Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/05/2025, n. 3880
TAR
Sentenza 22 agosto 2024
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CS
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2025

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Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha esaminato l'appello proposto dal Comune di CA avverso la sentenza del TAR Lombardia, Sezione Quarta, n. 2903/2024, con cui era stato accolto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 483/2024 dello stesso TAR. Quest'ultima aveva annullato il provvedimento del Comune di CA del 31 marzo 2021, che aveva respinto l'istanza di permesso di costruire n. 593/2014 presentata dall'Associazione culturale Assalam di CA. Il TAR, nella sentenza impugnata, aveva applicato il principio del "one shot temperato", ritenendo che, a seguito dell'annullamento giurisdizionale di due precedenti dinieghi, il Comune non potesse più decidere sfavorevolmente sull'istanza, anche per profili non ancora esaminati. Il Comune appellante contestava la sentenza, sostenendo di aver ottemperato alla sentenza n. 483/2024 riavviando il procedimento amministrativo per individuare la norma tecnica applicabile in materia di parcheggi, e che l'annullamento giurisdizionale non avesse consumato il suo potere di provvedere. L'Associazione culturale Assalam si era costituita, eccependo l'inammissibilità dell'appello per diverse ragioni, tra cui la natura operativa della sentenza di primo grado, il difetto di interesse e la genericità delle censure, chiedendo nel merito il rigetto dell'appello.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione. Preliminarmente, ha rigettato le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Associazione Assalam, ritenendo che il TAR non si fosse limitato a dettare prescrizioni operative, ma avesse ordinato il rilascio del titolo abilitativo in applicazione del "one shot temperato", e che la nomina del commissario ad acta presupponesse un obbligo ineseguito. Ha altresì ritenuto le censure del Comune sufficientemente argomentate. Nel merito, pur riconoscendo la condotta dilatoria del Comune, ha ritenuto non applicabile il principio del "one shot temperato" nel caso specifico, richiamando la giurisprudenza consolidata che impone alla Pubblica Amministrazione di riesaminare l'affare nella sua interezza. Ha evidenziato che l'annullamento del precedente diniego, basato su difetto di motivazione e istruttoria, imponeva al Comune di rinnovare l'istruttoria, verificando il numero dei parcheggi necessari e la possibilità di accogliere l'istanza di monetizzazione. Pertanto, ha confermato la sentenza, imponendo al Comune di riesaminare l'istanza entro trenta giorni e confermando la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Le spese del giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/05/2025, n. 3880
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3880
    Data del deposito : 7 maggio 2025
    Fonte ufficiale :

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