TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/02/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3169 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 27.01.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Quarto (Na) alla Via Parte_1 C.F._1
Masullo n. 1, presso lo studio dell'avv. Raffaella Moio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, (c.f. ) elettivamente domiciliato in Portici (Na) alla Controparte_1 C.F._2
Via Libertà n. 283, presso lo studio dell'avv. Antonio Massimo Malasomma, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27.01.2025 i procuratori chiedevano che la causa venisse riservata in decisione in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
Il P.M. in data31.01.2025 apponeva il proprio visto senza nulla opporre
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.04.2024 la sig.ra premettendo che in data 11.09.2017 in Parte_1
VI (NA) aveva contratto matrimonio con il sig. e che dalla loro unione era nato Controparte_1 il figlio il 13.10.2019, assumeva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa di _1
1 comportamenti del marito contrari agli obblighi nascenti dal matrimonio.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito con emissione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente sig. il quale, pur non Controparte_1
opponendosi alla domanda di separazione, contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alle cause della crisi coniugale, deducendo che la stessa era da imputarsi ai comportamenti della moglie.
Pertanto, concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi con emissione delle statuizioni accessorie come indicate in comparsa.
All'udienza di comparizione personale del 27.01.2025 i coniugi raggiungevano un pieno accordo e chiedevano che la separazione fosse pronunciata alle condizioni pattuite;
pertanto, il Giudice Delegato, ritenuto l'accordo raggiunto non contrario a norme imperative e conforme all'interesse del minore, in via provvisoria ed urgente recepiva il predetto accordo e rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
Ciò premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta dalle parti secondo la quale tra le stesse è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo e che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito, la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi all'udienza del 27.01.2025 hanno raggiunto il seguente accordo che si trascrive in corsivo.
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove ritenuto opportuno, con l'obbligo di comunicare ogni eventuale cambio di residenza;
2) La casa coniugale è stata già lasciata da entrambi i coniugi e la sig.ra si è trasferita Pt_1
unitamente al figlio minore alla via Capitano Pellegrino n.21 VI (NA), ove convive con la sua famiglia d'origine.
3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori e collocato presso la madre, alla _1 quale, è riservato l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva relativamente alle decisioni inerenti la salute del minore ove urgenti, con onere di comunicarle tempestivamente al padre.
4) Il sig. attualmente risiede per motivi lavorativi in Germania per cui potrà vedere il figlio CP_1
minore ogni qual volta farà rientro in Italia dandone preavviso di almeno 24 ore alla sig.ra _1
; circa il periodo estivo, compatibilmente con lo stato di salute del minore, il padre potrà tenere Pt_1
2 con sé il minore una settimana con onore di comunicare alla madre il luogo ove verranno trascorse le vacanze;
5) Il signor si obbliga a versare mensilmente, alla sig.ra la somma di euro CP_1 Parte_1
900,00 (novecento/00) a titolo di mantenimento per il figlio minore , da versarsi entro il giorno _1
5 di ogni mese. Detto assegno di mantenimento sarà adeguato di anno in anno agli indici ISTAT.
6) La sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico corrisposto dall'INPS in favore del figlio Pt_1
minore , ed il sig. dichiara sin da ora di autorizzare la sig.ra a percepire _1 CP_1 Pt_1
anche il 50% di sua spettanza.
7) Il padre si obbliga altresì a contribuire per il 50% di tutte le spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal SSN, straordinarie per il figlio e troverà applicazione il vigente protocollo d'intesa del
Tribunale di LI Nord.
8) La sig.ra rinuncia alla domanda di addebito. Parte_2
9) Le spese tra le parti restano compensate.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi del minore;
pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M. possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VI (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 77, parte II, S. A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2017);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio il 03.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3169 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 27.01.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Quarto (Na) alla Via Parte_1 C.F._1
Masullo n. 1, presso lo studio dell'avv. Raffaella Moio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, (c.f. ) elettivamente domiciliato in Portici (Na) alla Controparte_1 C.F._2
Via Libertà n. 283, presso lo studio dell'avv. Antonio Massimo Malasomma, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27.01.2025 i procuratori chiedevano che la causa venisse riservata in decisione in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
Il P.M. in data31.01.2025 apponeva il proprio visto senza nulla opporre
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.04.2024 la sig.ra premettendo che in data 11.09.2017 in Parte_1
VI (NA) aveva contratto matrimonio con il sig. e che dalla loro unione era nato Controparte_1 il figlio il 13.10.2019, assumeva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa di _1
1 comportamenti del marito contrari agli obblighi nascenti dal matrimonio.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito con emissione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente sig. il quale, pur non Controparte_1
opponendosi alla domanda di separazione, contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alle cause della crisi coniugale, deducendo che la stessa era da imputarsi ai comportamenti della moglie.
Pertanto, concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi con emissione delle statuizioni accessorie come indicate in comparsa.
All'udienza di comparizione personale del 27.01.2025 i coniugi raggiungevano un pieno accordo e chiedevano che la separazione fosse pronunciata alle condizioni pattuite;
pertanto, il Giudice Delegato, ritenuto l'accordo raggiunto non contrario a norme imperative e conforme all'interesse del minore, in via provvisoria ed urgente recepiva il predetto accordo e rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
Ciò premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta dalle parti secondo la quale tra le stesse è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo e che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito, la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi all'udienza del 27.01.2025 hanno raggiunto il seguente accordo che si trascrive in corsivo.
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove ritenuto opportuno, con l'obbligo di comunicare ogni eventuale cambio di residenza;
2) La casa coniugale è stata già lasciata da entrambi i coniugi e la sig.ra si è trasferita Pt_1
unitamente al figlio minore alla via Capitano Pellegrino n.21 VI (NA), ove convive con la sua famiglia d'origine.
3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori e collocato presso la madre, alla _1 quale, è riservato l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva relativamente alle decisioni inerenti la salute del minore ove urgenti, con onere di comunicarle tempestivamente al padre.
4) Il sig. attualmente risiede per motivi lavorativi in Germania per cui potrà vedere il figlio CP_1
minore ogni qual volta farà rientro in Italia dandone preavviso di almeno 24 ore alla sig.ra _1
; circa il periodo estivo, compatibilmente con lo stato di salute del minore, il padre potrà tenere Pt_1
2 con sé il minore una settimana con onore di comunicare alla madre il luogo ove verranno trascorse le vacanze;
5) Il signor si obbliga a versare mensilmente, alla sig.ra la somma di euro CP_1 Parte_1
900,00 (novecento/00) a titolo di mantenimento per il figlio minore , da versarsi entro il giorno _1
5 di ogni mese. Detto assegno di mantenimento sarà adeguato di anno in anno agli indici ISTAT.
6) La sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico corrisposto dall'INPS in favore del figlio Pt_1
minore , ed il sig. dichiara sin da ora di autorizzare la sig.ra a percepire _1 CP_1 Pt_1
anche il 50% di sua spettanza.
7) Il padre si obbliga altresì a contribuire per il 50% di tutte le spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal SSN, straordinarie per il figlio e troverà applicazione il vigente protocollo d'intesa del
Tribunale di LI Nord.
8) La sig.ra rinuncia alla domanda di addebito. Parte_2
9) Le spese tra le parti restano compensate.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi del minore;
pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M. possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VI (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 77, parte II, S. A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2017);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio il 03.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
3