato, abbia ricevuto la somministrazione delle cure palliative da parte della (cfr. all. Pt_2
9 e 9 bis alla citazione).
E va, in ultimo rilevato, che la tesi qui sostenuta dall'attrice è
stata già nitidamente esposta da nell'atto Persona_1
introduttivo del giudizio avviato il 18 ottobre 2019 in danno della odierna convenuta per ottenere il rilascio del proprio immobile dalla stessa illecitamente occupato nonostante la sua ferma opposizione e nonostante fosse destinataria, come anzidetto, di un ordine di allontanamento emesso dal Giudice penale (“In questa sede
non si ritiene opportuno ripercorrere gli atti di continua vessazione e
violenza cui è stato sottoposto nel tempo il sig. costretto più volte Per_1
a fuggire da casa per sottrarsi all'ira e alle aggressioni della sig.ra
che, seppure invitata costantemente a lasciare la casa, non ha CP_2
mai desistito dal proposito di abitarla e utilizzarla come fosse nella sua
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assoluta disponibilità malgrado l'opposizione del legittimo proprietario.
[…] il sig. affetto da una patologia oncologica assai grave che Per_1
richiede terapie molto debilitanti (all. 4), con prescrizione di riposo e cure
in ambiente familiare tranquillo, si è trovato alla mercé di una donna
violenta, prevaricatrice, aggressiva e manesca, ed è stato per questa ragione
costretto a scappare dalla propria abitazione per evitare di esporre la
propria incolumità ad ulteriori rischi. Ha dovuto, così, prendere in
locazione un locale scantinato […] è uscito di casa senza abiti e senza gli
altri beni personali di prima necessità, lasciando in balìa della sig.ra
tutte le proprie cose compresi i documenti custoditi CP_2
nell'abitazione, stante il rifiuto della donna di allontanarsi dall'immobile”
cfr. all. 4 alla citazione).
Tali plurimi, nitidi, inequivoci, concordanti elementi compongono un quadro probatorio esaustivo e coerente, il quale conferma la tesi attorea e consente di ritenere priva di credibilità
razionale la ricostruzione alternativa offerta dalla convenuta -
secondo la quale la loro relazione affettiva, nonostante il clima di conflittualità, era solida e duratura e il de cuius si sarebbe determinato a disporre in suo favore perchè riconoscente del supporto offertogli nei momenti più difficili della sua patologia –
ricostruzione questa che non ha trovato in questa sede il minimo riscontro probatorio.
Nè, infine, potrebbe ragionevolmente ritenersi che l'omessa revoca da parte del de cuius delle schede qui impugnate sia un comportamento sintomatico della sua volontà di confermarne
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l'efficacia dispositiva e ciò perchè come anzidetto il compendio probatorio in atti attesta che è stato ridotto dalla Persona_1
convenuta in una condizione di permanente soggezione e paura che gli ha impedito, sino al suo decesso, di frapporre una efficace resistenza ai gravi atti di violenza, fisica e morale, da questa posti in essere in suo danno con cadenza quasi quotidiana e nonostante le fosse nota l'incurabile patologia oncologica che lo affligeva.
Nessun ragionevole dubbio, dunque, può residuare sulla circostanza che le schede olografe del 24 e del 30 ottobre 2018 - a mezzo delle quali ha disposto del suo unico bene in Persona_1
favore della convenuta - siano state sorrette da una volontà
dispositiva viziata in modo determinante, perchè elaborata da un soggetto in precarie condizioni psicologiche e di salute e siano perciò ab origine prive di qualunque efficacia giuridica.
Per tali assorbenti ragioni, ai sensi dell'art. 624 c.c., dette schede sono annullate e, una volta dichiarata aperta la successione legittima di , una volta preso atto che la stessa ai Persona_1
sensi dell'art. 570 c.c. si è devoluta esclusivamente in favore della sorella superstite (la quale avviando il presente giudizio ha peraltro accettato tacitamente l'eredità devolutale ai sensi dell'art. 476 c.c.),
un volta preso atto che non è qui controverso che nel relictum di si iscriva la piena ed esclusiva proprietà dell'unità Persona_1
immobiliare sita in Palermo, Piazza Leoni n. 40, piano primo (e identificata al N.C.E.U. del predetto comune al fg. 31, p.lla 105, sub
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2), deve ordinarsi alla convenuta di rilasciare immediatamente in favore dell'attrice detto immobile, libero da persone o cose.
******************************
In ragione dell'esito del giudizio le spese del presente giudizio
- liquidate sulla base del DM 55/14 (assumendo come parametro il valore della causa - indeterminabile complessità media) - e applicando i parametri medi per tutte le fasi - in euro 10.860,00 per compensi, ed euro 545,00 per esborsi oltre iva cpa e rimborso delle spese generali come per legge - sono compensate tra le parti nella misura di 1/6 e poste per i restanti 5/6 a carico della convenuta,
soccombente in via prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
così provvede:
RIGETTA la domanda di accertamento negativo del testamento olografo datato 24 ottobre 2018, pubblicato il 6
novembre 2020 dal notaio (repertorio n. 811, Persona_2
raccolta n. 623) spiegata da . Parte_1
ANNULLA ai sensi dell'art. 624 c.c. il testamento olografo redatto da il 24 ottobre 2018, pubblicato il 6 Persona_1
novembre 2020 dal notaio (repertorio n. 811, Persona_2
raccolta n. 623) e il successivo testamento olografo redatto da il 30 ottobre 2018 e non pubblicato. Persona_1
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
ORDINA ad (e per essa all'avv. Controparte_2
n.q. di sua amministratrice di sostegno) di Controparte_1
rilasciare immediatamente in favore di libera da Parte_1
persone o cose, l'unità immobiliare sita in Palermo, piazza Leoni n.
40, piano I, identificata al N.C.E.U. al fg. 31, p.lla 105, sub 2.
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di 1/6.
NN (e per essa l'avv. Controparte_2
n.q. di sua amministratrice di sostegno) a Controparte_1
rifondere in favore di i restanti 5/6 delle spese di Parte_1
lite, liquidate in euro 9.504,00, oltre iva cpa e rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo, lì 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
dott. Stefano Sajeva dott.ssa Maria Letizia Barone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composto dai sig.ri magistrati:
- dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
-dott.ssa Monica Stocco Giudice
- dott. Stefano Sajeva Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 190 c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 7195 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente tra
(c.f. ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo il 6 aprile 1961, n.q. di erede di Persona_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Galasso Alfredo,
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
(c.f. ), n.q. di Amministratore di sostegno di CodiceFiscale_2
, giusta decreto emesso dal G.T. presso Controparte_2
l'intestato Tribunale il 17 luglio 2024 (c.f. ), C.F._3
nata a [...] il [...],
rappresentata e difesa dall'avv. Cacioppo Antonino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e decreto emesso dal G.T.
presso l'intestato Tribunale il 4 novembre 2024.
CONVENUTA
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice in epigrafe indicata rappresentava: (i) che il 18 novembre 2019 era deceduto il fratello il quale era nato a [...] in Persona_1
data 1° gennaio 1967; (ii) che il de cuius aveva regolato la propria successione con testamento olografo datato 24 ottobre 2018
(confermato da un successivo testamento olografo datato 30 ottobre
2018), pubblicato il 6 novembre 2020 dal notaio Persona_2
(repertorio n. 811, raccolta n. 623) a mezzo del quale, dopo essersi riconosciuto debitore della convenuta dell'importo di euro
62.500,00, le aveva attribuito la piena proprietà dell'unico immobile di cui disponeva, ovvero l'unità sita in Palermo, Piazza Leoni n. 40,
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piano primo (e identificata al N.C.E.U. del predetto comune al fg.
31, p.lla 105, sub 2); (iii) che gli accertamenti tecnici effettuati sulle predette schede avevano consentito di verificare l'apocrifia delle sottoscrizioni ivi apposte;
(iv) che, comunque, doveva ritenersi che entrambi gli atti di ultima volontà fossero stati redatti dal de cuius
sotto la minaccia della convenuta, la quale, almeno negli ultimi due anni della loro convivenza (dal 2017 al 2019), nonostante la grave malattia terminale dalla quale era affetto (e che lo avrebbe condotto alla morte), lo aveva sottoposto a continue e gravi vessazioni,
ingiurie, minacce, aggressioni, tanto da condurlo a richiedere più
volte, dal giugno 2017 al giugno 2018, l'intervento delle forze dell'ordine, a sporgere formale querela in suo danno nell'agosto
2018, a interrompere la loro convivenza e a trasferirsi in un altro immobile (concessogli in comodato da terzi) nel gennaio 2019 e infine, ad avviare in suo danno, nell'ottobre del 2019, un giudizio per ottenere il rilascio del proprio bene, indebitamente occupato;
(v)
che tali gravi e reiterate condotte violente erano state riscontrate nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti della convenuta per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato da futili motivi, dal Giudice per le indagini preliminari (il quale, il 20
marzo 2019 adottava in suo danno la misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa) e dal Giudice dell'udienza preliminare (il quale il 14 gennaio 2021 adottava il provvedimento di rinvio a giudizio per il suddetto reato); (vi) che era suo interesse
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ottenere l'accertamento della nullità delle suddette schede o il loro annullamento in quanto unica erede legittima del de cuius.
Sulla scorta di tali fatti, parte attrice chiedeva che fosse dichiarata la nullità ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c., o comunque si procedesse all'annullamento ai sensi dell'art. 624 c.c. del testamento olografo del 30 ottobre 2018 e del testamento olografo del 24 ottobre
2018 e, previa dichiarazione di apertura della successione legittima di in suo favore, che fosse ordinato alla convenuta Persona_1
di rilasciarle l'unità immobiliare sita in Palermo, p.za Leoni n. 40,
piano I.
Con comparsa del 5 ottobre 2022, si costituiva, tardivamente,
la convenuta, la quale contestava integralmente la ricostruzione fornita dall'attrice e sollecitava il rigetto delle sue domande, perché
infondate in fatto e in diritto.
La causa, pertanto, istruita mediante C.T.U. grafologica ed escussione dei testi ammessi con provvedimento del 29 febbraio
2024, una volta riassunta nei confronti dell'amministratrice di sostegno della convenuta (medio tempore ammessa al beneficio di cui all'art. 404 c.c.) era trattenuta in decisione dal giudice istruttore con provvedimento del 27 marzo 2025, il quale si riservava di riferire al
Collegio all'esito dello scambio delle comparse di cui all'art. 190
c.p.c.
MERITO DELLA LITE
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Va, preliminarmente, dichiarata inammissibile la documentazione irritualmente prodotta dalla convenuta a corredo della propria memoria di replica in quanto l'interessata non ha fornito prova di non aver potuto acquisirla prima del maturare delle preclusioni asseverative e di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c.
*******************************************
La domanda di accertamento negativo dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte al testamento olografo datato 24 ottobre 2018,
pubblicato il 6 novembre 2020 dal notaio Persona_2
(repertorio n. 811, raccolta n. 623) è rigettata per le ragioni appresso indicate (cfr all. 1 e 2 alla citazione).
Preliminarmente, va dato atto che nonostante parte attrice abbia ritualmente impugnato di nullità anche la scheda olografa del
30 ottobre 2018 (non pubblicata, ma avente contenuto quasi integralmente identico a quella del 24 ottobre 2018), non è stato possibile acquisire l'originale di tale atto e, dunque, sottoporlo ai necessari accertamenti grafologici per fatto imputabile esclusivamente alla convenuta, la quale ha omesso la sua esibizione,
dichiarando di averlo smarrito.
Tanto chiarito, va adesso avvertito che gli esiti dell'istruttoria tecnica disposta in corso di causa hanno consentito di affermare che la scheda testamentaria in verifica è stata effettivamente sottoscritta dal de cuius . Persona_1
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Il Collegio, infatti, ritiene pienamente convincenti ed esaustive le valutazioni tecniche poste in essere dal ctu, dott.ssa
[...]
e trasfuse nella relazione depositata in atti telematici il 16 Per_3
febbraio 2024, poiché raggiunte all'esito di un'attività propriamente scientifica (cfr. sulla motivazione per relationem cfr., fra le altre,
Cass. n. 6328 del 2019 “non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito”). La consulenza tecnica in esame, in particolare, si è fondata su una accurata valutazione comparativa di tutto il materiale in atti, valutazione della quale il perito ha avuto cura di illustrare le premesse metodologiche
(elaborate della migliore scienza grafologica e attualmente condivise dalla comunità di riferimento cfr. pp.
8-13 relazione in atti) e i singoli passaggi applicativi.
Con riguardo a quest'ultima parte dell'elaborato, deve darsi atto che l'ausiliario:
(i) in primo luogo, ha proceduto ad un accurato esame intrinseco dell'atto di ultima volontà sotto plurimi profili (il preliminare esame fisico, l'analisi delle caratteristiche fisio- grafiche della sottoscrizione, l'analisi delle cd. ideoformazioni e degli ulteriori elementi di dettaglio cfr. pp 13-19 relazione);
(ii) successivamente, ha verificato la sovrapponibilità di tale atto con quelli posti in comparizione (che, va segnalato, sono stati
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esaminati in originale e la cui riferibilità al disponente non è stata messa in discussione cfr. pp 19-32 relazione).
Quest'ultimo accertamento, invero decisivo, è stato posto in essere dall'ausiliario con precisione davvero apprezzabile e si è
tradotto nel confronto interno fra le scritture di comparazione e nella analisi e nella sovrapposizione del gesto grafico,
dell'andamento sul rigo, dell'assetto assiale, della dimensione delle lettere, delle spaziature orizzontali, della continuità/discontinuità
nei collegamenti, del cd. quantum pressorio, del ritmo riscontrati nelle scritture in comparazione.
Tutto ciò ha consentito all'esperto di concludere che
“Nonostante siano state riscontrate alcune diversità morfostrutturali tra le
grafie comparate, che derivano da un comportamento grafico variabile che
produce oscillazioni dei movimenti, semplificazioni, modalità ritmiche di
accelerazione e di rallentamento che, inevitabilmente, incidono sui valori
direzionali e dimensionali dei tratti grafici rappresentati, […] è da
escludere l'ipotesi dell'imitazione e della sottoscrizione da parte di terzi [in
quanto] i riscontri delle analogie di intensità di segno indicano
compatibilità e omogeneità di mano [e] tali concordanze di tipo grafo-
dinamico e grafo-morfico, […] depongono a favore della compatibilità
grafica e […] rappresentano la prova oggettiva dell'unicità di mano […]
Infatti, […] sono risultati concordanti lo stile espressivo, gli aspetti formali
della scrittura, il movimento e l'indice di coesione, la pressione,
l'andamento e l'orientamento; inoltre, sono state riscontrate concordanze
in merito alle peculiarità di gesto, come nelle doppie “pp”, nelle specifiche
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configurazioni delle lettere maiuscole, e ancora, nelle “i”, nelle “o”, nei
legamenti che sono prerogativa della scrittura autografa e della
sottoscrizione in esame, e inoltre, le corrispondenze riguardano i piccoli
segni altamente identificativi, come i cosiddetti “gesti aerei”, che hanno
evidenziato prevalenti connotati e contrassegni qualitativi comuni”).
La correttezza scientifica dell'accertamento e l'esattezza dei suoi esiti, ad avviso del Collegio, non sono scalfiti dalle osservazioni critiche formulate dal tecnico di parte attrice, le quali sono state ampiamente confutate dal C.T.U. con argomentazioni logiche,
convincenti ed esaustive nelle risposte rese in replica (cfr. pp 35-47
della relazione alla quale si fa integrale rinvio).
Per tali assorbenti ragioni, nessun ragionevole dubbio può
residuare in ordine alla riferibilità a della Persona_1
sottoscrizione apposta al testamento olografo datato 24 ottobre
2018, pubblicato il 6 novembre 2020 dal notaio Persona_2
(repertorio n. 811, raccolta n. 623).
*****************************************
La domanda di annullamento del testamento olografo datato
24 ottobre 2018, pubblicato il 6 novembre 2020 dal notaio Per_2
(repertorio n. 811, raccolta n. 623) e del successivo
[...]
testamento olografo non pubblicato, datato 30 ottobre 2018, va accolta per le ragioni appresso indicate.
Va, in primo luogo, evidenziato che parte attrice è portatrice di un interesse concreto e attuale (art. 100 c.p.c.) ad ottenere la caducazione degli indicati negozi mortis causa, in quanto non è qui
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controverso che sia la sorella del defunto , nonchè Persona_1
l'unica erede in caso di apertura della sua successione legittima (T.
Torino 4.11.2005).
Tanto precisato, deve adesso ricordarsi che il testamento, al pari degli altri atti dell'autonomia privata, richiede a fini di validità,
l'integrità della volontà del de cuius, la quale si scompone nel presupposto della capacità e nell'assenza di vicende perturbative della formazione del consenso, quali appunto l'errore, il dolo e la violenza.
Si tratta, nella specie, di figure, che sfuggono a una precisa definizione normativa, sicché è rimesso all'interprete il compito di chiarire se esse si riferiscano ai medesimi fenomeni più
esaustivamente disciplinati in ambito contrattuale.
A tale riguardo, deve osservarsi, innanzitutto, che si è unanimi nel ritenere che la violenza cui fa riferimento l'art. 624 c.c. sia quella di ordine morale, poiché la distinta ipotesi della violenza fisica non determina tanto un difetto nel processo di formazione della volontà
dispositiva, quanto, a monte, un difetto di imputabilità oggettiva del fatto al suo autore, e perciò ridonda in una ipotesi di nullità/inesistenza dell'atto.
La cd. vis compulsiva invalidante si risolve in una coartazione relativa alla redazione dell'atto, realizzata, comunemente,
attraverso la minaccia - ovvero prospettando al disponente di subire un male ingiusto e notevole, ove non indirizzi la sua volontà nel senso richiesto - condotta questa la cui capacità perturbativa va
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valutata tenendo conto dell'età, del sesso e della condizione del testatore, poiché, è pacifico, che il canone della capacità di resistenza sia da declinare in termini di relazionalità concreta (cfr.
Cass. n. 1117/1975 secondo la quale “è viziata la motivazione della
sentenza che, nel rigettare la domanda di annullamento del testamento per
violenza morale, ometta di tener conto dell'età, del sesso e della condizione
del testatore”).
È del pari incontroverso che la condotta violenta possa estrinsecarsi non soltanto in un unico atto contestuale alla redazione della scheda testamentaria, ma anche attraverso una più ampia e complessa attività continuativa, teleologicamente rivolta a influire sulla volizione mortis causa, osservandosi, peraltro, che la sussistenza di un sensibile scarto temporale fra la condotta perturbatrice e l'evento (redazione dell'atto) non esclude di per sé
l'efficacia causale del metus proferito (così già Trib. Avezzano 9
febbraio 1949).
Così, se da un lato è ben vero che per ottenere la caducazione del testamento non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico (esercitata, se del caso, mediante blandizie,
richieste, suggerimenti o sollecitazioni o, ancora, attraverso la semplice rappresentazione di un pericolo, sia pur collegata a circostanze obiettivamente esistenti cfr. fra le altre Cass. n.
9309/2017), in dottrina si è accordata, comunque, capacità
invalidante anche a quelle forme di violenza sottili e subdole che si alimentano di sistematiche privazioni giornaliere e, in
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giurisprudenza, anche alla sistematica e pervicace pressione psicologica esercitata su una persona di età avanzata o in precarie condizioni fisiche, la quale la induca a testare in un certo modo al solo scopo di determinarne la cessazione (cfr. Corte Appello Torino
12 giugno 1994): in tali casi, si osserva, si assiste comunque ad uno sviamento della volontà del de cuius, poiché la determinazione in ordine alla stipula dell'atto non è spontaneamente assunta per soddisfare un proprio interesse, bensì quello del terzo istituito.
In tal modo chiarite le coordinate teoriche dell'accertamento,
osserva il Collegio che la tesi sostenuta dall'attrice - ovvero che le schede testamentarie olografe redatte da il 24 e il 30 Persona_1
ottobre 2018 in favore della convenuta siano state dalla stessa estorte attraverso gravi minacce, ingiurie, aggressioni fisiche e verbali, umiliazioni e vessazioni, reiterate con cadenza quasi quotidiana nell'intervallo temporale che va dal giugno 2017 e sino al suo decesso, alla luce del materiale probatorio raccolto, è risultata dotata di elevata credibilità razionale.
Fra i plurimi, precisi e concordanti elementi probatori acquisiti in giudizio si segnala, innanzitutto, la dichiarazione resa all'udienza del 1 ottobre 2024 dal teste (condomino Testimone_1
dello stabile in cui è sita l'unità immobiliare abitata della coppia
- , il quale ha confermato che dal settembre del Per_1 CP_2
2017 fino quantomeno al novembre del 2018, è stato Persona_1
vittima, quasi quotidianamente, di gravi condotte maltrattanti consistenti in aggressioni fisiche e verbali (ingiurie, umiliazioni e
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minacce anche di morte) da parte della convenuta, situazione questa che era nota anche ad altri abitanti del quartiere (“si è vero
confermo. Aggiungo che la signora lo percuoteva. Io all'epoca CP_2
abitavo all'attico e loro a primo piano dello stabile. Ricordo che in quel
torno di tempo gli interventi della polizia anche da noi sollecitati erano
quasi quotidiani. Le urla si sentivano fin dalla strada […] il fatto che fosse
lei a inveirgli contro, a percuoterlo, a minacciarlo lo so per certo perché
riconoscevo la sua voce e quando scendevo in strada la vedevo affacciata
[…] una volta lo incontrai nel pianerottolo. Lui mi disse che era rimasto
fuori casa e senza chiavi perché la sig.ra lo aveva buttato fuori CP_2
dalla finestra ed era uscita chiudendo la porta. voleva il mio aiuto a
cambiare la serratura della porta. Comprammo la serratura e chiamammo
il fabbro. Poi sopraggiunse la sigra , lo richiamò dentro casa e non CP_2
se ne fece più nulla […] abbiamo sporto denuncia contro la signora
e proprio per la frequenza con la quale si verificavano queste liti CP_2
abbiamo dovuto vendere casa […] per quello che sono i miei ricordi sia il
tabaccaio che il ferramenta della zona riferivano di aver visto e Per_1
litigare sul balcone” cfr. verbale udienza dell'1 ottobre CP_2
2024). , peraltro, oltre ad essere l'autore del Testimone_1
video depositato dall'attrice a corredo della citazione (nel quale è
ripresa la convenuta mentre aggredisce verbalmente Per_1
per le scale dello stabile), è stato testimone diretto di
[...]
un'aggressione di eccezionale gravità e riprovevolezza consumata dalla convenuta in danno del de cuius: ella durante un alterco, dopo averlo percosso con un oggetto non identificato, lo avrebbe spinto
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dalla finestra dell'abitazione e lo avrebbe fatto precipitare nel cortile sottostante (“sentivo rumori probabilmente provocati da un oggetto che
probabilmente veniva urtato contro il corpo del sig. perché lo Per_1
sentivo urlare dal dolore […] Lo sentivo urlare dal dolore e poi essere
scaraventato fuori dalla finestra […] vedevo il corpo del sig che Per_4
rotolava sulla tettoia sottostante su impulso di una forza estranea, un
movimento involontario […] che non fosse un gesto volontario del sig
lo deduco perché quando precipitava dalla finestra sulla tettoia era Per_1
in modo scomposto, non sembrava si fosse lanciato” cfr. verbale udienza dell'1 ottobre 2024).
Ed è ancora il medesimo teste a confermare che la condotta violenta perpetrata dalla convenuta in danno del de cuius quasi quotidianamente nel periodo immediatamente precedente alla redazione dei testamenti qui impugnati, soggetto peraltro affetto in quel momento da un grave malattia tumorale incurabile e particolarmente debilitante (cfr. all. 8 alla citazione), lo avesse costretto in una condizione psicologica di soggezione, che gli impediva di opporre qualsiasi forma di resistenza (“non so se il sig.
abbia mai [d]enunciato la sig.ra , io l'ho invitato più volte Per_1 CP_2
a farlo ma lui aveva paura” cfr. verbale udienza dell'1 ottobre 2024).
Ritiene il Collegio che il suddetto teste sia attendibile e che le sua dichiarazioni siano altamente credibili.
Quanto primo profilo, deve osservarsi che Testimone_1
non è legato da alcun rapporto di parentela o di amicizia
[...]
con le parti in causa e non è portatore di alcun interesse personale in
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ordine agli esiti del presente contenzioso, in quanto non è più
condomino dello stabile ove è sita l'abitazione attualmente occupata dalla convenuta (cfr. verbale udienza dell'1 ottobre 2024).
Questi, inoltre, non si è limitato a rispondere passivamente ai capitoli, ma ha arricchito la narrazione di ulteriori, specifici e precisi elementi circostanziali, oggettivi e soggettivi, i quali evidentemente accordano peculiare efficacia dimostrativa alla fonte-mezzo di prova.
Deve, ancora, evidenziarsi che le dichiarazioni rese dal suddetto teste hanno trovato immediata conferma nella documentazione prodotta dall'attrice a corredo dei propri atti.
Fra questi documenti, particolare rilevanza va assegnata all'ordinanza cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa disposta nei confronti della convenuta dal Giudice per le indagini preliminari presso l'intestato Tribunale, appena pochi mesi dopo la redazione delle schede testamentarie qui impugnate (il 20 marzo 2019).
Nel suddetto provvedimento l'autorità precedente, sulla base del verbale di ricezione di querela orale sporta dallo stesso Per_1
innanzi alla Legione dei Carabinieri, Stazione Palermo
[...]
Crispi in data 20 agosto 2018, dell'integrazione di denuncia presentata al Commissariato di Polizia Palermo-Libertà il 18
settembre 2018, e degli ulteriori atti di indagine compiuti dalla p.g.,
ha ritenuto necessaria l'applicazione della misura cautelare richiesta dal p.m., verificando che “i costanti comportamenti violenti e
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sopraffattori posti in essere dall'indagata, parte 'forte' della relazione anche
a causa della malattia tumorale che ha colpito il fossero di tal Per_1
natura da avergli “cagiona[to] un perdurante e grave stato di ansia e di
paura ed ingeneran[to] allo stesso un fondato timore per la propria
incolumità, costringendolo anche a modificare le proprie abitudini di vita”
(cfr. all. 5 citazione).
Tale ricostruzione è stata fatta propria anche dal Giudice
dell'udienza preliminare presso l'intestato Tribunale, il quale con provvedimento del 14 gennaio 2021 ha disposto il rinvio a giudizio della convenuta per il reato di cui all'art. 572 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 61, n.1, c.p., “perché maltrattava il convivente , Persona_1
sottoponendolo a continua vessazioni fisiche e morali per futili motivi,
ingiuriandolo e minacciandolo reiteratamente, proferendo nei suoi
confronti frasi del tipo 't'ammazzo' e altre simili, anche mentre impugnava
un martello, impedendogli di uscire sottraendogli le chiavi di casa, i
documenti di identità, il passaporto e il contratto di proprietà della casa di
abitazione, spingendolo fino a farlo cadere fuori dalla finestra del suo
appartamento - sito al primo piano - che dà sul cortile interno del palazzo
(dalla quale lui stava cercando di uscire), aggredendolo verbalmente, sia
all'interno della loro abitazione che presso la clinica ove era ricoverato, e
fisicamente con schiaffi, pugni, colpi con mazza di legno e con il ferro da
stiro, rompendo mobili e suppellettili (quali una bilancia), buttandolo fuori
casa anche di notte (lasciandolo dormire nell'androne), e in alcune
occasioni con pochi vestiti addosso, instaurando così un regime di tensione
e terrore permanenti intra moenia” (cfr. all. 7 citazione).
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A ulteriore comprova della fondatezza della tesi sostenuta dall'attrice - e, nel dettaglio, del fatto che, proprio nell'intervallo temporale nel quale sono stati redatti i testamenti qui impugnati e sino al suo decesso, la convivenza fra il de cuius e la convenuta fosse divenuta per quest'ultimo assolutamente intollerabile in ragione delle sue quotidiane violenze, vessazioni, ingiurie - è il contratto di comodato del gennaio 2019: in quella data, , proprio Persona_1
allo scopo di interrompere la propria relazione con la convenuta,
decideva di abbandonare la propria abitazione e di trasferisi nell'immobile sito in Palermo nella via Maggiore Toselli n. 36/I,
luogo nel quale, è del pari documentato, abbia ricevuto la somministrazione delle cure palliative da parte della (cfr. all. Pt_2
9 e 9 bis alla citazione).
E va, in ultimo rilevato, che la tesi qui sostenuta dall'attrice è
stata già nitidamente esposta da nell'atto Persona_1
introduttivo del giudizio avviato il 18 ottobre 2019 in danno della odierna convenuta per ottenere il rilascio del proprio immobile dalla stessa illecitamente occupato nonostante la sua ferma opposizione e nonostante fosse destinataria, come anzidetto, di un ordine di allontanamento emesso dal Giudice penale (“In questa sede
non si ritiene opportuno ripercorrere gli atti di continua vessazione e
violenza cui è stato sottoposto nel tempo il sig. costretto più volte Per_1
a fuggire da casa per sottrarsi all'ira e alle aggressioni della sig.ra
che, seppure invitata costantemente a lasciare la casa, non ha CP_2
mai desistito dal proposito di abitarla e utilizzarla come fosse nella sua
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assoluta disponibilità malgrado l'opposizione del legittimo proprietario.
[…] il sig. affetto da una patologia oncologica assai grave che Per_1
richiede terapie molto debilitanti (all. 4), con prescrizione di riposo e cure
in ambiente familiare tranquillo, si è trovato alla mercé di una donna
violenta, prevaricatrice, aggressiva e manesca, ed è stato per questa ragione
costretto a scappare dalla propria abitazione per evitare di esporre la
propria incolumità ad ulteriori rischi. Ha dovuto, così, prendere in
locazione un locale scantinato […] è uscito di casa senza abiti e senza gli
altri beni personali di prima necessità, lasciando in balìa della sig.ra
tutte le proprie cose compresi i documenti custoditi CP_2
nell'abitazione, stante il rifiuto della donna di allontanarsi dall'immobile”
cfr. all. 4 alla citazione).
Tali plurimi, nitidi, inequivoci, concordanti elementi compongono un quadro probatorio esaustivo e coerente, il quale conferma la tesi attorea e consente di ritenere priva di credibilità
razionale la ricostruzione alternativa offerta dalla convenuta -
secondo la quale la loro relazione affettiva, nonostante il clima di conflittualità, era solida e duratura e il de cuius si sarebbe determinato a disporre in suo favore perchè riconoscente del supporto offertogli nei momenti più difficili della sua patologia –
ricostruzione questa che non ha trovato in questa sede il minimo riscontro probatorio.
Nè, infine, potrebbe ragionevolmente ritenersi che l'omessa revoca da parte del de cuius delle schede qui impugnate sia un comportamento sintomatico della sua volontà di confermarne
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l'efficacia dispositiva e ciò perchè come anzidetto il compendio probatorio in atti attesta che è stato ridotto dalla Persona_1
convenuta in una condizione di permanente soggezione e paura che gli ha impedito, sino al suo decesso, di frapporre una efficace resistenza ai gravi atti di violenza, fisica e morale, da questa posti in essere in suo danno con cadenza quasi quotidiana e nonostante le fosse nota l'incurabile patologia oncologica che lo affligeva.
Nessun ragionevole dubbio, dunque, può residuare sulla circostanza che le schede olografe del 24 e del 30 ottobre 2018 - a mezzo delle quali ha disposto del suo unico bene in Persona_1
favore della convenuta - siano state sorrette da una volontà
dispositiva viziata in modo determinante, perchè elaborata da un soggetto in precarie condizioni psicologiche e di salute e siano perciò ab origine prive di qualunque efficacia giuridica.
Per tali assorbenti ragioni, ai sensi dell'art. 624 c.c., dette schede sono annullate e, una volta dichiarata aperta la successione legittima di , una volta preso atto che la stessa ai Persona_1
sensi dell'art. 570 c.c. si è devoluta esclusivamente in favore della sorella superstite (la quale avviando il presente giudizio ha peraltro accettato tacitamente l'eredità devolutale ai sensi dell'art. 476 c.c.),
un volta preso atto che non è qui controverso che nel relictum di si iscriva la piena ed esclusiva proprietà dell'unità Persona_1
immobiliare sita in Palermo, Piazza Leoni n. 40, piano primo (e identificata al N.C.E.U. del predetto comune al fg. 31, p.lla 105, sub
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2), deve ordinarsi alla convenuta di rilasciare immediatamente in favore dell'attrice detto immobile, libero da persone o cose.
******************************
In ragione dell'esito del giudizio le spese del presente giudizio
- liquidate sulla base del DM 55/14 (assumendo come parametro il valore della causa - indeterminabile complessità media) - e applicando i parametri medi per tutte le fasi - in euro 10.860,00 per compensi, ed euro 545,00 per esborsi oltre iva cpa e rimborso delle spese generali come per legge - sono compensate tra le parti nella misura di 1/6 e poste per i restanti 5/6 a carico della convenuta,
soccombente in via prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
così provvede:
RIGETTA la domanda di accertamento negativo del testamento olografo datato 24 ottobre 2018, pubblicato il 6
novembre 2020 dal notaio (repertorio n. 811, Persona_2
raccolta n. 623) spiegata da . Parte_1
ANNULLA ai sensi dell'art. 624 c.c. il testamento olografo redatto da il 24 ottobre 2018, pubblicato il 6 Persona_1
novembre 2020 dal notaio (repertorio n. 811, Persona_2
raccolta n. 623) e il successivo testamento olografo redatto da il 30 ottobre 2018 e non pubblicato. Persona_1
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
ORDINA ad (e per essa all'avv. Controparte_2
n.q. di sua amministratrice di sostegno) di Controparte_1
rilasciare immediatamente in favore di libera da Parte_1
persone o cose, l'unità immobiliare sita in Palermo, piazza Leoni n.
40, piano I, identificata al N.C.E.U. al fg. 31, p.lla 105, sub 2.
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di 1/6.
NN (e per essa l'avv. Controparte_2
n.q. di sua amministratrice di sostegno) a Controparte_1
rifondere in favore di i restanti 5/6 delle spese di Parte_1
lite, liquidate in euro 9.504,00, oltre iva cpa e rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo, lì 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
dott. Stefano Sajeva dott.ssa Maria Letizia Barone
Tribunale di Palermo Sezione II Civile