Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 865 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. MOBILIO FRANCESCO, Parte_1
appellante
E
con gli avv.ti ESPOSITO GIANFRANCO, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n.
231/2023, pubblicata in data 10/03/2023; prestazioni DO di Tesoreria e DO di garanzia.
FATTO.
1.Con ricorso depositato in data 19 novembre 2021 davanti al Giudice del Lavoro di Vibo Valentia,
esponeva che: Parte_1
- in data 10 ottobre 2019 aveva presentato presso la sede provinciale di Vibo Valentia CP_1
richiesta di intervento del DO di Garanzia, costituito ex L. 297/82 e D.lgs. n. 80/92, per il pagamento del T.F.R. e delle ultime tre mensilità di retribuzione maturati in relazione al rapporto di lavoro intercorso nel periodo 19 aprile 2013 - 13 dicembre 2015 con la società Parte_2
dichiarata fallita dal Tribunale di Catania con sentenza n. 193/2017 del 14 dicembre 2017, ed al cui
1
- che con provvedimento datato 29 giugno 2020, l' resistente aveva accolto la domanda in CP_2
relazione alle tre mensilità di retribuzione e l'aveva, invece, respinta per il T.F.R. ammontante ad €.
3.906,42 al lordo delle ritenute di legge per la seguente motivazione: “tfr tutto a carico del fondo di tesoreria.” ;
- che aveva chiesto all' di specificare l'eventuale effettivo versamento delle quote di TFR CP_1 dallo stesso maturate e, nel caso, l'importo realmente versato a seguito di sua specifica richiesta;
-che l' aveva risposto che in favore del ricorrente risultavano 'accantonati' €. 2.607,23 con CP_1 un saldo di €. 221,19 senza fornire alcun riscontro alla pur avanzata richiesta di informazioni sull'avvenuto pagamento o meno ai lavoratori delle somme eventualmente versate al DO di
Tesoreria.;
- che, Non avendo il ricorrente ricevuto alcun pagamento né dal DO di Tesoreria né dal DO di Garanzia, gestiti entrambi dall' lo stesso adiva le vie legali per ottenere il pagamento della CP_1
prestazione dovuta con la domanda.>
Concludeva chiedendo:
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il T.F.R maturato in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la pari ad €. 3.906,42 al lordo Pt_2 Controparte_3
delle ritenute di legge, o alla diversa somma verrà accertata in corso di causa, direttamente a carico dell' quale gestore del DO di Tesoreria ai sensi dell'art.1 commi 755 e ss. L. 27 CP_1 dicembre 2006 n 296 ovvero, comunque, quale gestore del DO di Garanzia ai sensi dell'art 2 L.
29 maggio 1982 n 297;
Per effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento CP_1 della somma €. 3.906,42 al lordo delle ritenute di legge o alla diversa somma verrà accertata in corso di causa oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (13 dicembre
2015) ovvero dalla diversa data di giustizia sino all'effettivo soddisfo>.
2.Nella resistenza dell' (che eccepiva tra l'altro la decadenza ai sensi dell'art. 47 D.P.R. CP_1
639/70, così come mod. dall'art. 4 D.L. 384/92, nonché da ultimo dall'art. 38 lett. d) n. 1 D.l.n.
98/11, conv. in L.n. 111/11.) , il Tribunale di Vibo Valentia rigettava la domanda, sulla scorta delle argomentazioni che seguono:
2 <<5. Gli argomenti attorei non persuadono.
Il ricorrente afferma (a pagina dieci del libello introduttivo) come sia «oggettivo l'obbligo di provvedere [al pagamento] da parte dell'istituto resistente quale gestore di entrambi i Fondi», ma
l'affermazione appare apodittica, attesa – in disparte la riconducibilità dei due Fondi al medesimo
Istituto – la diversa operatività dell'uno e dell'altro, e l'alterità dei rispettivi criteri di finanziamento.
Premessa la constatazione sopraddetta, dunque, il DO di garanzia non può ritenersi fungibile – per il solo fatto della sua appartenenza allo stesso Ente pubblico – rispetto al DO di tesoreria, e
l'infruttuosità dell'istanza – rivolta alla curatela fallimentare dell'allora datrice di lavoro dell'odierno ricorrente – non avrebbe dovuto reputarsi, da parte di circostanza sufficiente a Pt_1
evitare l'attrazione alla causa qui esaminata della stessa (nella persona del Parte_2
curatore fallimentare), e giustificativa della proposizione della domanda nei confronti del solo
DO di garanzia.
Dato atto, allora, dell'incompletezza del perimetro dei contraddittori – cui avrebbe potuto e Pt_1
dovuto attrarre (fin dapprincipio, e come correttamente rilevato da nella propria memoria CP_1
di costituzione), la Curatela fallimentare della compagine datoriale (vieppiù una volta preso atto – da parte del lavoratore – della riferita ritrosia della rappresentanza legale della società a dare riscontro (stragiudiziale) alle sue richieste (d'attivarsi presso il DO di tesoreria) – la domanda è inaccoglibile anche per l'inesatta ricostruzione giuridica cui essa risulta addentellata, nella parte in cui invoca la spendibilità – nella vicenda in disamina – del principio d'automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., incongruente alla fattispecie poiché applicabile alla sola materia previdenziale, a fronte della natura – invece – retributiva dell'obbligazione gravante sul DO di tesoreria, la quale non subisce comunque un mutamento della propria essenza giuridica, qualora il datore si renda inadempiente al pagamento del trattamento di fine rapporto.
La domanda, dunque, non può trovare accoglimento, I) sia perché la controdeduzione di CP_1
(riportata a pagina 3 della memoria, e secondo la quale «Sembrerebbe che sia stata, invero, proprio l'assenza di riscontri da parte della Curatela, in merito non solo alle richieste sull'effettiva situazione creditoria vantata, ma anche sulla possibilità di presentare la domanda di accesso al
DO di Tesoreria per ottenere quanto spettante, a non permettere alla parte ricorrente di ottenere il soddisfo») risulta convincente alle luce delle sottolineature esposte sopra, II) sia perché l'Ente ha dimostrato (versando alla causa le risultanze – rimaste inconfutate da lavoratore – del conto individuale detenuto dall'esponente presso il DO di tesoreria) tanto l'esistenza quanto l'entità
3 degli accantonamenti a lui destinati, la cui positiva reperibilità – in capo al DO di tesoreria – non consente, allora, l'adizione immediata del differente DO di garanzia, e III) soprattutto, perché a) l'avvenuta insinuazione del ricorrente allo stato passivo del fallimento datoriale non ha valenza liberatoria nei confronti del DO di tesoreria, cui il prestatore può (e deve) ancora rivolgersi – anche nell'ipotesi in cui il datore non sia più solvibile, e con le modalità dettagliate dal messaggio numero 2387 del 25 febbraio 2014 – per l'ottenimento della parte di CP_1
trattamento di fine rapporto fatta materialmente oggetto d'accantonamenti in favore del DO di tesoreria, circoscrivendo piuttosto le proprie rivendicazioni (nella procedura concorsuale) alla porzione di credito rimasto eventualmente estraneo agli accantonamenti compiuti dalla Pt_3
società allora in bonis, mentre b) l'esecutività dello stato passivo approvato con decreto del
Giudice delegato spiega effetti solamente endo-esecutivi, e non impedisce a di contestare la CP_1 possibilità del coinvolgimento del DO di garanzia;
d'altra parte – come chiarito da Cass., Sez.
Lav., sent. n. 24730/2015 – «La definitiva esecutività dello stato passivo, da cui risulti un credito
(nella specie, il trattamento di fine rapporto e le ultime tre mensilità della retribuzione) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito, vincola, a prescindere dalla partecipazione alla CP_ procedura concorsuale, l al subentro nel debito del datore di lavoro insolvente», ma – appunto
– a condizione (e nei limiti) della sua insolvenza: eventualità qui non rinvenibile, atteso
l'adempimento – almeno parziale – degli accantonamenti, e la conseguente esigenza di loro corresponsione da parte del DO di tesoreria.
Per tutto quanto appena evidenziato, quindi, la domanda non può essere accolta, ma la complessità
e novità della vertenza depone per la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.>>
4.Con ricorso depositato il 6.9.2023, il ha appellato tale decisione e ne ha chiesto l'integrale Pt_1
riforma.
A tal fine, e in estrema sintesi, ha dedotto che:
(1) è lo stesso l' ad avere chiarito di gestire sia il DO di Tesoreria che il DO di Garanzia, CP_1 con proprio messaggio n. 2057 del 3 febbraio 2012, nel quale afferma che “Quando il datore di lavoro è assoggettato a procedura concorsuale – fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo – è possibile che il t.f.r. sia in parte dovuto anche dal DO di Garanzia di cui all'art. 2 l. 297/82” specificando quindi come mentre il pagamento della quota di T.F.R. di competenza del DO di Tesoreria avviene secondo la disciplina generale, quella “di competenza del DO di Garanzia sarà liquidata, a domanda
4 dell'interessato, secondo le istruzioni impartite con msg n. 10588 dell'11 maggio 2009, avendo cura di verificare la quota di t.f.r. eventualmente già corrisposta dal DO di Tesoreria.” Con lo stesso messaggio, poi, sotto la voce “Casi particolari” l'Istituto appellato, esaminando il caso di richieste di pagamento di quote di a carico del DO di Tesoreria già conguagliate per le Pt_3 quali il lavoratore ha ottenuto l'ammissione allo stato passivo, per come avvenuto esattamente nel caso che ci occupa, afferma: “ Sono stato segnalati casi in cui il datore di lavoro ha recuperato a conguaglio le quote di t.f.r. versate al DO di tesoreria, senza tuttavia averle corrisposte al lavoratore, il quale, di conseguenza ottiene l'ammissione del proprio t.f.r. allo stato passivo. “In tale fattispecie, divenuto esecutivo lo stato passivo, non vi sono le condizioni per il pagamento diretto a carico del DO di Tesoreria. “ Il lavoratore, in presenza di tutti i requisiti indicati nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, potrà presentare domanda di intervento del DO di garanzia del t.f.r. di cui all'art. 2 L. n. 297/82”. Nella fattispecie l' , nel provvedimento di CP_1
rigetto, si è limitato ad affermare che la prestazione era interamente a carico del DO di Tesoreria specificando peraltro come solo una parte di questa – i cosiddetti “Importi conguagliati” indicati nella propria comunicazione del 24 maggio 2021 sopra richiamata – fossero stati accantonati, ma senza chiarire mai l'effettivo avvenuto pagamento degli stessi in favore del lavoratore, verificandosi, con tutta evidenza quel 'caso particolare' tenuto presente nel messaggio n. 2057/2012
(recupero a conguaglio seppur parziale delle quote di t.f.r. versate al DO di Tesoreria non pagate al lavoratore che aveva dal canto suo ottenuto l'ammissione del t.f.r. allo stato passivo fallimentare) in presenza del quale, appunto, il DO di Tesoreria non opera e interviene, a domanda il DO di Garanzia;
(2) essendo l' l'unico soggetto tenuto all'erogazione della prestazione, sia per il caso di CP_1
intervento del DO di Tesoreria sia per il caso di intervento del DO di Garanzia, non vi è la necessità ( erroneamente affermata dal Tribunale), di chiamare in giudizio in Parte_2
persona del Curatore fallimentare;
(3) contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice – che ritiene non spendibile nella vicenda in esame il principio di automaticità delle prestazioni limitato a suo dire alla sola materia previdenziale (vd. pag. 2 sentenza impugnata) – l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito in maniera definitiva come l'artt. 2116 c.c. debba senza dubbio ritenersi applicabile anche alle prestazioni del DO di Garanzia. Il principio opera anche in caso di intervento del DO di Tesoreria considerato che l'accantonamento datoriale ai sensi dell'art. 2120
c.c. che il datore di lavoro deve versare all' assume la natura di contribuzione previdenziale, CP_2
5 tanto da essere equiparato, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria posta a carico del datore di lavoro. A tale conclusione, peraltro, perviene lo stesso resistente che al CP_2 paragrafo 7.1 della Circolare n. 70 del 3 aprile 2007, rubricato “Liquidazione del trattamento di fine rapporto” testualmente afferma “Tenuto conto che al DO di Tesoreria affluiscono i contributi e che lo stesso eroga le somme ai lavoratori che ne acquisiscono il diritto, secondo il principio della ripartizione, il DO è configurabile come una gestione di natura previdenziale. Pertanto le prestazioni erogate sono soggette al generale principio di automaticità di cui all'art. 2116 del codice civile e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purchè ricompresi nell'ambito del vigente periodo prescrizionale;
(4) contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, nel caso, come quello in esame, in cui il credito vantato dal lavoratore, comprensivo delle quote di T.F.R. a carico del DO di Tesoreria, venga ammesso allo stato passivo della procedura, con il decreto che ne dichiara l'esecutività il
DO di Tesoreria è liberato dall'obbligo di pagamento al lavoratore, che viceversa sorge in capo al
DO di Garanzia. In tal senso è orientata la giurisprudenza di merito e depongono le indicazioni operative emanate dall' appellato con i messaggi e le circolari sopra richiamate. CP_2
5.L' , ritualmente costituito, ha ribadito l'eccezione preliminare di l'improponibilità, CP_1
improcedibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi precontenziosi previsti ex art. 443 c.p.c., nonché di decadenza della stessa per la sua proposizione oltre il termine annuale di cui all'art. 47 D.P.R. 639/70, così come mod. dall'art. 4 D.L. 384/92, nonché da ultimo dall'art. 38 lett.
d) n. 1 D.l.n. 98/11, conv. in L.n. 111/11.
Ha, poi, contestato la fondatezza dell'appello, facendo tra l'altro presente che :
<Il DO di tesoreria nel caso in questione ha corrisposto direttamente in data 27.04.16 al lavoratore gli importi che la stessa azienda aveva segnalato come spettanti al ricorrente per TFR pari ad € 3467, 29 lordi, netti 2731,41 (doc 3, doc 4, doc 5 e doc 6) e che aveva versato nel fondo.
Come già chiarito nella memoria difensiva di primo grado, residuando € 327,82 nel DO di
TESORERIA non versati e con una imposta sostitutiva a carico di e € 5,25 (perché il datore di lavoro non aveva comunicato altri importi da versare), solo il curatore fallimentare (a fallimento avviato o, prima, il datore di lavoro) avrebbe potuto chiederne il pagamento al lavoratore come appunto già chiarito. Infatti il lavoratore non può intercedere direttamente.>.
DIRITTO.
6 6.L'appello va rigettato.
7.Occorre premettere che il DO di Tesoreria, istituito con legge n.296/2007 per < l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.2120 del codice civile>, è finanziato da quello che viene definito “contributo” pari alla quota ex art.2120 maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1.1.2007( non destinata alle forme pensionistiche complementari previste dal dlg.n.252/2005) al cui versamento sono tenuti i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Le somme versate confluiscono su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato, gestito dall' . CP_1
Finchè il datore di lavoro è “in bonis”, il lavoratore deve chiedere la liquidazione del TFR o sua anticipazione direttamente al datore che effettua integralmente il pagamento, anche per la quota di competenza del DO ( salvo conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al DO di Tesoreria con la contribuzione corrente, da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al detto
DO riferiti al mese di erogazione della prestazione e nel caso di incapienza sull'ammontare dei contributi dovuti all'IPS).
Nel caso di datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale si verifica una interazione tra DO di Tesoreria e DO di Garanzia nei termini che, per come dedotto dall'appellante sono chiariti nei messaggi n.12 dicembre 2008 n.27770, n.15687 dell'8 luglio 2009 e n.2057 del 3 febbraio CP_1
2012 nonchè nella circolare 8 gennaio 2009n.15.
E segnatamente:
il DO di Tesoreria interviene ove il datore abbia omesso in tutto o in parte il versamento delle quote di tfr a tale fondo;
il lavoratore è tenuto a presentare la domanda all' , in quanto gestore del fondo di Tesoreria, CP_1
allegando la dichiarazione di incapienza del curatore fallimentare;
stante la natura di contribuzione previdenziale dei versamenti al DO di Tesoreria, il soggetto, poi, legittimato all'ammissione allo stato passivo non è il lavoratore bensi lo stesso DO ( e dunque l' in qualità di gestore) per l'omissione del datore di lavoro inadempiente;
CP_1
-nel caso in cui il lavoratore non segua questa procedura e si insinui al passivo con ammissione del credito per TFR, non sussistono più le condizioni per il pagamento diretto da parte del DO di
Tesoreria e l'unico intervento da richiedere è quello al DO di Garanzia.
7 8.Ciò premesso, e considerato che è pacifico in atti che il ha presentato istanza di Pt_1
ammissione al passivo per il credito relativo al TFR ed è stato ammesso con il numero progressivo
175, nella presente fattispecie non sussistono, per quanto detto, le condizioni per il pagamento diretto da parte del DO Tesoreria e la richiesta di intervento deve essere diretta soltanto al DO di Garanzia.
9.E, in effetti, il ha correttamente presentato la domanda di intervento al DO di garanzia Pt_1
per il pagamento del TFR il 10.10.2019.
Senonché, avendo reagito giudizialmente al diniego opposto dall' , con ricorso depositato il 19 CP_1
novembre 2021, è irrimediabilmente incorso nella decadenza prevista dall'art. 47 terzo comma del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e succ. modif., tempestivamente eccepita dall' sin dal primo CP_2
grado.
E', infatti, pacifico in giurisprudenza che La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre
1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 ….. si applica anche alle prestazioni erogate dal DO di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970.> (v., ex multis, Cass. 8 luglio 2014, n.15531 e successive conformi;
fra le tante, v.
Cass. 4 febbraio 2016, n. 2249, Cass. 3 maggio 2016, n.8671,Cass. 25896 del 2016; fra le più recenti, v. Cass. 25 gennaio 2017, n.1877 e Cass. 18 aprile 2017, n.9158).
Dal 10.10.2019 è iniziato a decorrere il termine di un anno e 300 gg che, considerata la sospensione di cui all'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020 per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020, deve intendersi scaduto il 12.10.2021.
Il ricorso giurisdizionale, in quanto depositato il 19.11.2021, è dunque da ritenersi tardivo e la sua inammissibilità preclude la disamina di ogni profilo di censura prospettato dal ricorrente all'operato dell'Istituto.
10.Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.
8 11. Infine, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato il 06/09/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 231/2023 , pubblicata in data 10/03/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Catanzaro, 13/03/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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