Ordinanza collegiale 15 novembre 2021
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 22 maggio 2024
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/03/2026, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10416/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10416 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Di Biagio, Chiara D'Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Di Biagio in Teramo, via Comi n. 18;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile Direzione Centrale, in persona del Direttore Generale Dott. Palombi, in data 13.07.2021, prot. n. 0000141, conosciuto in data 14.07.2021, a seguito di notifica a mani, con il quale -OMISSIS- veniva escluso dalla procedura concorsuale così come stabilita dall'articolo 19, comma1, lettera B), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, disciplinante l'accesso, mediante concorso interno, per titoli ed esami, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per quanto di ragione, del Decreto Dipartimentale n. 32 del 26.02.2021 che ha istituito il Bando Concorso Interno, per Titoli ed Esami per la copertura di n. 313 posti a per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi e di n. 6 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi AIB e relativo manuale utente, con particolare riferimento all' art. 2, lett. c) nella parte che prevede quale requisito di ammissione di “ non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso ” nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e degli ulteriori provvedimenti successivamente adottati, suscettibili di incidere sul medesimo rapporto sottostante all'impugnato provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa RI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile Direzione Centrale, in data 13 luglio 2021, prot. n. 0000141, conosciuto in data 14 luglio 2021, con cui è stato escluso dalla procedura concorsuale indetta con decreto dipartimentale n. 32 del 26 febbraio 2021 recante il Bando Concorso Interno, per Titoli ed Esami per la copertura di n. 313 posti a per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi e di n. 6 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi AIB, con particolare riferimento all’ art. 2, lett. c) nella parte che prevede quale requisito di ammissione di “ non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso ”.
1.1. Ha premesso di aver partecipato alla selezione concorsuale sopra indicata e di esserne stato escluso in quanto destinatario di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, nonostante la sanzione non fosse stata definitivamente irrogata in quanto da lui contestata con un contenzioso avente ad oggetto la sua impugnazione dinanzi al Tar de l’Aquila.
1.2. Il ricorrente, pertanto, ha proposto il presente giudizio avverso l’esclusione, affidandone l’impugnazione ai seguenti motivi: “ violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 6 della L.241 del 1990- per violazione dei canoni di correttezza e buona fede, nonché dell’art. 97 della Costituzione ”; “ violazione del principio di non discriminazione e del principio di «par condicio» tra i candidati. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria. Violazione art. 111 e 27 Cost .”.
Nello specifico, con il primo motivo ha dedotto la carenza di motivazione e di istruttoria che ha caratterizzato la decisione di escluderlo dal concorso che non ha tenuto conto del fatto che la sanzione disciplinare in questione è stata tempestivamente impugnata dinanzi al Tar de l’Aquila.
La seconda doglianza è diretta a contestare l’irragionevolezza e la sproporzionalità della decisione di escluderlo, avente carattere discriminatorio, in violazione del principio di tassatività della sanzione disciplinare da cui non possono derivare conseguenze ultronee e non previste.
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso previa concessione di idonea misura cautelare e per il risarcimento del danno cagionatogli.
1.3. L’amministrazione si è costituita e ha depositato memoria il 2 novembre 2021, sostenendo la correttezza del suo operato, vincolato alle prescrizioni della lex specialis del concorso, ed insistendo per il rigetto del ricorso.
1.4. Il collegio, con ordinanza collegiale 10 novembre 2021, ha disposto istruttoria, domandando all’amministrazione di depositare in atti “ una documentata relazione sullo stato del contenzioso amministrativo relativo alla sanzione pecuniaria di cui è menzione nel provvedimento impugnato; (…) ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio ;”.
1.5. L’amministrazione ha adempiuto all’incombente istruttorio il 2 dicembre 2021 e, con ordinanza cautelare 13 dicembre 2021, n. 7273, la relativa domanda è stata respinta.
1.6. Rinviata l’udienza pubblica del 21 maggio 2024 per consentire la definizione del contenzioso instaurato dinanzi al Tar de l’Aquila avverso la sanzione disciplinare, all’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Preliminarmente va rilevato che il contenzioso instaurato avverso la sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione è stato definito con sentenza Tar l’Aquila, 7 maggio 2025, n. 228, non impugnata, che ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’amministrazione resistente.
3.1. In particolare, nella sentenza in questione, si legge che “ La giustificazione addotta, di aver agito su indicazioni informali del direttore generale, non risulta in alcun modo provata, ma appare, al contrario, inverosimile. Infatti il direttore generale, che secondo il ricorrente avrebbe autorizzato la rimozione dei moduli dall’impianto del Monte Midia, è anche l’autore della diffida del 18.10.2019 che dà atto di come la mancanza dei moduli negli apparati radio, peraltro accertata in precedenza anche presso altre postazioni, non garantisce «la possibilità di intervento nelle migliori ed ottimali condizioni secondi standard di interoperabilità». È evidente che il superiore del ricorrente considera la rimozione dei moduli un ostacolo alle attività di vigilanza e soccorso del Corpo dei Vigili del fuoco perché, come evidenziato nella contestazione di addebito del 31.1.2020, la stazione, benché difettosa nella funzione trasmittente a causa di interferenze, operava ancora come stazione ricevente fino alla rimozione dei moduli che ha disattivato detta funzione. Solo in sede di giudizio il ricorrente, al fine di negare che l’Amministrazione abbia subito un disservizio, ha contestato tale circostanza, affermando, ma non provando, che l’impianto era totalmente fuori uso. L’argomento, al pari dell’uso di canali alternativi e dell’impossibilità di ripristinare l’apparato trasmittente tramite telecontrollo, appare non decisivo, perché ciò che si rimprovera al ricorrente è di aver disatteso l’ordine ricevuto di non prelevare i moduli dagli impianti e quindi di aver violato il dovere di correttezza imposto dal C.C.N.L .”.
3.2. Sono pertanto infondati tutti i motivi di ricorso volti a contestare che la sanzione disciplinare fosse ancora sub iudice e, in quanto tale, ancora non definitivamente irrogata, secondo la prospettazione della parte ricorrente, constatata la definizione del giudizio con sentenza non impugnata in appello dalla parte ricorrente.
4. Per altro verso è sufficiente osservare come l’esclusione della parte ricorrente sia stata motivata sulla base di un’espressa previsione del Bando di concorso (art. 2) in base alla quale era richiesto il requisito di partecipazione del “ non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso ”.
La suddetta disposizione non consentiva, quindi, all’amministrazione di svolgere alcuna valutazione, essendo la stessa vincolata all’esclusione una volta constatata l’irrogazione di una sanzione disciplinare rientrante in una delle ipotesi ivi previste.
5. Neppure può accogliersi la prospettata violazione del principio della par condicio , né può ritenersi che il ricorrente sia stato irragionevolmente discriminato rispetto agli altri concorrenti, posto che la clausola in questione è stata applicata a tutti i partecipanti alla procedura che, quindi, sono stati tutti sottoposti alle identiche condizioni di partecipazione.
6. Per altro verso la clausola del bando, contestata dal ricorrente in maniera del tutto generica, non è né irragionevole né sproporzionata, rientrando nella discrezionalità dell’amministrazione la decisione di inserire delle barriere all’ingresso delle procedure di selezione per incarichi di maggiore responsabilità, in considerazione dell’applicazione di sanzioni disciplinari caratterizzate da un sufficiente grado di gravità.
Sotto questo profilo, infatti, deve osservarsi che il ricorrente è stato posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa sia nell’ambito del procedimento disciplinare, sia nel corso del contenzioso successivamente instaurato avverso la sanzione, che si è concluso con una sentenza a lui sfavorevole, non impugnata in grado di appello.
7. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
8. La peculiarità della vicenda e la materia oggetto del presente contenzioso costituiscono giustificato motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI BE, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
RI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RO | ZI BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.