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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/10/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9176/2024, avente ad oggetto: opposizione a MO
Amministrativo
TRA
, C. F. , rappresentato e difeso, giusta procura alle Parte_1 C.F._1 liti posta in atti, dall'Avv. Giulio Amandola, C. F. , del Foro di C.F._2
Santa Maria Capua Vetere, P. E. C., Email_1
Opponente
E
, C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Muratore Laura Agata (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione, pec: Email_2
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, si opponeva all'atto di MO Parte_1
Amministrativo iscritto sul veicolo di sua proprietà, non meglio identificato e/o specificato, conosciuto attraverso la consultazione di una visura ACI – PRA, per un importo di € 10.414,60.
L'opponente deduceva l'illegittimità del MO Amministrativo per l'omessa notifica del Preavviso di MO, nonché dei prodromici atti.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità nonché la nullità del provvedimento di
MO Amministrativo iscritto sul veicolo di sua proprietà, e la conseguenziale cancellazione.
Con comparsa di costituzione si costituiva l'opposta , Controparte_1 la quale preliminarmente eccepiva l'Incompetenza per materia e territorio del Tribunale di Napoli Nord, in favore del Giudice di Pace di Caserta.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, per la regolare notifica degli atti prodromici, così come dimostrato dalla documentazione versata in atti.
Con ordinanza del 09.10.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di Incompetenza per materia e territorio prontamente sollevata da parte opposta.
Invero, dalla documentazione versata in atti dallo stesso opponete, si evince che il fermo amministrativo n. 02880202300005782000, notificato in data 24/10/2023, personalmente a mani proprie del destinatario come da relata di notifica Parte_1 prodotta, trae origine dalla sottesa cartella di pagamento n. 02820210011702510000, notificata in data 23/12/2022, a mani della moglie, come da relata di notifica prodotta, relativa a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, ente impositore , commesse nell'anno 2021. Controparte_2
Giova, preliminarmente, definire la natura dell'atto di preavviso di fermo amministrativo, utile al fine della individuazione del rito per la sua impugnazione.
Soccorre a ciò la decisione della Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza del 22 luglio
2015, n. 15354 la quale, componendo il contrasto sorto in sede di regolamento di competenza, ha concluso nel senso che “il fermo amministrativo di beni mobili
Pag. 2 di 5 registrati ha natura non di atto di espropriazione forzata, bensì di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento”, con la conseguenza che la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.
In particolare, le Sezioni unite hanno puntualizzato che il fermo amministrativo «deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria».
Tale impostazione è stata recentemente confermata dalla decisione della Corte di
Cassazione, Sez. Unite, Sentenza del 27 aprile 2018, n. 10261, la quale ha affermato che
“l'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, è soggetta agli stessi criteri di competenza che valgono per l'opposizione a verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada e per l'opposizione ad ordinanza ingiunzione”.
Ulteriore conferma si rinviene in Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l'ordinanza del 28 agosto 2018, n. 21242 la quale ha stabilito la competenza del Giudice di pace nei giudizi di opposizione al preavviso di fermo amministrativo per mancato pagamento di cartelle esattoriali per violazioni al C.d.s attesa la natura di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria.
Si tenga conto che, di recente, la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l'ordinanza del 3 agosto 2018, n. 20489, ha stabilito la competenza spetta al Giudice di pace» avverso “comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca”, emessa da Equitalia
Sud s.p.a., in relazione a cartelle di pagamento portanti crediti per sanzioni pecuniarie irrogate per violazione delle norme del Codice della Strada.
La citata natura «resta ferma, pertanto, sia che l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla
Pag. 3 di 5 iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto».
La pretesa creditoria azionata dall'Agente della Riscossione si fonda su
[...]
, il cui ammontare è di € 10.414,60, Controparte_3 Controparte_2 pertanto va accolta l'eccezione di Incompetenza.
Ai sensi degli art.li 6 e 7 L.689/81 e successive modifiche ed integrazione, la competenza a conoscere delle opposizioni avverso i verbali di contestazione per violazioni al Codice della strada è di esclusiva competenza del Giudice di Pace.
Lo stesso Giudice di Pace è alternativamente competere a conoscere delle opposizioni a sanzioni amministrative entro il limite di valore di € 15.493,00, oltre il quale è competente il Tribunale.
Nel caso in esame, l'opponente ha contestato l'omessa notifica degli atti prodromici, introducendo in tal senso un'opposizione in funzione recuperatoria, la cui conoscenza è devoluta al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.
Alla luce delle su esposte considerazioni, deve essere dichiarata l'incompetenza per valore e territorio del Tribunale di Napoli Nord., per essere competente il Giudice di
Pace di Caserta, ai sensi degli art.li 6 e 7 D. Lgs 150/2011.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giustificati motivi rappresentati dalla non unitarietà della giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per valore e territorio del Tribunale di Napoli Nord, per essere competente il Giudice di Pace di Caserta;
- Assegna il termine di giorni 90 per la riassunzione del giudizio, innanzi al Giudice di
Pace di Caserta.
Pag. 4 di 5 - compensa integralmente le spese di giudizio.
Aversa, 09.10.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni.
Pag. 5 di 5
Terza Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9176/2024, avente ad oggetto: opposizione a MO
Amministrativo
TRA
, C. F. , rappresentato e difeso, giusta procura alle Parte_1 C.F._1 liti posta in atti, dall'Avv. Giulio Amandola, C. F. , del Foro di C.F._2
Santa Maria Capua Vetere, P. E. C., Email_1
Opponente
E
, C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Muratore Laura Agata (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione, pec: Email_2
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, si opponeva all'atto di MO Parte_1
Amministrativo iscritto sul veicolo di sua proprietà, non meglio identificato e/o specificato, conosciuto attraverso la consultazione di una visura ACI – PRA, per un importo di € 10.414,60.
L'opponente deduceva l'illegittimità del MO Amministrativo per l'omessa notifica del Preavviso di MO, nonché dei prodromici atti.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità nonché la nullità del provvedimento di
MO Amministrativo iscritto sul veicolo di sua proprietà, e la conseguenziale cancellazione.
Con comparsa di costituzione si costituiva l'opposta , Controparte_1 la quale preliminarmente eccepiva l'Incompetenza per materia e territorio del Tribunale di Napoli Nord, in favore del Giudice di Pace di Caserta.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, per la regolare notifica degli atti prodromici, così come dimostrato dalla documentazione versata in atti.
Con ordinanza del 09.10.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di Incompetenza per materia e territorio prontamente sollevata da parte opposta.
Invero, dalla documentazione versata in atti dallo stesso opponete, si evince che il fermo amministrativo n. 02880202300005782000, notificato in data 24/10/2023, personalmente a mani proprie del destinatario come da relata di notifica Parte_1 prodotta, trae origine dalla sottesa cartella di pagamento n. 02820210011702510000, notificata in data 23/12/2022, a mani della moglie, come da relata di notifica prodotta, relativa a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, ente impositore , commesse nell'anno 2021. Controparte_2
Giova, preliminarmente, definire la natura dell'atto di preavviso di fermo amministrativo, utile al fine della individuazione del rito per la sua impugnazione.
Soccorre a ciò la decisione della Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza del 22 luglio
2015, n. 15354 la quale, componendo il contrasto sorto in sede di regolamento di competenza, ha concluso nel senso che “il fermo amministrativo di beni mobili
Pag. 2 di 5 registrati ha natura non di atto di espropriazione forzata, bensì di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento”, con la conseguenza che la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.
In particolare, le Sezioni unite hanno puntualizzato che il fermo amministrativo «deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria».
Tale impostazione è stata recentemente confermata dalla decisione della Corte di
Cassazione, Sez. Unite, Sentenza del 27 aprile 2018, n. 10261, la quale ha affermato che
“l'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, è soggetta agli stessi criteri di competenza che valgono per l'opposizione a verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada e per l'opposizione ad ordinanza ingiunzione”.
Ulteriore conferma si rinviene in Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l'ordinanza del 28 agosto 2018, n. 21242 la quale ha stabilito la competenza del Giudice di pace nei giudizi di opposizione al preavviso di fermo amministrativo per mancato pagamento di cartelle esattoriali per violazioni al C.d.s attesa la natura di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria.
Si tenga conto che, di recente, la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l'ordinanza del 3 agosto 2018, n. 20489, ha stabilito la competenza spetta al Giudice di pace» avverso “comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca”, emessa da Equitalia
Sud s.p.a., in relazione a cartelle di pagamento portanti crediti per sanzioni pecuniarie irrogate per violazione delle norme del Codice della Strada.
La citata natura «resta ferma, pertanto, sia che l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla
Pag. 3 di 5 iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto».
La pretesa creditoria azionata dall'Agente della Riscossione si fonda su
[...]
, il cui ammontare è di € 10.414,60, Controparte_3 Controparte_2 pertanto va accolta l'eccezione di Incompetenza.
Ai sensi degli art.li 6 e 7 L.689/81 e successive modifiche ed integrazione, la competenza a conoscere delle opposizioni avverso i verbali di contestazione per violazioni al Codice della strada è di esclusiva competenza del Giudice di Pace.
Lo stesso Giudice di Pace è alternativamente competere a conoscere delle opposizioni a sanzioni amministrative entro il limite di valore di € 15.493,00, oltre il quale è competente il Tribunale.
Nel caso in esame, l'opponente ha contestato l'omessa notifica degli atti prodromici, introducendo in tal senso un'opposizione in funzione recuperatoria, la cui conoscenza è devoluta al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.
Alla luce delle su esposte considerazioni, deve essere dichiarata l'incompetenza per valore e territorio del Tribunale di Napoli Nord., per essere competente il Giudice di
Pace di Caserta, ai sensi degli art.li 6 e 7 D. Lgs 150/2011.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giustificati motivi rappresentati dalla non unitarietà della giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per valore e territorio del Tribunale di Napoli Nord, per essere competente il Giudice di Pace di Caserta;
- Assegna il termine di giorni 90 per la riassunzione del giudizio, innanzi al Giudice di
Pace di Caserta.
Pag. 4 di 5 - compensa integralmente le spese di giudizio.
Aversa, 09.10.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni.
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