TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/03/2026, n. 4016
TAR
Ordinanza collegiale 15 novembre 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
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Ordinanza collegiale 22 maggio 2024
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TAR
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione L. 241/1990, violazione canoni correttezza e buona fede, violazione art. 97 Cost.

    Il ricorso è infondato poiché il contenzioso avverso la sanzione disciplinare è stato definito con sentenza non impugnata, che ha respinto il ricorso del candidato. Pertanto, la sanzione era definitivamente irrogata al momento dell'esclusione.

  • Rigettato
    Violazione principio non discriminazione e par condicio, eccesso di potere per disparità di trattamento e difetto di istruttoria, violazione art. 111 e 27 Cost.

    La clausola del bando è stata applicata a tutti i partecipanti, garantendo la par condicio. La clausola non è irragionevole né sproporzionata, rientrando nella discrezionalità dell'amministrazione la previsione di requisiti di partecipazione per incarichi di responsabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/03/2026, n. 4016
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4016
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo