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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/02/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 170 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nata a [...] il [...], elett.te domiciliata in Parte_1
Castel Gandolfo (RM), Largo Matteotti n. 1, presso lo studio dell'avv. Deborah
Trenta che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, c.f. . Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.01.2023 chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione giudiziale dal sig. , alle condizioni Controparte_1 indicate nel medesimo atto introduttivo. A sostegno della domanda deduceva che aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente in Sarno (SA) il 11 agosto 2003, in regime di separazione dei beni, e che dall'unione era nata una figlia,
(19.05.2004), maggiorenne ma non economicamente autonoma. Persona_1
non si costituiva in giudizio. Controparte_1 All'udienza del 11.09.2023, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto ed emanava i provvedimenti provvisori.
All'udienza del 04.04.2024, il G.I. dichiarava la contumacia di e Controparte_1 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2024, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione, con i termini ex art. 190 cpc.
*
Tanto premesso in fatto, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al
Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In merito ai provvedimenti accessori, ritiene il Collegio di confermare quanto statuito in sede presidenziale, non essendo intervenute, nelle more, sopravvenienze che possano condurre ad una modifica di quanto sancito in tale udienza.
E dunque, confermata la non autosufficienza della figlia maggiorenne delle parti, va disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente affinché vi risieda con la figlia e posto l'assegno mensile di euro 300,00 a carico di , Controparte_1 da versare in favore della controparte a titolo di mantenimento della figlia, oltre rivalutazione Istat come per legge ed il 50% delle spese straordinarie.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione e dei reciproci rapporti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, che contrassero matrimonio in Sarno il 11.08.2003 (atto CP_1
n. 106, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del detto
Comune, anno 2003);
c) Assegna la casa coniugale in favore di ; Parte_1 d) Dispone che. versi a titolo di contributo nel Controparte_1 mantenimento della figlia maggiorenne , un assegno mensile Persona_1 pari ad euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. Tale importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere corrisposto alla controparte entro il giorno 04 di ciascun mese, a mezzo bonifico o mezzo equivalente;
e) Rigetta ogni ulteriore domanda;
f) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, per le ragioni di cui in motivazione;
g) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Sarno di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 106, parte II, Serie
A, anno 2003).
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 20.02.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire